Il giurista risponde, Penale

Gravità fattispecie penale e art. 34 D.Lgs. 274/2000 La gravità della fattispecie penale violata può orientare il giudice di pace nell’applicazione dell’art. 34, D.Lgs. 274/2000?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga

 

La particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34, D.Lgs. 274/2000 consegue all’accertamento in concreto dell’esiguità del danno o del pericolo derivanti dalla commissione del reato, dall’occasionalità della violazione e dal ridotto grado di colpevolezza dell’imputato rispetto all’interesse tutelato dalla norma violata.

La Cassazione precisa che i presupposti applicativi della predetta causa di non procedibilità vanno riscontrati in relazione al concreto dipanarsi dei fatti, prescindendo dalla natura e dalla gravità intrinseca della fattispecie in astratto considerata. – Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 41544.

Il D.Lgs. 274/2000 disegna un sottosistema per gli illeciti penali di competenza del giudice di pace che si connota per la precipua finalità conciliativa, giustificativa degli istituti di semplificazione applicabili nel corso del procedimento.

La Consulta, nel riconoscere la legittimità costituzionale di una disciplina penale settoriale, ha più volte riconosciuto che al giudice di pace è istituzionalmente assegnato il compito di favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti (Corte cost. ord. 349/2009; ord. 27/2007).

La ratio conciliativa, in uno con l’esigenza deflattiva del contenzioso penale relativo ad una serie di violazioni ad alto tasso di diffusività, hanno spinto il legislatore a positivizzare una particolare causa di esclusione della procedibilità correlata alla particolare tenuità del fatto.

Ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. 274/2000, infatti, il giudice può, durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto d’archiviazione di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando ovviamente non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono

Il legislatore fissa i parametri per considerare il fatto di particolare tenuità, rimettendo al giudice una valutazione, rispetto all’interesse tutelato, sull’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, sulla sua occasionalità e sul grado della colpevolezza, che devono essere tali da non giustificare l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto anche del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell’imputato.

La causa di esclusione in parola è applicabile alle sole fattispecie di reato espressamente individuate dal D.Lgs. 274/2000, ritenute ex lege di limitata offensività.

Si tratta, dunque, di un istituto processuale inerente a fatti di reato tipici, antigiuridici, offensivi e colpevoli, che, in presenza dei presupposti, vengono espunti dal circuito penale per ragioni di opportunità procedimentale e di politica criminale. L’art. 34, difatti, attiene, per espressa previsione legislativa, alla procedibilità e all’esecuzione dell’azione penale.

La predetta causa di esclusione della procedibilità, prima facie, sembra ricalcare la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131bis c.p., ma tra le due disposizioni non sussiste un rapporto di specialità tale da condurre all’applicazione di una sola delle due prescrizioni favorevoli al reo in presenza dei presupposti di entrambe le norme.

La giurisprudenza, infatti, nel dirimere il contrasto ingeneratosi sul rapporto tra le due fattispecie, ha ritenuto che anche nel procedimento penale davanti al giudice di pace possa applicarsi l’art. 131bis c.p. stante l’assenza di una indicazione normativa che conforti la tesi negativa ed in ragione della diversa funzione delle due prescrizioni, l’una a valenza processuale e l’altra di matrice sostanziale (Sez. Un. 53683/2017).

Un punto di incontro tra i due istituti, passibili di applicazione congiunta, risiede nel potere di valutazione rimesso al giudice. Affinché il giudice di pace proceda all’archiviazione della notizia di reato occorre che il fatto, comprensivo dell’offesa al bene giuridico protetto, sia valutato in concreto come fatto di particolare tenuità, occasionale e scarsamente lesivo dell’interesse della persona offesa, la quale gode di un diritto potestativo di opposizione preclude l’immediata definizione del procedimento.

La tenuità emerge dal grado di offensività della condotta in relazione alle conseguenze cagionate e dal grado di colpevolezza dell’agente del caso concreto, prescindendo da considerazioni relative al bene giuridico protetto. Ciò consente di dare una più ampia applicazione alla causa di esclusione della procedibilità in parola, contribuendo attivamente alla deflazione del contenzioso e alla conciliazione delle liti.

Nel caso di specie il giudice di pace territoriale, travalicando i margini di valutazione di cui all’art. 34, D.Lgs. 274/2000, ha ritenuto che l’alto valore del bene giuridico presidiato dalle norme incriminatrici in materia di immigrazione illegale ostasse all’applicazione della causa di improcedibilità.

La Cassazione, confermando che le valutazioni del giudice debbano effettuarsi in concreto, rifuggendo da sterili formalismi, ha chiarito che il bene tutelato dalla norma violata non rientra tra i presupposti ostativi alla tenuità del fatto di cui all’art. 34, D.Lgs. 274/2000.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2009, n. 34227
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