come contattare ader

Come contattare AdeR: i canali disponibili Tutte le modalità per contattare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione: dal web al contact center, come parlare con un operatore e ricevere risposte alle proprie richieste

AdeR, tutti i canali di contatto

Come contattare AdeR? Sono tanti i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) pubblicati in una scheda riepilogativa sulla propria rivista online FiscoOggi. Dal web al contact center, i metodi per ottenere risposte da parte dei cittadini sono diversi.

Il sito AdeR

Punto di riferimento è il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è possibile, scrive l’agenzia, “avere a portata di mouse tutte le notizie utili sul mondo della riscossione e i servizi disponibili per cittadini, imprese e professionisti”.

Sul sito di AdeR sono anche disponibili gli strumenti che consentono al contribuente di parlare direttamente con un operatore o di ricevere via email le risposte alle proprie richieste.

Ecco nel dettaglio i vari servizi e le modalità per accedervi:

Modulo online per contattare il servizio contribuenti

È possibile ricevere assistenza utilizzando il servizio “Invia una e-mail al servizio contribuenti” per avere informazioni sulle cartelle, le procedure di riscossione, richiedere situazioni debitorie, documenti/estratti o avere semplicemente informazioni sulle modalità di pagamento delle rateizzazioni e delle definizioni agevolate.

Per accedere al servizio basta compilare il form sul sito di AdeR, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale e i contatti. Occorrerà, poi, selezionare la causale, descrivere la propria richiesta e allegare la documentazione di riconoscimento.

Qualora si richiedano documenti ed estratti occorre compilare e firmare il modello RD1 scaricabile nella sezione dedicata del sito.

Se si accede al servizio dalla propria area riservata non occorre allegare documenti di riconoscimento.

Canali telematici email e Pec

Sono disponibili, inoltre, per ogni servizio offerto, indirizzi di posta elettronica attraverso cui inviare documenti o istanze, che evitano al contribuente di doversi recare allo sportello per essere sicuro dell’effettiva consegna di un’istanza o del deposito dei documenti richiesti.

Sportello online in videochiamata

Il servizio consente di interagire direttamente in videochiamata con un operatore di Agenzia delle entrate-Riscossione per ricevere assistenza.

Si può prenotare l’appuntamento dall’area riservata del portale utilizzando le credenziali Spid o Cie (per gli intermediari fiscali anche con le credenziali dell’Agenzia delle entrate).

Appuntamento allo sportello

Rimane sempre la via “tradizionale” per rivolgersi all’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso la vasta rete di sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale. 

Agli sportelli si accede su appuntamento che si può prenotare online sul sito internet oppure chiamando al numero unico 060101, scegliendo giorno e ora tra quelli disponibili.

Contact center

Per avere informazioni e assistenza su cartelle e procedure di riscossione, c’è poi il numero unico 060101, sia da telefono fisso che da cellulare (costo della chiamata secondo il piano tariffario applicato dal proprio operatore).

Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 è possibile parlare direttamente con un operatore mentre nelle altre fasce orarie, il sabato e la domenica, è attivo un risponditore automatico interattivo.

Contatti per gli enti creditori

L’AdeR mette a disposizione anche canali di contatto per gli enti creditori utili per la risoluzione delle problematiche e l’erogazione delle informazioni su tutta la gamma della propria offerta, come servizi istituzionali e di supporto alla riscossione (formazione ruoli, formazione cartelle, ecc.), applicativi web dedicati agli enti, assistenza tecnica, verifica inadempimenti, ecc.

Le richieste di assistenza possono essere effettuate chiamando il numero verde 800 349192, tramite help desk web accedendo dall’area riservata del portale servizi oppure inviando una email a helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it.

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false mail

False mail dall’Agenzia delle Entrate: è phishing L'Agenzia delle Entrate con due avvisi informa i contribuenti che sono in corso campagne di false comunicazioni a nome del fisco

E’ in corso una campagna di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate. La prima si riferisce alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi, mentre la seconda a modifiche alla normativa fiscale riguardante la dichiarazione precompilata 2024. Lo rende noto l’amministrazione stessa, con due avvisi, rispettivamente del 29 agosto e del 30 agosto scorso.

