contribuzione modulare volontaria avvocati

Contribuzione modulare volontaria avvocati La contribuzione modulare volontaria consente agli avvocati di accantonare importi annuali che andranno ad aumentare l’importo della pensione

Contribuzione modulare volontaria: cos’è

La contribuzione modulare volontaria è un tipo di contribuzione che permette di aumentare l’importo finale della pensione. L’avvocato iscritto alla Cassa Forense o titolare di pensione di invalidità, attraverso il versamento di un importo accessorio e volontario appunto, accantona annualmente un montante, che andrà ad integrare  l’importo della pensione. Il versamento volontario consiste in una percentuale variabile dall’1% al 10% del reddito IRPEF dichiarato dall’avvocato.

Riferimento normativo

La contribuzione modulare volontaria è prevista e disciplinata dall’art. 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, deliberato nel 2018 e approvato nel 2020. La norma, intitolata “Contributo soggettivo modulare volontario” prevede infatti che gli iscritti alla Cassa Forense (e i pensionati di invalidità), possano versare in via del tutto volontaria ed eventuale una contribuzione ulteriore dall’1% fino al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, fino al tetto reddituale contemplato dall’art. 17 comma 1 lettera a) del regolamento. L’importo così accantonato, si va a sommare al montante individuale nominale sul quale si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

Versamento tardivo inammissibile

L’avvocato interessato deve esprimere la volontà di procedere al versamento del contributo modulare volontario soggettivo nel momento in cui procede alla compilazione del Modello 5, indicando nello specifico quale percentuale di reddito intende versare e a tale titolo.

La percentuale, una volta indicata, potrà essere aumentata o diminuita per una sola volta prima che venga generato il bollettino necessario al pagamento dei contributi previdenziali (con scadenza al 31 dicembre).  Il pagamento tardivo delle somme non è ammesso, le somme non verranno infatti accettate, con conseguente restituzione all’iscritto.

Vantaggi fiscali e pensionistici

Il versamento della quota modulare volontaria offre il doppio vantaggio di essere interamente deducibile: da un lato riduce l’impatto fiscale per l’iscritto, dall’altro aumenta la contribuzione previdenziale individuale.

Grazie alla quota modulare, è possibile beneficiare di una deducibilità superiore a quella delle polizze assicurative. Inoltre, questa adesione non preclude la possibilità di sottoscrivere anche una pensione complementare, permettendo di sfruttare pienamente gli ulteriori benefici fiscali previsti.

Oltre ai vantaggi fiscali, aderire alla modulare è conveniente anche in ottica previdenziale: le somme versate si convertiranno in una quota aggiuntiva di pensione, incrementando così l’importo finale al momento del pensionamento.

Le novità da gennaio 2025

Dal 2025, il sistema pensionistico degli avvocati applicherà il sistema di calcolo contributivo. Questa però non è la sola novità prevista dalla riforma.

L’aliquota massima per il contributo modulare volontario passa infatti dal 10% al 20%, mantenendo invariato il contributo minimo dell’1%. Questa modifica rende l’istituto più vantaggioso, in particolare per i redditi medio-alti, migliorando sia la deducibilità fiscale che i benefici pensionistici futuri.

Contestualmente, il tetto pensionabile aumenta da 121.900 euro nel 2024 a 130.000 euro nel 2025, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo dell’istituto.

Un’altra novità significativa riguarda la maggiore flessibilità nella scelta del contributo. Fino al 2024, l’opzione per il contributo modulare era irreversibile (per l’anno in corso) e doveva essere effettuata con il modello 5. Dal 2025, invece, gli iscritti potranno modificare l’opzione, aumentandola o riducendola, entro lo stesso anno solare, attraverso una procedura online predisposta dalla Cassa.

Infine, essendo aliquote volontarie, la mancata contribuzione (da versare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre) non comporta sanzioni.

Queste novità introducono maggiore flessibilità e convenienza, rendendo il contributo modulare uno strumento più accessibile e utile per gli iscritti, che potranno ottimizzare i benefici anno per anno.

