codice rosso

Codice Rosso: ok a braccialetto elettronico e a distanza minima La Corte Costituzionale ha legittimato le nuove disposizioni sul divieto di avvicinamento nei reati di genere, ossia l'obbligo di braccialetto elettronico e la distanza minima di 500 metri dalla persona offesa

Codice Rosso e divieto di avvicinamento

Codice Rosso: la Consulta ha dichiarato infondati i dubbi sulla distanza minima di 500 metri e sull’obbligo di braccialetto elettronico, chiarendo però che l’impossibilità tecnica del controllo remoto non può risolversi in un automatismo cautelare a sfavore dell’indagato.

Le qlc sull’art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p.

Con la sentenza n. 173, depositata oggi, 4 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nei riguardi dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”).

Il rimettente ha censurato tali modifiche normative, inerenti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, poiché esse, prescrivendo la distanza minima di 500 metri e l’applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico, avrebbero reso la misura stessa troppo rigida, in contrasto con il principio di individualizzazione e con la riserva di giurisdizione in materia di restrizione della libertà personale, avendo inoltre la novella stabilito che, qualora l’organo di esecuzione accerti la «non fattibilità tecnica» del controllo remoto, il giudice debba imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Braccialetto elettronico e distanza minima

La Corte ha sottolineato che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso.

Il giudice delle leggi ha osservato altresì che, sebbene negli abitati più piccoli la distanza di 500 metri possa rivelarsi stringente, l’indagato ne riceve un aggravio sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita; mentre, ove rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. consente al giudice di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo flessibilità alla misura. «A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato» – afferma dunque la Corte – «si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue».

Il controllo da remoto

In riferimento poi alla riscontrata impossibilità tecnica del controllo elettronico, evenienza oggettivamente non imputabile all’indagato, la Corte evidenzia come la norma censurata possa interpretarsi in senso costituzionalmente adeguato, sicché il giudice, in tal caso, non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di idoneità, necessità e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (quale il divieto o l’obbligo di dimora), ma anche una misura più lieve (quale l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Leggi gli altri articoli della categoria Codice Rosso

Reato di contrabbando estinto con il ravvedimento operoso Il reato di contrabbando punito solo con la multa si estingue con il pagamento, anche in misura ridotta grazie al ravvedimento operoso

Reato di contrabbando e ravvedimento operoso

Il reato di contrabbando si estingue con il ravvedimento operoso. Lo chiarisce la circolare n. 22/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La circolare ricorda infatti che il decreto legislativo n. 141/2024 ha introdotto importanti novità in materia sanzionatoria per quanto riguarda gli illeciti in materia doganale.

L’articolo 79 del suddetto decreto legislativo punisce in particolare il contrabbando per dichiarazione infedele. La norma infatti così dispone: Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.” Questo tipo di reato, come emerge dalla norma, è punito solo con la multa.

Reato di contrabbando estinto se si paga la multa

Questa precisazione è molto importante perché l’articolo 112 dello stesso decreto legislativo n. 141/2024 disciplina l’estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

La norma prevede infatti che “1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa. 2. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. 3. L’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dellAgenzia.” 

Da segnalare poi l’articolo 88 sulle circostanze aggravanti del reato di contrabbando.

Il comma 3 è di particolare interesse perché precisa che, per i delitti di cui all’art. 79 (contrabbando per dichiarazione infedele) e 83 (contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento) alla multa si somma la pena della reclusione fino a tre anni se lammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti supera i 50mila euro, ma non i 100.000 euro.

Diritti sotto i 50.000: estinzione con il ravvedimento operoso

Alla luce delle disposizioni analizzate la circolare n. 22/2024 chiarisce quindi che per i reati di contrabbando per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti superi i 50.000 euro, in assenza di aggravanti, sia possibile accedere all’istituto contemplato dall’art. 112 del decreto, che prevede l’estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

L’accesso all’istituto non è soggetto a termini di decadenza, per cui la parte può procedere al pagamento anche in pendenza del procedimento penale.

Ma non è tutto, la parte interessante della circolare è quella in cui ricorda che l’articolo 104 del decreto legislativo prevede lapplicabilità alle violazioni e alle sanzioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 471/1997 e 472/1997, purché compatibili e salvo sia diversamente previsto.

