Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2024 prevede il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione

Decreto riscossione: cosa prevede

Decreto riscossione n. 110-2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.

Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.

Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.

Attività di riscossione: pianificazione annuale

L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.

Discarico automatico e differimento

Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.

L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:

  • se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
  • se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
  • se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.

Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.

  1. Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
  2. Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.

Carichi riaffidati

Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.

L’ente creditore può  quindi decidere di:

  • gestirlo autonomamente;
  • affidarlo in concessione a soggetti privati;
  • riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.

Commissione per il magazzino dell’Agenzia

Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.

Estratto di ruolo non impugnabile

L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati  se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:

  • Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
  • Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
  • Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
  • Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
  • Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
  • Nell’ambito della cessione di azienda.

Nuove regole per le dilazioni di pagamento

L’agente della riscossione, se il debito è inferiore o pari a 120.000 euro, può concedere diverse dilazioni di pagamento:

  • Fino a 84 rate mensili se la richiesta del contribuente viene presentata nel 2025 e nel 2026.
  • Fino a 96 rate se le richiesta viene presentata nel 2027 e nel 2028.
  • Fino a 108 rate se la richiesta di dilazione è inoltrata a partire dal 1° gennaio 2029.

In presenza di una temporanea, obiettiva e documentata situazione di difficoltà (malattia propria o dei familiari, cessazione della attività) la dilazione segue due regole diverse in base all’importo:

  • Se il debito supera i 120.000 euro la dilazione massima prevede 120 rate e non rileva la data di presentazione dell’
  • Se il debito è inferiore o pari a 120.000 euro allora le rate vanno da un minimo di 85 a un massimo di 120 se l’istanza viene presentata nel 2025 e nel 2026; da 97 a 120 rate per le domande presentate nel 2027 e 2028; da 109 a 120 se le richieste vengono state presentate dal 1° gennaio 2029.

Allegati

rottamazione quater

Rottamazione quater: c’è tempo fino al 23 settembre L'Agenzia Entrate-Riscossione chiarisce che aggiungendo i giorni di tolleranza e i festivi la nuova scadenza del 15 settembre guadagna ulteriori giorni

Rottamazione quater: quinta rata guadagna giorni

Rottamazione quater, la quinta rata guadagna più giorni. Il d.Lgs. n. 108/2024 pubblicato in GU il 5 agosto infatti differisce il termine di scadenza originariamente del 31 luglio al 15 settembre, ma grazie ai cinque giorni di tolleranza e ai festivi la scadenza si allunga fino al 23 settembre 2024. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato sul proprio sito.

Tolleranza e festivi

Aggiornando il calendario delle scadenze, l’Ader informa infatti che al rinvio operato dal decreto al 15 settembre per pagare la quinta rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle, vanno aggiunti i cinque giorni di tolleranza e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (ossia il 15, il 21 e il 22 settembre).

Perciò, il termine finale slitta al 23 settembre 2024. Tutti i pagamenti effettuati entro tale data, conferma l’Agenzia, saranno considerati validi, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

Come pagare

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata, ricorda l’Ader. Inoltre, rammenta l’Agenzia che “nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo”.

Per conoscere tutte le modalità di pagamento basta consultare la pagina dedicata.

 

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rottamazione quater ufficiale rinvio

Rottamazione quater: ufficiale il rinvio al 15 settembre Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 108/2024 correttivo della riforma fiscale che rinvia ufficialmente la scadenza del 31 luglio al 15 settembre 2024

Rottamazione quater ufficiale il rinvio

E’ ufficiale l’atteso rinvio della quinta rata della rottamazione quater in scadenza al 31 luglio 2024.
Ieri erano scaduti anche i cinque giorni di tolleranza e ancora stamattina ci si domandava se e quando sarebbe arrivata l’ufficialità della proroga. La proroga è arrivata oggi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale.

Non si tratta quindi di una riapertura dei termini ma di un differimento.

Art. 6 decreto 108/2024

Nell’art. 6 del decreto, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” e in vigore da oggi 6 agosto viene stabilito infatti il “differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024”.

“Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244, della predetta legge n.  197 del 2022”.

 

Vai alla guida Come rateizzare le cartelle

Leggi anche Concordato preventivo biennale per i forfetari

concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale anche per forfetari Concordato preventivo biennale al via per i contribuenti forfetari. Imprenditori e professionisti potranno conoscere la proposta e accettarla tramite il modello Redditi 2024

Concordato preventivo biennale per i contribuenti forfetari

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato istituzionale.

Concordato preventivo biennale (CPB): cos’è

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Adesione alla proposta di Concordato

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
Tramite tale applicativo il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di Concordato preventivo e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

Concordato al via anche per autonomi, individuali e forfetari

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

Come aderire

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata.

La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024.

L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.

Imprenditori e professionisti che applicano gli Isa, come sopra anticipato, possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025.

agenzia entrate riscossione guida servizi

Agenzia Entrate Riscossione: la nuova guida ai servizi Online la nuova guida "I servizi di AdeR a portata di click" sui servizi telematici messi a disposizione dei cittadini dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader)

Guida servizi online Agenzia Entrate Riscossione

Dopo l’Agenzia delle Entrate, anche l’Ader pubblica una guida ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento.

I servizi di AdeR a portata di click” è un comodo vademecum che nasce con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’app Equiclick senza doversi recare allo sportello, racchiudendo in un unico documento tutte le funzioni a disposizione di cittadini e imprese, con o senza registrazione, e quelle dedicate agli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

La guida, frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate e pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali, fa parte della collana L’Agenzia informa ed è strutturata per consentire di trovare subito il servizio desiderato, grazie anche ai link diretti che portano alle pagine di interesse.

La prima parte è dedicata ai canali di contatto (area pubblica e riservata del sito internet, contact center, App Equiclick, posta elettronica certificata, sportello territoriale oppure online), la seconda descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili.

Servizi a portata di click

Con i servizi attivi sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, cittadini e imprese possono svolgere la maggior parte delle operazioni a distanza. Quelli fruibili in area pubblica, cioè senza necessità di registrazione, consentono per esempio di effettuare i pagamenti o richiedere la modulistica. Si può anche scrivere al Servizio contribuenti, prenotare un appuntamento allo sportello territoriale oppure ricevere supporto per la Definizione agevolata.

In area riservata, dove si accede con l’identità digitale (Spid, Cie o Cns), è possibile per esempio visualizzare la propria situazione debitoria, chiedere la sospensione legale della riscossione o una rateizzazione fino a 120mila euro ottenendo subito il piano dei pagamenti. Gli intermediari fiscali hanno a disposizione la sezione EquiPro, accessibile con le credenziali Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), da cui possono operare per conto dei propri clienti.

Gli altri canali

Nel vademecum anche le indicazioni sui servizi che possono essere richiesti attraverso la posta elettronica certificata (Pec) come, ad esempio, la rateizzazione delle cartelle. Inoltre, per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali o non può utilizzare il computer è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione al numero unico 06 0101, sia da telefono fisso che da cellulare (costo della chiamata secondo il piano tariffario applicato dal proprio operatore) a cui i contribuenti possono rivolgersi anche per chiedere di fissare un appuntamento in uno degli sportelli sul territorio.

testi unici materia fiscale

Testi unici in materia fiscale: via libera del Cdm Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare i decreti legislativi di tre testi unici dedicati alla materia fiscale

Testi unici in arrivo in materia fiscale

Il Governo, il 22 luglio 2024, ha approvato in via preliminare tre decreti legislativi per la realizzazione di tre Testi Unici in materia fiscale.

Si tratta di testi compilativi che non apportano novità normative. Solo nei casi in cui si è reso necessario si è provveduto alla modifica della formulazione letterale delle norme.

Vediamo quindi quali sono le materie prossime ad essere ordinate e organizzate all’interno dei tre Testi Unici approvati dal Governo.