 

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forense card

Forense Card: cos’è e quali vantaggi La Forense Card è un servizio messo a disposizione degli iscritti da Cassa Forense che permette, tra le altre cose, di pagare i contributi previdenziali anche a rate

Cos’è la Forense Card

La Forense Card è un servizio messo a disposizione dalla Cassa Forense in collaborazione con la banca popolare di Sondrio, essenzialmente per il pagamento dei contributi previdenziali ma può essere usata anche come carta di credito ordinaria e per richiedere un prestito.

E’ riservata esclusivamente agli iscritti all’ente previdenziale degli avvocati e non serve essere clienti della banca, basta essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario o postale.

I vantaggi della Forense Card

Tra i vantaggi della Forense Card, ricorda Cassa Forense, c’è la possibilità di effettuare pagamenti pagamenti presso gli esercizi convenzionati con Visa e Mastercard e prelievi di contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati con Visa e Mastercard in Italia e all’estero.

Ma in particolare, la Card consente di versare via internet, in modo sicuro e senza spese, i contributi previdenziali, con addebito sul conto corrente e con possibilità di dilazionarli.

La Forense Card consente altresì di trasformare in contanti l’importo del plafond assegnato, con accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto.

Come richiederla

La carta, gratuita e senza canone annuale, può essere richiesta soltanto via internet, accedendo dall’Area Riservata sul sito di Cassa Forense e compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Previa verifica del possesso dei requisiti per il rilascio, la carta viene inviata direttamente al domicilio del richiedente.

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concordato preventivo

Concordato preventivo: per avvocati opzione neutra Cassa Forense fornisce chiarimenti agli iscritti sull'adesione al concordato preventivo biennale in scadenza il 31 ottobre prossimo

Concordato preventivo biennale avvocati

Concordato preventivo biennale: per Cassa Forense l’opzione è neutra, si paga sul reddito effettivo. Così l’ente previdenziale degli avvocati con un avviso pubblicato sul proprio sito detta chiarimenti sulla possibilità di adesione all’opzione introdotta dal Dlgs. 13/2024, in attuazione della riforma fiscale.

Gli avvocati che decidono di aderire al CPB continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto” chiarisce infatti la Cassa. 

La nota Adepp

L’Ente rammenta che il decreto 13/2024, che ha introdotto il CPB, all’articolo 30 prevede che: «Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori…».

Proprio tale inciso ha spinto l’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, a fare un comunicato per chiarire che, sul fronte previdenziale, “questa norma non si possa applicare agli enti di previdenza cosiddetti privatizzati, perché oltre a lederne l’autonomia potrebbe incidere sulla stabilità finanziaria”.

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avvocati e gratuito patrocinio

Avvocati e gratuito patrocinio: compensazione fino al 31 ottobre Aperta fino al 31 ottobre la seconda finestra per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali

Compensazione crediti gratuito patrocinio

Fino al 31 ottobre è aperta la seconda finestra temporale per compensare i crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati. Lo rende noto Cassa Forense con un avviso sul proprio sito.

La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 – all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015 – su impulso dell’avvocatura, consente di compensare, infatti, anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali. Si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto a quella introdotta con l’adozione del modello F24 nel 2021 per la compensazione dei crediti nei confronti dell’erario.

Come effettuare la compensazione

Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente tramite F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.

Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è “6868 “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015”.

I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione degli stessi. Tale scelta è obbligatoria per chi abbia pagato le prime rate dei minimi con PagoPA e voglia compensare, ad esempio, l’ultima rata con il modello F24.

Piattaforma dei crediti commerciali

Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF nelle finestre temporali aperte dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Il consiglio della Cassa è di evitare “l’inserimento delle fatture nel servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle  finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore”.

Il credito in compensazione, una volta accreditato, può essere usato anche in più soluzioni e in diversi periodi dell’anno.

Per la procedura da utilizzare per registrarsi nella Piattaforma Crediti Commerciali e per l’inserimento delle fatture.