False richieste di pagamento imposte per recupero fondi

Con riferimento alle false comunicazioni relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi, lo schema di truffa, avvisano dalle Entrate, sembrerebbe essere quello di indurre con l’inganno a versare fondi per fantomatici investimenti, quindi chiedere il versamento di imposte per ottenerne la parziale restituzione. In questa seconda fase della truffa, viene inviato un falso documento contenente il logo dell’Agenzia delle Entrate e una firma contraffatta a nome del Direttore di un ufficio dell’Agenzia, anche realmente esistente.

Di seguito un esempio di documento fraudolento che viene inviato:

Pertanto, l’Agenzia raccomanda “di prestare la massima attenzione e, qualora si ricevessero e-mail contenenti in allegato un documento simile all’esempio sopra riportato, di non ricontattare assolutamente il mittente e di non dare seguito alle richieste di versamenti di somme di denaro per investimenti o per imposte da essi derivanti”.

False comunicazioni modifiche precompilata 2024

Riguardo al secondo avviso, l’Agenzia informa che stanno pervenendo mail che avvisano, a nome delle Entrate, di modifiche alla normativa fiscale, alle voci della dichiarazione precompilata 2024 e alle aliquote fiscali.

La falsa comunicazione cerca di indurre a cliccare su un link che rimanda a una fantomatica “Guida alla dichiarazione” che il contribuente dovrebbe leggere affinché la sua dichiarazione resti “conforme alle ultime normative”.

Come in ogni campagna di phishing, si tenta di indurre nell’utente un senso di urgenza allo scopo di fargli cliccare “tempestivamente” il link malevolo sotto la minaccia “di sanzioni o altre conseguenze legali” .

Di seguito un esempio della comunicazione che viene inviata:

Una volta cliccato sul link malevolo, l’utente è indotto a inserire nella pagina web informazioni personali che vengono poi memorizzate presumibilmente per futuri attacchi informatici più sofisticati.

Anche in tal caso, le Entrate raccomandano di prestare la massima attenzione e, qualora si ricevessero e-mail simili a quella sopra riportata, di non cliccare sul link e in ogni caso di non trasmettere informazioni personali.

L’Agenzia, infatti, disconosce “questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea”.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

 

Leggi anche la guida Phishing: cos’è e come tutelarsi

sostituto di imposta

Sostituto di imposta: chi è e cosa fa Il sostituto di imposta è il soggetto che paga le imposte per conto di un altro contribuente e che deve assolvere precisi obblighi fiscali

Chi è il sostituto di imposta

Il sostituto di imposta può essere sia un soggetto pubblico che privato che si sostituisce al contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In pratica questo soggetto paga imposte e tributi al posto di un altro soggetto.

Definizione normativa

Il sostituto d’imposta è infatti definito dall’articolo 64 del DPR n. 600/1973 come il soggetto che, per legge, è obbligato a pagare le imposte, anche a titolo di acconto, al posto di altri soggetti, per fatti o situazioni che si riferiscono a questi ultimi e che deve, se non è diversamente disposto dalla legge, esercitare la rivalsa.

Tipi di sostituzione

Dalla formula della norma appena vista emerge che la sostituzione può avvenire in due modi diversi.

  • A titolo di imposta: il sostituto paga tutto l’importo dovuto dal contribuente. Il soggetto obbligato quindi non ha più debiti nei confronti dello Stato delle altre amministrazioni.
  • A titolo di acconto: in questo caso il sostituto anticipa al contribuente il pagamento dei contributi. Il contribuente però resta soggetto passivo. Un esempio di sostituzione a titolo d’acconto è rappresentato dalle trattenute IRPEF che il datore effettua nei confronti dei dipendenti, che sono comunque tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ad altri redditi.

Chi può rivestire la qualifica di sostituto di imposta?

Possono rivestire la qualifica di sostituto di imposta i soggetti indicati dal comma 1 dell’articolo n. 23 del DPR 600/1973:

  • le associazioni non riconosciute;
  • le aziende dei servizi pubblici locali;
  • le società di capitali;
  • le società di persone;
  • i consorzi;
  • i condomini;
  • gli enti commerciali con sede in Italia;
  • le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa di natura commerciale o agricola;
  • i liberi professionisti.

Cosa fa il sostituto di imposta

Il sostituto di imposta provvede all’adempimento di una serie di obblighi.

Per prima cosa trattiene le tasse dovute all’Erario dagli importi dovuti al contribuente a titolo di compenso, come pensioni, redditi e salari.

Fatta questa operazione provvede a versare le imposte alla pubblica amministrazione o allo Stato.

