indennità di frequenza

Indennità di frequenza Cos'è l'indennità di frequenza per minori disabili: requisiti, importi, durata, come fare domanda e come rinnovare la richiesta

Cos’è l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un beneficio economico destinato ai minori con disabilità, finalizzato a favorire il loro inserimento scolastico e sociale. Questo contributo è disponibile su richiesta per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività quotidiane o con ipoacusia significativa.

Il nome “indennità di frequenza” è dovuto al fatto che viene riconosciuta se il minore frequenta in modo continuo o periodico:

  • ambulatori o centri diurni di natura privata (convenzionata) o pubblica, per la terapia o la riabilitazione;
  • scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, scuola materna compresa;
  • centri di formazione professionale per il reinserimento sociale.

La misura viene concessa in relazione alla reale durata della frequenza dei corsi, delle scuole o dei centri di cura.

Durata e importo dell’indennità di frequenza

Per il 2025, l’indennità di frequenza ammonta a 336,00 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo di 5.771,35 euro.

L’indennità viene erogata per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese successivo all’inizio della frequenza del corso o trattamento terapeutico.

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Requisiti per la misura

I principali requisiti per accedere all’indennità di frequenza includono:

–  età inferiore ai 18 anni;

  • difficoltà persistenti nel compiere le attività quotidiane o una perdita uditiva superiore a 60 decibel;
  • frequenza di istituzioni educative o centri di formazione riconosciuti;
  • reddito personale inferiore alla soglia stabilita (5.771,35 euro per il 2025)

–  cittadinanza italiana o adeguata regolarità della residenza per cittadini stranieri;

–  residenza stabile e abituale in Italia

Incompatibilità

L’indennità di frequenza non può essere cumulata con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili totali;
  • indennità di accompagnamento per ciechi totali;
  • speciale indennità per ciechi parziali;
  • indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

È possibile però optare per il trattamento più favorevole al soggetto.

Come fare domanda

Per richiedere l’indennità, è necessario seguire questi passaggi:

  1. ottenere un certificato medico introduttivo da un medico certificatore;
  2. inserire il codice del certificato nella domanda di accertamento sanitario;
  3. compilare i dati amministrativi necessari, inclusi quelli relativi alla frequenza scolastica;
  4. inviare la domanda tramite il servizio INPS “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”.

Presentata la domanda al richiedente viene comunicata la data della visita di accertamento della disabilità, che sarà eseguita da una specifica Commissione medica. Se il minore è affetto da ma patologia tumorale la visita viene fissata entro il termine di 15 giorni, che decorrono dalla domanda.

Documentazione e tempistiche

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS o tramite un patronato. L’INPS invia il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o PEC. La documentazione rimane disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Per le prestazioni economiche per i maggiorenni, la domanda può essere presentata sei mesi prima del compimento dei 18 anni. L’INPS procederà alla liquidazione provvisoria, soggetta a conferma dopo il successivo accertamento sanitario.

Scadenza e rinnovo dell’indennità di frequenza

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano tempi diversi. Per maggiori dettagli, consulta le norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

La durata dell’indennità di frequenza è limitata e ogni anno i genitori devono presentare il relativo certificato che indichi il periodo di inizio e fine delle attività affinchè l’INPS possa effettuare le dovute verifiche al fine di mantenere l’erogazione del beneficio.

Di regola, l’indennità scade con la conclusione dell’anno scolastico e/o delle attività riabilitative e la domanda va rinnovata, tra agosto e settembre o comunque in concomitanza con la ripresa delle attività (scolastiche o riabilitative, appunto).

bonus mamme

Bonus mamme: la guida Bonus mamme: fino al 2026 esonero totale dei contributi per mamme con tre figli, stop per mamme con due figli

Bonus mamme: esonero contributivo totale

Il bonus mamma è un beneficio contributivo che la legge di bilancio 2024 n. 213/2023  ha previsto per favorire la natalità e il lavoro femminile.