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riforma previdenziale avvocati

Riforma previdenziale avvocati in vigore dal 1° gennaio 2025 Approvata dai ministeri vigilanti la riforma del sistema previdenziale di Cassa Forense. Il nuovo regolamento unico della previdenza sarà in vigore dal 1° gennaio 2025

Riforma previdenziale avvocati

Al via la riforma previdenziale avvocati: con l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 si conclude il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Tante le novità tra cui il passaggio al sistema contributivo, la revisione delle aliquote e la riduzione dei contributi minimi.

Vediamo nel dettaglio:

Le principali novità

Le principali modifiche introdotte, riepilogate da Cassa Forense sono le seguenti:

  • Passaggio al sistema contributivo

A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista l’introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” delle prestazioni pensionistiche. “Agli attuali iscritti si applica il sistema di calcolo misto che prevede una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024”. A partire dal 1° gennaio 2025, gli iscritti avranno diritto alla “pensione unica di vecchiaia contributiva”, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo;

  • Requisiti per il diritto alla prestazione

Invariati i requisiti per il diritto a pensione dei professionisti già iscritti, a cui si applica il regime di calcolo misto. Per i professionisti cui si applica il regime di calcolo integralmente contributivo la pensione potrà essere ottenuta: all’età di 70 anni con almeno 5 anni di contributi versati; all’età di 65 anni con almeno 35 anni di contributi versati e un importo alla decorrenza almeno pari al trattamento minimo vigente nell’anno.

  • Riduzione dei contributi minimi

Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di € 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di € 3.355,00 e € 850,00.

  • Agevolazioni

Gli iscritti di età inferiore ai 35 anni versano per i primi 6 anni la metà del contributo soggettivo e integrativo minimi. Il versamento in misura ridotta comporta il riconoscimento dell’intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

  • Revisione aliquote contributive

Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.

Il tetto reddituale del 2025 è pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.

Il versamento della prima rata è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello 5.

  • Pensionati attivi

Per i pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività lavorativa, l’aliquota contributiva aumenta al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF.

A tale incremento fa fronte la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione con il riconoscimento per la determinazione del montante della metà del contributo versato.

  • Modulare volontaria

La percentuale della contribuzione modulare volontaria massima, che consente a chi non si avvale del regime forfetario di migliorare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, sale dal 10% al 20% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale.

  • Integrazione al minimo

L’importo del trattamento minimo è stato gradualmente adeguato in coerenza con la riduzione del contributo minimo. Sarà 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, 11.400 euro nel successivo biennio e 10.250 euro a partire dal 2029, con rivalutazione di tale importo dal 2030.

  • Regolarizzazione spontanea

In caso di regolarizzazione spontanea le sanzioni saranno ridotte del 60% in luogo dell’attuale 50%.

  • Rateazioni più facili

Chi ha in corso una rateazione, se in regola con i versamenti, potrà richiederne una seconda.

La richiesta di rateazione per debiti sopra i 10.000,00 euro potrà arrivare a 6 anni in luogo degli attuali 5.

contributi cassa forense

Contributi Cassa Forense in scadenza: cosa c’è da sapere Scadono oggi 30 settembre 2024 una serie di adempimenti previdenziali per gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa Forense

Contributi Cassa Forense: scadenza 30 settembre

Contributi Cassa Forense: scadono oggi 30 settembre una serie di adempimenti contributivi e previdenziali per gli avvocati e i praticanti iscritti. Lo ricorda lo stesso ente previdenziale con una nota riepilogativa.

Modello 5/2024

Per gli iscritti agli Albi Forensi nel 2023 o i praticanti iscritti alla Cassa per l’anno 2023, c’è tempo fino a 30 settembre 2024, per inviare il Modello 5.

L’invio è semplice: basta accedere alla propria area riservata sul sito della Cassa qui. Il modello si ricorda va inviato esclusivamente in via telematica.

Pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori

La quarta rata dei contributi minimi per il 2024 è disponibile per il pagamento, nella propria area riservata. L’importo, salvo agevolazioni/riduzioni per i neo iscritti, è di euro 1.310,76 (comprensivo del contributo di maternità euro 96,76 e dell’aggiornamento istat +5,4%).

