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Avvocati e gratuito patrocinio: compensazione fino al 31 ottobre Aperta fino al 31 ottobre la seconda finestra per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali

avvocati e gratuito patrocinio

Compensazione crediti gratuito patrocinio

Fino al 31 ottobre è aperta la seconda finestra temporale per compensare i crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati. Lo rende noto Cassa Forense con un avviso sul proprio sito.

La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 – all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015 – su impulso dell’avvocatura, consente di compensare, infatti, anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali. Si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto a quella introdotta con l’adozione del modello F24 nel 2021 per la compensazione dei crediti nei confronti dell’erario.

Come effettuare la compensazione

Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente tramite F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.

Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è “6868 “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015”.

I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione degli stessi. Tale scelta è obbligatoria per chi abbia pagato le prime rate dei minimi con PagoPA e voglia compensare, ad esempio, l’ultima rata con il modello F24.

Piattaforma dei crediti commerciali

Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF nelle finestre temporali aperte dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Il consiglio della Cassa è di evitare “l’inserimento delle fatture nel servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle  finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore”.

Il credito in compensazione, una volta accreditato, può essere usato anche in più soluzioni e in diversi periodi dell’anno.

Per la procedura da utilizzare per registrarsi nella Piattaforma Crediti Commerciali e per l’inserimento delle fatture.

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