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Decreto Fiscale 2025: le novità della legge In vigore la legge di conversione del decreto fiscale n. 84/2025: novità per autonomi, società, proroghe per regime di vantaggio e forfettari

decreto fiscale 2025

Decreto Fiscale 2025 è legge: quali novità

In Gazzetta Ufficiale la legge n. 108/2025 di conversione con modificazioni del Decreto fiscale n. 84/2025 approvato in via definitiva da parte del Senato in data 29 luglio 2025.

La nuova legge è in vigore dal 2 agosto 2025.

Il testo, che ha subito qualche modifica in sede di conversione, introduce diverse novità in vari settori. Vediamo le più importanti.

Le modifiche principali

Il decreto fiscale 2025 prevede le seguenti modifiche:

  • Le spese per vitto, alloggio e trasporto purchésostenute nel territorio italiano con mezzi di pagamento tracciabili non concorreranno al reddito da lavoro dipendente. Le spese sostenute all’estero invece non richiederanno pagamenti tracciabili per la detassazione.
  • I rimborsi delle spese sostenute in Italia per, vitto alloggio, trasporto e viaggio saranno inclusi invece nel reddito imponibile da lavoro autonomo se non sono saranno sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili. Non è richiesta la tracciabilità invece per i rimborsi spese relativi a trasferte fuori dal territorio italiano.
  • Dal 2025, i dipendenti delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) che ricevono compensi sotto forma di bonus e stock option saranno esentati dall’addizionale IRPEF del 10%. Questo chiarisce e restringe l’ambito di applicazione di tale addizionale, che prima includeva anche queste società.
  • Reddito da usufrutto e diritti reali. La nuova interpretazione distingue:

– se si concede l’usufrutto/diritto reale ma si mantiene un diritto sull’immobile (es. nuda proprietà), il reddito è considerato reddito diverso imponibile;

– Se ci si spoglia completamente del diritto, si genera una plusvalenza tassabile.

  • Gli interessi e i proventi derivanti dall’esercizio di arti e professioni non saranno considerati redditi di lavoro autonomo, ma di capitale. Saranno considerati invece redditi diversi le plusvalenze che derivano dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società professionali.
  • L’applicazione del beneficio fiscale è considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali relative a società controllate o comunque riconducibili, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Eliminato il riferimento alle società collegate.
  • Il termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA, destinati ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e ad altri soggetti (come quelli in regime forfetario), è stato posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025. Di conseguenza, per l’anno 2025, questi versamenti potranno essere effettuati entro i 30 giorni successivi al 21 luglio 2025, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • Ampliato il regime del reverse charge alle imprese che si occupano di logistica e di trasporto e alle agenzie per il lavoro.
  • È ora obbligatorio specificare, sia nell’atto di autorizzazione che nel processo verbale, le ragioni e le condizioni che rendono necessario un accesso per la verifica fiscale.
  • Nuove regole per la determinazione del reddito in caso di partecipazioni in associazioni e società artistiche o professionali.
  • Semplificata la riduzione delle perdite riportabili, basandosi ora su un criterio più diretto: il doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, eliminando il riferimento al patrimonio netto. Questa nuova logica si applica anche alle fusioni, dove la riduzione delle perdite riportabili seguirà lo stesso criterio.
  • La disciplina fiscale delle società estere controllate (CFC) viene allineata agli standard internazionali di tassazione minima globale. A partire dal 1° luglio 2025, lo split payment non si applicherà più alle società quotate FTSE-MIB per le operazioni fatturate.
  • Più tempo per le aliquote Imu 2025. Entro il 15 settembre 2025, i Comuni potranno approvare le delibere con il prospetto delle aliquote, anche se in ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2025 o se hanno approvato le aliquote in modo difforme rispetto al prospetto.
  • Per i debiti oggetto della “Rottamazione-quater”, i giudizi in corso si estinguono automaticamente al momento del pagamento della prima rata della definizione agevolata. Il giudice, su richiesta, dichiarerà l’estinzione, rendendo inefficaci le sentenze non definitive. Le somme già versate in tali giudizi non saranno rimborsabili e rimarranno acquisite.

 

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