cabina regia professioni giustizia

Giustizia: nasce la cabina di regia per professionisti Con decreto del ministero della Giustizia è stata istituita la cabina di regia per le professioni giuridico-economiche

Cabina di regia professioni giuridico economiche

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 5 luglio 2024 il decreto ministeriale che istituisce presso il dicastero di via Arenula una Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche.

L’iniziativa era stata annunciata dal Guardasigilli agli Stati generali dei Commercialisti dello scorso 7 maggio a Roma.

Obiettivo della cabina di regia

Un canale di ascolto e collaborazione permanente con le professioni del comparto economico-giuridico, questa la finalità della cabina di regia, il cui obiettivo è quindi quello di raccogliere suggerimenti e istanze dalle professioni in una logica consultiva e di supporto all’attività normativa del ministero.

Composizione cabina di regia

Il nuovo organo è composto da rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale del Notariato. Sono stati nominati suoi componenti i presidenti del CNF, Francesco Greco, del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio e del Notariato, Giulio Biino. A presiedere il tavolo istituzionale sarà il Ministro o il Capo di Gabinetto.

La cabina di regia si avvarrà di una segreteria tecnico-organizzativa.

Il plauso dei professionisti

“Con l’istituzione della cabina di regia per le nostre professioni – affermano Greco, de Nuccio e Biino – il Ministro Nordio tiene meritoriamente fede all’impegno preso nei mesi scorsi e conferma una modalità di ascolto e dialogo preventivo con le nostre realtà finalizzato ad individuare assieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale. Si tratta di un riconoscimento estremamente significativo delle competenze e della funzione nazionale delle professioni economico-giuridiche e del contributo che da esse può venire per lo sviluppo del Paese”.

Professionisti: super sconto per chi assume In Gazzetta il decreto che prevede una super deduzione del 120% e del 130% del costo del lavoro per imprese e professionisti che assumono con contratto a tempo indeterminato

Super sconto per chi assume a tempo indeterminato

I Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno firmato il decreto del 25 giugno 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia, che attua una parte della riforma IRPEF. Il decreto attua in particolare l’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 e introduce una “super deduzione” per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La maggiorazione spetta per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora il contratto sia in essere a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia relativo periodo di imposta 2024, se al termine del 2024 il numero di lavoratori occupati risultano superiori a quelli occupati mediamente nel periodo di imposta precedente.

Il decreto sulla maxideduzione 2024 per le nuove assunzioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024.

Determinazione delle nuove assunzioni

Al fine di determinare le nuove assunzioni e calcolare l’incremento occupazionale, non rilevano i lavoratori dipendenti con contratti ceduti dopo trasferimenti di aziende rami di aziende, quelli assunti a tempo indeterminato ma destinati a un’organizzazione stabile localizzata all’estero di un soggetto residente, quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza presso una società del gruppo, il cui rapporto di lavoro con questa sia stato interrotto a partire dal 30 dicembre 2023.

Si tiene invece conto, ai fini del calcolo dell’incremento, dei lavoratori dipendenti assunti inizialmente con contratto a tempo determinato convertito in un contratto a tempo indeterminato durante il 2024 e dei soci lavoratori di società cooperative, che sono assimilati ai lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti con contratto part-time essi rilevano ai fini dell’incremento occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle contemplate dal contratto nazionale di categoria.

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale rilevano anche per l’impresa che li utilizza i dipendenti con contratto di somministrazione.

Beneficiari dello sconto

Possono beneficiare del bonus le società di capitali e gli enti, gli enti non commerciali, le società e gli enti non residenti, le società di persone e le equiparate, le imprese individuali, gli esercenti arti e professioni, ma alle seguenti condizioni:

  • purché provvedano ad aumentare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente;
  • purché i nuovi contratti siano a tempo indeterminato e in essere alla fine dell’anno d’imposta.

Sono invece escluse dal beneficio le imprese in liquidazione ordinaria, in concordato preventivo o sottoposte ad altre procedure concorsuali.

Le percentuali della detrazione

Il decreto consente alle imprese di detrarre un importo pari al 120% del costo del lavoro dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda invece le assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie considerate “fragili”, come le mamme, gli under 30, i percettori di reddito di cittadinanza e le persone con invalidità, la detrazione sale addirittura al 130%. Il beneficio però è valido per le assunzioni che effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come funziona in concreto la detrazione?