Ne consegue che la parte potrà definire la propria posizione ed estinguere il reato di contrabbando anche ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso contemplato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Grazie a questo istituto il soggetto multato potrà beneficiare inoltre di una riduzione pari a un decimo del minimo della sanzione se provvede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla commissione.

 

Leggi anche gli altri articoli in materia penale

bacio a sfioro

Bacio a sfioro: è violenza sessuale Per la Cassazione, il bacio a sfioro integra il reato di violenza sessuale, basta il contatto delle labbra per ledere la libertà sessuale

Reato di violenza sessuale

Il bacio a sfioro integra il reato di violenza sessuale. Questo illecito penale è infatti integrato da qualsiasi atto che si risolve in un contatto fisico, anche fugace e repentino tra il soggetto agente e la persona offesa. La Cassazione ha ribadito questo principio nella sentenza n. 39488/2024.  

Il bacio a sfioro integra il reato di violenza sessuale

Un soggetto viene assolto in primo grado dal reato violenza sessuale previsto dall’articolo 609 bis c.p. La parte civile impugna la decisione. La Corte riforma la sentenza e condanna l’imputato per il reato ascritto e lo condanna a risarcire la persona offesa con l’importo di 2000 euro.

La confidenza con la collega giustificava il bacio

L’imputato ricorre in Cassazione e con il primo motivo contesta la condanna. Il ricorrente sottolinea come lo stesso fosse ragionevolmente convinto del consenso della persona offesa. Con la donna si era infatti instaurato un rapporto di confidenza e di complicità. Solo dopo il bacio si è reso conto della erroneità delle sue convinzioni.

La Corte territoriale inoltre ha travisato il senso della domanda “potevo” rivolta alla persona offesa dopo il fatto. Il giudice dell’impugnazione ha errato anche quando ha ritenuto la condotta improntata a dolo o a colpa. Il reato di violenza sessuale infatti deve essere necessariamente doloso. Per l’imputato infine il caso di specie configurerebbe un’ipotesi di delitto putativo per errore sul fatto di reato, come contemplato dall’articolo 47 codice penale.

Il solo contatto con le labbra viola la libertà sessuale

Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile. L’agente ha commesso senza dubbio un atto di natura sessuale. Costante giurisprudenza ritiene infatti che “il «bacio» anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra” è comunque idoneo a ledere la libertà e lintegrità sessuale della vittima. Dal racconto attendibile della persona offesa emerge che la donna, dopo aver scambiato cordiali convenevoli con l’imputato davanti alla macchinetta del caffè, aveva ripreso il suo lavoro indossando delle cuffiette. L’imputato a quel punto l’aveva afferrata da tergo, buttata contro il muro e baciata sulla bocca.

Non può sussistere nel caso di specie il reato putativo per le circostanze di luogo e di tempo e per la condotta incontestata dell’imputato. Indubbio che l’imputato abbia agito nella consapevolezza del mancato consenso della donna. Dopo l’atto infatti le ha chiesto: “potevo?”.

Infondata anche la convinzione che la Corte d’Appello abbia ritenuto colposa la violenza sessuale. Quando la Corte d’appello ha affermato che l’imputato avesse realizzato un illecito con dolo o colpa grave non riferiva alle responsabilità dell’illecito penale, ma alla liquidazione delle pretese civili effettuata in via equitativa.

 

Leggi anche: La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

Allegati

cane catena

Reato tenere il cane alla catena sotto il sole Cane alla catena, sotto il sole e senza acqua: la condotta configura il reato di abbandono di animali art. 727 c.p.

Cane alla catena: reato di abbandono art. 727 c.p.

Reato tenere il cane alla catena. E’ integrato, infatti, il reato di abbandono di animali di cui all’art. 727 del codice penale che punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività. Alla stessa pena  è soggetto anche chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Il reato di abbandono si configura quindi anche quando un soggetto detenga un cane di grossa taglia a una catena di metallo pesante corte corta e stretta, in scarse condizioni igieniche, sotto il sole e senza acqua. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38792/2024.

Tenere il cane alla catena sotto il sole senza acqua è reato

Il tribunale condanna un soggetto per il reato di abbandono di animale. Per l’autorità giudicante l’uomo è responsabile penalmente per aver detenuto un cane di razza Rottweiler in condizioni incompatibili con la sua natura, produttive di gravi sofferenze e in condizioni igieniche precarie.

