indennità di discontinuità

Indennità di discontinuità L'indennità di discontinuità è un sostegno economico erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dello spettacolo. Online fino al 30 aprile 2025 il servizio per la domanda IDIS

Indennità di discontinuità: cos’é

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo erogato dall’INPS. 

L’IDIS è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • subordinati a tempo determinato (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati e tecnici dipendenti; maschere, custodi, guardarobieri, autisti, lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film; ecc.);
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

Come fare domanda per l’IDIS

Dal 15 gennaio 2025 è possibile presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. L’istanza va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini sul portale INPS, tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Vai al servizio sul portale INPS

Il termine per presentare domanda è stato prorogato fino al 30 aprile 2025, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 al D.Lgs. n. 175/2023.

Le novità della legge di bilancio 2025

Con il messaggio 15 gennaio 2025, n. 149 l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni sull’Indennità di Discontinuità (IDIS), alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio al decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175.

Oltre al termine ultimo di presentazione della domanda, la Legge di bilancio 2025, infatti, ha introdotto modifiche migliorative ai requisiti per l’indennità, innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 30mila euro e riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

cessione del quinto

Cessione del quinto: la procedura INPS L'istituto ha implementato la procedura telematica "Quote Quinto" per il trasferimento sulle pensioni delle cessioni del quinto dello stipendio

Procedura “Quote Quinto”

Cessione del quinto, implementata la procedura telematica da parte dell’Inps.

“L’articolo 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio. In caso di pensionamento dell’interessato prima dell’estinzione del prestito, la cessione dallo stipendio viene trasferita in automatico sulla pensione” spiega in una nota l’istituto.

Con il messaggio 13 gennaio 2023, n. 244, l’INPS ha illustrato le nuove linee interpretative, che hanno consentito il superamento dei criteri adottati per la gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata: “Quote Quinto”.

Il progfetto di reingegnerizzazione di Quote Quinto

Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2830, l’Istituto comunica che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo, con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

Il messaggio tratta:

  • le traslazioni assoggettabili alla nuova procedura;
  • la notifica delle traslazioni stipendiali su pensione;
  • l’istruttoria e le dichiarazioni di benestare;
  • la gestione dei piani di ammortamento;
  • rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

Funzione automatica di controllo

Con il messaggio 10 gennaio 2025, n. 85 l’Istituto comunica, inoltre, che la procedura telematica “Quote Quinto” è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione nel caso in cui la relativa stipula sia antecedente al pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto.

contratti di rinnovo di cessione notificati prima dell’attivazione della funzione di blocco automatico, che sono nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territoriali competenti dell’INPS.

assegno di inclusione

Assegno di inclusione: le novità della manovra 2025 Assegno di inclusione: il messaggio INPS n. 148 illustra le novità apportate alla misura dalla manovra 2025

Novità assegno di inclusione e formazione e lavoro

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce rilevanti modifiche alle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Lo spiega l’INPS, con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025. A seguire i principali cambiamenti.

Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione subisce modifiche nelle soglie economiche per l’accesso e il calcolo del beneficio:

  • Valore ISEE aumentato da 9.360 a 10.140 euro.
  • Reddito familiare massimo elevato:
    • da 6.000 a 6.500 euro per famiglie ordinarie;
    • da 7.560 a 8.190 euro per famiglie con tutti i membri di età pari o superiore a 67 anni o in condizioni di grave disabilità.
  • Reddito familiare per nuclei in locazione: nuova soglia di 10.140 euro, dichiarata nella DSU per l’

Il valore massimo dell’integrazione per le famiglie in affitto passa da 3.360 a 3.640 euro.

Per nuclei con persone anziane o disabili gravi, il limite sale da 1.800 a 1.950 euro.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il SFL viene ampliato e potenziato:

  • la soglia ISEE e il reddito familiare massimo passano da 6.000 a 10.140 euro;
  • l’importo mensile aumenta da 350 a 500 euro;
  • la durata iniziale di 12 mesi è prorogabile di ulteriori 12 mesi se il beneficiario partecipa a corsi di formazione, previa revisione del patto di servizio personalizzato.