La detrazione viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Il costo del lavoro su cui viene calcolata la detrazione è quello sostenuto per gli stipendi e i contributi previdenziali, per il TFR, trattamento di quiescenza e simili e per quei costi che sono strettamente collegati all’assunzione.

mancata formazione cancellazione avvocato

Mancata formazione: no alla cancellazione dell’avvocato Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che la regola prevista dal dm 47/2016 non è ancora operativa in quanto manca il decreto attuativo di via Arenula

Cancellazione dall’albo dell’avvocato

L’avvocato che non adempie o non completa l’obbligo formativo non può essere cancellato dall’albo. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 15/2024 precisando come la regola prevista dal dm 47/2016 non sia ancora operativa in quanto non è stato emanato il necessario decreto attuativo.

Il quesito del COA di Novara

Il parere è stato emesso in risposta al quesito del COA di Novara, il quale chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri”.

La risposta

La risposta del CNF è resa nei seguenti termini: “L’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”. Per cui, “la mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo”.

Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo “non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare”.

piattaforma digitale unificata avvocati

PDUA: dal 18 luglio la piattaforma gratis per gli avvocati Cassa Forense mette a disposizione degli iscritti PDUA, la nuova piattaforma cloud appositamente progettata e realizzata per le esigenze degli avvocati

PDUA: la piattaforma digitale unificata degli avvocati

Dal 18 luglio sarà attivo il nuovo servizio pensato su misura degli avvocati. Si tratta della piattaforma digitale unificata (PDUA) offerta gratuitamente a tutti gli iscritti da Cassa Forense.

Cosa si può fare con PDUA

Con PDUA si può:

  • accedere ai dati e ai documenti in qualunque momento e ovunque, da qualsiasi dispositivo, anche smartphone e tablet.
  • fruire di uno spazio personale cloud storage, dove creare, consultare e scaricare i fascicoli, le anagrafiche dei clienti, delle controparti e dei difensori, effettuare ricerche rapide all’interno del sistema grazie ai filtri di ricerca avanzati.
  • gestire il PCT – processo civile telematico: consultare i registri di cancelleria e, con il redattore, compilare gli atti ed effettuarne il deposito, caricando i documenti dal tuo pc oppure dal sistema documentale in cloud.
  • firmare digitalmente, usando i dispositivi personali, leggere e spedire le PEC tramite il client di posta integrato, ricevere le notifiche telematiche e le comunicazioni delle cancellerie giudiziarie.

L’agenda

Per ottimizzare la gestione del tempo, l’agenda di PDUA può essere collegata ai calendari personali esterni e, grazie alla sincronizzazione automatica, avere la visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile degli impegni.  L’agenda si sincronizzera’ in automatico anche con i fascicoli personali presenti in Polisweb, rendendo così possibile scadenzare anche le udienze e gli adempimenti del processo civile telematico.

Direttamente da PDUA, tramite link, si può accedere agli altri processi telematici (penale, amministrativo e tributario), ed effettuare il pagamento delle spese di giustizia civili, generando gli avvisi di pagamento agli uffici giudiziari e scaricando le ricevute telematiche.

La vetrina

La piattaforma mette a disposizione delle software house la sezione Marketplace: una vetrina di prodotti di aziende terze che potranno integrare e implementare i servizi offerti.

Info su call center Cassa Forense

A partire dal 18 luglio, data in cui sarà presentato e attivato il servizio gratuito per tutti gli iscritti, il Call center di Cassa Forense (al numero 06.51435340) offre un servizio di assistenza telefonica dedicata per qualsiasi info, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

procura liti processo tributario

Procura alle liti: sanabile nel processo tributario La Cassazione ha precisato che una mera insufficienza o genericità della procura alle liti può essere sanata con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione

Nullità della procura

Nel caso di specie e per quanto qui rileva, il Giudice tributario di prime cure aveva condiviso le doglianze formulate dall’Agenzia delle entrate e per l’effetto aveva accertato la nullità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al difensore, ritenendo altresì che la produzione di valida procura nel successivo grado di giudizio non fosse idonea a sanare l’originario vizio della stessa.

Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel giudizio tributario si può sanare la procura

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12831/2024, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte tributaria di secondo grado.

