Cos’è la pensione supplementare?
La pensione supplementare è un trattamento previdenziale erogato su domanda dell’interessato e dei superstiti. Essa consente di far valere i contributi che il lavoratore ha versato in una gestione previdenziale diversa rispetto a quella in cui ha maturato ed è diventato titolare di pensione. Questa prestazione consente quindi di valorizzare i contributi versati, integrando la pensione principale già percepita da un altro ente previdenziale.
In base al soggetto che richiede la prestazione, ossia il titolare della pensione o il parente superstite, la pensione supplementare può essere di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.
A chi è rivolta la pensione supplementare
Essa spetta:
- per i contributi versati all’AGO (FPLD – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali degli autonomi) ai lavoratori che sono titolari di una pensione a carico di un fondo esclusivo, esonerativo o sostitutivo;
- ai pensionati già titolari di un trattamento previdenziale principale presso un altro ente (ad esempio, FPLS);
- ai pensionati che percepiscono il trattamento a carico del Fondo Clero destinato ai ministri del culto di confessioni diverse rispetto a quella cattolica;
- coloro che percepiscono assegni vitalizi al posto della pensione.
Come funziona
L’importo della prestazione viene calcolato in base ai contributi versati nell’AGO. Il calcolo avviene con il sistema retributivo, misto o contributivo, a seconda della data di versamento dei contributi e dell’anzianità contributiva del richiedente.
Requisiti principali
- Età pensionabile: il richiedente deve aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si richiede la pensione supplementare:
- Titolarità o liquidazione in corso della pensione principale;
- Contributi insufficienti per la pensione autonoma nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare.
Requisiti specifici sono richiesti per la pensione supplementare di invalidità e ai superstiti.
Quanto spetta con la pensione supplementare
L’importo della pensione supplementare dipende da diversi fattori;
- contributi versati;
- sistema di calcolo applicabile (retributivo o contributivo).
- rivalutazione dei contributi versati.
Non esiste un importo fisso, ma in media la misura è rappresentata da una percentuale limitata della pensione principale.
Come fare domanda per la pensione supplementare
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS attraverso i seguenti canali:
- Portale INPS: accedendo con SPID, CIE o CNS.
- Patronati e CAF: che forniscono assistenza gratuita nella compilazione e invio della richiesta.
- Contact Center INPS: numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare.
Documenti necessari
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Certificazione dell’ente previdenziale principale attestante la titolarità della pensione.
- Estratto conto contributivo INPS per verificare i periodi di contribuzione AGO.
Giurisprudenza rilevante
Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito aspetti rilevanti dell’istituto:
Cassazione n. 29247/2023
La pensione supplementare rappresenta un beneficio autonomo e distinto, il cui regime di età pensionabile deve essere determinato in base alla data di presentazione della domanda amministrativa per tale pensione, e non alla data in cui si maturano i requisiti per la pensione principale. Di conseguenza, le clausole di salvaguardia relative ai requisiti anagrafici e contributivi, previste per la pensione di anzianità o di vecchiaia, non sono applicabili al trattamento della pensione supplementare.
Cassazione n. 36199/2023
Un assicurato iscritto alla gestione separata, che possiede anche contributi versati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ha la possibilità di scegliere tra due opzioni:
– ottenere una pensione autonoma a carico dell’AGO, utilizzando i contributi maturati in quella gestione, e impiegare quelli della gestione separata per una pensione supplementare.
– concentrare tutti i contributi nella gestione separata, al fine di ottenere un’unica pensione calcolata con il metodo contributivo.
La decisione spetta esclusivamente all’interessato. Pertanto, l’integrazione dei contributi maturati in altre gestioni nella gestione separata può avvenire solo su esplicita richiesta. Fino a quando il pensionato non esprime questa volontà, tali contributi non possono essere considerati nella gestione separata.
Cassazione n. 31519/2021
Il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 2, stabilisce che:
- Pensione supplementare: gli iscritti alla gestione separata che non raggiungono i requisiti per una pensione autonoma possono ottenerne una supplementare se sono titolari di un trattamento pensionistico erogato dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o da altre gestioni previdenziali obbligatorie (come le forme esclusive e sostitutive dell’AGO, le gestioni speciali per i lavoratori autonomi e le casse dei liberi professionisti).
- Requisiti anagrafici: per accedere al trattamento pensionistico supplementare, è necessario soddisfare il requisito di età previsto dalla L. 335/1995, art. 1, comma 20.
- Utilizzo dei contributi: i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per una pensione autonoma, vengono utilizzati per calcolare il trattamento supplementare.
- Autonomia del beneficio: la pensione supplementare è distinta dal trattamento principale sia per la decorrenza (dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) sia per il calcolo, che include eventuali aumenti per i familiari.
- Aggiornamenti normativi: il requisito anagrafico è soggetto a modifiche legislative nel tempo, in base al regime della gestione presso cui si richiede il trattamento supplementare.
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