Il comma 180 dell’articolo 1 prevede che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso quello domestico) spetti un esonero contributivo del 100%.

L’esonero riguarda la quota dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, che sono a carico del lavoratore fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Limite annuo dell’esonero contributivo

Il limite annuo dell’esonero è fissato in 3000 euro. L’importo va comunque riparametrato su base mensile.

Facendo un rapido calcolo, e quindi dividendo l’importo annuo di 3000 euro per 12 mensilità l’importo mensile massimo di esonero contributivo è di 250,00 euro.

Esonero in via sperimentale per le mamme con due figli

Il comma 181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 prevede inoltre, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo totale anche per le lavoratrici madri di due figli e con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del 10° anno di vita dei figlio più piccolo. Da questo esonero sono esclusi però i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo: come fare?

Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni sugli aspetti pratici della misura. Il documento dispone che le lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’esonero possano comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersene. A tal fine devono comunicare il numero dei figli e per ciascuno di essi il codice fiscale. I datori di lavoro possono quindi esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.

In alternativa, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS il numero dei figli e i codici fiscali di ciascuno, compilando un applicativo dedicato.

Il messaggio INPS del 6 maggio 2024 n. 1702 ha infatti comunicato il rilascio dell’applicazione denominata “Utility esonero lavoratrici madri” il cui utilizzo è limitato alle lavoratrici fruitrici del bonus i cui figli non abbiano i codici fiscali inseriti nel flusso Uniemens.

Bonus mamme: compatibilità esoneri a carico datore

Poiché il bonus mamme va a sgravare la lavoratrice dal pagamento dei contributi dovuti per la sua quota, esso è compatibile con gli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro.

Il bonus mamme è alternativo però all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, ossia sulla quota IVS, che sono sempre a carico del lavoratore, come previsto dal comma 15 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.

Bonus mamme 2025: precisazioni INPS

Come precisato dal messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 la legge di bilancio non ha confermato il bonus mamme previsto dal comma 181 della legge di bilancio 2024. Le mamme con due figli e con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 infatti non beneficeranno più di questo bonus.

Continuano invece a beneficiare del bonus le mamme lavoratrici con tre figli perché la misura è stata confermata fino al 2026 “anche nelle ipotesi in cui la nascita (o laffido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026″. 

L’INPS chiarisce infine che la legge di bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, ha previsto in favore delle lavoratrici dipendenti (escluso il settore del lavoro domestico) e autonome con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua un esonero contributivo parziale “della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.” Queste donne devono essere mamme di due o più figli e l’esonero spetta fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.

 

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apprendistato duale

Apprendistato duale: i chiarimenti Inps Apprendistato duale: regime contributivo e retributivo della trasformazione dell’apprendistato di primo livello in alta formazione e ricerca

Apprendistato duale: le novità del Collegato Lavoro

Il messaggio INPS n. 285 del 24 gennaio 2025 illustra le nuove disposizioni sull’apprendistato duale. La legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato Lavoro”  ha infatti modificato l’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, permettendo la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca.

Come precisato nel messaggio il contratto di apprendistato di alta formazione è valido per tutti i settori, pubblici e privati. Possono accedervi giovani tra i 18 e i 29 anni con diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale integrato da una specializzazione tecnica superiore.

La trasformazione del contratto consente di proseguire la formazione per ottenere titoli di studio avanzati. Tra questi, figurano lauree, dottorati, diplomi ITS e praticantati per l’accesso alle professioni ordinistiche. Il contratto resta in continuità con il precedente rapporto di apprendistato.

Sottoscrizione protocollo con ente di formazione

Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca. Questo accordo definisce durata e modalità della formazione, anche quella a carico dell’azienda. La formazione esterna deve avvenire presso l’istituto di istruzione tecnica superiore frequentato dall’apprendista e non deve superare il 60% dell’orario previsto.

La retribuzione dell’apprendista segue le stesse regole previste per l’apprendistato di primo livello. La regolamentazione della formazione e la durata del periodo di apprendistato dipendono dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di assenza di regolamenti regionali, si applicano le disposizioni nazionali.