Il pagamento può essere effettuato tramite pagoPA (anche con ForenseCard) o generando il Modello F24. Per chi utilizza il modello cartaceo, potrebbero essere generati spiega la Cassa, “2 modelli F24in triplice copia (tot. 6 fogli), qualora si sia tenuti al pagamento di tutte e tre le tipologie di contributi obbligatori: soggettivo, integrativo e maternità”.

Utilizzo di crediti per compensazioni

Per chi possiede crediti nei confronti dell’Erario o per il patrocinio a spese dello Stato, è possibile sfruttare l’F24WEB telematico per compensarli, tramite accesso ai canali Entratel o Fisconline.

Sulla piattaforma PCC (per patrocinio) sono previste le due finestre temporali disponibili per esercitare opzione di compensazione: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al  31 ottobre.

Assistenza

Per qualsiasi dubbio o domanda, è possibile consultare il sito www.cassaforense.it oppure contattare il Call Center al numero 06/51.43.53.40, disponibile anche via email, chat o WhatsApp.

 

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Cassa Forense: online il certificato di iscrizione L'ente previdenziale degli avvocati comunica che è disponibile la funzione per il rilascio del certificato attestante l'iscrizione nonchè la certificazione fiscale dei versamenti

Due comunicazioni di Cassa Forense informano gli avvocati che sono disponibili le funzioni web per il rilascio di certificati necessari ai fini previdenziali e fiscali.

Certificato di iscrizione alla Cassa online

Dal 10 settembre, in particolare, comunica l’ente previdenziale degli avvocati è in linea la funzione web per il rilascio, in tempo reale, del certificato attestante l’iscrizione alla Cassa per agli avvocati e praticanti iscritti alla Gestione Previdenziale.

La procedura, appositamente realizzata è disponibile sul sito nella sezione “accesso riservato – posizione personale – istanze on line – iscrizioni – certificato iscrizione cassa avvocato/praticante.

Certificazione fiscale dei versamenti

A partire dal 23 settembre scorso, inoltre, è disponibile online la funzione per ottenere la Certificazione dei versamenti contributivi eseguiti nell’anno solare, valida ai fini fiscali.

avvocati in scadenza contributi

Avvocati: in scadenza i contributi minimi obbligatori 2024 Cassa Forense comunica che dal 10 settembre sono disponibili le modalità pagoPA e F24 per saldare i contributi in scadenza il 30 settembre

Al via il pagamento della quarta dei contributi minimi obbligatori 2024, in scadenza il 30 settembre.

Cassa Forense ha reso noto infatti che “la funzione per la generazione e la stampa dei moduli di pagamento – pagoPA ed F24 – della quarta rata dei contributi minimi obbligatori del 2024 – è – disponibile, dalle ore 9,00 del giorno 10 settembre 2024, tramite la sezione “Accessi riservati/posizione personale“, mediante l’utilizzo dei  codici personali Pin e Meccanografico”.

La quarta rata, ricorda la Cassa, “comprende la rivalutazione ISTAT, prevista dall’art. 21 del Regolamento Unico della previdenza Forense, per l’anno 2024 (+ 5,4%) nonché il contributo di maternità pari ad € 96,76″.

Il 30 settembre è prevista anche la scadenza per l’invio telematico del Modello 5 e del Modello 5-Ter oltre ai contributi integrativi in autoliquidazione connessi a quest’ultimo.

riscossione coattiva

Riscossione coattiva: in dubbio il meccanismo di Cassa Forense Alle Sezioni Unite della Cassazione il compito di risolvere importanti questioni giuridiche del meccanismo di riscossione dell'ente previdenziale degli avvocati

Riscossione coattiva Cassa Forense alle Sezioni Unite

Il meccanismo di riscossione coattiva delle somme dovute a Cassa Forense è in dubbio. Ora spetta alle Sezioni Unite della Cassazione risolvere diverse e importanti questioni giuridiche in materia.