Questi decreti fanno parte del progetto di riforma fiscale complessiva che ha portato anche alla approvazione in secondo esame definitivo del testo del decreto riscossione.

Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Questo decreto legislativo che ha ricevuto il primo via libera dal Cdm,  su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, unifica le sanzioni tributarie, amministrative e penali al fine di

  1. identificare e organizzare in modo preciso le norme vigenti per settori omogenei, aggiornando anche i testi unici di settore attualmente in vigore;
  2. coordinare le norme esistenti, anche quelle dell’Unione Europea, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica e logica;
  3. abrogare espressamente le disposizioni incompatibili o superate.

Cosa comprende

Il testo unico include i principi generali e le disposizioni sanzionatorie dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 relativi alle imposte dirette, all’IVA e  alla riscossione.

Esso comprende inoltre le leggi d’imposta per registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessioni governative, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai, le disposizioni penali tributarie e i reati in materia di imposte sui redditi e IVA del decreto legislativo  n. 74/2000.

Le norme vigenti sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, tranne che nei casi necessari. Nello specifico sono state incluse le disposizioni sulla disciplina sanzionatoria dei singoli tributi erariali. Altre disposizioni riguardanti gli accertamenti e le sanzioni sono state integrate nei rispettivi testi unici. Questo testo considera anche le modifiche apportate dalla riforma del sistema sanzionatorio approvata il 24 maggio 2024.

Testo unico dei tributi erariali minori

Il Testo Unico che unifica i tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della legge n. 111/2023 è stato approvato preliminarmente Consiglio dei Ministri, sempre su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di identificare le norme vigenti, organizzarle per settore di competenza, e trasfonderle senza modificarne la formulazione, salvo necessità.

Il testo unico, si compone di 100 articoli, ed è così suddiviso:

  • Titolo I: imposte assicurazioni private e contratti vitalizi.
  • Titolo II: imposta sugli intrattenimenti.
  • Titolo III: imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati.
  • Titolo IV: imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
  • Titolo V: imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
  • Titolo VI: abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI).
  • Titolo VII: imposta sui servizi digitali.
  • Titolo VIII: tasse sulle concessioni governative.
  • Titolo IX: tributi e diritti speciali.
  • Titolo X: disposizioni finali e disposizioni da abrogare.

Testo unico della Giustizia Tributaria

Il decreto legislativo relativo al terzo Testo Unico, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguarda la giustizia tributaria. Questo testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023.

Il testo si compone di due parti principali:

  • Parte I: riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria. Ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545/1992, definendo che la funzione giurisdizionale tributaria è esercitata da magistrati tributari assunti tramite concorso pubblico e giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale.
  • Parte II: è suddivisa in tre titoli e ripropone i Titoli I e II del decreto legislativo n. 546/1992, con il Titolo III che contiene le disposizioni finali e quelle abrogate, ora incluse nel nuovo testo unico.

L’articolo 131 prevede l’entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2026.

agenzia entrate guida servizi

Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi Online la nuova guida ai servizi dell'Agenzia delle Entrate che spiega come fare per ottenere rimborsi, documenti o registrare contratti

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la nuova guida ai servizi, che spiega come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Si tratta, spiegano dal fisco nel comunicato stampa ufficiale, di “uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai link diretti che rimandano all’argomento d’interesse”.

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate” – pdf

I servizi disponibili online

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, “la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita Iva, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile”.

Restano disponibili gli appuntamenti in presenza per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

Le soluzioni alternative al computer

Infatti, chi ha meno dimestichezza con il computer può utilizzare i canali tradizionali: ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).

Inoltre, c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

 

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tregua fiscale sintesi misure

Tregua fiscale: sintesi delle misure Tregua fiscale: sintesi delle misure adottate dallo Stato per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in maniera agevolata

Tregua fiscale: cos’è

La tregua fiscale consiste in una serie di misure straordinarie con le quali lo Stato permette ai contribuenti e alle imprese che siano in ritardo nei pagamenti delle imposte, di porre rimedio alla propria situazione debitori versando importi ridotti grazie a sconti significativi e facilitazioni nei pagamenti rateali.