Apprendistato duale: trattamento contributivo

Dal punto di vista contributivo se il contratto  di apprendistato viene trasformato in apprendistato di apprendistato di alata formazione e ricerca, il datore di lavoro deve versare un’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Deve inoltre pagare la contribuzione NASpI (1,31%) e il contributo per la formazione continua (0,30%).

Le aziende soggette a CIGO/CIGS e ai Fondi di solidarietà bilaterali devono versare ulteriori contributi previsti per questi regimi.

 

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copertura inail

Copertura INAIL estesa ai lavori di pubblica utilità Copertura INAIL anche per i condannati che svolgono lavori di pubblica utilità e per i condannati volontari non remunerati

Copertura INAIL per condannati e volontari

La circolare n. 3 del 24 gennaio 2025 estende la copertura INAIL ai soggetti che sono stati condannati a svolgere lavori di pubblica utilità sostitutivi e ai condannati ammessi ai servizi fai volontariato e ad attività di pubblica utilità senza remunerazione.

La tutela assicurativa graverà sul Fondo previsto specificamente dal comma 312 della legge n. 208/2015 per reintegrare “l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni” occorsi ai soggetti suddetti.

Attivazione della copertura assicurativa: come fare

Al fine di attivare la copertura assicurativa è necessario fare domanda in modalità online almeno 10 giorni prima dell’attività di volontariato o di pubblica utilità. Nella domanda è necessario specificare l’attività prestata e il numero delle giornate in cui la stessa viene svolta. La copertura opera dal momento in cui l’INAIL comunica al richiedente che l’assicurazione è stata attivata.

Cosa prevede la circolare INAIL

La circolare specifica nel dettaglio quali sono i soggetti rientranti nelle due categorie di lavoratori condannati al lavoro sostitutivo di pubblica utilità e a quello volontario senza remunerazione e poi stila un elenco aggiornato di quelli a cui è estesa la copertura assicurativa.

Il documento specifica poi il funzionamento e la dotazione del Fondo, la cui dotazione rappresenta il limite inderogabile annuale entro il quale è ammessa la copertura assicurativa.

Il paragrafo 6 del documento fornisce importanti precisazioni sull’obbligo assicurativo previsto dal DPR n. 1124/1965 per i detenuti e gli internati impiegati nel servizio interno degli istituti e degli stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale, riepilogando anche le convenzioni stipulate tra il ministero della Giustizia e l’INAIL.

La circolare è corredata inoltre da 7 allegati:

  1. Decreto 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
  2. Polizza volontari Inail – Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Scheda 1 (aggiornata a dicembre 2024);
  3. scheda 2 (aggiornata a dicembre 2024)
  4. scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024);
  5. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  6. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  7. Decreto del 28.02.2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il testo della circolare e degli allegati sono disponibili alla seguente pagina dell’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

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dimissioni per fatti concludenti

Dimissioni per fatti concludenti: le indicazioni dell’INL Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata: l'Ispettorato fornisce i primi chiarimenti dopo il Collegato Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti

La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla procedura per le dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata del lavoratore. Il documento, pubblicato in risposta alle novità introdotte dal Collegato Lavoro, mira a fornire indicazioni utili per la corretta gestione di tali situazioni, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. L’INL ha messo a disposizione (allegato alla nota) anche un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata con cui i datori di lavoro potranno attivare la procedura.

Dimissioni per fatti concludenti nel Collegato Lavoro

In merito, specifica l’ispettorato, l’art. 19 della legge 203/2024 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.

La norma affida anzitutto l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine. Ciò ovviamente laddove il datore intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto la comunicazione, chiarisce l’INL, non va effettuata sempre e in ogni caso.

La procedura prevista dalla nota n. 579/2025

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà anzitutto verificare, si spiega nella nota, “che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza”.

A questo punto, la comunicazione effettuata alla sede territoriale dell’INL, preferibilmente a mezzo pec, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al fine di uniformare i contenuti e semplificare l’adempimento, l’INL mette a disposizione un modello ad hoc (allegato alla nota).

