Amministrativo, Il giurista risponde

Appellabilità ordinanza istanza di accesso documentale È appellabile l’ordinanza resa nel corso del giudizio sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4. 

Occorre prendere le mosse dall’art. 116, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso in materia di accesso può essere proposto in pendenza del giudizio al quale la richiesta di accesso è connessa, previa notificazione all’Amministrazione ed agli eventuali controinteressati. Il Giudice si pronuncia su tale istanza con ordinanza separata rispetto al giudizio principale o con sentenza che definisce il giudizio stesso.

Il Collegio ha evidenziato che su tale disposizione si sono formate tre diverse interpretazioni: la tesi della natura decisoria; la tesi della natura istruttoria e la tesi della natura variabile.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto applicabile la tesi della natura decisoria sulla base dell’interpretazione: letterale; storica; sistematica e conforme a Costituzione.

L’Adunanza Plenaria ha, dunque, concluso che l’ordinanza relativa all’istanza di accesso ha valore decisorio in quanto incide su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio principale, potendosi assimilare ad un ricorso proposto in via autonoma.

Pertanto, l’accesso difensivo deve essere qualificato dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla difesa innanzi al Giudice amministrativo e il Giudice può sempre pronunciarsi sull’istanza con la sentenza che decide il giudizio in virtù della connessione tra la domanda e il giudizio in corso.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “L’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è applicabile innanzi al Consiglio di Stato”.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3936; Id., 21 maggio 2018, n. 3028
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