residenza fiscale

Residenza fiscale: i chiarimenti delle Entrate L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole introdotte dal decreto Fiscalità Internazionale in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti

Residenza fiscale, le nuove regole

Con la circolare n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (D.Lgs. n. 209/2023), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti.

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.

Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, spiegano le Entrate, “la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia”.

La circolare illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia.

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, “sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”.

Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

limite uso contante

Limite uso contante: dal 2027 a 10.000 euro Limite uso contante: il regolamento UE n. 1624/2024 fissa il limite a 10.000 euro a partire dal 10 luglio 2027

Limite uso contante UE

Limite uso contante fino a 10.000 euro a partire dal 10 luglio 2027. Lo stabilisce il regolamento UE n. 1624/2024. Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea e in vigore dal 9 luglio stabilisce nuove regole per l’uso del contante in Europa.

Dal 10 luglio anche l’Italia dovrà rispettare il nuovo tetto dei 10.000 euro per quanto riguarda l’uso dei contanti. Le finalità di queste misure, come sempre, sono principalmente due: ostacolare il reato di riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Attualmente in Italia il tetto massimo stabilito per l’utilizzo dei contanti è di 5.000 euro, la metà rispetto a quello che l’Unione Europea vuole introdurre nel 2027.

Art. 80 Regolamento UE: uso contanti fino a 10.000 euro

A fissare il limite dei 10.000 euro è l’articolo 80 del regolamento UE 1624/2024 dedicato proprio ai “Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi.”

Il comma 1 stabilisce infatti che: Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EURO o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.” 

Il comma 2 non vieta agli Stati dell’UE di adottare limiti inferiori a quello di 10.000 euro previsto dal comma 1. Gli stessi devono però consultare preventivamente la Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda invece gli Stati che già applicano limiti inferiori,  potranno continuare ad adottarli con l’obbligo di notificare questi limiti alla Commissione UE entro, l’oramai trascorso, 10 ottobre 2024.

Eccezioni al limite dei 10.000 euro

Il comma 4 dell’articolo 80 stabilisce che il limite dei 10.000 euro non si applica:

a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione;

  1. b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366.”

Sanzioni nel caso in cui vi sia il sospetto che persone fisiche o giuridiche che agiscano nell’esercizio della loro professione violino i limiti imposti all’utilizzo del contante.

 

Leggi anche: Nuovi limiti contante anche per le prepagate

imu indeducibile

Imu indeducibile dall’Irap La Corte Costituzionale ribadisce la non fondatezza dell'indeducibilità dall'Irap dell'Imu sugli immobili strumentali

Imu sugli immobili strumentali

Imu indeducibile dall’Irap. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171/2024, ha ribadito la non fondatezza dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP. Pronunciandosi nuovamente sulla questione di legittimità costituzionale, la Consulta ha dichiarato infatti la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024.

Il precedente

In riferimento all’IRAP, ha affermato il giudice delle leggi, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta. La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

Doppia imposizione giuridica

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi.

La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all’art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Leggi gli altri articoli in materia di fisco

bonus spesa 2025

Bonus spesa 2025: cosa c’è da sapere Il Bonus spesa 2025 è una misura che potrebbe essere inserita nella legge di bilancio di cui però non si hanno conferme

Bonus spesa 2025: un aiuto per le famiglie

Il governo italiano ha intenzione di introdurre un nuovo bonus spesa 2025 da 1.000 euro, riservato alle famiglie in difficoltà economiche. Questa misura, che potrebbe entrare in vigore nel 2025, mira a sostenere chi fatica a sostenere le spese quotidiane, in un periodo come questo, caratterizzato da un alto costo della vita. Non esistono tuttavia documenti ufficiali che confermano questa misura di cui tutti parlano. E’ bene precisare in ogni caso che si tratta di una misura nuova, da non confondere con bonus similari come la Carta dedicata a te per famiglie con ISEE inferiori ai 15.000 euro o con la Carta Acquisti riservata agli ultra 65enni e ai genitori di bimbi di età inferiore ai tre anni.

