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Avvocati: illecito trattenere somme del cliente oltre il necessario Il CNF chiarisce che l’avvocato viola l’art. 31 CDF trattenendo somme spettanti al cliente oltre il tempo strettamente necessario

illecito trattenere somme

Illecito trattenere somme del cliente

Illecito trattenere somme del cliente: il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 472/2024, pubblicata il 4 luglio 2025 sul sito ufficiale del Codice Deontologico, ha affrontato la questione della gestione del denaro altrui da parte dell’avvocato, chiarendo che trattenere somme spettanti al cliente oltre il tempo strettamente necessario configura una violazione deontologica.

Il comportamento è stato ritenuto in contrasto con l’art. 31 del Codice Deontologico Forense, che impone all’avvocato obblighi di puntualità e diligenza nella gestione di denaro, beni o valori altrui.

Il principio enunciato: dovere di puntualità e diligenza

La pronuncia stabilisce che l’avvocato non può trattenere somme spettanti al cliente oltre il tempo strettamente necessario per il compimento di attività funzionali all’esecuzione del mandato o alla rendicontazione.

La violazione di questo principio integra un illecito deontologico, anche in assenza di appropriazione indebita o dolo. È sufficiente la mancanza di tempestiva restituzione a determinare una condotta disciplinarmente rilevante.

L’articolo 31 CDF e la gestione del denaro altrui

L’art. 31 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato deve custodire il denaro ricevuto per conto del cliente in modo distinto dal proprio e restituirlo senza ritardo. La norma mira a garantire trasparenza, affidabilità e fiducia nella relazione fiduciaria tra cliente e difensore.

Il trattenere somme indebitamente, anche solo per negligenza, lede la deontologia forense e comporta responsabilità disciplinare.