PNRR scuola

PNRR Scuola: legge in vigore PNRR scuola: in vigore dal 7 giugno la legge che prevede, tra le varie misure, un bonus per favorire l’assunzione dei ricercatori

PNRR Scuola: in vigore la legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025 la legge n. 79/2025 PNRR Scuola di conversione del decreto n. 45/2025.

La legge in vigore dal 7 giugno 2025 si occupa di argomenti piuttosto eterogenei.

Le misure per la scuola

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica il provvedimento stanzia nuovi fondi per la costruzioni di nuovi edifici,  e la messa in sicurezza di quelli esistenti. Si assisterà a una vera e propria riforma degli istituti tecnici. La legge introduce nuovi indirizzi e orari. Aumentano gli stanziamenti per i libri di testo. La carta del docente dal prossimo anno scolastico 2025-2026 avrà un importo massimo annuale di 500 euro. Gli esercenti avranno 90 giorni di tempo dalla validazione del buono per inviare le fatture. Scaduto il termine perderanno il diritto al rimborso.

Da menzionare anche le novità che riguardano la professione di guida turistica, il sistema di reclutamento del personale scolastico, la riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, la rimodulazione delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione e la mobilitazione straordinaria dei dirigenti scolastici

Bonus assunzione ricercatori 2025

Una delle misure più interessanti da segnalare però, è senza dubbio la misura finalizzata a favorire l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese italiane.

L’articolo 3 septies, contenente disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese, prevede un credito di imposta di 10.000 euro per ogni ricercatore assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

Questa norma va a modificare l’articolo 26 del DL n. 13/2023, che contiene disposizioni urgenti per attuare il PNRR e il PNC, al fine di perseguire gli obiettivi dell’investimento 3.3, Missione 4, componente 2 PNRR.

La disposizione va a modificare in particolare i commi 1, 2, 3 prevedendo alcune e importanti novità. La prima novità è rappresentata appunto dal bonus di 10.000 euro. Novità questa contenuta nel comma 1, che comporta l’abrogazione del comma 2 che prevedeva invece l’esonero dal versamento dei contributi.

La modifiche del comma 3 invece comportano la soppressione del concerto tra il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il decreto attuativo delle predette disposizioni e il periodo di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro, che ora va dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

 

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bollo auto

Bollo auto: guida completa Bollo auto: cos’è, chi deve pagarlo, normativa, esenzioni e agevolazioni per veicoli storici e di altro tipo, sanzioni

Cos’è il bollo auto

Il bollo auto è un tributo locale dovuto annualmente per il possesso di veicoli immatricolati in Italia. Spesso definito impropriamente “tassa di circolazione”, il bollo è in realtà una tassa di proprietà, da pagare anche se il veicolo non viene utilizzato.

Il bollo auto infatti è tecnicamente definito anche “tassa automobilistica”, ed è, nello specifico, un tributo regionale che deve essere pagato da chiunque possieda un veicolo iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La disciplina che lo riguarda è rappresentata principalmente da norme statali e regionali. Le competenze amministrative invece sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome, che possono stabilire esenzioni, riduzioni o agevolazioni specifiche.

Normativa di riferimento

Le principali fonti normative sono:

  • D.lgs. 504/1992, che ha istituito la tassa automobilistica come tributo proprio delle Regioni;
  • Art. 7 della Legge n. 99/2009, che prevede le competenze sull’accertamento e la riscossione;
  • Norme regionali, che regolano aspetti come le scadenze, gli importi e le esenzioni;
  • Codice della strada, per i riflessi in tema di immatricolazione e radiazione.

Chi deve pagare il bollo auto

Il bollo è dovuto da chi risulta proprietario del veicolo al PRA l’ultimo giorno utile del mese in cui scade il precedente pagamento. In dettaglio:

  • il pagamento è obbligatorio ogni anno, anche se il veicolo non viene utilizzato su strada;
  • anche i veicoli fermi o non circolanti, purché immatricolati, sono soggetti all’imposta;
  • in caso di compravendita, è tenuto al pagamento chi è proprietario alla data della scadenza del bollo.

Scadenze e modalità di pagamento

Il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Si può pagare:

    • all’ACI, tramite il sito istituzionale o in sede;
    • presso le tabaccherie abilitate con circuito Lottomatica o Banca 5;
    • con l’app IO (PagoPA);
    • tramite Home Banking, utilizzando il circuito PagoPA.