Bonus spesa: a chi spetta

Dalle poche notizie che si hanno sulla misura, per accedere al bonus, i nuclei familiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • unico reddito familiare;
  • ISEE inferiore a 10.000 euro;
  • minori a carico.
  • almeno uno dei genitori disoccupato;
  • residenza in una regione ad alto tasso di disoccupazione.

Domanda: come presentarla

Chi è interessato al bonus deve presentare la domanda online. A tal fine il richiedente deve:

  • accedere al sito dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS;
  • compilare il modulo di richiesta predisposto.

I soggetti che non hanno dimestichezza con la tecnologia possono chiedere assistenza per l’invio della domanda ai Caf. La scadenza per presentare la domanda sembra essere fissata, per il momento, a febbraio 2025.

Erogazione bonus spesa 2025: come funziona

Il bonus spesa 2025 potrebbe essere erogato nelle solite modalità:

  • tramite il rilascio di una carta elettronica precaricata con l’importo del bonus;
  • accreditando l’importo direttamente sul conto bancario del beneficiario;
  • riconoscendo dei bonus digitali spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Erogazione: decorrenza

Il bonus dovrebbe essere disponibile a partire da gennaio 2025 fino al febbraio dello stesso anno. Il governo però potrebbe decidere di prorogare la misura dopo averne valutato l’effettiva necessità.

Importo e scadenza

Come anticipato, per il momento l’importo massimo del bonus non dovrebbe superare i 1.000 euro, anche se lo stesso potrebbe essere commisurato all’ISEE del singolo nucleo familiare.

Prima di inoltrare la domanda sarà necessario verificare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Il bonus spesa 2025 potrebbe rappresentare un sostegno importante per le famiglie in difficoltà economica. Grazie a questa misura, molte famiglie potranno infatti affrontare serenamente le spese quotidiane, migliorando la propria qualità di vita.

 

Leggi anche: Legge bilancio 2025: ok del governo

processo tributario

Processo tributario: contributo unificato sul valore della lite In assenza del valore della lite nel ricorso, il calcolo del contributo unificato va effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato

Processo tributario e contributo unificato

Nel processo tributario, il contributo unificato si calcola sul valore della lite che corrisponde al valore dell’atto impugnato. E nel caso di assenza dell’indicazione del valore nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato va effettuato con riguardo ad ogni atto impugnato. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25625/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi. Il Mef impugnava la decisione e la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore della lite doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da un atto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.

Il ministero adiva la Cassazione, deducendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto che “l’Ufficio avesse richiesto il versamento del contributo unificato anche con riferimento al prodromico avviso di accertamento (anziché sulla base del solo atto di pignoramento) e per aver determinato il valore della lite sulla base dell’importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall’atto di pignoramento), anziché della pretesa tributaria (tributi dovuti dal contribuente a titolo di Irap e Irpef ed addizionali per li periodo d’imposta 2013) sulla scorta della quale era stata azionata la procedura di pignoramento”.

La decisione

Per la S.C., il motivo è fondato.
L’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ricorda preliminarmente la Corte, recita: “per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste”. Ora, l’art. 12, aggiungono dal Palazzaccio, “è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art. 1 d.Igs. n. 546 del 1992, cio in ragione della specificità del processo tributario”.

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, “deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria. L’importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell’atto impugnato” aggiungono i giudici.

Per cui, “il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.Igs. n. 546 del 1992, è l’importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021)”.

