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Avvocato assente all’udienza: responsabile anche senza danno Il CNF sottolinea che l’assenza ingiustificata all’udienza configura sempre violazione deontologica, anche in assenza di danno concreto per il cliente

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Avvocato assente all’udienza

Avvocato assente all’udienza: il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il 7 luglio 2025 sul sito del Codice deontologico la sentenza n. 487/2024, riguardante l’omissione del difensore – di fiducia o d’ufficio – nell’adempimento al mandato, in particolare a causa dell’assenza ingiustificata all’udienza.  

Il principio ribadito dal CNF

Il CNF ribadisce l’orientamento consolidato: «L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza, in difetto di accordo con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 CDF (già art. 38 previgente)». 

Indipendenza dall’effettivo danno al cliente

È indifferente che l’assenza non abbia causato conseguenze negative per l’assistito: tale circostanza non elimina il disvalore del comportamento negligente, potendo però attenuare la sanzione disciplinare. 

Il professionista che intenda giustificare la propria assenza deve dimostrare l’accordo o la causa legittima per non presentarsi all’udienza: in assenza di questo onere, la violazione sussiste. 

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