In base alla comunicazione pervenuta e ad altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, contattando anche il lavoratore.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Secondo la previsione del Collegato lavoro, il protrarsi dell’assenza ingiustificata e la comunicazione del datore di lavoro, fanno sì che il rapporti di lavoro si intenda risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’INL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà ad ogni modo essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Allegati

assicurazione casalinghe

Assicurazione casalinghe: tutto quello che c’è da sapere L’assicurazione casalinghe copre i danni causati da infortuni domestici riportati da soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Assicurazione casalinghe INAIL

L’assicurazione casalinghe è uno strumento importante di tutela contro gli infortuni domestici. Regolamentata dall’INAIL, questa forma di assicurazione è obbligatoria e offre una copertura essenziale per chi lavora in ambito domestico.

Chi deve sottoscrivere l’assicurazione?

Secondo la normativa italiana, l’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita il lavoro domestico. Ciò comprende attività come la pulizia, la manutenzione della casa e delle sue pertinenze (o delle parti condominiali comuni) la preparazione dei pasti e l’assistenza ai familiari.

È importante notare che questa assicurazione riguarda sia uomini che donne, sfatando il mito che sia riservata esclusivamente alle casalinghe. Anche studenti, pensionati e disoccupati, se dediti alla cura della casa, rientrano tra i soggetti obbligati.

Quanto costa l’assicurazione

Il premio annuo dell’assicurazione è accessibile e ammonta attualmente a 24 euro. In alcuni casi, l’assicurazione può essere gratuita, come per coloro che presentano un reddito basso (personale di Euro 4.648,11 o familiare di Euro 9.296,22) o rientrano in determinate fasce di esenzione. Gli interessati possono verificare i requisiti per l’esenzione sul sito ufficiale dell’INAIL.

Quali rischi copre

L’assicurazione copre gli infortuni gravi che avvengono durante lo svolgimento di attività domestiche, come cadute, ustioni o lesioni derivanti dall’uso di elettrodomestici. La protezione si estende a eventi che causano un’invalidità permanente pari o superiore al 16%. In caso di incidente, è prevista un’indennità commisurata al grado di invalidità, e, nei casi più gravi, una rendita vitalizia.

Come si sottoscrive

L’iscrizione all’assicurazione per le casalinghe è semplice e avviene con il pagamento premio, che può essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale dell’INAIL;
  • presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino precompilato disponibile sul sito INAIL.
  • con il supporto dei patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione delle pratiche.

Sanzioni per chi non si assicura

Non sottoscrivere l’assicurazione, pur essendo obbligatoria, espone a rischi importanti. In caso di infortunio domestico, chi non è assicurato non potrà accedere alle tutele previste, lasciando scoperta ogni forma di indennizzo.

 

 

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cessione del quinto

Cessione del quinto: la procedura INPS L'istituto ha implementato la procedura telematica "Quote Quinto" per il trasferimento sulle pensioni delle cessioni del quinto dello stipendio

Procedura “Quote Quinto”

Cessione del quinto, implementata la procedura telematica da parte dell’Inps.

“L’articolo 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio. In caso di pensionamento dell’interessato prima dell’estinzione del prestito, la cessione dallo stipendio viene trasferita in automatico sulla pensione” spiega in una nota l’istituto.

Con il messaggio 13 gennaio 2023, n. 244, l’INPS ha illustrato le nuove linee interpretative, che hanno consentito il superamento dei criteri adottati per la gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata: “Quote Quinto”.