L’uomo deteneva infatti l’animale legato a una corda corta e fissa tanto da provocargli uno strozzamento. Il cane inoltre si trovava esposto in pieno sole, ma la ciotola dell’acqua era vuota.

L’imputato contesta la sanzione, la somma quantificata a titolo di risarcimento in favore della parte civile e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Negata la sospensione condizionale: condotta grave

Per la Cassazione il ricorso deve essere respinto. Il primo motivo appare del tutto infondato così come la seconda doglianza nella quale l’imputato ha lamentato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La Cassazione al riguardo precisa che il giudice di merito ha motivato la decisione in maniera congrua ed esente da vizi logici. Lo stesso ha infatti valorizzato la gravità della condotta dell’imputato.

Nella sentenza impugnata è descritta la detenzione sotto il sole di un cane di grossa taglia al quale è stata fatta indossare una catena di metallo pesante, del tutto priva di moschettoni rotanti e attorcigliata attorno al collo. L’animale detenuto in simili condizioni era impossibilitato a muoversi, quindi non poteva raggiungere un riparo. L’animale inoltre non aveva a sua disposizione neppure una ciotola  piena d’acqua per abbeverarsi.

 

Leggi anche: Cane chiuso in casa senz’acqua: è reato

Allegati

gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio anche per lo straniero senza codice fiscale Il gratuito patrocinio spetta all’extracomunitario privo di codice fiscale Italiano se fornisce i propri dati anagrafici

Gratuito patrocinio: spetta anche allo straniero privo di codice fiscale

Il gratuito patrocinio è previsto per il cittadino extracomunitario non residente anche se non possiede il codice fiscale italiano. E’ infatti sufficiente che costui fornisca i propri dati anagrafici e dichiari il suo domicilio estero. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38751/2024.

Rigetto istanza patrocinio gratuito: codice fiscale mancante

Il Giudice unico del Tribunale di Milano rigetta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da un cittadino extracomunitario. Il Giudice ha rilevato la mancata indicazione del codice fiscale. Quello fornito era stato ricavato infatti da un applicativo e il difensore non ha depositato la documentazione richiesta a integrazione. Il richiedente contesta la decisione al Tribunale, che però la rigetta. Il richiedente non ha fornito il codice fiscale e non ha indicato il suo domicilio fiscale stabile in Italia. In questo modo è impossibile controllare la sua situazione reddituale, presupposto fondamentale per l’ammissione al patrocinio gratuito.

Dati anagrafici e domicilio fiscale sostituiscono il codice fiscale

L’istante nel ricorre in Cassazione sostiene che per i soggetti che non risiedono nel territorio dello Stato l’obbligo di indicare il codice fiscale deve intendersi adempiuto con l’indicazione dei dati  anagrafici e del domicilio o sede legale all’estero. Dati che lo stesso ha fornito mediante autocertificazione.

Patrocinio per l’extracomunitario se fornisce i dati anagrafici

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso perché fondato.

L’articolo 6 comma 2 del d.p.r. n. 605/1973 dispone che lobbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei dati di cui allart. 4 dello stesso d.p.r. con leccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale allestero.” 

Il richiamato art. 4 richiede, per l’attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale.

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di non possedere il codice fiscale, ma di aver indicato i dati anagrafici e il proprio domicilio fiscale all’estero. Dalle norme analizzate non emerge l’onere per il cittadino straniero non residente di procurarsi un codice fiscale italiano per provare la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito, fermo restando l’obbligo di allegare il reddito prodotto, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata nel paese di residenza.

 

Leggi anche questo precedente della. Cassazione: Gratuito patrocinio stranieri anche senza codice fiscale italiano

Allegati

niente tenuità del fatto

Niente tenuità del fatto per la responsabilità da reato degli enti L’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova applicazione in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 (“Decreto 231”)?

La particolare tenuità del fatto

L’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova compiuta disciplina per le persone fisiche nell’art. 131-bis cod. pen. Tale disposizione normativa esclude la punibilità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (o con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva) quando, per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

Responsabilità amministrativa da reato degli enti

Giova rilevare che le prescrizioni in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex Decreto 231, con riferimento all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 28/2015), non prevedono un’esplicita regolamentazione normativa.

