Tempo tuta: quando è pagato Per la Cassazione, il tempo tuta per indossare e togliere l’abbigliamento da lavoro non deve essere retribuito se non c’è l’obbligo di indossare indumenti specifici da lavoro

Retribuzione tempo tuta

Il tema del “tempo tuta” riguarda la retribuzione del tempo impiegato dai lavoratori per indossare e togliere l’abbigliamento da lavoro. Questo argomento è stato oggetto di numerosi dibattiti e sentenze.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 13639-2024 ha fornito un importante chiarimento, stabilendo come non sia prevista alcuna retribuzione per il tempo di vestizione e svestizione quando i lavoratori non sono obbligati a indossare specifici indumenti di lavoro. Stessa conclusione per i dispositivi di protezione nel caso in cui l’uso dei DPI sia facoltativo e avvenga dopo aver timbrato il cartellino. Tale tempo rientra infatti nell’orario di lavoro, per cui non è necessario il riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva.

Retribuzione tempo di vestizione non dovuta

La vicenda giunge in Cassazione dopo che la Corte d’appello di Bologna, modificando la decisione di primo grado, ha respinto le richieste di due lavoratori che chiedevano il riconoscimento del “tempo-tuta” come orario di lavoro per venti minuti a turno dal febbraio 2014 al luglio 2019.

La Corte ha concluso che, in assenza di un obbligo imposto dal datore di lavoro riguardo al tempo, modo e luogo della vestizione e svestizione, non esiste un diritto alla retribuzione per quel tempo. I lavoratori possono indossare gli abiti da lavoro a casa o negli appositi spogliatoi aziendali, senza alcun obbligo specifico.

La Corte ha sottolineato che i lavoratori erano liberi di indossare abiti personali e portare a casa gli indumenti da lavoro per lavarli, confermando l’assenza di un obbligo di tenere e lavare questi indumenti in azienda. Per i DPI specifici, come guanti e mascherine, conservati in armadietti aziendali e utilizzati solo dopo aver timbrato il cartellino, non si poneva il problema della retribuzione aggiuntiva, poiché erano accessibili solo durante l’orario di lavoro.

Niente retribuzione tempo di vestizione senza obbligo

I lavoratori hanno fatto ricorso alla Cassazione, contestando la violazione di diverse normative come il Decreto legislativo.  66/2003, la Direttiva Europea 2003/88 e l’articolo 2094 del Codice Civile, sostenendo che le operazioni di vestizione e svestizione dovessero essere incluse nell’orario di lavoro.

La Cassazione però ha confermato la sentenza d’appello, ribadendo che l’assenza di un obbligo di indossare abiti da lavoro forniti dall’azienda esclude la necessità di retribuire il tempo dedicato a queste operazioni.

Nella motivazione dell’ordinanza, richiamando lo storico della lite, la Cassazione riporta che “tutti i lavoratori  non avevano, e non hanno, alcun obbligo di indossare gli abiti da lavoro (il cui utilizzo resta facoltativo) non sussistendo alcun obbligo imposto da di indossare gli indumenti da lavoro forniti.” Questo conferma l’assenza di un obbligo di tenere e lavare questi indumenti in azienda.

Per quanto riguarda invece i DPI utilizzati durante l’orario di lavoro, il problema della retribuibilità non si pone, in quanto l’accesso a essi avveniva solo dopo aver timbrato il cartellino, ossia durante l’orario di lavoro. In sintesi, le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte d’appello di Bologna confermano che l’assenza di un obbligo di vestizione imposto dal datore di lavoro esclude il diritto alla retribuzione per il tempo necessario a indossare e togliere la “tuta” da lavoro.

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prova scritta ufficio processo

Ufficio del processo: il 5 e 6 giugno le prove scritte Il ministero della Giustizia ha pubblicato il diario d'esame del concorso per 3.946 posti di addetto all'ufficio per il processo

Addetti Upp diario d’esame

Saranno il 5 e 6 giugno 2024, le prove scritte del bando per 3.946 posti di addetto all’ufficio per il processo. Il ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito l’avviso di convocazione e il diario della prova scritta.

Diverse le sedi in cui si svolgerà l’esame, sulla base di una ripartizione secondo il codice distretto.