Il progfetto di reingegnerizzazione di Quote Quinto

Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2830, l’Istituto comunica che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo, con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

Il messaggio tratta:

  • le traslazioni assoggettabili alla nuova procedura;
  • la notifica delle traslazioni stipendiali su pensione;
  • l’istruttoria e le dichiarazioni di benestare;
  • la gestione dei piani di ammortamento;
  • rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

Funzione automatica di controllo

Con il messaggio 10 gennaio 2025, n. 85 l’Istituto comunica, inoltre, che la procedura telematica “Quote Quinto” è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione nel caso in cui la relativa stipula sia antecedente al pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto.

contratti di rinnovo di cessione notificati prima dell’attivazione della funzione di blocco automatico, che sono nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territoriali competenti dell’INPS.

assegno di inclusione

Assegno di inclusione: le novità della manovra 2025 Assegno di inclusione: il messaggio INPS n. 148 illustra le novità apportate alla misura dalla manovra 2025

Novità assegno di inclusione e formazione e lavoro

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce rilevanti modifiche alle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Lo spiega l’INPS, con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025. A seguire i principali cambiamenti.

Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione subisce modifiche nelle soglie economiche per l’accesso e il calcolo del beneficio:

  • Valore ISEE aumentato da 9.360 a 10.140 euro.
  • Reddito familiare massimo elevato:
    • da 6.000 a 6.500 euro per famiglie ordinarie;
    • da 7.560 a 8.190 euro per famiglie con tutti i membri di età pari o superiore a 67 anni o in condizioni di grave disabilità.
  • Reddito familiare per nuclei in locazione: nuova soglia di 10.140 euro, dichiarata nella DSU per l’

Il valore massimo dell’integrazione per le famiglie in affitto passa da 3.360 a 3.640 euro.

Per nuclei con persone anziane o disabili gravi, il limite sale da 1.800 a 1.950 euro.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il SFL viene ampliato e potenziato:

  • la soglia ISEE e il reddito familiare massimo passano da 6.000 a 10.140 euro;
  • l’importo mensile aumenta da 350 a 500 euro;
  • la durata iniziale di 12 mesi è prorogabile di ulteriori 12 mesi se il beneficiario partecipa a corsi di formazione, previa revisione del patto di servizio personalizzato.

Decorrenza delle modifiche

Dal 1° gennaio 2025 si applicano le nuove soglie ISEE per l’accesso, per il calcolo del beneficio e il nuovo importo SFL.

Calendario dei pagamenti per gennaio 2025

  • 15 gennaio: pagamento mensilità arretrate ADI con soglie precedenti;
  • 17 gennaio: pagamento arretrati e dicembre 2024 SFL con soglie precedenti;
  • 27 gennaio: pagamento gennaio 2025 ADI e SFL con nuove soglie e importi nei casi dettagliati dal messaggio.

 

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dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto Dimissioni di fatto: l'assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini del contratto causa la risoluzione dello stesso per sua volontà

Dimissioni di fatto: le novità del collegato lavoro

IlCollegato Lavoro“, entrato in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità sulle dimissioni dei lavoratori in caso di assenze ingiustificate. La riforma, tra le altre cose, mira a semplificare le procedure e a contrastare comportamenti opportunistici volti a ottenere il trattamento di disoccupazione NASpI.

Norma di riferimento

La norma che qui interessa analizzare ha modificato l’articolo 26 del dlgs n. 81/2015, a cui ha aggiunto il comma 7 bis, che così dispone:In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dellIspettorato nazionale del  lavoro, che può  verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto  per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.  Le  disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per  causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.” Vediamo di chiarirne il contenuto.

Dimissioni e assenza ingiustificata: la nuova disciplina

La norma cardine è l’articolo 19 del decreto, che stabilisce che lassenza ingiustificata prolungata oltre i termini contrattuali comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Se il contratto collettivo non prevede indicazioni specifiche, il termine è fissato in 15 giorni consecutivi.
In questi casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può effettuare accertamenti;
  • considerare risolto il rapporto di lavoro, senza necessità di dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non giustifichi validamente la propria assenza.