Decorrenza delle modifiche

Dal 1° gennaio 2025 si applicano le nuove soglie ISEE per l’accesso, per il calcolo del beneficio e il nuovo importo SFL.

Calendario dei pagamenti per gennaio 2025

  • 15 gennaio: pagamento mensilità arretrate ADI con soglie precedenti;
  • 17 gennaio: pagamento arretrati e dicembre 2024 SFL con soglie precedenti;
  • 27 gennaio: pagamento gennaio 2025 ADI e SFL con nuove soglie e importi nei casi dettagliati dal messaggio.

 

Vai alla guida Assegno di inclusione

ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali e sostegni al reddito e alle famiglie 2025 Ammortizzatori sociali e misure di sostegno per il reddito e le famiglie dopo il Collegato Lavoro e la manovra 2025: il punto dell'INPS 

INPS: sintesi novità manovra 2025 e Collegato lavoro

A seguito del Collegato Lavoro 2024, Legge n. 199/2024 e della Legge di Bilancio 2025), sono state introdotte modifiche significative in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni. E’ l’INPS a fare il punto con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025.

Ammortizzatori sociali

  • Compatibilità dei trattamenti con attività lavorativa: il Collegato Lavoro 2024 ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo che i lavoratori che svolgono attività subordinata o autonoma durante il periodo di integrazione salariale perdano il trattamento per le giornate lavorative svolte. È richiesta una comunicazione preventiva all’INPS per evitare la decadenza dal beneficio.
  • Fondi di solidarietà bilaterali: viene introdotta la possibilità per i fondi costituiti dopo il 1° maggio 2023 di accedere a risorse del Fondo di integrazione salariale.
  • Risoluzione del rapporto di lavoro: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini contrattuali (o 15 giorni in assenza di specifiche), il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore.

Misure di sostegno al reddito e alle famiglie

La legge n. 199/2024 estende la prestazione del Fondo di solidarietà bilaterale a lavoratori di settori specifici (tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e pelletteria). La misura copre fino a 12 settimane nel 2024 e inizio 2025, con un budget incrementato.

Ulteriori dettagli operativi verranno forniti con circolari future. Le novità mirano a rafforzare il sostegno a lavoratori e famiglie, garantendo una maggiore tutela in ambito occupazionale.

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Tra i principali interventi, 70 milioni di euro vengono destinati ai lavoratori di imprese in aree di crisi industriale complessa, per completare piani di recupero occupazionale.

È prevista la proroga e l’ampliamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione di attività.

Misure specifiche riguardano i dipendenti del gruppo ILVA, come l’integrazione salariale per attività di formazione e bonifica e il settore dei call center.

Le imprese strategiche nazionali potranno beneficiare di un ulteriore periodo di CIGS per piani di riorganizzazione complessi.

È prorogato il sostegno al reddito per lavoratori di aziende sequestrate o confiscate. Inoltre, continuano le misure straordinarie per transizioni occupazionali post-crisi aziendale.

Per i lavoratori disoccupati, vengono introdotti nuovi requisiti contributivi per accedere alla NASpI.

Si rafforza, infine, il congedo parentale, con indennità elevata all’80% per tre mesi entro i primi sei anni del bambino (o dall’ingresso in famiglia se il bambino è adottato o in affidamento), a beneficio dei lavoratori dipendenti.

smart working

Il disabile ha diritto allo smart working Smart working: ne ha diritto l’ipo-vedente che lo ha già svolto durante la pandemia, se il datore non è impossibilitato 

Lavoratore disabile e smart working

Nella sentenza n. 605/2025 la Cassazione si è espressa su un caso di discriminazione nei confronti di un lavoratore disabile in relazione al suo diritto di svolgere il lavoro in modalità smart working. Con questa sentenza, la Corte ha affermato, nello specifico, l’obbligo per i datori di lavoro di adottare “accomodamenti ragionevoli” per garantire la parità di trattamento ai dipendenti con disabilità.