Per verificare l’importo e la scadenza del proprio bollo, è possibile consultare i servizi online dell’ACI o dell’Agenzia delle Entrate, inserendo targa e tipo veicolo.

Bollo auto storiche: regole e agevolazioni

Le auto storiche, cioè i veicoli con più di 20 anni di età e rilevanza storica, possono beneficiare di agevolazioni fiscali, ma solo in presenza di specifiche condizioni.

Le categorie sono:

  1. Veicoli ultraventennali (20-29 anni): possono usufruire di riduzione del 50% del bollo, ma solo se in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da enti riconosciuti (ASI, FMI, ecc.) e riportato sulla carta di circolazione.
  2. Veicoli ultratrentennali (oltre 30 anni): sono esenti dal pagamento del bollo, ma devono essere non adibiti a uso professionale. In alcune Regioni può essere previsto un bollo forfettario annuo (es. 25 euro in Lombardia).

Esenzioni e riduzioni

Oltre ai veicoli storici, possono essere esenti dal bollo:

  • i veicoli intestati a persone con disabilità, in presenza di determinati requisiti previsti dalla Legge 104/1992;
  • veicoli elettrici: in molte Regioni sono esentati per 5 anni dall’immatricolazione, con possibile proroga parziale;
  • ibride e GPL/metano: in alcune Regioni è prevista una riduzione o esenzione temporanea.

Sanzioni per mancato pagamento del bollo auto

Il mancato pagamento del bollo può comportare:

  • sanzione amministrativa del 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi legali se il pagamento avviene dopo il ricevimento dell’accertamento/ ingiunzione;
  • fermo amministrativo del veicolo, in caso di reiterata inadempienza;
  • radiazione d’ufficio dal PRA, dopo tre anni consecutivi di mancato pagamento, con impossibilità di circolazione.

Per evitare tali conseguenze, è possibile regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, che consente di pagare con sanzioni ridotte, entro certi termini.

Come verificare se il bollo è stato pagato

Si può controllare lo stato dei pagamenti:

  • sul sito dell’ACI, nella sezione dedicata al calcolo bollo e verifica pagamenti;
  • tramite l’app IO, per le Regioni aderenti al sistema PagoPA;
  • presso gli sportelli regionali o ACI della propria Regione.
bonus biciclette

Bonus biciclette: la guida Bonus biciclette 2025: cos’è, come funziona, requisiti necessari per fare domanda, come richiederlo, come trovare i bandi attivi

Cos’è il Bonus biciclette 2025

Il Bonus biciclette 2025, anche noto come incentivo mobilità sostenibile, è una misura volta a favorire l’acquisto di bici tradizionali, e-bike e cargo bike da parte di cittadini e imprese, nell’ottica di una mobilità urbana più ecologica ed efficiente. Questo contributo economico mira a ridurre l’inquinamento, il traffico urbano e a incentivare stili di vita salutari.

Il bonus bici è un’agevolazione economica che può consistere in:

  • un rimborso parziale sulla spesa sostenuta per l’acquisto;
  • un credito di imposta;
  • oppure un contributo diretto calcolato come percentuale sul prezzo del mezzo acquistato.

A seconda della Regione o Comune, possono essere attivati ulteriori bandi locali con condizioni specifiche.

La normativa di riferimento

Il bonus biciclette nazionale è stato originariamente introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), art. 229, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, come misura emergenziale in seguito alla pandemia da COVID-19. Il successo dell’iniziativa ha portato a successive estensioni e nuove edizioni, anche a livello regionale e comunale.

Nel 2025, il bonus bici non è previsto in forma unitaria a livello nazionale, ma è attivo tramite iniziative regionali, comunali e fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con variazioni significative da territorio a territorio.

A chi spetta il bonus biciclette

Il Bonus biciclette 2025 può essere richiesto da:

  • persone fisiche residenti in Italia;
  • famiglie a basso reddito (in alcuni casi con limiti ISEE);
  • aziende e partite IVA che acquistano bici cargo o mezzi a pedalata assistita per uso professionale o consegne;
  • residenti in comuni che attivano bandi locali per la mobilità sostenibile;
  • soggetti che rottamano un vecchio veicolo inquinante (in base al singolo bando).

I requisiti variano in base all’ente che eroga il contributo (Ministero dell’Ambiente, Regioni, Comuni, o enti locali), pertanto è essenziale consultare il sito dell’ente di appartenenza.