Negli ultimi anni lo Stato ha previsto tutta una serie di agevolazioni per i contribuenti al fine di favorire la ripresa dell’economia e di superare le difficoltà di natura economica e finanziaria che hanno colpito il paese a partire dalla pandemia del 2020.

Definizione agevolata comunicazioni d’irregolarità

La Legge di Bilancio 2023 consente una definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Questo riguarda i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, con una riduzione delle sanzioni al 3% dell’imposta residua dopo i versamenti rateali effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Definizione irregolarità formali

Le irregolarità formali, che non influenzano la determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, IVA e IRAP, possono essere sanate con un pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento può essere effettuato entro il 31 ottobre 2023, o in due rate entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione richiede il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità.

Rottamazione debiti

Il decreto legge n. 51/2023 ha esteso al 30 giugno 2023 il termine per presentare domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater). La comunicazione delle somme dovute sarà trasmessa entro il 30 settembre 2023. Il pagamento delle prime tre rate è previsto entro il 15 marzo 2024, con scadenze successive il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2024. Gli interessi al 2% annuo decorrono dal 1° novembre 2023.

Leggi anche Rottamazione e procedure art. 13 Dlgs 74/2000

Definizione agevolata atti procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 permette la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto. Questa agevolazione si applica agli accertamenti con adesione, agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023.

Definizione agevolata liti pendenti

La legge permette di definire agevolmente le liti pendenti al 1 gennaio 2023 con l’Agenzia delle Entrate, pagando un importo pari al valore della controversia. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2023.

Stralcio debiti fino a mille euro

La legge prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per enti diversi dalle amministrazioni statali, è possibile deliberare lo stralcio integrale entro il 31 marzo 2023. 

Conciliazione giudiziale controversie tributarie

La legge introduce una conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e si può rateizzare in 5 anni. L’accordo per la conciliazione deve essere sottoscritto entro il 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Questo istituto permette di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni fiscali fino al periodo d’imposta al 31 dicembre 2021. La sanzione è ridotta a 1/18 del minimo. La procedura di regolarizzazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2024.

Regolarizzazione omessi pagamenti rate

La normativa consente di regolarizzare i pagamenti omessi o carenti relativi a rate di accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e conciliazioni giudiziali. I versamenti devono essere scaduti al 1° gennaio 2023 e non ancora oggetto di cartella di pagamento con conseguente notifica o atto di intimazione.

 

Per tutte le informazioni di dettaglio su normative, circolari e schede informative si consiglia di visitare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate

bonus asilo nido

Bonus asilo nido Il bonus asilo nido è un contributo per pagare le rette degli asili e avere un supporto per l'assistenza di minori affetti da patologie croniche certificate

Bonus asilo nido: cos’è

Il bonus asilo nido è una misura di sostegno al reddito che si traduce nell’erogazione di un contributo da parte dell’INPS in favore dei genitori che sostengono il costo della retta dell’asilo.

Riferimenti normativi

Il bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 n. 232/2016, che ne contiene la disciplina base nel comma 355. L’INPS nel tempo ha chiarito il funzionamento della misura con le seguenti circolari e messaggi:

Vai alla scheda Bonus asilo nido sul sito INPS

A chi spetta il bonus asilo nido

Il bonus silo nido spetta alle famiglie che hanno figli:

  • che non abbiano ancora compiuto i tre anni di età o che li devono compiere nell’anno solare;
  • che frequentano un asilo nido pubblico o privato o che siano affetti da una patologia cronica purché certificata e che necessitano quindi di cure presso la residenza.

Per la concessione del bonus sono richieste inoltre le seguenti condizioni:

  • il genitore richiedente deve essere quello che paga la retta dell’assolo nido.
  • chi richiede invece l’assistenza domiciliare per il figlio deve essere il genitore convivente.