Effetti delle dimissioni di fatto o “per fatti concludenti”

Le dimissioni di fatto, dette anche “per fatti concludenti”, hanno conseguenze rilevanti per il lavoratore, ovvero:

  • esclusione dal diritto alla NASpI: il lavoratore, considerato dimissionario, non può accedere all’indennità di disoccupazione;
  • esenzione per il datore dal ticket di licenziamento: il datore di lavoro non è quindi tenuto a versare il contributo NASpI;
  • facoltà di trattenere lindennità di preavviso: se previsto dal contratto, il datore può trattenere dalle competenze finali l’indennità relativa al mancato preavviso.

Obblighi di comunicazione e verifiche dell’ITL

Il datore di lavoro deve notificare l’assenza ingiustificata all’ITL. Gli ispettori hanno il compito di verificare l’effettività della comunicazione e prevenire eventuali abusi, sia da parte del lavoratore sia del datore. LIspettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformità applicativa.

Quando non si applica la risoluzione

La normativa prevede un’importante eccezione. Il rapporto non si considera risolto se il lavoratore dimostra:

  • la presenza di cause di forza maggiore, che impediscono la comunicazione;
  • la sussistenza di fatti imputabili al datore di lavoro, come errori amministrativi o violazioni contrattuali. Capaci di impedire la comunicazione dei motivi che giustificano l’assenza del dipendente.

In questi casi, il lavoratore mantiene il diritto alla NASpI, e il datore non può trattenere il preavviso.

Dimissioni di fatto e NASpI: il nodo centrale

L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare che l’assenza ingiustificata venga usata per ottenere un licenziamento disciplinare e, quindi, il diritto alla NASpI. Ricordiamo che l’indennità spetta solo a chi perde il lavoro involontariamente, escludendo i casi di dimissioni volontarie o di risoluzione per fatti concludenti.

Le dimissioni di fatto segnano un cambio di paradigma, equiparando l’assenza ingiustificata prolungata a una chiara volontà di dimissioni. La misura introduce vantaggi operativi per i datori di lavoro, anche se solleva diversi interrogativi sul piano delle tutele per i lavoratori. Le prossime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno fondamentali per chiarire i dettagli applicativi e garantire equità nell’applicazione della norma.

 

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Allegati

contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà Contratti di solidarietà: cosa sono, come funzionano e come fare domanda per la decontribuzione  in scadenza il 10 dicembre 2024

Contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano

I contratti di solidarietà sono accordo tra un’azienda e i suoi dipendenti che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro per tutti o parte dei lavoratori, in cambio di una riduzione proporzionale della retribuzione.

L’obiettivo è quello di evitare licenziamenti collettivi e di distribuire gli effetti negativi di una crisi su tutti i lavoratori, preservando al contempo il livello occupazionale.

Questi accordi rappresentano uno strumento importante nel panorama delle politiche del lavoro in Italia, concepiti proprio per affrontare le difficoltà economiche che possono colpire le aziende.

Il funzionamento di questi contratti prevede un accordo tra azienda e sindacati.

Normativa di riferimento

I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla Legge n. 863 del 1984, che ha introdotto la misura per evitare licenziamenti e sostenere l’occupazione.

La regolamentazione è stata ulteriormente integrata dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015, che ha riordinato gli ammortizzatori sociali e ha disciplinato l’accesso ai benefici economici per le aziende che adottano contratti di solidarietà. Questi benefici includono la riduzione dei contributi previdenziali a carico dell’azienda e incentivi fiscali specifici.

La durata massima di questi accordi è generalmente limitata, con possibilità di proroghe previa approvazione ministeriale. Le aziende interessate devono presentare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l’approvazione e l’accesso ai benefici previsti dalla legge.

Tipologie di contratti di solidarietà

Nel nostro ordinamento si distinguono principalmente due tipologie di contratti di solidarietà: difensivi ed espansivi.

  • I contratti di solidarietà difensivi mirano a evitare licenziamenti nelle aziende in crisi, riducendo l’orario di lavoro dei dipendenti e permettendo all’impresa di ridurre i costi del personale. Questa tipologia si applica solitamente nelle situazioni in cui l’azienda affronta difficoltà economiche temporanee, consentendo così una redistribuzione equa delle ore lavorative tra i dipendenti.
  • I contratti di solidarietà espansivi invece sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro tramite una riduzione collettiva e volontaria dell’orario lavorativo per favorire nuove assunzioni. Questo tipo di contratto è meno comune, ma risulta particolarmente utile in contesti aziendali in crescita che desiderano aumentare la loro forza lavoro senza incrementare significativamente i costi operativi.