Richiesta del disabile di lavorare in smart working

Un dipendente, assunto dal 1997 e inquadrato al quinto livello del contratto collettivo nazionale (CCNL) nel settore Customer Care, chiede di lavorare in smart working. A causa di gravi deficit visivi, raggiungere la sede lavorativa di Napoli è diventato estremamente difficile. L’azienda  però esclude i dipendenti della sua categoria (caring agents) dalle possibilità di lavoro agile, pur avendo adottato un accordo sullo smart working nel 2017.

La Corte di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, accoglie la domanda del lavoratore, ordinando all’azienda di consentirgli di svolgere le sue mansioni da remoto o dalla sede più vicina alla sua abitazione. La decisione si basa sull’obbligo legale di adottare misure ragionevoli per evitare discriminazioni, come previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 216/2003.

La società datrice però non accetta la decisione e la impugna davanti alla Cassazione, sostenendo:

  • l’assenza di una condotta discriminatoria;
  • la necessità, per lo svolgimento del lavoro agile, di un accordo specifico tra le parti, che nel caso di specie non è stato raggiunto.

Discriminatorio negare il lavoro agile al disabile

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso motiva la sua decisione sulla base di diverse fonti normative nazionali e internazionali.

  • La Direttiva 2000/78/CE stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di adottare soluzioni per garantire la parità di trattamento.
  • La Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione Europea sancisce il diritto dei disabili a misure che ne favoriscano l’autonomia
  • La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce il diritto a condizioni di lavoro eque per le persone con disabilità.

Per gli Ermellini quindi è pienamente condivisibile il ragionamento della Corte di merito. La mancata adozione di accomodamenti ragionevoli rappresenta una forma di discriminazione diretta, vietata dalla legge.

Smart working: obbligo del datore all’accomodamento

I datori di lavoro devono bilanciare gli interessi aziendali con quelli dei dipendenti disabili. È necessario infatti adottare misure che rendano compatibile l’ambiente lavorativo con le esigenze dei dipendenti, a meno che queste non comportino costi eccessivi. Nel caso specifico il lavoratore aveva già svolto le sue mansioni in smart working durante la pandemia. La richiesta del dipendente non richiedeva quindi investimenti finanziari sproporzionati. Il datore avrebbe dovuto accoglierla perché rappresentava un “accomodamento ragionevole”. In corso di causa inoltre l’azienda non aveva dimostrato l’impossibilità di adottare tali misure. La legge, come visto sopra, impone alle aziende di valutare le richieste dei lavoratori disabili e di trovare soluzioni condivise, nel rispetto delle norme antidiscriminatorie. In presenza di lavoratori disabili la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli costituisce una discriminazione diretta. Il lavoro agile non è infatti solo uno strumento di flessibilità organizzativa, ma anche una misura fondamentale per garantire l’inclusione e l’equità nel mondo del lavoro.

 

Leggi anche: Infortunio in itinere anche per lo smart working

naspi

NASpI: la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI la nuova assicurazione Sociale per l’impiego è una misura che interviene in favore di determinati disoccupati involontari

NaSpI: cos’è

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta su base mensile. La misura è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e riguarda i lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro.

Questo strumento rappresenta una misura fondamentale per garantire un aiuto economico ai cittadini nei momenti di maggiore difficoltà lavorativa. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è, come funziona, a chi è rivolta e come presentare domanda.

La NASpI è un’indennità mensile introdotta per sostituire altre forme di sussidio, come la disoccupazione ordinaria e quella con requisiti ridotti. Si tratta di un contributo economico erogato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per sostenere i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. La sua finalità è garantire una protezione temporanea a chi perde il proprio impiego, agevolando il reinserimento nel mondo del lavoro.

Come funziona la NASpI

La NASpI prevede il calcolo di un’indennità proporzionata alla retribuzione media mensile del lavoratore nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro.

L’importo è determinato secondo una formula specifica, con un tetto massimo stabilito annualmente. L’indennità viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti, fino a un massimo di 24 mesi.

Il beneficio si riduce progressivamente del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del sesto mese. Questo meccanismo è stato pensato per incentivare il beneficiario a cercare attivamente una nuova occupazione.