Cosa si può acquistare con il bonus bici

L’incentivo può essere utilizzato per acquistare:

  • bici muscolari (tradizionali);
  • bici elettriche o a pedalata assistita (e-bike);
  • bici cargo, anche a uso professionale;
  • accessori per la mobilità ciclabile (solo se previsti dal bando);
  • in alcuni casi, anche monopattini elettrici, handbike o mezzi per persone con disabilità.

Il mezzo deve essere nuovo, conforme alla normativa europea e acquistato presso rivenditori autorizzati.

Qual è l’importo del bonus

L’importo del Bonus bici 2025 varia in base al tipo di incentivo attivato:

  • contributo percentuale del prezzo, con tetti massimi stabiliti (es. Euro 500 – Euro 1.000);
  • credito di imposta (es. fino a Euro 750 detraibili dalla dichiarazione dei redditi, se previsto da leggi statali);
  • bonus rottamazione per chi dismette un vecchio veicolo inquinante.

Per il bonus e-bike 2025, alcune Regioni e Comuni (es. Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Bologna, Firenze) hanno già pubblicato o stanno predisponendo bandi con importi che variano da Euro 200,00 a Euro 1.500,00 in funzione del modello, della finalità (uso personale o professionale) e della disponibilità del fondo.

Come ottenere il bonus biciclette 

Le modalità per richiedere il Bonus biciclette cambiano a seconda dell’ente erogatore. Generalmente, la procedura prevede:

  1. Registrazione sul portale dedicato del Ministero dell’Ambiente (se nazionale) o della Regione/Comune;
  2. Inserimento della domanda online, con:
    • copia del documento d’identità;
    • codice fiscale;
    • ISEE (se richiesto);
    • fattura o scontrino parlante;
    • eventuale dichiarazione di rottamazione del veicolo inquinante.

Alcuni bandi prevedono l’invio prima dell’acquisto (prenotazione del contributo), altri consentono di chiedere il rimborso dopo l’acquisto.

Attenzione: i fondi sono spesso limitati e distribuiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento.

Dove trovare bandi attivi

Per sapere se il tuo Comune o Regione ha attivato il bonus biciclette:

  • consulta il sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica;
  • accedi ai siti istituzionali delle Regioni e dei Comuni;
  • verifica eventuali bandi su Decathlon, LaBicicletteria.eu, o piattaforme specializzate in mobilità sostenibile;
  • chiedi informazioni presso CAF, patronati o rivenditori autorizzati.

 

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bonus latte artificiale

Bonus latte artificiale  Bonus latte artificiale: cos’è, normativa, a chi spetta, requisiti reddituali e soggettivi, importo e come fare domanda

Cos’è il bonus latte artificiale

Il bonus latte artificiale è un contributo economico previsto per supportare le famiglie nell’acquisto di formule per lattanti in caso di accertata impossibilità dell’allattamento materno. Si tratta di una misura sanitaria e sociale introdotta per garantire pari opportunità di nutrizione ai neonati nei primi mesi di vita, nel rispetto delle linee guida pediatriche.

La normativa di riferimento

Il bonus è stato istituito con l’art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e successivamente regolamentato con il Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 8 novembre 2021. L’erogazione del beneficio è subordinata all’individuazione delle risorse disponibili e all’attivazione delle procedure a livello regionale o aziendale (ASL).

A chi spetta il bonus latte artificiale

Il bonus può essere richiesto esclusivamente da madri:

  • residenti in Italia;
  • con indicazione medica di impossibilità all’allattamento al seno per motivi patologici (ad esempio infezioni croniche, terapie farmacologiche incompatibili, ipogalattia severa documentata, interventi chirurgici, patologie metaboliche o infettive, ecc.);
  • con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 30.000 euro annui.

È importante evidenziare che il beneficio è rivolto a supportare l’alimentazione dei bambini nei primi sei mesi di vita, periodo ritenuto fondamentale per lo sviluppo neonatale.

Importo del contributo

L’importo massimo riconosciuto è di € 400 annui, da riproporzionarsi in base al numero di mesi in cui l’allattamento al seno è impossibile.

L’importo viene concesso una tantum, in relazione al periodo di impossibilità all’allattamento certificato dal medico specialista o dal pediatra di libera scelta.