Prova scritta

La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La durata sarà di 60 minuti, salvi i casi di tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto.

Per superare l’esame è necessario aver raggiunto un punteggio minimo di 21/30.

I quesiti verteranno sulle seguenti materie: diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

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ANF: guida agli assegni per il nucleo familiare Cos’è l'assegno per il nucleo familiare (ANF), a chi spetta e quali sono i livelli reddituali in vigore da luglio 2024 a giugno 2025

Cos’è l’assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è un contributo economico, che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato. L’assegno spetta in base al numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare e al reddito del nucleo stesso. Questa la ragione per la quale, una volta ottenuto l’assegno, è necessario comunicare al soggetto obbligato a corrisponderlo qualsiasi variazione nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

A chi spetta l’assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che presentino regolare e specifica domanda. Dal 2005 la domanda per l’ANF può essere presentata al datore di lavoro anche dal coniuge del dipendente al fine di ottenere il pagamento diretto degli importi.

I soggetti che possono fare domanda per l’assegno del nucleo familiare sono:

  • i lavoratori del settore privato;
  • i dipendenti del settore agricolo, esclusi i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e i piccoli coltivatori diretti;
  • i dipendenti di ditte che hanno cessato l’attività o sono fallite;
  • i soggetti che percepiscono prestazioni economiche previdenziali ricollegabili al lavoro dipendente;
  • i lavoratori in aspettativa sindacale, i marittimi che hanno subito un infortunio e sono stati sbarcati e i dipendenti che si trovano in una condizione di pagamento diretto.

Domanda ANF: come fare

La domanda per l’assegno per il nucleo familiare deve essere presentata annualmente in ragione della variazione del presupposto reddituale.

L’istanza deve essere presentate all’INPS in modalità telematica mediante il servizio dedicato. Non è necessario presentare una nuova domanda se il dipendente che ne ha diritto viene assunto presso un altro datore di lavoro durante il periodo di validità dell’assegno.

La domanda da presentare al datore di lavoro invece richiede l’impiego del modello cartaceo ANF/DIP (SR16). Nei casi previsti dalla legge è necessario allegare il provvedimento di autorizzazione della domanda modello ANF43.

Se la domanda per l’ANF viene presentata da parte di lavoratori di attività cessate o fallite, la stessa va presentata all’INPS in modalità online mediante il servizio dedicato nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni.

La domanda può essere presentata anche con le seguenti modalità:

  • Contact center INPS (803 164 gratuito per le chiamate da rete fissa) 06164164 (a pagamento per le reti mobile);
  • Servizi telematici messi a disposizione dai patronati.

Livelli reddituali ANF 2024 – 2025

Come anticipato, l’importo dell’assegno per il nucleo familiare varia anche in base al reddito del nucleo.

Per l’anno 2024, con la Circolare n. 65-del 15.05.2024 l’INPS ha comunicato l’aggiornamento dei livelli di reddito, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati e degli importi degli assegni.

A partire dal 1 marzo 2022, in virtù della istituzione dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli e orfani, i livelli di reddito che vengono presi in considerazione per il riconoscimento dell’ANF sono solo quelli dei nuclei familiari di cui non fanno parte i figli e che sono quindi formati da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

La rivalutazione riguarda infatti le seguenti tabelle, contenute nell’Allegato 1 della Circolare-n. 65/2024:

  • 19     nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti maggiorenni inabili e diversi dai figli;
  • 20A nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli;
  • 20B nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, una sorella o un nipote inabile;
  • 21A nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti soggetti inabili;
  • 21B nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, una sorella o un nipote e in cui non siano presenti componenti inabili;
  • 21C nuclei familiari senza figli che includano almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile;
  • 21D nuclei monoparentali senza figli, che comprendano almeno un fratello, una sorella, un nipote e in cui il solo soggetto richiedente sia inabile.