Nel caso di specie, la pretesa tributaria, al netto di interessi e sanzioni, ammontava ad euro 88.879,00, sul quale importo andava calcolato il contributo unificato dovuto.
In particolare, concludono da piazza Cavour, “in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022)”.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la S.C. accoglie il ricorso e decide la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

Allegati

Decreto Accise: via libera del Governo Approvato in esame preliminare il decreto legislativo che dovrà riformare il testo unico sulle accise. Tante le novità su gas, elettricità e alcolici

Decreto Accise: le novità

Approvato il 15 ottobre 2024 dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, il decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

Il testo, approvato in esame preliminare, andrà a riformare il Testo Unico delle Accise (TUA) introducendo diverse novità.

Di seguito le principali previsioni del provvedimento, come illustrate nel comunicato stampa dell’esecutivo:

Sistema di qualificazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC)

Il testo introduce nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema denominato SOAC permette al soggetto qualificato di accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Il sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

Riforma accisa sul gas naturale

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico.

Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi.

Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

Semplificazioni in materia di alcolici

Il decreto prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

Riforma accisa energia elettrica

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

Oli lubrificanti e affini

Le disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

Disposizioni in materia di prodotti da fumo

Il testo prevede, infine, l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

legge bilancio

Legge bilancio 2025: ok del governo Il 15 ottobre l'esecutivo ha approvato il disegno di legge di bilancio 2025 e il Documento Programmatico di Bilancio (DPB). In sintesi le novità

Ddl bilancio e documento programmatico

Disegno di legge bilancio e Documento programmatico di bilancio. Questi i due documenti importanti approvati dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Il ddl reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, il Ministro Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.

Le novità del ddl bilancio 2025

Il disegno di legge di bilancio, in linea con l’approccio dei provvedimenti economici approvati finora dal Governo, si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

In sintesi, le misure contenute nel provvedimento (che tengono conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall’incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente), si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previste, inoltre, risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Particolare sarà l’attenzione per le famiglie, al fine di sostenere quelle numerose e incentivare la natalità, ha confermato il ministro Giorgetti in conferenza stampa, con l’introduzione di un “quoziente familiare“.

Nel dettaglio:

Proroga effetti riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale

Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso.

Rinnovo dei contratti

Il Governo stanzia da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.

Sanità

Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. In particolare nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Lavoro e imprese

In particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5 per cento dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Pensioni

Sono confermate le misure della legge di bilancio 2024 e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l’impiego.

Investimenti pubblici

Il disegno di legge di bilancio stanzia anche risorse per assicurare che, successivamente al termine del PNRR, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa.
Infine, sono introdotte misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche.
Tra le coperture più rilevanti, il disegno di legge di bilancio prevede contributi del settore bancario e assicurativo.

delega unica agli intermediari

Delega unica agli intermediari Delega unica agli intermediari: pubblicato il provvedimento sul modello unico di delega e fornisce le istruzioni per la sua comunicazione

Delega unica agli intermediari: il modello

Arriva la delega unica agli intermediari. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 ottobre 2024 protocollo n. 0375356/2024 attua l’articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2024 sul modello unico di delega previsto per gli intermediari al fine di accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Modello unico di delega per l’accesso: art. 21

  • L’articolo 21 che il provvedimento del Direttore attua dispone infatti che il contribuente possa delegare gli intermediari previsti dall’ 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 all’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, compilando un modello unico.

Trattasi in particolare dei seguenti intermediari:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro; 
  • i soggetti iscritti al 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a)b)c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”

La delega deve indicare specificamente quali tipi di servizi intende delegare.

Contenuto della delega unica

La delega deve contenere determinati dati e informazioni:

  • codice fiscale, dati anagrafici del delegante e dell’intermediario;
  • servizi online che il delegante vuole delegare o revocare;
  • data della delega o della revoca.

Servizi che possono essere delegati

Il punto 4 del provvedimento precisa quali servizi è possibile delegare agli intermediari:

– consultazione del Cassetto fiscale delegato;

– uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

  1. consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
  2. consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
  3. registrazione dell’indirizzo telematico,
  4. fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
  5. accreditamento e censimento dispositivi;

– acquisizione dei dati ISA e di quelli per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;

-servizi online dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate Riscossione.