Non riscosso per riscosso e dichiarazione di inesigibilità

Cassa Forense in passato ricorreva al meccanismo del “non riscosso  per riscosso”. Grazie a questo sistema Cassa Forense poteva ricevere dall’agente di riscossione le somme a questa dovute anche se non riscosse realmente. Questo sistema però è stato abrogato e da allora Cassa Forense non ha più potuto riceve le somme dall’agente di riscossione in anticipo, anche se non riscosse.

Il nuovo sistema prevede infatti che in caso di omessa riscossione delle somme dovute alla Cassa, l’agente possa ottenere il “discarico per inesigibilità”. Il tutto in danno di Cassa Forense. Diverse leggi hanno poi prorogato i termini per la dichiarazione di inesigibilità,  confondendo un sistema di  che per natura dovrebbe essere ordinato. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 24043/2024 della prima sezione civile della Cassazione.

Cassa Forense: decreto ingiuntivo per somme indicate nei ruoli

Cassa Forense ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia Sud S.p.a a causa del pagamento parziale delle somme indicate nei ruoli relativi alla zona di Napoli emessi dal 1996 al 2008. Il Tribunale rigetta l’opposizione di Equitalia. La Corte d’Appello invece accoglie l’appello di Equitalia Sud (poi Agenzia delle Entrate riscossione) e revoca il decreto. Cassa Forense ricorre quindi alla Corte di Cassazione.

Riscossione coattiva: uso distorto della legge a causa delle proroghe

Il Collegio esamina nel dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e rimette la causa alla prima sezione per valutare se assegnare la trattazione alle Sezioni Unite.

Il meccanismo di riscossione dei crediti di Cassa Forense in passato si basava sul  sistema del “non riscosso per riscosso”. Grazie a questo meccanismo Cassa Forense poteva incassare il quantum a lei dovuto dopo la consegna dei ruoli al concessionario, che ne diventava debitore per l’intero.

Il concessionario infatti anticipava le somme alla Cassa alle varie scadenze, anche se non le aveva riscosse.  Il decreto legislativo  112/1999 però abroga questo meccanismo.

In base alle nuove regole il concessionario non ha più l’obbligo di anticipare le somme alla Cassa Forense, ma prima le incassa e solo dopo ha l’obbligo di versarle. Per le somme non riscosse il concessionario può avere il “discarico per inesigibilità”.

Nel tempo si susseguono poi varie leggi, che dispongono diverse proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità. L’ordinato meccanismo di riscossione previgente va in confusione e si crea incertezza sull’esito dei procedimenti in corso e sulla possibilità per Cassa Forense di recuperare in modo diretto gli importi alla stessa dovuti.

Riscossione coattiva tramite ruoli: è compatibile con la CEDU?

La questione che la Cassazione chiede alle Su di dipanare è la seguente: Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n.190/2014, sia compatibile o meno con lart. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui allart. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: 

  1. la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale (ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999);
  2. lincidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n.145/2022), sia della necessità di bilanciamento dellinteresse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dellelevato numero di debitori, dellaccumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dellingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità;
  3. il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n.51/2019 e Corte Cost. n.18/2019);
  4. la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sullesito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, lallungamento considerevole della durata del processo;
  5. lincidenza delle suesposte considerazioni sullefficace esperibilità di rimedi alternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)”.

 

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Allegati

contributo maternità avvocati

Contributo maternità avvocati 2024 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nota ministeriale di approvazione della delibera della Cassa Forense che fissa la misura del contributo di maternità 2024 per gli avvocati

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto scorso, è stata pubblicata la nota ministeriale di approvazione della delibera n. 339/2024 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 22 maggio 2024.

La delibera determina il contributo di maternità dovuto dagli avvocati e praticanti iscritti all’ente previdenziale per l’anno 2024 in misura pari a euro 96,76 pro-capite.

Il contributo, si ricorda, viene riscosso in unica soluzione unitamente alla quarta rata prevista per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria annuale.

Il termine di scadenza è il 30 settembre.

 

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