Naspi: da restituire solo in parte se l’attività chiude La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Naspi

Restituzione anticipazione Naspi

“Se la prosecuzione dell’attività imprenditoriale finanziata con l’anticipazione della Naspi diviene impossibile per cause non imputabili al percettore, la restituzione non è integrale ma è proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità”. Lo ha deciso la Consulta, con la sentenza n. 90-2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

La qlc

Nel caso di specie l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata quale incentivo all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro (un bar). In seguito, l’Istituto gli aveva richiesto l’integrale restituzione di tale incentivo perché il lavoratore, prima che terminasse il periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il COVID ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Integrale restituzione viola proporzionalità

La norma dichiarata incostituzionale stabiliva, infatti, che l’aver stipulato un contratto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI determinava in ogni caso l’obbligo di restituzione dell’intera somma anticipata. Ma – secondo la Corte costituzionale – “la previsione della integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, allorché l’attività imprenditoriale non sia proseguita per «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà», come nel caso delle restrizioni per il COVID”.

I giudici delle leggi hanno osservato in sentenza che “in tale evenienza – ossia nel caso in cui l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità – la finalità antielusiva, cui la disposizione mira, risulta soddisfatta. Rileva quindi che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile e quindi senza colpa”.

In tale evenienza, ha concluso la Corte, “va riproporzionato l’obbligo restitutorio in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI, in quanto solo con riferimento a tale periodo la NASpI risulta priva di causa e quindi indebita”.

Inoltre la Consulta, confermando una sua precedente decisione (n. 194 del 2021) sulla stessa norma, ha anche ribadito che, invece, “non rileva il rischio d’impresa che grava sul lavoratore il quale preferisca l’anticipazione dell’intera NASpI spettante all’erogazione periodica. L’eventuale mancato successo dell’iniziativa imprenditoriale non esonera dalla restituzione integrale dell’anticipazione nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo al quale si riferisce la NASpI”.

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abuso permessi 104

Licenziato chi abusa dei permessi 104 La Cassazione riafferma che il dipendente che utilizza i permessi 104 per attendere ad esigenze diverse dell’assistenza al disabile, abusa del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede

Abuso dei permessi 104

Nel caso in esame, un dipendente era stato licenziato dal proprio datore di lavoro poiché era stato provato che lo stesso, nei giorni in cui si trovava in permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, si era dedicato ad attività non attinenti con l’assistenza alla madre inabile.

Nella specie, il Giudice di merito ha ritenuto che le ore dedicate dal lavoratore ad incombenti diversi e non connessi all’assistenza della madre erano di misura tale da giustificare gli addebiti mossi da parte datoriale. Questo anche considerato il fatto che “il tempo dedicato all’assistenza non deve essere rapportato all’intera giornata ma piuttosto all’orario lavorativo”.

Avverso la decisione del Giudice di seconde cure, che tra l’altro confermava gli esiti cui era giunto il Tribunale di primo grado, il dipendente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Legittimo il licenziamento se il beneficio è usato in modo abusivo

La Suprema Corte, con ordinanza n. 11999-2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare, la Corte ha rilevato che, premesso che in tema di permessi ex art 33 della legge n. 104/92 grava sul dipendente la prova di “aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta” va rilevato che il permesso in questione “è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza da prestare al disabile. È rispetto ad essa che l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta”.

Sulla scorta di tali regole, la Corte ha dunque precisato che “il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso di diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

In questi termini, qualora venga meno il nesso causale tra l’assenza del dipendente dal lavoro e l’assistenza al disabile, si è in presenza di “un uso improprio o di un abuso del diritto”.

La Corte ha concluso il proprio esame rilevando che il giudice di merito “ha valutato la gravità della condotta accertata e l’ha reputata idonea a ledere il vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro”, senza incorrere, nell’ambito delle proprie valutazioni, in alcuna violazione di legge, ne è pertanto conseguito, in sede di legittimità, il rigetto del ricorso proposto dal dipendente.

Licenziamento per esubero personale

Licenziamento per esubero personale Nel licenziamento per esubero del personale, i dipendenti da licenziare devono essere scelti in base ai criteri di buona fede e correttezza. Cenni sul repechage

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per esubero di personale è una delle possibili ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, secondo cui il licenziamento per giustificato motivo può essere determinato anche da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Tale forma di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro rientra tra le facoltà dell’imprenditore, che però può esercitarla entro determinati limiti.