Delega unica: conferimento, durata, rinnovo, revoca e rinuncia

La delega può essere conferita, al massimo, a due intermediari. In questo caso occorrono due comunicazioni distinte all’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato la delega dura fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui la stessa viene conferita. Il delegante però può sempre revocarla così come il delegato rinunciarvi.

La delega può essere rinnovata se non è ancora scaduta e se non ci sono variazioni. La comunicazione del rinnovo deve essere eseguita a partire dal 90° giorno antecedente la scadenza originaria. Il rinnovo non causa la revoca della delega, ma ne prolunga l’efficacia a partire dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.

Il delegante può revocare la delega e comunicarlo direttamente. A questo adempimento può provvedere anche l’intermediario.

La delega è revocata anche in caso di variazione di uno o più dati, questo comporta l’attivazione di una nuova delega con i dati nuovi e la scadenza in questo caso decorre dalla data di attivazione di quella nuova.

La rinuncia alla delega da parte dell’intermediario è comunicata dallo stesso tramite apposita modalità web presente all’interno della sua area riservata ed è immediatamente efficace.

Comunicazione della delega unica

La comunicazione dei dati della delega all’Agenzia è necessaria per l’attivazione. La comunicazione può essere fatta dal contribuente delegante dalla sua area riservata o dall’intermediario tramite la trasmissione di un file xml sottoscritto con firma digitale, FEA CIE o FEA (firma elettronica avanzata).

La comunicazione può essere effettuata inoltre tramite un sevizio web specifico per il conferimento della delega dopo apposita convenzione tra intermediario e Agenzia.

Leggi le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica

Obblighi intermediario

L’intermediario delegato può utilizzare i servizi delegati previa accettazione. Con l’accettazione esso di impegna a utilizzare le informazioni del contribuente per le finalità della delega. Il delegato deve poi conservare le deleghe e i documenti a queste collegati fino al 10° anno successivo.

Essi devono tenere inoltre un registro in cui annotare le deleghe e dati specifici.

L’Agenzia può effettuare dei controlli presso gli intermediari. In presenza di irregolarità nella gestione delle deleghe o delle loro revoche l’Agenzia può procedere alla revoca, fatta salva la responsabilità civile e l’applicazione di sanzioni penali.

 

Vuoi sapere di più sul decreto legislativo n. 1/2024? Allora leggi anche: Avvisi bonari: dal 1° settembre il fisco batte cassa

domicilio digitale

Domicilio digitale speciale: elezione, conferma e revoca   Il domicilio speciale digitale per la notifica di atti e provvedimenti dell’Agenzia è oggetto del provvedimento n. 379575/2024

Domicilio digitale speciale: indicazioni dall’Agenzia

Il domicilio digitale speciale è oggetto del provvedimento n. 379575/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ne stabilisce le modalità di elezione, modifica e revoca. La sua elezione avviene utilizzando una funzionalità specifica presente nell’area riservata del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Al momento però il sistema non è completamente operativo. Occorre infatti attendere l’attivazione della funzionalità suddetta, che servirà per comunicare anche l’eventuale variazione del domicilio.

Che cos’è

Si tratta di un indirizzo elettronico designato presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio qualificato di recapito elettronico certificato.

Utilizzo del domicilio  digitale speciale

Esso è utilizzabile per ricevere le notificazioni degli atti, degli avvisi, delle decisioni e delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni.

L’agente della riscossione utilizza questo domicilio per notificare le cartelle di pagamento e gli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo. Lo stesso si serve del domicilio digitale anche per inviare le comunicazioni agli atti relative ai carichi affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Soggetti ammessi

Il domicilio digitale può essere eletto solo da persone fisiche, professionisti, enti di diritto privato che non devono iscriversi  ad albi, elenchi e registri professionali o delle imprese.

