Civile, Il giurista risponde

Usucapione servitù costruzione con limiti di legge inferiori È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore di quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Alessia Bolognese e Caterina D’Alessandro

 

In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore di quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. – Cass. II, 5 settembre 2023 n. 2584.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire la possibilità o meno di usucapire il diritto a tenere un immobile a distanza ulteriore da quella legale.

In primo e secondo grado era stato rigettato il ricorso, e accolta l’eccezione dei convenuti – ai quali veniva contestata l’illegittimità della costruzione di un fabbricato realizzato in violazione delle distanze legali, nonché l’arretramento del muretto di recinzione per invasione del fondo – che sostenevano l’intervenuta usucapione del diritto a mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, ritenendo i limiti imposti dai piani regolatori e dagli strumenti urbanistici ex art. 873, comma 2, c.c. derogabili dai privati.

Viene quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’illegittimo aggiramento dell’inderogabilità delle norme che impongono il rispetto di distanze minime tra fondi finitimi.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, respingendo il ricorso, si è posta in linea di continuità con i propri precedenti, ammettendo l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore di quella fissata dalle norme del codice civile, o da quelle dei regolamenti (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4240; Cass. 22 aprile 2022, n. 12865).

Tale orientamento, specifica la Corte, non mira ad affermare la generica derogabilità delle norme in materia di distanze, bensì risponde all’esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo.

Tale conclusione, peraltro, non determina alcuna compressione dei poteri della pubblica amministrazione la quale può agire in ogni momento per conformare la proprietà a quanto previsto dalle norme di legge. Resta ferma, infatti, la distinzione dei caratteri tra potere pubblico e potere privato, ciascuno contraddistinto dai limiti generali della categoria a cui appartiene (Cass. 10 gennaio 2023, n. 343).

In conclusione, la Suprema Corte afferma il venir meno della facoltà del ricorrente di far valere il proprio diritto soggettivo alle distanze legali, ferma restando la possibilità dell’intervento della p.a. per ripristinare la legalità nel caso di immobile abusivo. Per tale motivo, ha rigettato il ricorso.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. II, 22 febbraio 2010, n. 4240; Cass. II, 22 aprile 2022, n. 12865;
Cass. II, 10 gennaio 2023, n. 343
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