La decorrenza della misura varia a seconda del motivo per il quale il lavoratore subisce una sospensione o una interruzione del rapporto di lavoro (cessazione; licenziamento per giusta causa, maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso)-

A chi è rivolta la NASpI

La NASpI è destinata ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, come il licenziamento individuale o quello collettivo. Possono accedere all’indennità:

  • i lavoratori a tempo indeterminato e determinato;
  • gli apprendisti;
  • i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con contratto subordinato.

Sono esclusi invece i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori agricoli, per i quali sono previste altre forme di tutela, i lavoratori in pensione (vecchiaia o anticipata) i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lo svolgimento del lavoro stagionale, e i titolari dell’assegno di invalidità che non hanno scelto la NASpI.

NASpI: requisiti di accesso

Per accedere alla NASpI è necessario soddisfare i requisiti principali:

  • essere disoccupati involontariamente;
  • aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
  • aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Come fare domanda per la NASpI

La domanda per la NASpI deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS. È possibile inoltrarla attraverso:

  • il portale web dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
  • I patronati, che offrono assistenza gratuita;
  • il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).

Durante la procedura, è necessario allegare la documentazione relativa al rapporto di lavoro cessato e dimostrare la propria disponibilità a rientrare nel mondo del lavoro, anche se sull’obbligatorietà di effettuare la DID si rilevano opinioni discordi.

 

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dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto Dimissioni di fatto: l'assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini del contratto causa la risoluzione dello stesso per sua volontà

Dimissioni di fatto: le novità del collegato lavoro

IlCollegato Lavoro“, entrato in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità sulle dimissioni dei lavoratori in caso di assenze ingiustificate. La riforma, tra le altre cose, mira a semplificare le procedure e a contrastare comportamenti opportunistici volti a ottenere il trattamento di disoccupazione NASpI.

Norma di riferimento

La norma che qui interessa analizzare ha modificato l’articolo 26 del dlgs n. 81/2015, a cui ha aggiunto il comma 7 bis, che così dispone:In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dellIspettorato nazionale del  lavoro, che può  verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto  per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.  Le  disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per  causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.” Vediamo di chiarirne il contenuto.

Dimissioni e assenza ingiustificata: la nuova disciplina

La norma cardine è l’articolo 19 del decreto, che stabilisce che lassenza ingiustificata prolungata oltre i termini contrattuali comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Se il contratto collettivo non prevede indicazioni specifiche, il termine è fissato in 15 giorni consecutivi.
In questi casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può effettuare accertamenti;
  • considerare risolto il rapporto di lavoro, senza necessità di dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non giustifichi validamente la propria assenza.

Effetti delle dimissioni di fatto o “per fatti concludenti”

Le dimissioni di fatto, dette anche “per fatti concludenti”, hanno conseguenze rilevanti per il lavoratore, ovvero:

  • esclusione dal diritto alla NASpI: il lavoratore, considerato dimissionario, non può accedere all’indennità di disoccupazione;
  • esenzione per il datore dal ticket di licenziamento: il datore di lavoro non è quindi tenuto a versare il contributo NASpI;
  • facoltà di trattenere lindennità di preavviso: se previsto dal contratto, il datore può trattenere dalle competenze finali l’indennità relativa al mancato preavviso.

Obblighi di comunicazione e verifiche dell’ITL

Il datore di lavoro deve notificare l’assenza ingiustificata all’ITL. Gli ispettori hanno il compito di verificare l’effettività della comunicazione e prevenire eventuali abusi, sia da parte del lavoratore sia del datore. LIspettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformità applicativa.

Quando non si applica la risoluzione

La normativa prevede un’importante eccezione. Il rapporto non si considera risolto se il lavoratore dimostra:

  • la presenza di cause di forza maggiore, che impediscono la comunicazione;
  • la sussistenza di fatti imputabili al datore di lavoro, come errori amministrativi o violazioni contrattuali. Capaci di impedire la comunicazione dei motivi che giustificano l’assenza del dipendente.

In questi casi, il lavoratore mantiene il diritto alla NASpI, e il datore non può trattenere il preavviso.