In seguito deve procedere alla certificazione del versamento delle tasse e delle imposte dovute dal contribuente.

Questa operazione viene effettuata attraverso la compilazione delle certificazione fiscali.

Il mancato rispetto di questi obblighi fiscali comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e può essere fonte di responsabilità penali del sostituto d’imposta.

Leggi anche “Rilevanza penale omesso versamento ritenute sostituto d’imposta

Il modello 770 e la Certificazione Unica

I sostituti d’imposta sono tenuti alla compilazione di due documenti principali: il modello 770 e la certificazione unica.

Il primo documento ha natura fiscale e viene utilizzato le sostituti d’imposta per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle imposte del contribuente (ritenute sui compensi, pensioni versate eccetera). Il modello 770 serve al sostituto per procedere al pagamento dei contributi al posto del contribuente.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le istruzioni per la sua compilazione e il successivo invio, che deve avvenire entro il 31 ottobre.

La Certificazione Unica (CU) viene invece utilizzata per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi da lavoratore autonomo e i redditi derivanti da determinati tipi di contratti di locazione.

Grazie alla certificazione unica il contribuente ha a disposizione un documento che certifica il pagamento dei tributi versati da parte del sostituto d’imposta.

Il  documento, che viene rilasciato dal sostituto di imposta al contribuente entro il 30 aprile 2024, viene poi trasmesso in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.

riforma tributaria

Riforma tributaria: testi unici entro il 31 dicembre 2025 La legge n. 122/2024 proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il riordino delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici

Riforma tributaria, proroga adozione dei testi unici

Riforma tributaria: altri 16 mesi di tempo per l’adozione dei testi unici. Slitta infatti dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025, il termine per l’adozione dei testi che dovranno riordinare organicamente le disposizioni che regolano il sistema tributario. A prevederlo è la legge n. 122/2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 23 agosto e in vigore dal 24 agosto 2024.

Una proroga necessaria

Come evidenziato nel Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024, durante il quale è stato approvato il ddl “per la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici”, “in considerazione dell’avanzata fase di attuazione della riforma fiscale, al fine di poter tenere conto anche delle nuove disposizioni e di assicurare l’organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento dei testi unici già in fase di elaborazione, il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale”.
iva e accise

Iva e accise dal 1° ottobre al tribunale UE Il Tribunale dell'Unione europea diventa competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in sei materie specifiche tra cui Iva e accise

Tribunale UE nuove competenze

Iva e accise sono tra le materie che il tribunale dell’Unione europea sarà competente a conoscere dal prossimo ottobre. L’attuazione di tale trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al tribunale si inserisce nel solco della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea e riguarderà le questioni pregiudiziali sollevate a partire dal 1º ottobre 2024.

Una modifica sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicata il 12 agosto 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che entrerà in vigore il 1º settembre.

La modifica sarà applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Sei materie specifiche

Tale trasferimento riguarda sei materie specifiche: il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La modifica dello statuto prevede peraltro un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a partire dal 1º settembre 2024.

Obiettivi della riforma

La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole: garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.

Nel 2001 gli autori del trattato di Nizza avevano previsto la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di talune domande di pronuncia pregiudiziale, senza che, da allora, lo statuto venisse adattato a tal fine. Tuttavia, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento strutturale e significativo del contenzioso. Tale evoluzione è stata accompagnata da un aumento della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti fondamentali.

La riforma consentirà alla Corte di giustizia di concentrarsi sui suoi compiti di tutela e rafforzamento dell’unità e coerenza del diritto dell’Unione.

Da parte sua, il Tribunale è in grado di assorbire tale carico di lavoro supplementare e tratterà le questioni pregiudiziali che gli saranno trasmesse in modo da offrire ai giudici nazionali e agli interessati le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia.

Le tre parti della riforma

La riforma si articola sostanzialmente in tre parti, le cui grandi linee sono:

Trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale

La prima parte della riforma riguarda il trasferimento della competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, il quale è dotato di due giudici per Stato membro. Per motivi di certezza del diritto, il trasferimento riguarda solo sei materie chiaramente circoscritte, sufficientemente distinguibili da altre materie e che hanno consentito lo sviluppo di una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sviluppi applicabili a tutte le cause pregiudiziali

Una seconda parte della riforma comporta due evoluzioni previste dal regolamento di modifica dello statuto, che si applicheranno a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, indipendentemente dalla materia interessata e dalla questione del loro eventuale trasferimento al Tribunale.