Modalità di richiesta

Le modalità operative per ottenere il bonus latte artificiale variano leggermente da Regione a Regione. In generale, la domanda va presentata alla propria ASL di appartenenza, entro i primi sei mesi dalla nascita, allegando:

  1. il certificato medico attestante l’impossibilità di allattare per patologia, rilasciato da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da un pediatra;
  2. la certificazione ISEE in corso di validità;
  3. il documento di identità della madre richiedente;
  4. il codice fiscale del bambino;
  5. le ricevute fiscali o scontrini parlanti comprovanti l’acquisto del latte artificiale.

La richiesta può essere presentata in modalità cartacea o telematica, secondo le indicazioni fornite dalla ASL o Regione di appartenenza (come ASL Pescara, Regione Puglia, Regione Lazio ecc.).

Modalità di erogazione del bonus latte artificiale

L’ASL competente provvede a verificare la documentazione e ad autorizzare l’erogazione del contributo tramite:

  • rimborso delle spese già sostenute, su presentazione delle ricevute;
  • in alcuni casi, voucher o contributi diretti da utilizzare presso farmacie o punti vendita convenzionati.

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Ires

IRES: la guida completa IRES: cos'è, chi deve pagarla e come funziona l'imposta sul reddito delle società

Cos’è l’IRES

L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è un’imposta proporzionale che colpisce il reddito imponibile prodotto da specifici soggetti giuridici, tra cui le società di capitali. Introdotta in sostituzione dell’IRPEG dal decreto legislativo n. 344/2003, rappresenta una delle principali forme di imposizione diretta nel sistema fiscale italiano.

Normativa di riferimento 

La disciplina dell’IRES è contenuta principalmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il D.P.R. n. 917/1986 e successivamente modificato dal D.lgs. n. 344/2003. La normativa viene periodicamente aggiornata dalla Legge di Bilancio e da interventi normativi settoriali.

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell’IRES i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

  • Società per azioni (S.p.A.);
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
  • Società cooperative;
  • Società di mutua assicurazione;
  • Società europee e società cooperative europee;
  • Enti pubblici e privati, che risiedono in Italia, come i trust, i consorzi gli organismi di investimento collettivo, le organizzazioni no profit;
  • Società ed enti di ogni tipo non residenti in Italia per i redditi prodotti in Italia (art. 73 TUIR).

Chi è esente  dall’imposta

Non sono soggetti all’IRES:

  • le società di persone (S.n.c., S.a.s.), i cui redditi sono imputati ai soci e tassati con l’IRPEF;
  • le imprese individuali;
  • gli enti non commerciali per i redditi non prodotti da attività d’impresa (pur restando soggetti per quelli commerciali);
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che beneficiano di regimi fiscali agevolati se rispettano i requisiti stabiliti.

Aliquota IRES: quanto si paga

L’IRES è un’imposta proporzionale con aliquota fissa del 24% (art. 77 TUIR). Ciò significa che l’imposta si applica in misura costante sull’utile netto d’esercizio (calcolato sulla base del bilancio e delle rettifiche fiscali previste).

A ciò si può aggiungere l’addizionale IRES del 3,5% per i soggetti operanti in settori strategici e per gli intermediari finanziari.

Calcolo della base imponibile IRES

La base imponibile si determina partendo dall’utile di bilancio, al quale si applicano variazioni in aumento o in diminuzione in base alle regole fiscali. Tra le voci che incidono maggiormente sulla base imponibile troviamo:

  • le deduzioni;
  • gli accantonamenti e i fondi rischi;
  • gli ammortamenti e le svalutazioni;
  • le componenti straordinarie di reddito.

Novità IRES 2025 

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una Mini IRES con aliquota ridotta al 20%  solo per il 2025. Questa misura transitoria mira a incentivare le imprese, reinvestire gli utili, assumere e coinvolgere i dipendenti.

Per accedere all’aliquota ridotta, le aziende devono soddisfare precise condizioni:

  • accantonamento utili: almeno l’80% degli utili 2024 deve essere destinato a una riserva dedicata;
  • investimenti qualificati: almeno il 30% degli utili accantonati (minimo 24% degli utili 2023) deve essere investito in beni strumentali nuovi (Industria 4.0/5.0), con un importo minimo di 20.000 euro;
  • occupazione: i soggetti obbligati dovranno mantenere la media occupazionale 2022-2024 e aumentare le assunzioni a tempo indeterminato di almeno l’1% rispetto al 2024;
  • esclusione CIG: le imprese che hanno usato la cassa integrazione nel 2024 o 2025 sono escluse, salvo eccezioni.