Per i soggetti che abbiano adottato un minore o lo abbiano in affido temporaneo viene presa in considerazione la data più favorevole tra quella del provvedimento di adozione e quella in cui il minore ha fatto ingresso in famiglia.

Requisiti soggettivi per fare domanda

Possono presentare domanda per il bonus quindi anche i genitori adottivi o affidatari di minori in affido temporaneo che siano residenti in Italia e che siano:

  • apolidi, rifugiati politici o soggetti a protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • titolari della Carta blu in quanto “lavoratori altamente qualificati”;
  • lavoratori ordinari del Marocco, Algeria e Tunisia che in virtù di accordi tra l’UE e i paesi mediterranei abbiano diritto alla parità di trattamento con i cittadini UE;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso perché non discriminati rispetto ai lavoratori subordinati.

A questi soggetti si sommano i titolari dei seguenti permessi di soggiorno:

  • per lavoro subordinato o stagionale per almeno 6 mesi;
  • per assistere minori presenti sul territorio italiano per motivi legati al loro sviluppo psicofisico;
  • per protezione speciale dettata da motivi di persecuzione o tortura;
  • per la tutela di soggetti che siano vittime accertate di situazioni di violenza o grave sfruttamento.

Requisiti ISEE e importo del bonus

L’entità della misura varia al variare del valore dell’ISEE minorenni:

  • 3.000 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro (per 10 mesi l’importo mensile è di Euro 272,73, per l’undicesima mensilità è di Euro 272,70);
  • 2.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni compreso tra i 25.0001,00 e i 40.000,00 (per 10 mesi l’importo mensile è di 227,27 euro, per l’undicesima mensilità è 227,20 euro);
  • 1.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni che parte da 40.0001,00 euro (per 10 mensilità l’importo è di 136,70 euro, per l’undicesima è di 136,30 euro).

La legge di bilancio per il  2024 n. 213/2023 ha previsto che per i nati a partire dal 1° gennaio 2024, i cui nuclei familiari siano titolari di una valore ISEE minorenni fino a 40.000 euro e in cui sia presente almeno un figlio minore che non abbia ancora compiuto 10 anni, l’incremento della misura sale di 2.100 euro. 

In base a questa novità i soggetti che sono in possesso di questi ultimi requisiti familiari e reddituali hanno diritto ai seguenti importi:

  • 3.600 euro (10 mensilità da 327,27 euro 1 una da 327,30 euro) per i nuclei con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000,00 euro;
  • 1.500 euro (10 mensilità da 136,37 e una da 136,30 euro) per chi ha un ISEE minorenni in corso di validità superiore a 40.000,00 euro.

Bonus per le forme di supporto presso l’abitazione

Per i nuclei familiari che hanno bambini affetti da una patologia cronica certificata attestante l’impossibilità di frequentare un asilo nido, gli importi sono diversi e vengono erogati in una soluzione unica in base ai seguenti ISEE minorenni:

  • 3.000 euro per i titolari di ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro;
  • 2.500 euro per chi ha un ISEE minorenni fino a 40.000,00 euro;
  • 1.500 euro per chi ha un ISEE minorenni a partire da 40.001,00 euro.

Se l’ISEE non è valido l’importo massimo erogabile è di 1.500 euro.

I bonus sono soggetti a due limiti: gli importi stanziati dalla legge di bilancio e l’ordine di presentazione delle domande. La presentazione della domanda quindi non comporta il riconoscimento automatico del bonus asilo nido.

Quando e come presentare domanda

Il termine ultimo per fare domanda è il 31 dicembre 2024. Per presentarla è possibile provvedere in autonomia tramite il servizio dedicato presente sul sito INPS o rivolgendosi ai patronati che offrono i loro servizi telematici ai cittadini.