In primo luogo, come già avviene per tutti gli Stati membri e per la Commissione, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno d’ora in poi notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte.

In secondo luogo, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’articolo 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che detto interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.

Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

La terza parte della riforma mira a preservare l’efficacia del procedimento di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, visto l’elevato numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia. Per consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, la procedura di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione è estesa ad altre decisioni emesse dal Tribunale. La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale. Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’articolo 58 bis dello statuto, e successivamente contestate dinanzi al Tribunale. Con la modifica dello statuto che entrerà in vigore il 1º settembre, sei nuove commissioni di ricorso indipendenti si aggiungono alle quattro attuali, portando il loro numero totale a dieci.

Le estensioni della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni si applicheranno a decorrere dal 1º settembre 2024.

pagamenti avvisi bonari

Avvisi bonari: dal 1° settembre il fisco batte cassa Pagamenti avvisi bonari: dal 1° settembre ripartono le notifiche, il 4 settembre invece scadono i termini sospensivi

Pagamenti avvisi bonari: notifiche dal 1° settembre

Pagamenti avvisi bonari alle porte. Dal 1° settembre ripartono le notifiche delle comunicazioni delle irregolarità e dei risultati dei controlli formali.

Il Decreto legislativo n. 1/2024

Lo prevede il decreto legislativo n. 1/2024 sulla razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il testo, pubblicato sulla GU il 12/01/2024, però ha anche:

  • semplificato la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
  • esteso il modello della dichiarazione dei redditi semplificato, previsto finora per le persone fisiche, a tutti coloro che non sono titolari di partita Iva;
  • eliminato la certificazione unica per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio;
  • modificato la scadenza per i versamenti rateali delle imposte;
  • semplificato i modelli per le dichiarazioni IVA e IRAP e le dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta;
  • semplificato gli adempimenti tecnici relativi ai trasferimenti immobiliari.

Pagamento avvisi bonari: sospensione degli invii

L’articolo 10 del dlgs n. 1/2024 prevede che, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dellinvio dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre di determinati atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta nello specifico:

  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (art. 36 bis DPR n. 600/1973 e art 54 bis DPR n. 633/1972);
  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali (8 art. 36 ter DPR n. 600/1973);
  • delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 co. 412 della legge n. 311/2004);
  • inviti all’adempimento (art. 1 commi 634-636 legge n. 190/2014).

Casi di indifferibilità e urgenza

La norma contempla un’eccezione alla sospensione delle notifiche degli atti indicati nei casi di indifferibilità e urgenza. Sulla questione è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2024. Nel documento l’Agenzia ha chiarito che costituiscono casi di indifferibilità e urgenza quelli che richiedono una deroga al regime ordinario sulla sospensione. Nello specifico la sospensione non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • quando sussiste un pericolo per la riscossione (mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto che pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza in materia di riscossione con il rischio di pregiudicare il recupero delle somme);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (art. 311 c.p.p);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione al passivo.

Leggi anche Stop comunicazioni del fisco ad agosto e dicembre

Sospensione: effetti negativi scongiurati

Per scongiurare gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare dalla sospensione estiva delle notifiche l’Agenzia delle Entrate a giugno e luglio ha condensato l’invio degli atti. Il tutto a discapito degli studi professionali proprio nel periodo di ulteriori e importanti scadenze fiscali.

Pagamento avvisi bonari dal 5 settembre

Se dal 1° settembre ripartono le notifiche dal 5 settembre ripartono i pagamenti degli avvisi bonari. Lo prevede il co. 17 dell’art. 7 quater del dl. n. 193/2016, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per il pagamento delle somme che il contribuente deve versare, perché risultanti dai controlli automatici, formali e dalle liquidazioni delle imposte dei redditi soggetti a tassazione separata.

servizi catastali online

Servizi catastali online: la guida delle Entrate E' online "Il Sistema Catastale" 2024, la guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata ad agosto sui servizi a favore di cittadini e operatori

“Il Sistema Catastale” 2024

Servizi catastali online: è stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, “Il Sistema Catastale”, volume dedicato al sistema informativo catastale e cartografico aggiornato ad agosto 2024.

Lo strumento contiene anche un riepilogo dei servizi catastali online a disposizione di cittadini e professionisti. 