Il beneficio decade se la riserva IRES viene distribuita entro il 2026 o se i beni agevolati vengono ceduti o portati all’estero entro cinque anni.

IRES: cardine della fiscalità d’impresa

L’IRES rappresenta un pilastro della tassazione sulle società in Italia, volto a garantire equità, proporzionalità e trasparenza nella fiscalità d’impresa. La sua gestione richiede competenze tecniche approfondite, soprattutto in presenza di operazioni straordinarie, rapporti con l’estero o partecipazione a gruppi societari. Un’attenta pianificazione fiscale consente non solo di ottemperare correttamente agli obblighi, ma anche di beneficiare di agevolazioni e deduzioni previste dalla normativa vigente.

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testo unico tributi indiretti

Testo Unico Tributi indiretti: cosa prevede Approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo testo unico tributi indiretti, su imposta di registro, successioni, donazioni e altri tributi

Tributi indiretti: approvato il nuovo Testo unico

Testo Unico Tributi indiretti: il Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2025 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Questo nuovo intervento normativo, previsto nell’ambito dell’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario italiano, volto a garantire maggiore chiarezza e coerenza applicativa.

Contenuti del nuovo Testo unico sui tributi indiretti

Il provvedimento, si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi, ha l’obiettivo di raccogliere in un unico corpo normativo le disposizioni vigenti in materia di tributi indiretti, prevedendo contestualmente l’abrogazione dei testi frammentati attualmente in vigore.

Le disposizioni del nuovo Testo unico riguardano:

  • Imposta di registro

  • Imposta ipotecaria e catastale

  • Imposta sulle successioni e donazioni

  • Imposta di bollo

  • Imposta di bollo per le attività finanziarie oggetto di emersione

  • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero

  • Imposte sostitutive e agevolazioni collegate all’imposta di registro e ad altri tributi indiretti (esclusa l’IVA)

Obiettivi della riforma dei tributi indiretti

Il nuovo decreto legislativo ha una duplice finalità:

  1. Semplificare la normativa tributaria mediante la sistematizzazione delle disposizioni legislative in un Testo unico organico e coerente.

  2. Migliorare l’efficienza amministrativa e garantire maggiore certezza del diritto per contribuenti e operatori del settore fiscale.

Quadro normativo di riferimento

La riforma si inserisce nel percorso attuativo della legge delega n. 111/2023, che prevede una revisione generale del sistema fiscale, con particolare attenzione alla semplificazione normativa, alla riduzione degli oneri burocratici e all’unificazione delle fonti legislative.

ISA

ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale): cosa sono, come funzionano e cosa succede con un punteggio basso

Cosa sono gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento introdotto dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di valutare la conformità fiscale dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In vigore a partire dal periodo d’imposta 2018, gli ISA hanno progressivamente sostituito gli studi di settore e i parametri contabili, configurandosi oggi come un sistema integrato per favorire la compliance fiscale e il dialogo collaborativo tra fisco e contribuente.

Gli ISA nello specifico sono indicatori statistico-economici costruiti sulla base di modelli matematici e analisi econometriche. Essi attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio sintetico da 1 a 10, che misura il livello di affidabilità fiscale in relazione ai dati dichiarati e alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

I modelli ISA sono differenziati per attività economica (Modelli di business ossia gruppi di imprese con caratteristiche similari) e sono aggiornati periodicamente tenendo conto delle evoluzioni del contesto economico, settoriale e territoriale.

Ogni modello tiene conto di variabili strutturali (dimensione dell’impresa, localizzazione, livello di concorrenza), oltre a indicatori di anomalia, efficienza e coerenza tra i dati contabili e dichiarativi.

A cosa servono gli ISA 

Il principale obiettivo degli ISA è promuovere la trasparenza e l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. In concreto, l’attribuzione di un punteggio elevato può tradursi in vantaggi premiali, tra cui:

  • esclusione o limitazione dei controlli fiscali;
  • accesso prioritario ai rimborsi fiscali;
  • riduzione dei termini di accertamento;
  • esclusione dall’applicazione di alcune presunzioni legali.

Il sistema ISA si fonda su un approccio collaborativo: il contribuente è incoraggiato a correggere eventuali anomalie o incoerenze nei dati dichiarati, anche grazie al software messo a disposizione da Sogei e Agenzia delle Entrate.

