Il giurista risponde, Penale

Sanzione accessoria revoca patente: è automatica? Può ritenersi costituzionalmente legittima l’automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista dal comma 8 dell’art. 213 Cds, in caso di circolazione del custode con un’autovettura oggetto di sequestro?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio

 

La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all’autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all’art. 213, comma 8, cod. strada. – Corte Cost. 9 dicembre 2022, n. 246. 

La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione del comma 8 dell’art. 213 del Codice della Strada, nella parte in cui prevede un automatismo nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a fronte della circolazione del custode con un veicolo sottoposto alla misura del sequestro.

In particolare, la Corte è chiamata a valutare se l’introduzione del suddetto automatismo rientri nella discrezionalità del legislatore ovvero se si ponga in contrasto con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza della risposta sanzionatoria.

La Consulta, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa della norma oggetto del sindacato di costituzionalità, che ha visto notevolmente inasprire il relativo trattamento sanzionatorio per effetto del decreto sicurezza del 2018 (D.L. n. 113), in ragione della sostituzione della sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo alla guida da uno a tre mesi con quella della revoca della patente, ha ribadito come il principio di necessaria proporzionalità della sanzione alla condotta illecita trovi applicazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa.

Il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative deriva dal combinato disposto tra l’art. 3 Cost. e le norme costituzionali poste a tutela dei diritti compressi dalla sanzione nel caso concreto.

A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale, in diverse occasioni, ha evidenziato come un indifferenziato automatismo sanzionatorio costituisca un possibile indice di disparità di trattamento e di irragionevolezza intrinseca.

La discrezionalità del legislatore risulta legittimamente esercitata e sfugge al sindacato di costituzionalità, costituendo espressione di scelte di politica sanzionatoria, nell’ipotesi in cui introduca una sanzione accessoria, in aggiunta a quella principale, nel complessivo trattamento sanzionatorio dell’illecito amministrativo. La sanzione della revoca della patente, inoltre, si caratterizza per una spiccata funzione deterrente, data la notevole carica di afflittività, e consente di contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Risulta censurabile, tuttavia, la scelta del legislatore di applicare la suddetta sanzione accessoria in via indifferenziata, a fronte di qualsiasi condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro per effetto di una precedente violazione del codice della strada, mediante la previsione di un indifferenziato automatismo della revoca della patente di guida, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria principale, prescindendo dalla gravità del fatto concreto.

La sanzione accessoria che caratterizzava l’originaria formulazione dell’art. 213 è consistita per lungo tempo nella sospensione della patente di guida, che si caratterizzava per un’intrinseca flessibilità quanto alla durata, in quanto compresa tra un minimo di un mese e un massimo di tre mesi, e consentiva la graduazione della risposta sanzionatoria in relazione alle circostanze del caso e alla gravità della condotta.

La sanzione della revoca della patente, introdotta con la riforma del 2018, non presenta la medesima flessibilità, bensì impone all’autorità amministrativa competente un automatismo nella relativa applicazione, prescindendo da ogni valutazione del caso concreto. Si tratta, inoltre, di una sanzione notevolmente più gravosa della precedente, in quanto il destinatario risulta inabilitato alla guida per lungo tempo, potendo richiedere nuovamente la patente soltanto dopo due anni, con conseguente possibile compromissione di esigenze lavorative, personali e sociali, potendo anche incidere sull’esercizio di diritti fondamentali.

La Corte Costituzionale, pertanto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 8 dell’art. 213 del codice della strada, per violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, precludendo all’autorità competente, il prefetto, di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, nonché le ripercussioni della misura in questione sugli aspetti essenziali della vita dell’individuo. L’automatismo, per effetto della declaratoria di incostituzionalità parziale della disposizione, è sostituito, dunque, con la possibilità di applicare la sanzione della revoca della patente ove si riveli misura proporzionata al caso concreto, a seguito della valutazione dell’autorità amministrativa.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Corte Cost. 22/2018; Corte Cost. 99/2020; Corte Cost. 24/2020

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