La domanda deve contenere tutta una serie di requisiti:

  • la precisazione del tipo di domanda: “Contributo asilo nido per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche”;
  • l’asilo nido frequentato dal figlio, specificando se è pubblico o privato e indicando la denominazione, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento di autorizzazione se si tratta di una struttura privata; le mensilità dei periodi di frequenza per le quali si chiede il beneficio (gennaio 2024- dicembre 2024);
  • l’avvenuta iscrizione del bambino o l’inserimento nella graduatoria se il nido è pubblico;
  • la ricevuta di pagamento di almeno una retta per un mese di frequenza o delle rette relative ai mesi di frequenza non oltre il 31 luglio 2025.

Il termine ordinario di lavorazione della richiesta è di 30 giorni, ma l’istituto con regolamento ha stabilito termini superiori.

Pagamento del bonus asilo nido

Il riconoscimento della misura comporta la sua erogazione nei modi che il richiedente ha indicato di preferire nella domanda: a mezzo bonifico domiciliato, con accredito su conto corrente bancario; su conto corrente postale, sul libretto postale, su carta prepagata con IBAN o su conto corrente estero Area SEPA (in questo caso è necessario allegare il documento di identità del beneficiario e il modulo per l ‘identificazione finanziaria).

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Bonus psicologo: cos’è e come funziona L'INPS ha pubblicato le graduatorie per il Bonus psicologo 2024. Scopri a chi si rivolge, come funziona e i requisiti per accedere al beneficio

Cos’è il Bonus psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta di psicoterapia, per un importo massimo variabile in base al reddito ISEE.

A chi è rivolto

Il Bonus Psicologo è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che:

  • hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro;
  • hanno avuto gravi conseguenze di natura psicologica a causa della pandemia;
  • vogliono intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Come fare domanda

Le domande per il bonus psicologo 2024 sono aperte dal 18 marzo al 31 maggio 2024. La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite il sito web dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS.

Cosa serve per fare domanda

Per fare domanda per il Bonus Psicologo è necessario avere:

  • un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro;
  • SPID, CIE o CNS per accedere al portale INPS.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center INPS. Basta contattare il numero verde 803.164, gratuito da tutte le reti fisse o il numero 06 164.164 da rete mobile a pagamento con costo variabile al variare della tariffa del gestore.

Bonus psicologo come funziona

Una volta presentata la domanda e ricevuta l’approvazione, l’INPS eroga un codice univoco al beneficiario. Il codice deve essere consegnato allo psicologo per usufruire delle sessioni di terapia. Il bonus copre fino a 50 euro  a seduta, per un importo massimo che varia in base al reddito ISEE:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: massimo 1.500 euro;
  • ISEE tra 15.000 euro e 30.000 euro: massimo 1.000,00 euro;
  • ISEE tra 30.000 euro e 50.000 euro: massimo 500,00 euro.

Tempi del bonus psicologo

  • 31 maggio 2024: scadenza per la presentazione delle domande;
  • 270 giorni per utilizzarlo dall’approvazione: tempo limite per utilizzare il codice univoco e usufruire delle sessioni di terapia.

Bonus psicologo: i chiarimenti dell’INPS

Sulla misura, nel corso del 2024, l’INPS è intervenuto con diversi provvedimenti per fornire i dettagli necessari:

  • presentando una nuova Dichiarazione Unica corretta e completa;
  • presentando documenti idonei a provare che i dati inviati sono corretti e completi;
  • rettificando la DSU con efficacia retroattiva, se presentata tramite CAF, qualora sia stato commesso un errore materiale.

Il messaggio ricorda inoltre che il riconoscimento del bonus psicologo è subordinato al trasferimento dei fondi dalle Regioni all’INPS.

Graduatorie 2024

Con il messaggio 2584/2024 l’INPS ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie per l’erogazione del bonus psicologo, distinte per Regioni e Province autonome di residenza.

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse.

Ultime sul bonus psicologo

I beneficiari accedendo dalla home page del portale Inps alla pagina dedicata alla prestazione, troveranno il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

L’istituto ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio dell’11 luglio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.