Dimissioni di fatto e NASpI: il nodo centrale

L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare che l’assenza ingiustificata venga usata per ottenere un licenziamento disciplinare e, quindi, il diritto alla NASpI. Ricordiamo che l’indennità spetta solo a chi perde il lavoro involontariamente, escludendo i casi di dimissioni volontarie o di risoluzione per fatti concludenti.

Le dimissioni di fatto segnano un cambio di paradigma, equiparando l’assenza ingiustificata prolungata a una chiara volontà di dimissioni. La misura introduce vantaggi operativi per i datori di lavoro, anche se solleva diversi interrogativi sul piano delle tutele per i lavoratori. Le prossime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno fondamentali per chiarire i dettagli applicativi e garantire equità nell’applicazione della norma.

 

Leggi anche: Collegato Lavoro: cosa prevede e Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL

Allegati

Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL Il collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, spiegato dall’Ispettorato del Lavoro con una nota che indica cosa cambia per datori e lavoratori

Collegato lavoro e nota INL

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato lavoro”. Il provvedimento introduce importanti modifiche normative nel settore del lavoro. Tra gli interventi, si evidenziano novità significative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione della cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e le procedure di conciliazione. Con queste disposizioni, la L. n. 203/2024 mira a modernizzare il quadro normativo del lavoro, introducendo maggiore flessibilità e trasparenza per aziende e lavoratori. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito le prime indicazioni su questo testo normativo.

Sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, introducendo obblighi di comunicazione annuali per il Ministro del Lavoro, che dovrà riferire alle Camere sullo stato della sicurezza e sulle misure da adottare. Cambiano anche le regole per la sorveglianza sanitaria: la competenza sui ricorsi passa alle aziende sanitarie locali. Inoltre, sarà possibile utilizzare locali sotterranei per attività lavorative, purché siano rispettati requisiti specifici di salubrità, ventilazione e illuminazione, con una procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Modifiche alla cassa integrazione

L’articolo 6 ridefinisce le regole sulla compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. I lavoratori che svolgono un impiego subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale perdono il diritto al trattamento per le giornate lavorate. La mancata comunicazione preventiva all’INPS comporta la decadenza dal beneficio.

Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 del collegato lavoro modifica il D.Lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di somministrazione. Tra le novità principali, si elimina la possibilità di superare i 24 mesi per i contratti di somministrazione a tempo determinato senza costituire un rapporto stabile. Inoltre, vengono esclusi dai limiti quantitativi  determinati lavoratori tra cui quelli assunti dal somministratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli stagionali e quelli impiegati nelle start up.

Attività stagionali: chiarimenti del collegato lavoro

Si chiarisce che le attività stagionali includono, oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle legate a esigenze tecniche o ai cicli produttivi, come previsto dai contratti collettivi. Questo garantisce maggiore flessibilità per le aziende che operano in settori caratterizzati da variazioni stagionali.

Periodo di prova nei contratti a termine

L’articolo 13 del collegato lavoro regola la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Per contratti inferiori a sei mesi, il periodo di prova non può superare 15 giorni; per contratti fino a un anno, il limite massimo è di 30 giorni. La proporzionalità tra durata del contratto e periodo di prova garantisce maggiore equità.

Lavoro agile

L’articolo 14 stabilisce che i datori di lavoro debbano comunicare al Ministero del Lavoro, entro cinque giorni il nome del lavoratore, la data di avvio o di cessazione delle attività in modalità agile, entro 5 giorni dall’avvio, dall’evento modificativo della durata o dalla cessazione del periodo di lavoro  svolto in modalità agile. La norma introduce maggiore chiarezza procedurale per le imprese e gli organi di controllo.

Contratti misti e regime forfetario

L’articolo 17 rivede le condizioni per accedere al regime forfetario. I professionisti che lavorano part-time per grandi aziende (con oltre 250 dipendenti) e svolgono attività autonoma con contratti certificati possono accedere al regime agevolato, evitando sovrapposizioni tra prestazioni subordinate e autonome.