L’obiettivo

La pubblicazione ha l’obiettivo di mettere a conoscenza dei lettori l’evoluzione del sistema informativo catastale e lo sviluppo dei servizi geotopocartografici di supporto alle tematiche fiscali nel campo immobiliare e ai più ampi ambiti del diritto civile e del governo e la tutela del territorio per l’intero Paese.

“I contenuti del volume evidenziano le attività introdotte per la digitalizzazione dei servizi e delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e cartografici, fortemente orientati alla semplificazione, telematizzazione e all’integrazione dei processi, per garantire piena efficacia ed efficienza a tutto il sistema informativo immobiliare” si legge su FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

Il SIT

Da circa tre anni, l’Amministrazione del catasto si è dotata della nuova piattaforma web del Sistema integrato del Territorio – Sit, che consente l’avvio di attività innovative per l’integrazione delle informazioni immobiliari, la qualità e coerenza dei dati catastali, la corretta integrazione con le titolarità catastali (i soggetti) dei registri immobiliari, per compiere al meglio il mandato istituzionale richiesto dal legislatore per la costituzione dell’Anagrafe immobiliare integrata.

I contenuti del Sistema Catastale

Il volume, oltre a dare indicazioni sulle attività realizzate e quelle in cantiere per lo sviluppo innovativo dei servizi, informa sulle caratteristiche degli archivi digitali e cartacei. Sono descritte “le principali procedure informatiche per l’aggiornamento degli archivi censuari, planimetrici e cartografici del catasto terreni e dei fabbricati”. Il volume descrive inoltre “i servizi offerti per la consultazione delle informazioni catastali e cartografiche, sia ad accesso libero sia in area riservata, sulle piattaforme online dell’Agenzia, disponibili per tutte le categorie di utenti, privati cittadini, professionisti ed enti della Pubblica amministrazione”.

Nella nuova edizione ci sono anche le più recenti novità di carattere normativo-giuridico e dei documenti di prassi, le informazioni quantitative con i principali dati segnaletici di consistenza degli archivi di catasto terreni e dei fabbricati, il rilascio dei nuovi servizi sulla piattaforma telematica Sister, nonchè una sezione dedicata al sistema catastale tavolare del “Libro fondiario” vigente in alcuni territori della Penisola.

domicilio fiscale

Domicilio fiscale: nuova definizione dal 1° gennaio 2024 La Cassazione chiarisce che la novella apportata dal Dlgs n. 209/2023 sulla determinazione della residenza e del domicilio non è retroattiva

Domicilio fiscale

In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’art. 2 comma 2 del Dpr n. 917/1986 (TUIR), come novellato dall’art. 1 del Dlgs n. 209/2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 19843/2024, decidendo una vertenza tra un contribuente residente nel principato di Monaco e l’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 TUIR

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986, statuisce ora che « Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si
presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Infatti, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, non disciplina la fattispecie concreta controversa in esame innanzi alla Cassazione.

Norma non retroattiva

“In assenza di indici relativi alla qualità di norma di interpretazione autentica della relativa disposizione (qualità del resto non compatibile con la specifica disposizione intertemporale dettata dal legislatore) e considerata la natura sostanziale della novella – che incide sulle condizioni fattuali che determinano
la soggettività passiva rispetto all’imposizione e sull’onere della relativa prova – tale ultima norma, proseguono gli Ermellini, deve essere interpretata nel senso che la nuova disciplina si applica pertanto a fattispecie sostanziali che si siano verificate dal 1° gennaio 2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente, neanche ove queste ultime siano accertate dall’Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data”.

La precedente definizione

Tanto vale in particolare, nel caso di specie, per quanto riguarda il concetto di «domicilio», atteso che prima della modifica apportata dall’art. 1 d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 mutuava espressamente i concetti di “residenza” e “domicilio” dal codice civile (« […] hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.»), mentre ora limita tale rinvio alla sola “residenza”, fornendo nel contempo un’autonoma definizione del “domicilio”.
Tanto premesso, chiarisce ancora la Corte, “è orientamento consolidato ( maturato prima della recente novella del comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986), al quale si intende dare in questa sede ulteriore continuità, quello secondo cui, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l’accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha li più stretto collegamento” ( ex plurimis Cass. 07/11/2001; Cass. 15/06/2010, n. 14434).

