Il giurista risponde, Penale

Trattamento sanzionatorio rapina impropria È costituzionalmente legittimo, l’art. 628, comma 2, c.p. nella parte in cui equipara il trattamento sanzionatorio della rapina impropria nelle due ipotesi in cui la violenza e la minaccia vengono utilizzate al fine del possesso ed al fine dell’impunità?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio

 

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. — Corte Cost. 20 dicembre 2022, n. 260.

Nel caso di specie il soggetto agente, a seguito del tentativo di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, adoperava violenza e minaccia ai danni dell’addetto alla vigilanza allo scopo di darsi alla fuga.

Il giudice rimettente denunciava l’irragionevolezza, al metro dell’art. 3 Cost., dell’equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dall’art. 628, comma 2, c.p. tra le due fattispecie di rapina c.d. impropria, cioè tra l’ipotesi in cui l’autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità. Nel primo caso, infatti, il soggetto agente perseguirebbe uno scopo illecito, ossi l’impossessamento del bene mobile altrui, mentre nel secondo il fine della fuga o dell’impunità sarebbe da considerarsi del tutto lecito.

L’ordinanza di rimessione trae le mosse da una precedente questione di legittimità costituzionale e dichiarata non fondata da Corte cost. 31 luglio 2020, n. 190 attinente la legittimità dell’equiparazione del trattamento sanzionatorio delle ipotesi di rapina propria ed impropria.

La Corte costituzionale, con la pronuncia in commento, richiama le osservazioni già allora enucleate, evidenziando come il tratto qualificante del delitto di rapina sia l’impiego di «una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», giacché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti».

Tale connotazione caratterizza, secondo la pronuncia in commento, non solo il rapporto tra rapina propria ed impropria, e quindi il comma 1 ed il comma 2 dell’art. 628 c.p., ma accomuna anche le due ipotesi interne allo stesso comma 2, giustificando tanto nel primo quanto nel secondo caso la medesima cornice edittale.

In ambo le fattispecie, infatti, l’elemento fondante la pari risposta sanzionatoria è il requisito della immediatezza tra l’aggressione al patrimonio e l’aggressione alla persona.

Tale immediatezza, del resto, distingue anche il tratto unificante delle condotte appena richiamate ed alla base del reato complesso di rapina, dall’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, comma 1, n. 2), c.p., per la quale non è richiesta una specifica relazione di contestualità tra il reato posto in essere e quello realizzato al fine dell’impunità.

La Corte costituzionale nella sua argomentazione afferma poi l’irrilevanza del richiamo, operato dal giudice rimettente, all’art. 336 c.p. che nel punire la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale, al comma 2 prevede un aumento di pena nel caso in cui la condotta del comma 1 sia volta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio. In tal caso l’illiceità dello scopo della condotta giustifica un aumento della cornice edittale.

Tuttavia, tale raffronto non appare dirimete in quanto, mentre la rapina si configura quale reato complesso di danno, l’art. 336 c.p. si struttura come reato complesso di pericolo, non essendo necessaria per la sua integrazione il compimento dell’atto d’ufficio.

Infine, appare parimenti errato il richiamo all’«anelito di libertà» che animerebbe la rapina impropria a dolo di impunità, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso. Bisogna, infatti, distinguere il concetto di «impunità» dalla diversa nozione di «libertà». Quest’ultima è sì incomprimibile ma solo qualora il soggetto non si renda autore di fatti illeciti. In tal caso la stessa si trasformerebbe in impunità nel momento in cui a seguito della commissione dei medesimi egli tenti di sottrarsi alla propria responsabilità. Che la libertà possa essere legittimamente lesa dinnanzi alla commissione di fatti delittuosi è, del resto, confermata dalla giurisprudenza che esclude la scriminante della legittima difesa in favore di chi, trattenuto dal personale del supermercato, usa violenza o minaccia.

Non può, dunque, il sentimento dell’impunità giustificare un minor trattamento sanzionatorio.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Corte Cost. 190/2020
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