Qual è il punteggio da raggiungere

Il punteggio ISA si esprime su una scala da 1 a 10 e costituisce una sintesi della posizione fiscale del contribuente.

In generale, un punteggio pari o superiore a 8 consente l’accesso ai benefici premiali. A seconda del tipo di vantaggio, sono previste soglie minime variabili (spesso tra 8 e 9), che possono essere riferite anche alla media dei punteggi degli ultimi tre periodi d’imposta.

Cosa succede con un punteggio ISA basso

Un punteggio ISA inferiore a 6, in particolare se reiterato, può essere sintomo di anomalie o scostamenti rilevanti rispetto ai parametri di settore. In questi casi, il contribuente può essere inserito tra i soggetti a rischio fiscale, con le seguenti conseguenze:

  • maggiore probabilità di controlli o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • esclusione dai benefici premiali (rimborsi veloci, esclusione da accertamenti sintetici, ecc.).
  • possibile invio di lettere di compliance con invito a regolarizzare la posizione.

Tuttavia, il sistema ISA consente al contribuente di intervenire: è possibile integrare o modificare i dati dichiarati prima dell’invio della dichiarazione, oppure fornire spiegazioni documentate che giustifichino eventuali disallineamenti, evitando così conseguenze negative.

Chi è obbligato a presentare gli ISA

L’applicazione degli ISA riguarda i soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali è stato approvato uno specifico indice. Ne sono esclusi invece, ad esempio:

  • i contribuenti che adottano il regime forfettario o di vantaggio;
  • i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno.

L’obbligo di applicazione e calcolo ISA avviene tramite apposito software, integrato nei programmi di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI).

Considerazioni finali

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano oggi uno strumento chiave nella relazione tra fisco e contribuente, non solo per valutare l’adeguatezza delle dichiarazioni, ma anche per prevenire il contenzioso e stimolare comportamenti virtuosi. Mantenere un punteggio elevato non è soltanto una garanzia di trasparenza, ma una concreta opportunità per accedere a semplificazioni e tutele nel rapporto con l’amministrazione finanziaria.

 

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imposta di bollo

Imposta di bollo: cos’è e quando va pagata Imposta di bollo: cos'è, normativa, soggetti obbligati, importi, quando e come si paga, sanzioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è un tributo erariale indiretto dovuto per la formazione, l’uso o la conservazione di determinati atti, documenti e registri, sia in formato cartaceo che digitale. Si tratta di una delle imposte più antiche del sistema fiscale italiano, la cui funzione è quella di attribuire validità giuridica o ufficialità a determinati atti, oltre a generare entrate per l’erario.

L’imposta di bollo si applica in via generale:

  • sugli atti redatti in forma scritta, aventi rilevanza giuridico-economica;
  • sui documenti depositati presso la pubblica amministrazione;
  • sulle istanze e dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione o a enti pubblici.

Può essere assolta in modo tradizionale (marca da bollo cartacea) oppure in modo virtuale (soprattutto per i documenti elettronici o nelle comunicazioni telematiche con la PA).

Normativa di riferimento

L’imposta di bollo è disciplinata dal:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche;
  • Allegato A del D.P.R. 642/1972, che elenca dettagliatamente gli atti e documenti soggetti all’imposta e le relative tariffe;
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti su casi specifici.

Quando è dovuta l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta:

  • al momento della formazione dell’atto, se predisposto in forma cartacea;
  • al momento dell’invio o della protocollazione, per i documenti digitali trasmessi alla PA (es. PEC, istanze, contratti elettronici);
  • in caso d’uso, cioè quando un atto che inizialmente non era soggetto a imposta viene utilizzato in un procedimento amministrativo o giudiziario.

Esempi tipici in cui l’imposta è obbligatoria:

  • istanze alla pubblica amministrazione non esenti per legge;
  • contratti di locazione superiori a 30 giorni non registrati telematicamente;
  • fatture elettroniche non soggette a IVA (es. operazioni fuori campo o esenti);
  • copie conformi di atti pubblici o scritture private;
  • certificati scolastici, anagrafici o catastali (salvo esenzioni specifiche).

Quanto si paga: misura dell’imposta

L’imposta di bollo è dovuta in misura fissa o proporzionale, secondo quanto stabilito dal Tariffario (Allegato A del D.P.R. 642/1972).