Per quanto in particolare attiene al contestato vizio della procura alle liti, il Giudice di legittimità ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui l’art. 83, comma 3, c.p.c. “non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice (…) di segnalare alle parti i vizi della procura affinchè possano porvi rimedio”.

Inoltre, la Corte ha ricordato che, quando il giudice “rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione”.

La decisione

Nel caso di specie, ha evidenziato il Giudice di legittimità, la cd riforma Cartabia, che non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, “non ha inciso sulla materia tributaria che (…) prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura”.

La Corte, sulla scorta di quanto sopra riferito, ha concluso il proprio esame enunciando il seguente principio di diritto “il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso (…) deve invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”.

obbligo formativo avvocati

Avvocati: l’obbligo formativo non è ritagliato sui propri interessi Il sistema di formazione continua per l’avvocato è cogente e non può essere ritagliato sui desiderata o sulle valutazioni dei singoli iscritti

Procedimento disciplinare per violazione obbligo di formazione

Nel caso sottoposto all’esame del Consiglio Nazionale Forense (CNF), un avvocato era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona per la violazione dell’obbligo di formazione continua di cui agli articoli 15 e 70 comma sesto del codice deontologico forense e degli articoli 6 e 12 del regolamento del CNF numero 6/2014.

Formazione ritagliata sulle proprie materie

In particolare, gli è stato contestato di non avere conseguito alcun credito formativo obbligatorio, per il triennio di riferimento e pertanto gli era stata applicata la sanzione della censura.

Avverso tale decisione, l’avvocato interessato aveva contestato che il professionista “è libero di scegliere gli strumenti di formazione e le relative attività ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CNF numero 6 del 2014”; inoltre “la formazione dell’avvocato va riferita alle materie di cui egli prevalentemente si occupa, altrimenti a suo dire si tratterebbe (testualmente) di una mera raccolta di punti”.

La formazione continua è obbligatoria

Il Consiglio Nazionale forense, con sentenza n. 91/2024, ha respinto il ricorso proposto.

In particolare e per quanto qui rileva, il CNF ha affermato che “Il sistema di formazione continua previsto per l’Avvocato da un lato è cogente (art. 35) e non può essere ritagliato sui desiderata o sulle valutazioni dei singoli iscritti, dall’altro – oltre ad includere obbligatoriamente la deontologia forense (…) – riguarda «non solo l’approfondimento delle conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento ed aggiornamento”.

Allegati

equo compenso avvocati

Equo compenso avvocati: norma in vigore dal 2 luglio Entra in vigore domani 2 luglio, la modifica al codice deontologico forense in materia di equo compenso

Equo compenso: modifica codice deontologico forense

Entra in vigore il 2 luglio 2024, la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso, ossia 60 giorni dopo la pubblicazione del comunicato del CNF in Gazzetta Ufficiale (n. 102/2024).

Già con nota del 1° marzo 2024, il CNF aveva anticipato al mondo dell’avvocatura la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense.

Il via libera definitivo della disposizione in materia di equo compenso, ai sensi della L. n. 49/2023, è stato dato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.

Il nuovo art. 25-bis Codice deontologico forense

Il testo del nuovo art. 25-bis rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso” è il seguente:

“1. L’avvocato non puo’ concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento”.

avvocati penalisti sciopero

Avvocati penalisti in sciopero: dal 10 al 12 luglio Necessario interrompere la lunga scia di morte in carcere. Per questi motivi l'UCPI delibera l'astensione per tre giorni

Penalisti in sciopero contro morti in carcere

Gli avvocati penalisti dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) hanno annunciato uno sciopero di tre giorni, dal 10 al 12 luglio 2024. La delibera, datata 18 giugno, giunge “a conclusione della maratona oratoria iniziata lo scorso 29 maggio, con cui si è inteso denunciare pubblicamente tanto la mancanza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento dell’intera esecuzione penale, quanto l’irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento ed alla tragedia dei fenomeni suicidari”.

Manifestazione a Roma l’11 luglio

Da qui la delibera dell’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 10, 11e 12 luglio 2024, con convocazione di tutti i Presidenti delle Camere Penali territoriali e di tutti gli iscritti, in Roma per partecipare alla manifestazione, che si terrà con tutte le associazioni sensibili a tale emergenza e con i rappresentanti della politica favorevoli all’adozione di strumenti immediati, volti alla soluzione della crisi in atto, in Piazza dei Santi Apostoli, in data 11 luglio 2024 dalle ore 14.30 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza carceri.