I presupposti del licenziamento per esubero personale

Innanzitutto, va evidenziato che il giustificato motivo oggettivo ricorrente in questa ipotesi non è da ricondurre necessariamente a uno stato di crisi dell’impresa, che può anche non sussistere.

I motivi della scelta imprenditoriale, infatti, ben possono ricondursi a esigenze del datore di lavoro riferibili alla riorganizzazione aziendale, alla soppressione di sedi o rami d’azienda o al ridursi della produttività dell’attività.

Esubero personale: la scelta dei dipendenti da licenziare

Uno degli aspetti cruciali in tema di licenziamento per esubero del personale è rappresentato dalla scelta, da parte del datore, del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare.

In caso di omogeneità di mansioni ricoperte da parte di più dipendenti, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere compiuta dal datore di lavoro attenendosi ai criteri di buona fede e correttezza.

Sebbene i contorni di tali criteri risultino spesso sfumati, la giurisprudenza ha chiarito che è possibile fare riferimento ai criteri individuati dalla disciplina in tema di licenziamento collettivo. Quest’ultima prevede che, se l’accordo sindacale non individua altri criteri, la scelta dei dipendenti da licenziare deve essere effettuata tenendo conto dell’anzianità di servizio e dei carichi di famiglia.

In base a tali criteri, quindi, a parità di mansioni, verrà licenziato il dipendente con minore anzianità di servizio e con un minor numero di familiari a carico.

Come ricorda la Corte di Cassazione, del resto, “la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza e buona fede” (Cass. n. 31490/2018 e n. 19732/2018).

Licenziamento per esubero e repechage

Un altro aspetto cruciale della disciplina del licenziamento per esubero del personale è rappresentato dal c.d. repechage, o ripescaggio, e cioè quella particolare soluzione per cui il datore di lavoro è tenuto a mantenere il rapporto di lavoro in essere con il dipendente, se è possibile adibire quest’ultimo ad una diversa posizione lavorativa, pur con differenti mansioni e retribuzione da quelle precedenti.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato di recente che il datore, nell’assolvimento dell’obbligo di repechage, deve prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che, pur ancora occupate al momento del licenziamento, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso. In altre parole, nella ricerca di posizioni nelle quali adibire il lavoratore in esubero, l’azienda deve prendere in considerazione anche quelle attualmente ricoperte da dipendenti che abbiano già dato il preavviso di dimissioni (Cass. sent. n. 12132/2023).

Esubero personale e offerta di part-time

Un’altra interessante pronuncia della Cassazione in tema di licenziamento per esubero del personale ricorda che, in un contesto di riorganizzazione aziendale per esubero del personale, può costituire giustificato motivo oggettivo per il licenziamento il rifiuto da parte del dipendente di accettare la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full-time a part-time.

In generale, infatti, il rifiuto del part-time non costituisce di per sé giustificato motivo per il licenziamento, ma la presenza di ragioni oggettive che giustifichino la richiesta datoriale rende giustificabile anche il licenziamento, in caso di rifiuto della stessa (Cass. ord. n. 12244/2023).

congedo parentale 2024

Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS L'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo parentale a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024

Congedo parentale 2024

Con la circolare n. 57/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo parentale a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

La manovra infatti (art. 1 comma 179 l. n. 213/2023) ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

La previsione, in alternativa tra i genitori, si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

La circolare fornisce le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato, mentre per quelli pubblici, “il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.

I destinatari

Ai fini dell’individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in oggetto, osserva l’INPS, “avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.)”.

Per cui, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al primo.

Elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione

La legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, di seguito legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

L’elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.

Solo per il 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60%.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il 2024) si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

La fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, inoltre, “non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale”.

Decorrenza della nuova disposizione

La previsione normativa della legge di Bilancio 2024, chiarisce ancora l’istituto, “interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023”.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

La domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • il portale istituzionale INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla homepage attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

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sicurezza lavoro

Infortuni sul lavoro: insediata la commissione Dal 24 aprile 2024 la commissione Sicurezza sul lavoro voluta dal Guardasigilli si insedia a via Arenula con il compito di operare per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro

Commissione Sicurezza sul lavoro

Prevenire gli infortuni sul lavoro. Questo l’obiettivo della Commissione Sicurezza sul lavoro che dal 24 aprile 2024 si insedia in via Arenula. Il gruppo di studio, sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, istituito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, con decreto del 27 marzo 2024, d’intesa con il ministero del Lavoro delle politiche sociali, guidato da Marina Elvira Calderone, è presieduto dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Compiti della Commissione

Alla Commissione è affidato il mandato di analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, verificarne limiti, criticità e prospettive, per poi formulare proposte di intervento.