Nello specifico, l’art. 8 del Decreto 231 (rubricato: “Autonomia delle responsabilità dell’ente”) sancisce che: “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.

La disciplina relativa all’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante, sia stata introdotta dopo il 2001, ossia nel 2015, l’articolo 8 del Decreto 231 non è stato soggetto a nessun intervento di aggiornamento.

Il primo intervento della Cassazione

È spettato alla Suprema Corte, pertanto, risolvere il quesito dell’applicabilità (o meno), nel processo contra societatem, della causa di non punibilità ex art 131-bis c.p.

Negli anni successivi all’introduzione nel Codice Penale dell’art. 131-bis, a opinione di molti giuristi, la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 febbraio 2018, n. 9072 sembrava implicitamente avvallare la compatibilità tra l’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e il sistema di responsabilità amministrativa degli enti.

La Suprema Corte, infatti con la soprammenzionata sentenza, si limitava ad affermare  che: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

La soluzione definitiva della Suprema Corte

La soluzione definitiva a tale quesito arriva con la recente sentenza della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2024 n. 37237 che non lascia alcun margine di opinabilità in materia, approdando ad una chiusura netta della questione.

Nelle considerazioni in diritto, infatti, la stessa ha specificato che:

  • si deve richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Cass. Pen., Sez. III, n. 1420/2020), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. n. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ”;
  • tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso”.

Esclusa la particolare tenuità del fatto

In conclusione, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente ex Decreto 231 per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di cui all’art. 5 dello stesso[1], in quanto, tale approdo giurisprudenziale trova ragione:

  • nella differenza esistente tra la responsabilità penale della persona fisica e responsabilità amministrativa da reato dell’ente, nonché
  • nella natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica.

[1] “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”

beneficio della non menzione

Beneficio della non menzione anche in Cassazione Il beneficio della non menzione può essere disposto dalla Cassazione senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto

Non menzione e giudizio di legittimità

Il beneficio della non menzione può essere direttamente disposto dalla Cassazione, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Lo ha stabilito la seconda sezione penale nella sentenza n. 37164/2024 accogliendo sul punto il ricorso di un imputato.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna emessa dal tribunale nei confronti di un imputato per i reati di cui agli art. 81, 10 e 640-ter e 81, 10 e 493-ter cod. pen.

L’uomo adiva il Palazzaccio dolendosi, tra le altre cose, della carenza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione.

La decisione

Per la S.C. il motivo è fondato (sebbene il ricorso sia complessivamente infondato nel resto). La Corte d’appello infatti non ha offerto una specifica risposta all’ultimo motivo di gravame, con cui si invocava il beneficio di cui all’art. 175 c.p. e tale inequivoca lacuna motivazionale impone, limitatamente a questa sola statuizione, l’annullamento della sentenza impugnata.
L’apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale in tema di sospensione condizionale della pena, fondato sulla valutazione dei medesimi elementi ex art. 133 c.p. che vengono necessariamente in rilievo anche per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, “consente tuttavia di colmare la denunciata carenza, senza necessità di rinvio” aggiungono gli Ermellini.

“lI beneficio in questione può, infatti, essere direttamente disposto – dalla Cassazione – sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ex art. 164 cod. pen. nei termini sopra accennati, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (cfr., tra le altre, Cass. n. 14885/2021).

Per cui, la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, che concede. E rigetta il ricorso nel resto.

Allegati

cannabis light

Cannabis light: il ddl sicurezza la vieta Cannabis light: il ddl sicurezza non punisce la produzione agroindustriale, vuole contrastare il commercio delle inflorescenze e dei derivati

Cannabis light: vietata per motivi di sicurezza pubblica

Il ddl-sicurezza, in attesa dell’approvazione definitiva in Senato, modifica la disciplina sulla cannabis light. Il disegno interviene sulla legge n. 242/2016, che promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa per contrastare la criminalità e le condotte pericolose per la sicurezza pubblica.

Le modifiche alla legge n. 242/2016, apportate dall’art. 18, comma 1, sono precedute infatti da un’importante premessa: “Al fine di evitare che l’assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infio­rescenze possa favorire, attraverso altera­zioni dello stato psicofisico del soggetto as­suntore, comportamenti che espongano a ri­schio la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale.”

