Il giurista risponde, Penale

Lesioni personali e competenza dopo la riforma Cartabia Come va individuata la competenza in materia di lesioni personali a seguito della Riforma Cartabia, che ha operato un ampliamento della cognizione del giudice di pace, in assenza di una disciplina transitoria?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga

 

Per le lesioni personali guaribili in un intervallo di tempo compreso tra i venti ed i quaranta giorni sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo, il mancato coordinamento dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 150/2022 con l’art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. 274/2000, essere risolto attraverso l’interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore di ampliare la cognizione del giudice onorario con conseguente applicazione di una pena più favorevole al reo o deve permanere la competenza in capo al tribunale? Della questione sono state investite le Sezioni Unite. – Cass. pen., sez. V, ord. 19 ottobre 2023, n. 42858.

 

L’avvento della riforma Cartabia ha inciso sulla competenza per materia, ampliando gli ambiti della cognizione del giudice di pace per la necessità di snellire il carico dei tribunali e favorire soluzioni conciliative e più rapide per gli illeciti penali di minore allarme sociale aventi minore portata offensiva.

L’art. 582 c.p., nella versione vigente prima delle modifiche apportate col D.Lgs. 150/2022, non presentava problemi di coordinamento con l’art. 4, D.Lgs. 274/2000. Infatti l’art. 582, comma  2, c.p. rientrava nella competenza del giudice di pace, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, comma 2, c.p. ovvero contro il convivente in ragione dell’esigenza di repressione della violenza di genere.

La gravità di alcuni episodi di violenza commessi i soggetti elencati al n. 1, comma 1 dell’art. 577 c.p. ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale della competenza per materia riservata al giudice di pace per tali fatti (Corte cost. 236/2018).

La riforma Cartabia ha inciso sul delitto di lesioni volontarie quanto al regime di procedibilità stabilendone la punibilità a querela come regola e facendo divenire la perseguibilità d’ufficio eccezionale, salvo che per i casi di cui all’art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2, c.p. In particolare, la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi – malattia compresa tra 21 e 40 giorni, mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi – malattia superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all’art. 583 c.p. È fatta, altresì, salva la procedibilità d’ufficio in tutte le ipotesi in cui è già prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Si è reso necessario, però, comprendere come andasse coordinato il nuovo regime dell’art. 582 c.p. con l’art. 4, D.Lgs. 274/2000 per la ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace.

In assenza di una disciplina transitoria si è reso necessario trovare una soluzione interpretativa che evitasse di disinnescare l’intento deflattivo della Riforma. Si è, pertanto, ritenuto che il delitto di lesioni personali, che hanno comportato una malattia della durata di giorni 21 e fino a 40, divenuto procedibile a querela debba considerarsi di competenza del giudice di pace e, dunque, punibile con le sole sanzioni previste dall’art. 52, D. Lgs. 274/2000.

Dalla competenza del giudice onorario discendono ulteriori conseguenze dal punto di vista sanzionatorio, che rivela un assetto più favorevole al reo dal momento che nel procedimento dinanzi al giudice di pace risultano insussistenti i presupposti per applicare misure precautelari e cautelari.

Tale orientamento è stato affermato sull’assunto che il rinvio al comma 2 dell’art. 582 c.p. da parte dell’art. 4, D. Lgs. 274/2000 fosse un “rinvio mobile”, che “collega la disposizione rinviante a quella richiamata non solo nella formulazione attuale al momento del rinvio, ma anche in quelle eventualmente succedutesi a seguito della sua modifica” (Sez. Un. 17615/2023).

Non è, tuttavia, mancato un opposto filone interpretativo secondo cui si esclude, sulla base dell’interpretazione letterale del combinato disposto del nuovo art. 582, comma 2, c.p. e dell’art. 4, D.Lgs. 274/2000, che al giudice di pace sia rimasta la competenza per alcuna delle ipotesi di lesioni personali perseguibili a querela, poiché queste si trovano ora nel comma 1, dell’art. 582 c.p. che è estraneo al rinvio.

L’accoglimento della tesi restrittiva della competenza del giudice di pace non trova ostacoli nella eventuale modifica in peius del trattamento sanzionatorio, dovendosi comunque applicare il precedente trattamento, più favorevole alle condotte consumate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, che ha inciso sulla competenza in maniera irretroattiva.

Della questione sono state investite le Sezioni Unite.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2023, n. 15517;
Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2023, n. 41372
Difformi:      Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2023, n. 40719
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