Amministrativo, Il giurista risponde

Operatore economico parte di RTI misto Vi è l’incremento premiale del quinto della qualificazione all’operatore economico che sia parte di un RTI di tipo misto?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2023, nn. 2 e 3. 

La Plenaria, aderendo alla prospettazione della Sezione remittente, ha statuito che: “La disposizione dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”.

L’Adunanza Plenaria prende le mosse dall’assunto che, sebbene l’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 si riferisca all’ipotesi di raggruppamento orizzontale e non a quello verticale (e, di conseguenza, anche misto, quale species del genus verticale), non vi sono ragioni per escluderne l’applicabilità anche al sub-raggruppamento orizzontale di un raggruppamento misto, in relazione al quale, viene a crearsi “una ripartizione di compiti e competenze non dissimile da quelle del raggruppamento orizzontale c.d. totalitari”.

Ed invero, una diversa e più restrittiva interpretazione vanificherebbe ingiustamente ogni possibilità, per le imprese facenti parte di un sub-raggruppamento orizzontale di un RTI misto, di giovarsi dell’incremento del quinto per la propria classifica.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7751; Id., 4 maggio 2020, n. 2785;
Id., 5 aprile 2019, n. 2243
Difformi:      Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3040
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