Punto di partenza è la drammatica frequenza di incidenti e la consapevolezza che a contribuire alla sicurezza sul lavoro concorrono, come indicato nel decreto ministeriale, molteplici fattori tra cui “l’aggiornamento continuo, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, l’accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, precise regole di comportamento e una stretta collaborazione tra lavoro e ricerca”.

Membri della Commissione

Accanto al Presidente, Viceministro Francesco Paolo Sisto, fanno parte della commissione:

Silvia Berra – Responsabile dell’area ambiente, sicurezza, sostenibilità dell’Unione industriale biellese,

Matteo Caputo – Ordinario Università cattolica del Sacro cuore

Francesco Comparone – Vicecapo di Gabinetto

Antonio Corbo – Consigliere della Corte di cassazione

Cristiano Cupelli – Ordinario Università di Roma Tor Vergata

Fabrizio D’Ascenzo – Presidente dell’Inail

Emilio Ferrari – Ordinario Università degli studi di Bologna

Giuseppe Nano – Ordinario del Politecnico di Milano

Michele Sarno – Avvocato del Foro di Salerno

Nicola Selvaggi – Vicecapo dell’Ufficio legislativo

Luigi Vimercati – Ordinario dell’Università degli studi di Bari.

La commissione avrà un anno per formulare delle  proposte.

Ai lavori della Commissione partecipano anche i Sottosegretari, il Capo dell’Ufficio legislativo i Capi del Dog e del Dag.

INPS per tutti: operativo il canale WhatsApp L'INPS comunica la partenza del nuovo canale WhatsApp "INPS per tutti" dedicato a cittadini, famiglie, lavoratori, imprese e pensionati

INPS per tutti

Anche l’INPS approda su WhatsApp con il canale “INPS per tutti”. Ne dà notizia l’istituto stesso con il messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, per informare la cittadinanza che il canale avviato in via sperimentale il 19 febbraio scorso è pienamente operativo.
Il canale è dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

“L’attivazione del canale WhatsApp, che in fase sperimentale ha visto già l’iscrizione di 78.891 utenti, nasce dalla volontà di utilizzare le potenzialità dell’app di messaggistica più diffusa in Italia con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza” spiega l’istituto.

Le tematiche

Il canale “INPS per tutti” propone contenuti attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse, attraverso brevi news, video, link, immagini che saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS).

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni; in particolare:

  • verde per imprese e liberi professionisti,
  • giallo per le informazioni a tema lavoro,
  • arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza,
  • rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità
  • blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

Come iscriversi

Ci si può iscrivere al canale WhatsApp “INPS per tutti”:

  •  cliccando sul link di condivisione del canale (https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34, generabile da ciascun iscritto);
  • oppure inquadrando il QR-Code allegato al messaggio e presente sui poster affissi nelle sale dedicate al ricevimento al pubblico delle sedi territoriali INPS. Le indicazioni necessarie per acquisire telematicamente il QR code sono, altresì, presenti sul sito istituzionale dell’Istituto, accedendo al quale è possibile scaricare direttamente il QR code.

Una volta effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni.

Le sedi territoriali, attraverso i propri URP, sono invitate a dare massima diffusione dell’iniziativa.

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concorso upp

Ufficio per il processo: concorso per 3.946 posti Pubblicato l'atteso bando per addetti all'ufficio per il processo. 3.946 i posti messi a concorso, domande entro il 26 aprile

Nuovo bando per addetti all’ufficio per il processo. E’ stato pubblicato sul sito della Giustizia, l’avviso riguardante l’atteso ,concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale di via Arenula.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 26 aprile 2024.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale, entro le ore 23.59 del 26 aprile 2024.

Per maggiori info, consultare la scheda sul sito del ministero

Vai alla scheda sul manuale per la preparazione al concorso