Ognuno di questi soggetti può eleggere un solo un domicilio digitale  per poter ricevere le notifiche di atti, provvedimenti e avvisi che devono notificati e di quelli che non devono essere notificati.

Soggetti esclusi

I soggetti che per legge devono avere gli indirizzi pec registrati presso l’Indice Nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti INI-PEC non possono eleggere il domicilio digitale speciale.

Elezione, modifica e revoca

Il domicilio digitale speciale può essere utilizzato dopo la ricezione di una comunicazione che contiene la data a partire dalla quale il servizio è disponibile.

Effettuata l’elezione del domicilio digitale speciale l’amministrazione provvede all’invio di un messaggio al cui interno è presente un codice di validazione. Il codice serve per verificare l’esistenza del domicilio e la sua effettiva disponibilità. Con l’inserimento del codice di validazione nell’area riservata dell’utente si conclude la verifica.

Il domicilio una volta eletto può essere revocato. Il titolare infine è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio eletto nel rispetto di quanto stabilito dal provvedimento del 7 ottobre 2024.

 

Leggi anche: Domicilio fiscale: nuova definizione dal 1° gennaio 2024

Allegati

equipro

EquiPro: come funziona la piattaforma per gli intermediari A cosa serve la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e quali sono i servizi offerti nell'area riservata agli intermediari

EquiPro: cos’è

EquiPro è la piattaforma esclusiva rivolta agli intermediari. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ne illustra le caratteristiche nella pagina dedicata al servizio. Attraverso quest’area riservata, a disposizione dunque di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, Caf e associazioni di categoria, gli intermediari possono accedere e utilizzare i servizi online dell’AdeR per gestire le pratiche dei loro assistiti. Ciò consente di tenere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.

I servizi di EquiPro

Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare online la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti.

E’ possibile utilizzare, inoltre, i seguenti servizi dispositivi, direttamente dal proprio dispositivo (pc, smartphone, tablet) senza andare allo sportello:

  1. pagare cartelle e avvisi di pagamento;
  2. ottenere direttamente online, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 120 mila euro;
  3. trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
  4. presentare e gestire le istanze di Definizione agevolata;
  5. chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Appuntamenti e contatti».

Come accedere

Per accedere a EquiPro, spiega il fisco, gli intermediari abilitati e i loro incaricati devono essere abilitati:

  • al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In questi casi è comunque necessario essere abilitati a Entratel;
  • alla funzione denominata “servizi online Agenzia delle entrate-Riscossione”.

La delega dell’assistito

Per utilizzare i servizi online gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti.
La delega ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Ha una validità di due anni e può essere revocata in qualsiasi momento.

Le modalità di attribuzione delle deleghe prevedono una procedura di delega online e una procedura di delega cartacea.

Delega online

La modalità di attribuzione e accettazione delle deleghe online prevede tre passaggi fondamentali:

  1. l’intermediario abilitato (o suo incaricato) deve entrare in EquiPro (Agenzia delle Entrate, SPID, Carta d’identità elettronica, CNS-Carta Nazionale dei Servizi) accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione – pdf” al servizio, che hanno validità quattro anni;
  2.  il contribuente (delegante), se persona fisica, deve entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica deve accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale. A questo punto, il delegante nella sezione “Delega un intermediario” prende visione delle “Condizioni generali di adesione – pdf” ai servizi web e indica il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
  3. l’intermediario abilitato (o suo incaricato), sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta.

Delega cartacea

La delega cartacea invece può essere conferita compilando il modello cartaceo DP1 – pdf.

  • Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario – insieme al modello compilato – copia del proprio documento d’identità.
  • Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

Come trasmettere la delega cartacea

Gli estremi della delega del modello DP1 e gli elementi di riscontro devono essere trasmessi dall’intermediario utilizzando unicamente il software di compilazione e controllo pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate.

La delega, rammenta infine l’Ader, non va trasmessa tramite PEC.

 

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