Misure fisse più comuni:

  • € 16,00: per ogni foglio di istanze e atti trasmessi alla PA;
  • € 2,00: per ricevute e quietanze superiori a € 77,47 non soggette a IVA;
  • € 2,00: per fatture elettroniche non imponibili o esenti IVA, per importi oltre € 77,47;
  • € 16,00 ogni 100 righe: per contratti, delibere, atti societari e notarili.

Misure proporzionali si applicano in casi residuali, come ad esempio per:

  • atti di protesto cambiario;
  • certificati rilasciati da camere di commercio.

Chi deve pagare l’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta grava su:

  • chi redige l’atto (nel caso di istanze o dichiarazioni);
  • chi richiede un certificato, copia o documento soggetto a imposta;
  • le parti contraenti, in caso di contratti.

Nel caso di contratti o atti con più parti, tutti i soggetti firmatari sono obbligati in solido. Per i documenti trasmessi digitalmente, l’obbligo ricade su chi trasmette l’atto (es. il contribuente o il suo intermediario).

Modalità di pagamento

L’imposta di bollo può essere assolta con diverse modalità:

  1. Marca da bollo cartacea, acquistabile presso tabaccai autorizzati (per documenti cartacei);
  2. Pagamento virtuale, per atti trasmessi online, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (es. fatture elettroniche, PEC);
  3. Modello F24: per specifiche operazioni fiscali e contrattuali, come l’assolvimento cumulativo dell’imposta da parte di soggetti obbligati (es. banche, compagnie assicurative);
  4. Addebito su conto fiscale, in caso di registrazioni e dichiarazioni tramite portali dell’Agenzia.

Sanzioni in caso di omesso pagamento

Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre a interessi legali. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’omissione anche successivamente, in fase di controllo documentale.

La circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in virtù del decreto legislativo n. 139/2024 che ha modificato anche alcune disposizioni relative all’imposta di bollo:

  • il co. 4 dell’art. 4 dello stesso decreto modificando l’articolo 25 del DPR n. 642 del 1972, in materia di imposta di bollo, fissa la sanzione nella misura:
  • “dell’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500 per cento), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
  • dell’80 per cento, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento),;
  • del 45 per cento, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100 per cento).”

Esenzioni previste per legge

L’imposta di bollo non è dovuta in determinati casi previsti dalla legge. Le esenzioni riguardano:

  • atti e documenti di procedimenti penali o civili a spese dello Stato;
  • attività svolte da ONLUS e altri enti del Terzo Settore, in specifiche circostanze;
  • istanze per prestazioni sanitarie o scolastiche.

L’esenzione va indicata espressamente sull’atto, con riferimento alla norma che la prevede.

 

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tributi locali

Tributi locali e federalismo fiscale: cosa prevede il decreto Tributi locali: il CdM ha approvato in via preliminare un decreto legislativo dedicato a imposte, tributi locali e federalismo fiscale

Tributi locali: maggiore autonomia fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali.

Accertamento e riscossione tributi locali

Per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l’istituzione di un albo di soggetti privati abilitati a svolgere dette attività. Previste novità anche in materia di  accertamento esecutivo per i tributi regionali.

Tassa automobilistica e Irap

Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo subisce profonde modifiche, così come le disposizioni sulla tassa automobilistica regionale, di cui viene semplificato il pagamento.

Le modifiche vanno a toccare anche la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive e della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tributi locali: imposte provinciali e comunali

Non mancano elementi di novità anche in materia di imposte provinciali (come quella di trascrizione) o in materia di imposte comunali (come l’Imposta municipale propria). I comuni avranno inoltre sanzioni più proporzionali su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e un modello telematico unico per l’IMU. Per il triennio 2025-2027, si raddoppia inoltre la quota comunale per il recupero dell’evasione.

Attuazione del federalismo fiscale

La terza parte del provvedimento, dedicata all’attuazione del federalismo fiscale, si occupa della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte delle regioni e consolo. Dal 2026 il decreto prevede inoltre un’importante novità: l’istituzione  della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le province e per le città metropolitane.

 

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evasometro

Evasometro: cos’è e come funziona Evasometro 2025: cos’è, a che cosa serve, come funziona, che soggetti colpisce e quali sono le novità del 2025

Cos’è l’evasometro

L’evasometro torna al centro del sistema di controllo fiscale italiano, rinnovato e potenziato per il 2025. Con l’obiettivo di contrastare in modo più incisivo l’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato gli strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari, introducendo nuove regole di incrocio dei dati e automatismi di analisi.