Cannabis light: come cambiano gli artt. 1 e 2 della l. n. 242/2016

Le due norme su cui interviene il disegno di legge sono gli articoli 1 e 2 della legge n. 242/2016. Questo il tenore letterale che potrebbero assumere le disposizioni delle due norme, prestando attenzione soprattutto ai termini in grassetto.

Articolo 1 Legge n. 242/2016

  1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa.)”
  2. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
  3. a) alla coltivazione e alla trasformazione;
  4. b) all’incentivazione della realizzazione di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali per gli usi consentiti dalla legge.

3 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano allimportazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, allinvio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.” 

Con queste novità in pratica il ddl specifica che le misure di sostegno e di promozione previste dalla legge stessa riguardano solo la filiera industriale e si rivolgono esclusivamente alla coltura della canapa con comprovate finalità alle attività previste dalla legge.

Tra le varie finalità di sostegno e promozione della canapa il ddl elimina l’impiego e il consumo dei semilavorati, finalizzando la realizzazione dei semilavorati solo agli usi consentiti dalla legge.

Il ddl chiarisce infine che la legge n. 242/2016 non si applica a quanto specifica nel nuovo comma 3 bis.

Articolo 2 Legge 242/2016

“Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 (ossia senza autorizzazione per le varietà indicate nellarticolo 1) è possibile ottenere:

  1. g)  coltivazioni destinate al florovivaismo

3bis. Sono vietati limportazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, linvio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.” 

Con queste modifiche il ddl precisa che la coltivazione della canapa non necessita di autorizzazione se dalla stessa si ottengono prodotti destinati al florovivaismo professionale.

Nel nuovo comma 3 bis invece sancisce i divieti delle attività elencate relative alle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, ecc.

Cannabis light: il divieto preoccupa le associazioni di categoria

Le associazioni di categoria si dicono preoccupate della modifica che rende illegali le infiorescenze della canapa e i suoi derivati. Si tratta di una misura che mette a rischio anche i settori collegati a questi prodotto, soprattutto quello alimentare e quello tessile. Molte imprese, gestite soprattutto da giovani imprenditori, tra cui molte donne, hanno investito energie e risorse in queste attività commerciale e in quelle collegate.

Dipartimento delle Politiche antidroga: chiarimenti

Il Dipartimento competente però non ha tardato a fornire importanti chiarimenti sulle misure del ddl relative alla cannabis light.

Il ddl non vuole criminalizzare la coltivazione e la filiera agro industriale della canapa. Esso mira a contrastare più che altro la produzione e la commercializzazione delle inflorescenze e dei suoi derivati per uso ricreativo praticata dai cannabis shop. A causa di queste attività infatti, nella società si è diffusa, a torto, l’idea della legalizzazione della cannabis light. Ciò che il decreto vuole contrastare quindi è solo l’uso improprio di queste sostanze e tutte quelle condotte degli assuntori che, in stato di alterazione psico fisica, possono mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza pubblica.

 

Leggi anche questa interessante nota a sentenza: Niente tenuità per il “nonno” spacciatore

Allegati

sequestro preventivo

Sequestro preventivo: le modalità esecutive spettano al PM La Cassazione chiarisce che compete al PM il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo

Sequestro preventivo e modalità esecutive

Spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e i provvedimenti con cui è esercitato tale potere sono impugnabili con la procedura dell’incidente di esecuzione. Lo ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 37168/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, confermava integralmente il decreto del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta, fino alla capienza di euro 2.767.538,20, e, per l’importo non rinvenuto, per equivalente, nei confronti di alcuni indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 648-ter cod. pen.
La questione approda al Palazzaccio dove viene dedotta la «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione tale da risultare apparente», in relazione alla ribadita sussistenza del periculum in mora. “La decisione dei giudici della cautela – a dire della difesa – deriverebbe da una lettura approssimativa degli atti, che non avrebbe tenuto conto del fatto che l’intera somma in contestazione era confluita nell’operazione di completamento dell’immobile”. Inoltre, viene censurato, “il nuovo percorso argomentativo esposto dal Tribunale, che avrebbe invece dovuto annullare li provvedimento genetico, privo di adeguata motivazione sul punto”.

La decisione

Per la S.C. però il ricorso è infondato.

In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen., ricordano i giudici, “consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti a contestare la tenuta logica dell’apparato argomentativo”.