Contratto di apprendistato duale

L’articolo 18 introduce la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionalizzante, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore consentendo così una continuità formativa e professionale. Questo favorisce l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Collegato lavoro: le dimissioni di fatto

L’articolo 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata prolungata, che ora equivale a dimissioni volontarie. I datori di lavoro devono comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la legittimità della segnalazione. La nota ricorda che alle dimissioni di fatto non si applica la procedura delle dimissioni online.

Conciliazione telematica

L’articolo 20 prevede che le procedure di conciliazione previste dal codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica. Un decreto interministeriale definirà le regole tecniche, favorendo l’efficienza dei procedimenti.

 

Leggi anche: Collegato Lavoro: cosa prevede

dl lavoro

Dl Lavoro è legge: cosa prevede Convertito dalla legge n. 199/2024 il Dl Lavoro n. 160/2024, che contrasta il lavoro sommerso e recluta nuovo personale docente per attuare al meglio il PNRR

DL Lavoro n. 160/2024: convertito in legge

La legge n. 199/2024 ha convertito con modifiche il decreto Lavoro n. 160/2024, che era stato approvato dal Governo e in vigore dal 29 ottobre 2024.

Leggi il testo coordinato del dl n. 160/2024 e della legge di conversione

Il provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” si compone di 12 articoli, raggruppati in tre capi: lavoro, sistema universitario e istruzione.

DL Lavoro: lotta al lavoro sommerso

L’articolo 1 dedicato al contrasto del lavoro sommerso, prevede che dal 1° gennaio 2026 vengano introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva. Questa previsione vuole promuovere il rispetto degli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia, dopo aver sentito l’INPS e l’Ispettorato nazionale del Lavoro, dovranno approvare i primi due ISAC entro il 31 dicembre 2025. Dovranno quindi individuare ulteriori 6 settori a rischio di evasione contributiva entro il 31 agosto 2026.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà consentire l’accesso al portale nazionale del sommerso alle amministrazioni pubbliche e agli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.

Per contrastare la disoccupazione l’articolo 2 del provvedimento riconosce ai dipendenti dei datori di lavoro, anche artigiani, un’integrazione al reddito. La disposizione si rivolge in particolare agli artigiani, che nel semestre precedente abbiano occupato fino a 15 addetti nei settori tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature e conciario.

L’articolo 3 stabilisce che un decreto del Presidente del Consiglio, che dovrà essere adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà stabilire annualmente, in misura percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, da destinare alle crisi occupazionali che compiscono i soggetti impiegati in questi settori.

Reclutamento e Consiglio Universitario Nazionale

L’art. 4 istituisce i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti dal bando del 2023. Il tutto per garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR.

Nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale, il decreto prevede che lo stesso continui a operare nella composizione attuale fino al 31 luglio 2025. A questa novità consegue la proroga fino a tale data dei mandati dei componenti attuali del Consiglio.

Per contrastare il problema abitativo degli universitari il decreto prevede che gli  immobili sequestrati alla criminalità organizzata vengano destinati a residenze e alloggi universitari. A tale fine la legge riconosce poteri e ruoli specifici alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Il provvedimento autorizza inoltre la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 e il 2025 per completare l’ammodernamento del Campus del Politecnico Campus Nord di Bovisa, Milano.

Istruzione: promozione ITS Academy e personale

Vengono stanziate risorse per potenziare strutture e laboratori e per ampliare l’offerta formativa attraverso la promozione di percorsi negli ITS Academy.

L’articolo 9 precisa invece che i vincitori dei concorsi disposti per ricoprire i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano preso parte solo con il possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, nel primo anno di servizio, ossia 2024/2025 debbano conseguire l’abilitazione, conseguendo il CFU.

Disposto, invece, nell’articolo 10, l’aumento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, di 13.700.000 euro, anche per supportare le azioni relative al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

Infine, l’articolo 11 prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa per fornire alle famiglie meno abbienti i libri di testo.

 

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Collegato Lavoro: cosa prevede Il Collegato lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 12 gennaio 2025

Collegato lavoro in vigore dal gennaio 2025

Il Collegato lavoro 2024 diventato legge dopo l’ok definitivo del Senato (dopo un percorso parlamentare tortuoso) nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 per entrare n vigore il 12 gennaio 2025.

La legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) si compone di 34 articoli e si occupa tra l’altro di lavoro stagionale e di conciliazione in modalità telematica.

Vediamo le misure più importanti della nuova legge.

Leggi il dossier sul sito della Camera 

Nasce la Commissione per gli interpelli

Viene istituita la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, integrata da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate se l’oggetto dell’interpello investe le competenze di queste ultime.

Relazione annuale sulla sicurezza

Il Ministero del lavoro dovrà aggiornare le Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero dovrà indicare inoltre gli interventi da adottare per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ricorsi tariffe premi assicurativi

Il datore di lavoro può presentare ricorso presso le sedi competenti dell’INAIL in base alla competenza territoriale, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in merito all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Il datore può ricorrere anche contro i provvedimenti riguardanti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico. Questi ricorsi dovranno essere presentati solo in via telematica.

Cassa integrazione compatibile con il lavoro

Il lavoratore in cassa integrazione avrà la possibilità di lavorare sia in forma subordinata che autonoma. Costui però ha l’obbligo di comunicare all’INPS questa informazione. Chi non adempie a questo obbligo perde il diritto all’integrazione del salario. Il tutto per stimolare i dipendenti nella ricerca di un nuovo impiego e ridurre quindi la dipendenza del lavoratore dalla cassa integrazione.

Stop ai limiti quantitativi per la somministrazione

Per le somministrazioni a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo indeterminato, quelli con certe caratteristiche e quelli che soddisfano determinate esigenze (stagionali, dipendenti che sostituiscono lavoratori assenti, lavoratori over 50) non verranno più conteggiati nel limite quantitativo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore dal 1° gennaio.

Eliminata la regola che prevede, in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, la non applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un utilizzatore.

Lavoro stagionale: interpretazione autentica Ddl lavoro

In base all’interpretazione autentica dell’art. 21 del dlgs n. 81/20915 i lavoratori stagionali sono anche quelli che vengono assunti per fare fronte a un’intensificazione delle attività in certi periodi dell’anno o per soddisfare esigenze di natura a tecnica produttiva o collegate a cicli stagionali di determinati settori produttivi o di mercati che vengono serviti dall’impresa. Il tutto in base a quanto previsto dai Contratti collettivi Nazionali, compresi quelli in vigore, che sono stati stipulati dalle organizzazioni di datori e dipendenti più rappresentativi della categoria.

Periodo di prova: i termini di durata

Fatte salve le disposizioni più favorevoli il periodo di prova per l’assunzione del dipendente con contratto a tempo determinato è di 1 giorno ogni 15 giorni di calendario, decorrente dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Il periodo di prova in ogni caso non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 15 per contratti di lavoro la cui durata a non superi i sei mesi. Per i contratti di lavoro la cui durata superi i sei mesi, ma non i 12 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni.

Smart working: obblighi del datore

Il datore è obbligato a comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro i nomi dei dipendenti impiegati in modalità agile e la data di inizio di inizio e di fine entro 5 giorni dalla data di avvio dello smart working o entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che modifica la durata o fa venire meno il periodo di lavoro agile.

Ddl lavoro 2024 e apprendistato

Chi consegue il diploma professionalizzante, quello di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore può trasformare il contratto in apprendistato professionalizzate o in quello di alta formazione. Il tutto dopo aver aggiornato il piano formativo individuale.

Interruzione del rapporto di lavoro

Il Ddl lavoro 2024 all’art. 19 prevede che, in caso si assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore rispetto al termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro informi la sede dell’Ispettorato nazionale, per verificare la veridicità di questa comunicazione. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto per volontà del lavoratore.

Conciliazione telematica

I procedimenti di conciliazione previsti e disciplinati dagli articoli 410 e 412 ter c.p.c. potranno svolgersi anche in modalità telematica con collegamenti audiovisivi.

Permessi non retribuiti

I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di otto ore lavorative mensili per partecipare ad attività istituzionali legate al loro mandato.

I dipendenti interessati devono presentare una richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di urgenza documentati.