Cos’è il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)
Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è un intervento sanitario previsto dall’ordinamento italiano che può essere disposto in modo coercitivo nei confronti di una persona affetta da disturbi mentali, quando essa si rifiuta di sottoporsi volontariamente alle cure necessarie e ricorrono precise condizioni di pericolo per sé o per gli altri.
Trattasi di un misura eccezionale e residuale, finalizzata alla tutela della salute mentale del paziente e alla sicurezza pubblica, ma deve essere sempre esercitata nel pieno rispetto dei diritti costituzionali. La sua applicazione è vincolata a rigidi requisiti normativi e a un rigoroso controllo giudiziario, a garanzia dell’individuo.
La base normativa del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) si trova nella legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare agli articoli 33, 34 e 35, che ne disciplinano la procedura, i presupposti e le garanzie.
Requisiti per il TSO: quando può essere disposto
Secondo l’art. 34 della legge 833/1978, il TSO può essere adottato esclusivamente quando:
- sussistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- non è possibile attuare tempestivamente e adeguatamente interventi extraospedalieri;
- la persona rifiuta le cure necessarie.
Questi tre presupposti devono coesistere e vanno accertati da almeno due medici, di cui uno deve appartenere alla struttura sanitaria pubblica.
Chi può richiedere il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)
La richiesta di TSO parte da un medico, che può essere anche un medico di base o del pronto soccorso, e deve essere convalidata da un secondo medico, appartenente a una struttura pubblica.
La proposta, accompagnata dal certificato medico, viene inviata al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, che può emettere ordinanza motivata di TSO. Successivamente, il provvedimento deve essere convalidato dal Giudice Tutelare entro 48 ore.
Come funziona il TSO: la procedura
- Accertamento sanitario: redazione della proposta da parte del medico, convalidata da un secondo sanitario pubblico.
- Emissione dell’ordinanza del Sindaco: deve indicare il tipo di trattamento e le sue modalità.
- Esecuzione del TSO: normalmente presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).
- Convalida del Giudice Tutelare: entro 48 ore dalla comunicazione, il giudice convalida o meno il provvedimento.
- Durata: il TSO ha una durata iniziale massima di 7 giorni, prorogabile per ulteriori 7 giorni su proposta medica convalidata.
Tipi di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)
- TSO in regime di ricovero: il più comune, comporta il trasferimento del paziente in un reparto psichiatrico ospedaliero.
- TSO ambulatoriale (meno diffuso): può consistere in cure somministrate fuori dal contesto ospedaliero, sotto condizioni specifiche.
Diritti della persona sottoposta a TSO
La persona sottoposta a TSO conserva pienamente i propri diritti fondamentali, tra cui:
- il diritto a essere informata sul trattamento e sui motivi dell’intervento.
- il diritto alla tutela giurisdizionale, mediante ricorso.
- il diritto alla riservatezza e al rispetto della dignità personale.
- il diritto di comunicare con familiari e avvocati durante il trattamento.
Ricorso contro il TSO
L’interessato o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Giudice Tutelare contro la convalida del TSO. Il giudice è tenuto a decidere in tempi rapidi, garantendo il contraddittorio.
È possibile altresì proporre reclamo ex art. 737 c.p.c. o ricorso straordinario al Tribunale civile nei casi in cui emergano profili di violazione dei diritti fondamentali.
Conseguenze del TSO
Il TSO non comporta automaticamente limitazioni permanenti ai diritti civili o alla capacità giuridica, ma può essere valutato ai fini di:
- provvedimenti di amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione (oggi superati dalla figura dell’ADS);
- decisioni in ambito lavorativo o previdenziale, con eventuale riconoscimento di invalidità;
- limitazioni alla capacità di possesso e uso di armi, ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Normativa di riferimento
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33-35 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- Codice Civile, artt. 414 ss. (istituti di protezione come interdizione, inabilitazione e incapacità naturale).
- Legge 180/1978 (cd. Legge Basaglia), abrogata ma integrata nella legge 833/1978.
- Costituzione italiana, artt. 13 e 32 – Libertà personale e diritto alla salute.
- Codice Deontologico Medico, in relazione all’obbligo di rispetto della volontà del paziente salvo i casi di TSO.
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