spid obbligatorio

Spid obbligatorio per accedere a siti porno e scommesse Spid obbligatorio dal 2025 per verificare l’età degli utenti che accedono a siti di contenuti pornografici, scommesse o giochi d’azzardo

Dal 2025 Spid obbligatorio per accedere a siti porno e scommesse

Dal 2025 Spid obbligatorio per verificare l’età degli utenti che accedono a siti pornografici, di giochi e di scommesse.

L’Agcom ha infatti  comunicato di aver approvato nel corso della seduta del 24 settembre 2024 uno schema di decreto per accertare la maggiore età di coloro che accedono a determinati contenuti online. Il provvedimento, ancora in bozza, contiene le linee guida per la tutela dei minori in attuazione di alcune disposizione contenute nel decreto Caivano. Si tratta infatti di contenuti potenzialmente dannosi per lo sviluppo psico fisico dei più giovani.

Spid obbligatorio, ma non solo

Il testo predisposto è il frutto della collaborazione di Agcom con diverse associazioni di consumatori, piattaforme e il Garante della Privacy.

Esso stabilisce che i siti di contenuto pornografico, così come quelli dedicati ai giochi d’azzardo e alle scommesse, saranno obbligati a verificare la maggiore età degli utenti che vi faranno accesso.

Per accertare che l’utente abbia compiuto effettivamente la maggiore età si potrà utilizzare lo Spid. Questo sistema di autenticazione però non è l’unico strumento utilizzabile.

Agcom infatti lascia liberi fornitori di scegliere il sistema di verifica dell’età degli utenti. Alcuni potrebbero utilizzare il futuro l’IT Wallet, altri la Carta di identità elettronica, già impiegata per accedere a molti servizi della Pubblica Amministrazione.

Il metodo utilizzato, qualunque esso sia, dovrà rispettare però la privacy e la sicurezza dell’utente.

E’ anche possibile che i fornitori sviluppino metodi propri come applicazioni o altro. L’importante, anche in questo caso, è che vengano rispettate le regole fissate da Agcom e dal Garante della Privacy.

Tutela del minore: Digital service Act

Il provvedimento, che deve essere ancora sottoposto al vaglio della Commissione Europea, attua in sostanza anche quanto previsto dal Digital Service Art ossia il Regolamento UE 2022/2065.

L’art 28 dedicato alla protezione online dei minori, dispone che i fornitori di piattaforme online a cui possono accedere i minori debbano adottare misure adeguate e proporzionate per tutelare la loro vita privata e la loro sicurezza. I fornitori non devono presentare nell’interfaccia pubblicità basate sulla profilazione, se sono consapevoli che l’utente destinatario del servizio è un minorenne.

L’articolo 35 invece, sull’attenuazione dei rischi, prevede che i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni debbano adottare misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, efficaci e proporzionate, che devono comprendere, se opportuno “j) l’adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell’età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi.” 

Il Regolamento però tutela i minori anche nei considerando che fanno da premessa agli articoli.

Nel considerando n. 12 del Regolamento, ad esempio, tra le attività illegali che si possono compiere online compaiono anche  “la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori.”

Nel considerando n. 40 invece i minori sono tra i destinatari degli obiettivi di sicurezza e fiducia degli destinatari del servizio.

Si tratta di specificazioni del considerando n. 71 che tratta il tema specifico della tutela dei minori, precisando che: “I fornitori di piattaforme online utilizzate dai minori dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori, ad esempio progettando le loro interfacce online o parti di esse con il massimo livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori per impostazione predefinita, a seconda dei casi, o adottando norme per la protezione dei minori, o aderendo a codici di condotta per la protezione dei minori.”

 

Leggi anche:  Bannati dai social? In arrivo l’Appeals Center Europe

decreto omnibus

Decreto Omnibus: lotta al pezzotto e stretta contro le VPN Decreto Omnibus: per la lotta alla pirateria che danneggia il mondo del calcio due emendamenti intervengono contro le VPN

Pezzotto: gli interventi contro la pirateria

Decreto omnibus contro le VPN. Continua la lotta alla pirateria dopo il pezzotto, oggetto di diversi interventi per tutelare il mondo del calcio. La misura adottata più di recente è rappresentata dalla “Piracy Shield”. Si tratta della piattaforma che gestisce automaticamente le segnalazioni che seguono l’ordine cautelare dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

Un protocollo siglato da Agcom, la Guardia di Finanza e la Procura di Roma prevede invece l’identificazione e la possibilità di sanzionare gli utilizzatori del decoder che riescono ad accedere illegalmente ai contenuti delle Tv a pagamento. Ci sono però altre novità in arrivo sulla lotta alla pirateria.

Decreto omnibus: stretta anche per le VPN

Presso il Senato della Repubblica è in fase di conversione in legge il decreto omnibus n. 113/2024. Al momento il testo è in corso di esame in commissione dal 26 settembre 2024. In questa sede i senatori Damiani (Forza Italia) Loris e Zedda (entrambi di Fratelli d’Italia) hanno presentato due emendamenti, dichiarati inizialmente inammissibili.

Decreto omnibus: reclusione per omessa o tardiva segnalazione

L’emendamento 6.0.36  interviene sul testo di legge n. 633/1941. Dopo l’articolo 174 quinques l’emendamento aggiungerebbe l’articolo 174 sexies. La nuova norma impone in sostanza ai provider di segnalare alle autorità competenti gli illeciti, ma anche i casi in cui vi sia il dubbio di ritrasmissione illecita di contenuti, disponendo la pena della reclusione fino a un anno se la segnalazione viene omessa o effettuata con ritardo.

Piracy Shield per VPN e DNS

L’emendamento 6.0.35 interviene invece sulla formulazione letterale dell’articolo 2 della legge n. 93/2023 che contiene le disposizioni sulla prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore tramite le reti di comunicazione elettronica.

Come cambierebbe la norma

Sulla base delle modifiche proposte (evidenziate in grassetto) le disposizioni interessate dalla modifica contenute nell’articolo 2 assumerebbero il seguente tenore:

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite.”

“3. con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l’Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati (…)”

… LAutorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento  “garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta.

“5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati …

“I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti…”

Questo emendamento prevede in sostanza che i VPN e i DNS dovranno recepire i blocchi della Piracy Shield.

Limiti quantitativi di IP e FQDN: stop dopo il 1° anno

All’articolo 2 l’emendamento aggiunge inoltre il nuovo comma 8: L’Autorità, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, può fissare limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito”.

Il nuovo comma 8 prevede in pratica l’eliminazione del limite di IP da bloccare dopo il primo anno di funzionamento della piattaforma.

 

Leggi anche: Decreto Omnibus in vigore dal 10 agosto