Ne consegue che il “domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata a indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale”. Fermo restando, comunque, conclude la S.C., “che l’accertamento della fissazione in Italia del domicilio debba coprire, ai sensi dello stesso art. 2, comma 2, ‘la maggior parte del periodo di imposta’, essendo evidente l’intento del legislatore di non legare l’accertamento ad eventi occasionali, ma di ancorarlo alla verifica di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento”.

Allegati

carta dedicata a te carburanti

Carta Dedicata a te: sconto carburanti Il Mimit ha rinnovato la convenzione per lo sconto sui carburanti per i possessori della carta "Dedicata a te". Misura importante per un milione e 300mila famiglie

E’ stata sottoscritta, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci, la convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali associazioni del settore carburanti, che rinnova l’applicazione della scontistica per i possessori della carta ‘Dedicata a te’. Lo comunica il MIMIT con una nota del 1° agosto.

Come per la precedente iniziativa, la convenzione – siglata da Assocostieri, Federchimica- Assogasliquidi, Assogasmetano, Assopetroli – Assoenergia, Federmetano e Unem – disciplina le condizioni e le modalità operative attraverso cui le imprese autorizzate alla vendita aderiscono ai piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Questo accordo consentirà, da settembre, a un milione e 300 mila famiglie di beneficiare di un plafond rinforzato a 500 euro, spendibile anche nei rifornimenti – ha sottolineato il sottosegretario Massimo Bitonci -. Il rinnovo della convenzione rappresenta una misura fondamentale per i meno abbienti, uno sgravio alla mobilità dei più bisognosi. Ringrazio i gestori per l’impegno profuso, che si somma allo sforzo del Governo con lo stanziamento di 670 milioni”.

Sconto carburanti: come funziona

Lo “Sconto carburanti” è un’iniziativa che consente agli aderenti di applicare uno sconto volontario ai possessori della carta “Dedicata a te” sull’acquisto di carburanti effettuato con la carta stessa che verrà ricaricata o attivata dai primi giorni di settembre 2024. (Decreto 4 giugno 2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2024).

Le imprese aderenti all’iniziativa offriranno:

  • uno sconto immediato sull’importo del rifornimento
  • oppure un buono da utilizzare per un successivo acquisto di carburante.

L’adesione delle imprese all’iniziativa avviene su base volontaria.

Gli aderenti rendono nota all’utente, secondo proprie modalità organizzative, compresa la facoltà di pubblicare sul proprio sito web e/o app gli elenchi dei punti vendita aderenti, la scontistica e le modalità di fruizione dello sconto che intendono applicare a favore dei possessori della carta “Dedicata a te”.

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Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2024 prevede il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione

Decreto riscossione: cosa prevede

Decreto riscossione n. 110-2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.

Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.

Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.

Attività di riscossione: pianificazione annuale

L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.

Discarico automatico e differimento

Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.

L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:

  • se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
  • se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
  • se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.

Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.

  1. Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
  2. Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.

Carichi riaffidati

Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.

L’ente creditore può  quindi decidere di:

  • gestirlo autonomamente;
  • affidarlo in concessione a soggetti privati;
  • riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.

Commissione per il magazzino dell’Agenzia

Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.

Estratto di ruolo non impugnabile

L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati  se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:

  • Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
  • Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
  • Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
  • Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
  • Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
  • Nell’ambito della cessione di azienda.

Nuove regole per le dilazioni di pagamento

L’agente della riscossione, se il debito è inferiore o pari a 120.000 euro, può concedere diverse dilazioni di pagamento:

  • Fino a 84 rate mensili se la richiesta del contribuente viene presentata nel 2025 e nel 2026.
  • Fino a 96 rate se le richiesta viene presentata nel 2027 e nel 2028.
  • Fino a 108 rate se la richiesta di dilazione è inoltrata a partire dal 1° gennaio 2029.

In presenza di una temporanea, obiettiva e documentata situazione di difficoltà (malattia propria o dei familiari, cessazione della attività) la dilazione segue due regole diverse in base all’importo:

  • Se il debito supera i 120.000 euro la dilazione massima prevede 120 rate e non rileva la data di presentazione dell’
  • Se il debito è inferiore o pari a 120.000 euro allora le rate vanno da un minimo di 85 a un massimo di 120 se l’istanza viene presentata nel 2025 e nel 2026; da 97 a 120 rate per le domande presentate nel 2027 e 2028; da 109 a 120 se le richieste vengono state presentate dal 1° gennaio 2029.

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