Il primo motivo, sotto l’abito dell’omessa motivazione, in primo luogo, osservano dalla Cassazione, “introduce surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, spingendosi, anzi, a una certosina disamina dei singoli passaggi argomentativi (in tema di rapporti con i e l’associazione per delinquere, di complessivo importo conferito da questi ultimi, di sussidiarietà del vincolo), sollecitandone un’alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale”.
Inoltre, “le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo – quali quelle denunciate nel caso di specie – non possono essere fatte valere con una richiesta di riesame (né con una istanza di dissequestro)”.  “Considerato che spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e che i provvedimenti con cui è esercitato tale potere sono impugnabili con la procedura dell’incidente di esecuzione, si tratta, dunque, di questioni – concludono dal Palazzaccio – che devono essere portate all’attenzione del giudice competente con la suddetta distinta procedura non impugnatoria” (cfr. ex multis, Cass. n. 8283/2020). Per cui, il ricorso è rigettato.

Allegati

maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia: la nozione di convivenza Maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p: tra imputato e vittima deve sussistere una relazione affettiva, l'amicizia non è sufficiente

Maltrattamenti in famiglia e convivenza

Il reato di maltrattamenti in famiglia contemplato dall’art. 572 c.p richiede per la sua configurazione il requisito della convivenza. Esso è soddisfatto in presenza della coabitazione tra soggetti legati da una relazione qualificata dalla comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di solidarietà reciproca. Non è sufficiente la mera divisione degli spazi della abitazione comune ricollegabile a un mero rapporto di amicizia. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37166/2024.

Convivenza assente: niente maltrattamenti in famiglia

La Corte ridetermina la pena inflitta a un imputato per la commissione di diversi reati, tra i quali quello di maltrattamenti verso familiari e conviventi contemplato dall’art. 572 c.p.

L’imputato ricorre in Cassazione e contesta la carenza di motivazione della sentenza in relazione al requisito della convivenza, in quanto presupposto necessario per la configurazione del reato di maltrattamenti.

No ai maltrattamenti se il rapporto è di mutuo soccorso

La Cassazione accoglie la doglianza dell’imputato con la quale contesta l’assenza del requisito della convivenza. Esso è infatti richiesto dall’art. 572 c.p, che punisce i maltrattamenti verso persone e familiari.

Nel caso di specie la Cassazione rileva l’esistenza di un mero “rapporto di mutuo soccorso” tra l’imputato e la persona offesa. La loro coabitazione era caratterizzata dall’accordo fondato sul contributo di entrambi alle spese comuni.

L’imputato ha dichiarato di “essersi preso cura di una persona fragile, incapace di determinarsi e che necessitava di essere stimolato e spronato e di essere aiutato durante la malattia: lo stesso imputato non prospetta una mera coabitazione, ma una condivisione di vita ben più ampia […] con condivisione di una comune esperienza lavorativa […], ulteriore manifestazione di condivisione di progetti futuri.”

La Corte Costituzionale in relazione al requisito della convivenza del reato di maltrattamenti ha avuto modo di precisare che si deve chiarire se tra imputato e persona offesa sussista una relazione in grado di considerare la persona offesa come parte della “famiglia” dell’imputato o se in alternativa un rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nellabitazione dell’altro possa già considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di convivenza.” 

Convivenza: coabitazione tra soggetti con comuni aspettative di vita

A questo proposito la Cassazione intende seguire l’interpretazione secondo cui: “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia.”

I concetti di famiglia e convivenza devono essere interpretati in senso restrittivo. Gli stessi devono essere caratterizzati da una radicata e stabile relazione affettiva. In essa entrambe le parti devono nutrire reciproche aspettative di assistenza e mutua solidarietà. Il tutto deve essere fondato su un rapporto coniugale, di parentela o di condivisione stabile dell’abitazione comune, anche discontinua.

Nel caso di specie imputato e persona offesa erano semplici coinquilini, tra i quali non sussisteva alcun vincolo affettiva, ma fondato solo sulle necessitò comuni della vita quotidiana, che quindi non può essere qualificato come convivenza.

In difetto di questa condizione soggettiva richiesta dall’articolo 572 c.p la sentenza impugnata va annullata. Il reato di maltrattamenti infatti non si configura perché il fatto non sussiste.

 

Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia e condotte non abituali

Allegati