Il giurista risponde, Penale

Estorsione e danno patrimoniale La nozione di danno patrimoniale richiesta dal delitto di estorsione ricomprende anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico (cd. chance) determinata dal reato di turbata libertà degli incanti?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga

 

Il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell’appartenenza al medesimo soggetto, per cui qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all’art. 629 cod. pen. – Cass. VI, 11 luglio 2023, n. 41379.

A seguito di condanna in appello per i reati di turbata libertà degli incanti e di estorsione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il difetto di motivazione nella parte in cui non veniva approfondito il requisito del danno, richiesto per il reato di cui all’art. 629, avendolo concretizzato in una perdita di chance e trascurando nel caso in esame che gli aggiudicatari provvisori non sarebbero stati titolari di un diritto patrimoniale sub condicione, come sostenuto dall’accusa e dal giudice.

Secondo la Corte adita, le doglianze avanzate devono essere sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite del Supremo Consesso in ragione degli orientamenti contrastanti in tal senso, al fine di definire la nozione di perdita di chance e la possibilità che essa integri, oltre al reato di turbativa d’asta anche quello di estorsione.

La risoluzione del contrasto eliminerebbe fattori di imprevedibilità circa l’ambito applicativo delle due richiamate fattispecie di reato e ingiustificate, casuali, disparità di trattamento, contrastanti con il principio della certezza del diritto (o “legal certainty” o “sécurité juridique”), riaffermato reiteratamente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo quale valore fondamentale, benché non espressamente codificato, inteso innanzitutto come esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di affidamento del pubblico nella giustizia (Corte eur. dir. uomo, sez. II, 9 febbraio 2016).

Un orientamento ritiene infatti che il fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, elemento costitutivo del reato di estorsione, è del tutto estraneo al reato di cui all’art. 353 c.p., connotato, invece, dal dolo generico; ulteriormente, il reato di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno, né il conseguimento di un profitto.

Tuttavia, alcune pronunce hanno ricondotto il danno dell’estorsione nella lesione dell’autonomia negoziale, ossia nella libertà di regolamentare i propri interessi, idonee in astratto a dar luogo a problemi incidenti alla configurabilità del concorso dei reati in questione.

Una isolata pronuncia (Cass., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 19607) ha escluso il concorso di reati facendo leva sulla natura pluri-offensiva del reato di cui all’art. 353 cod. pen., idonea a comprendere anche gli interessi sottesi all’art. 629 cod. pen., piuttosto che sul confronto degli elementi costitutivi dei due reati.

Secondo altre, invece, il danno del reato potrebbe consistere nella perdita di chance. Alcune, nell’affermare che il danno del delitto di estorsione possa individuarsi nella perdita dell’aspettativa del soggetto di conseguire vantaggi economici favorevoli, non aggiungono altro, al fine di descrivere meglio e il significato della categoria indicata, facendo quindi riferimento a qualsiasi chance.

Altre sentenze, invece, nel dare rilievo alla chance, precisano che deve trattarsi di una situazione connotata da una consistente probabilità di successo: definizione, questa, che evoca l’approdo cui sono pervenute la dottrina e la giurisprudenza civile riguardo a tale categoria.

Più nello specifico, si è affermato che la lesione di una legittima aspettativa e il danno patrimoniale conseguente sarebbe dovuto essere inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

La Corte adita coglie inoltre l’occasione per approfondire il significato del termine chance, citando altresì la sentenza civile 24050/2023: l’etimologia della parola chance deriva infatti dall’espressione latina cadentia, che indica il cadere dei dadi e sta a significare la “buona probabilità di riuscita”, delineando due categorie per le quali occorre distinguere fra probabilità di riuscita (chance risarcibile) e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata (chance irrisarcibile), dando quindi rilevanza alla chance intesa come una situazione teleologicamente orientata verso il conseguimento di un’utilità o di un vantaggio, caratterizzata da una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza.

Alla luce del contrasto posto all’attenzione della Corte, questa ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, al fine di definire se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 c.p. possa rientrare anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico, con conseguenti ripercussioni sulla sussistenza o meno di un danno rilevante ai sensi dell’art. 629 c.p. e, quindi, sulla configurabilità del concorso del delitto di estorsione con quello di turbata libertà degli incanti, nell’ipotesi di allontanamento, con violenza o minaccia, di offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. II, 27 aprile, 2016 n. 41433; Cass., sez. V, 16 febbraio, 2017 n. 18508
Difformi:      Cass., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 19607
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