Avvocati assolti per le offese alla controparte Le offese contenute negli scritti difensivi non sono punibili se riguardano l’oggetto della causa, non occorre che siano vere o necessarie

Offese negli scritti difensivi

Le offese non necessarie e non vere, anche se non giustificabili in ambito processuale-civilistico, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 598 cod. pen., purché relative all’oggetto della controversia. L’art. 598 cod. pen. consente la massima libertà nel diritto di difesa e per l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 598 cod. pen. sono necessarie due condizioni: le offese devono riguardare l’oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa e devono avere una rilevanza funzionale per le argomentazioni a sostegno della tesi o per l’accoglimento della domanda. Non è necessario che le offese contengano un minimo di verità o che la verità sia deducibile dal contesto. L’interesse tutelato è la libertà di difesa in relazione logica con la causa, indipendentemente dalla fondatezza dell’argomentazione. La causa di non punibilità è applicabile anche quando le espressioni ingiuriose non sono né necessarie né decisive per l’argomentazione, l’importante è che siano inserite nel contesto difensivo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20520-2024.

Diffamazione aggravata: avvocati assolti

La Corte d’Appello di Venezia conferma l’assoluzione di due avvocati dall’accusa di diffamazione aggravata (art. 595, secondo comma, cod. pen.).

Gli imputati erano stati accusati di aver offeso la reputazione di un notaio per mezzo di un atto di citazione in revocatoria in cui gli stessi avevano sostenuto che le azioni giudiziali del pubblico ufficiale avevano provocato ai genitori sofferenze tali da cagionare la morte della madre del notaio stesso, deceduta invece a causa di una caduta accidentale.

Nel presentare ricorso per Cassazione il notaio ritiene erronea l’applicazione dell’art. 598 cod. pen., perché l’offesa non era pertinente all’oggetto dell’azione giudiziaria, ma mirava solo a ledere la sua reputazione. Lo stesso rileva inoltre la presenza di vizi di motivazione sulla esimente dell’art. 598 cod. pen., evidenziando la mancanza di nesso funzionale tra l’offesa e l’azione giudiziale.

Libertà di difesa: offese negli scritti difensivi non sono punibili

La Corte di Cassazione però respinge il ricorso perché infondato. Le censure si concentrano sull’errata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen. e vengono esaminate congiuntamente.

L’articolo 598 c.p, che si occupa delle offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati davanti  alle autorità amministrative e giudiziarie, per finalità di rilievo nella presente causa, dispone che “1. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.”

L’art. 598 c.p.

Dalla lettera della norma emerge che l’art. 598 cod. pen. protegge la libertà di difesa, coprendo gli atti funzionali a questo diritto anche se offensivi, purché inseriti nel contesto difensivo.

Lo stesso ricorrente ha ricordato che la non punibilità prevista dall’articolo 598 cod. pen. richiede la sussistenza di due soli requisiti, ossia che le offese riguardino l’oggetto della causa o del ricorso presentato davanti all’autorità giudiziarie o amministrativa e che le stesse siano funzionali alla tesi difensiva prospettata.

Non è necessario neppure che le offese siano veritiere o strettamente necessarie, le stesse devono essere correlate alla causa e questo principio è stato applicato dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto le frasi degli imputati funzionali alla difesa dei loro clienti.

Allegati

concorso 400 notai

Concorso notai: 400 posti Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso per 400 posti di notaio. Domande entro 30 giorni

Concorso notai 2024

E’ disponibile sul sito del Ministero l’avviso relativo al nuovo bando di concorso per 400 posti di notaio di cui al provvedimento del 12 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 50, 4a serie speciale, Concorsi ed esami, il 21 giugno scorso.

Le domande vanno inviate esclusivamente per via telematica entro trenta giorni, a  decorrere dalla pubblicazione in GU, e redatte compilando l’apposito form,

Le prove

Previste prove scritte ed orali.

Esame scritto

In particolare, l’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Esame orale

L’esame orale consta invece di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

  • diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
  • disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
  • disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Diario d’esame

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, a pena di decadenza, nel luogo, giorno ed ora indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 13 settembre 2024.

Maggiori info sono disponibili anche sul sito del ministero della giustizia.