Entrambe le forme offrono benefici sia ai lavoratori che alle imprese, promuovendo un clima di collaborazione e sostenibilità economica a lungo termine.

Campo di applicazione

I contratti di solidarietà trovano applicazione principalmente in contesti aziendali in cui si verifica una temporanea necessità di riduzione del costo del lavoro per evitare esuberi e mantenere l’occupazione. Questo strumento infatti è particolarmente utile per le aziende che attraversano periodi di difficoltà economica o ristrutturazioni.

Questi contratti possono essere applicati a diverse categorie di lavoratori, inclusi quelli del settore commercio e delle piccole imprese, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite negli accordi sindacali. La corretta implementazione dei contratti di solidarietà richiede una condivisione degli obiettivi strategici da parte dell’azienda e dei suoi collaboratori, per garantire un buon equilibrio tra esigenze produttive e tutela occupazionale.

Aspetti economici e benefici per le aziende

Il regime di solidarietà che contraddistingue questi contratti aiuta a evitare licenziamenti, mantenendo il capitale umano all’interno dell’azienda e preparando il terreno per un’eventuale ripresa. Dal punto di vista economico questi accordi offrono anche vantaggi fiscali attraverso misure di defiscalizzazione che alleggeriscono il carico contributivo a carico delle imprese. Le aziende possono beneficiare anche di incentivi specifici previsti dalla legge, volti a favorire la stabilità occupazionale e a promuovere la coesione sociale. Inoltre, grazie agli accordi di solidarietà aziendale, è possibile migliorare il clima interno all’azienda, rafforzando il senso di appartenenza tra i lavoratori.

Questo tipo di contratto è particolarmente utile nelle situazioni in cui si prevede una ripresa delle attività produttive nel medio-lungo termine, permettendo alle aziende di conservare competenze e know-how fondamentali per la competitività futura.

Contratti di solidarietà e cassa integrazione: differenze

I contratti di solidarietà e la cassa integrazione rappresentano due strumenti distinti per fronteggiare situazioni di crisi aziendale o calo temporaneo dell’attività lavorativa.

I contratti di solidarietà sono accordi tra aziende e sindacati finalizzati alla riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti. La cassa integrazione prevede il sostegno economico ai lavoratori sospesi o con orario ridotto tramite un intervento diretto dell’INPS.

I contratti di solidarietà, quindi, mirano a mantenere inalterato il numero dei dipendenti riducendo equamente l’orario e il salario, con l’obiettivo di conservare posti di lavoro e competenze all’interno dell’azienda. La cassa integrazione invece può comportare una sospensione totale del lavoro per alcuni dipendenti.

Inoltre, mentre i contratti di solidarietà possono prevedere incentivi fiscali per le aziende che li adottano, la cassa integrazione richiede un iter burocratico più complesso per l’accesso ai fondi pubblici.

Entrambi gli strumenti comunque presentano vantaggi specifici:

  • i contratti di solidarietà favoriscono una gestione condivisa della crisi a livello aziendale;
  • la cassa integrazione garantisce un sostegno immediato ai lavoratori durante periodi critici.

Domande per lo sgravio contributivo

Le domande per la riduzione dei contributi sui contratti di solidarietà 2024 sono aperte. Il Ministero del Lavoro con una informativa pubblicata sul sito istituzionale ricorda che i datori di lavoro coperti dalla CIGS che stipulano contratti di solidarietà difensivi possono beneficiare di una riduzione del 35% sui contributi a loro carico, calcolata sui lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20%. Lo sgravio è valido fino a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Le imprese devono presentare domanda, tramite l’applicativo web “sgravicdsonlinetra il 30 novembre e il 10 dicembre 2024.

 

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