L’evasometro è uno strumento di analisi dei flussi finanziari utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per individuare potenziali anomalie tra i redditi dichiarati e i movimenti bancari. Il suo scopo è prevenire e accertare situazioni di evasione fiscale e di infedeltà dichiarativa, tramite l’elaborazione di dati provenienti da conti correnti, carte di credito, investimenti e transazioni elettroniche.

Si tratta di un sistema introdotto originariamente nel 2012, poi sospeso e rimodulato negli anni, fino a essere riproposto con nuove caratteristiche nel 2025, grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e dal machine learning.

Come funziona

Nel 2025, l’evasometro opera attraverso un sistema completamente automatizzato, alimentato da banche dati pubbliche e private. Tra le principali fonti di dati analizzate vi sono:

  • i movimenti suconti correnti bancari e postali;
  • le transazioni con carte di pagamento;
  • i dati suinvestimenti mobiliari e immobiliari;
  • le operazioni dicompravendita online e criptovalute;
  • versamenti e i prelievi in contanti oltre soglie considerate anomale.

L’analisi avviene mediante algoritmi predittivi che valutano la coerenza tra i dati finanziari e le dichiarazioni fiscali. In caso di scostamenti rilevanti, l’evasometro genera delle segnalazioni automatiche, che possono portare a:

  • un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia;
  • l’apertura di una verifica o accertamento fiscale;
  • l’invio di alert preventivi tramite il cassetto fiscale.

Soglie di anomalia

Previste due soglie di scostamento, superate le quali scatta il controllo:

  • scostamento del 20% tra reddito ricostruito e quello che il contribuente ha dichiarato;
  • scostamento di 10 volte l’importo dell’assegno sociale. Poiché questo assegno annuale è pari a circa 7000 euro, significa che deve esserci uno scarto di 70.000 euro per far scattare l’accertamento.
  • Attenzionati anche i soggetti con debiti fiscali superiori ai 50.000 euro, se titolari di patrimoni esteri incoerenti con la dichiarazione.

Chi colpisce l’evasometro

L’evasometro si rivolge a persone fisiche, partite IVA, liberi professionisti e imprese, senza distinzione settoriale. Tuttavia, i controlli sono più probabili nei confronti di:

  • soggetti convolumi di movimentazioni finanziarie incoerenti rispetto al reddito dichiarato;
  • contribuenti che presentanoanomalie nei versamenti IVA o imposte dirette;
  • professionisti e imprese che operano in settori a maggiore rischio evasione (es. edilizia, ristorazione, commercio al dettaglio).

Novità 2025: cosa cambia

Le principali novità introdotte nel 2025 con il nuovo evasometro riguardano:

  1. maggior precisione dellanalisi algoritmica: l’Agenzia utilizza ora strumenti di intelligenza artificiale per valutazioni più accurate e per ridurre il numero di falsi positivi;
  2. interoperabilità tra banche dati: viene potenziato lo scambio informativo tra Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Anagrafe tributaria e piattaforme digitali, inclusi marketplace e gestori di servizi online;
  3. trasparenza preventiva per il contribuente: è previsto l’invio di notifiche preventive ai contribuenti tramite PEC o cassetto fiscale, con invito alla regolarizzazione spontanea, in linea con i principi delloStatuto del contribuente (L. 212/2000);
  4. controllo sui flussi digitali: rientrano nel perimetro dell’evasometro anche iwallet digitali, le operazioni su criptovalute e i pagamenti effettuati tramite app fintech;  
  5. silver notice, un sistema di cooperazione su base internazionale che permette di interrogare le banche dati relativa ai patrimoni di oltre 50 paesi, con una cadenza che potrebbe essere mensile, come richiesto della Guardia di Finanza.

Considerazioni finali

Il nuovo evasometro 2025 si inserisce in un più ampio contesto di digitalizzazione della macchina fiscale, volto a rendere più efficiente l’attività di controllo senza aggravare il carico amministrativo per i contribuenti. È quindi fondamentale che cittadini, professionisti e imprese adottino comportamenti trasparenti e coerenti, mantenendo una documentazione contabile ordinata e regolare.

L’attività dell’evasometro non si configura come accertamento automatico, ma come strumento di analisi del rischio fiscale. La collaborazione tra contribuente e Amministrazione, attraverso il contraddittorio preventivo, rimane un principio fondamentale a tutela della correttezza e della lealtà nel rapporto tributario.

 

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