domicilio fiscale

Domicilio fiscale: nuova definizione dal 1° gennaio 2024 La Cassazione chiarisce che la novella apportata dal Dlgs n. 209/2023 sulla determinazione della residenza e del domicilio non è retroattiva

Domicilio fiscale

In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’art. 2 comma 2 del Dpr n. 917/1986 (TUIR), come novellato dall’art. 1 del Dlgs n. 209/2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 19843/2024, decidendo una vertenza tra un contribuente residente nel principato di Monaco e l’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 TUIR

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986, statuisce ora che « Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si
presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Infatti, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, non disciplina la fattispecie concreta controversa in esame innanzi alla Cassazione.

Norma non retroattiva

“In assenza di indici relativi alla qualità di norma di interpretazione autentica della relativa disposizione (qualità del resto non compatibile con la specifica disposizione intertemporale dettata dal legislatore) e considerata la natura sostanziale della novella – che incide sulle condizioni fattuali che determinano
la soggettività passiva rispetto all’imposizione e sull’onere della relativa prova – tale ultima norma, proseguono gli Ermellini, deve essere interpretata nel senso che la nuova disciplina si applica pertanto a fattispecie sostanziali che si siano verificate dal 1° gennaio 2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente, neanche ove queste ultime siano accertate dall’Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data”.

La precedente definizione

Tanto vale in particolare, nel caso di specie, per quanto riguarda il concetto di «domicilio», atteso che prima della modifica apportata dall’art. 1 d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 mutuava espressamente i concetti di “residenza” e “domicilio” dal codice civile (« […] hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.»), mentre ora limita tale rinvio alla sola “residenza”, fornendo nel contempo un’autonoma definizione del “domicilio”.
Tanto premesso, chiarisce ancora la Corte, “è orientamento consolidato ( maturato prima della recente novella del comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986), al quale si intende dare in questa sede ulteriore continuità, quello secondo cui, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l’accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha li più stretto collegamento” ( ex plurimis Cass. 07/11/2001; Cass. 15/06/2010, n. 14434).

Ne consegue che il “domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata a indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale”. Fermo restando, comunque, conclude la S.C., “che l’accertamento della fissazione in Italia del domicilio debba coprire, ai sensi dello stesso art. 2, comma 2, ‘la maggior parte del periodo di imposta’, essendo evidente l’intento del legislatore di non legare l’accertamento ad eventi occasionali, ma di ancorarlo alla verifica di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento”.

Allegati

carta dedicata a te carburanti

Carta Dedicata a te: sconto carburanti Il Mimit ha rinnovato la convenzione per lo sconto sui carburanti per i possessori della carta "Dedicata a te". Misura importante per un milione e 300mila famiglie

E’ stata sottoscritta, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci, la convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali associazioni del settore carburanti, che rinnova l’applicazione della scontistica per i possessori della carta ‘Dedicata a te’. Lo comunica il MIMIT con una nota del 1° agosto.

Come per la precedente iniziativa, la convenzione – siglata da Assocostieri, Federchimica- Assogasliquidi, Assogasmetano, Assopetroli – Assoenergia, Federmetano e Unem – disciplina le condizioni e le modalità operative attraverso cui le imprese autorizzate alla vendita aderiscono ai piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Questo accordo consentirà, da settembre, a un milione e 300 mila famiglie di beneficiare di un plafond rinforzato a 500 euro, spendibile anche nei rifornimenti – ha sottolineato il sottosegretario Massimo Bitonci -. Il rinnovo della convenzione rappresenta una misura fondamentale per i meno abbienti, uno sgravio alla mobilità dei più bisognosi. Ringrazio i gestori per l’impegno profuso, che si somma allo sforzo del Governo con lo stanziamento di 670 milioni”.

Sconto carburanti: come funziona

Lo “Sconto carburanti” è un’iniziativa che consente agli aderenti di applicare uno sconto volontario ai possessori della carta “Dedicata a te” sull’acquisto di carburanti effettuato con la carta stessa che verrà ricaricata o attivata dai primi giorni di settembre 2024. (Decreto 4 giugno 2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2024).

Le imprese aderenti all’iniziativa offriranno:

  • uno sconto immediato sull’importo del rifornimento
  • oppure un buono da utilizzare per un successivo acquisto di carburante.

L’adesione delle imprese all’iniziativa avviene su base volontaria.

Gli aderenti rendono nota all’utente, secondo proprie modalità organizzative, compresa la facoltà di pubblicare sul proprio sito web e/o app gli elenchi dei punti vendita aderenti, la scontistica e le modalità di fruizione dello sconto che intendono applicare a favore dei possessori della carta “Dedicata a te”.

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rottamazione quater

Rottamazione quater: c’è tempo fino al 23 settembre L'Agenzia Entrate-Riscossione chiarisce che aggiungendo i giorni di tolleranza e i festivi la nuova scadenza del 15 settembre guadagna ulteriori giorni

Rottamazione quater: quinta rata guadagna giorni

Rottamazione quater, la quinta rata guadagna più giorni. Il d.Lgs. n. 108/2024 pubblicato in GU il 5 agosto infatti differisce il termine di scadenza originariamente del 31 luglio al 15 settembre, ma grazie ai cinque giorni di tolleranza e ai festivi la scadenza si allunga fino al 23 settembre 2024. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato sul proprio sito.

Tolleranza e festivi

Aggiornando il calendario delle scadenze, l’Ader informa infatti che al rinvio operato dal decreto al 15 settembre per pagare la quinta rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle, vanno aggiunti i cinque giorni di tolleranza e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (ossia il 15, il 21 e il 22 settembre).

Perciò, il termine finale slitta al 23 settembre 2024. Tutti i pagamenti effettuati entro tale data, conferma l’Agenzia, saranno considerati validi, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

Come pagare

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata, ricorda l’Ader. Inoltre, rammenta l’Agenzia che “nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo”.

Per conoscere tutte le modalità di pagamento basta consultare la pagina dedicata.

 

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rottamazione quater ufficiale rinvio

Rottamazione quater: ufficiale il rinvio al 15 settembre Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 108/2024 correttivo della riforma fiscale che rinvia ufficialmente la scadenza del 31 luglio al 15 settembre 2024

Rottamazione quater ufficiale il rinvio

E’ ufficiale l’atteso rinvio della quinta rata della rottamazione quater in scadenza al 31 luglio 2024.
Ieri erano scaduti anche i cinque giorni di tolleranza e ancora stamattina ci si domandava se e quando sarebbe arrivata l’ufficialità della proroga. La proroga è arrivata oggi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale.

Non si tratta quindi di una riapertura dei termini ma di un differimento.

Art. 6 decreto 108/2024

Nell’art. 6 del decreto, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” e in vigore da oggi 6 agosto viene stabilito infatti il “differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024”.

“Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244, della predetta legge n.  197 del 2022”.

 

Vai alla guida Come rateizzare le cartelle

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concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale anche per forfetari Concordato preventivo biennale al via per i contribuenti forfetari. Imprenditori e professionisti potranno conoscere la proposta e accettarla tramite il modello Redditi 2024

Concordato preventivo biennale per i contribuenti forfetari

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato istituzionale.

Concordato preventivo biennale (CPB): cos’è

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Adesione alla proposta di Concordato

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
Tramite tale applicativo il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di Concordato preventivo e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

Concordato al via anche per autonomi, individuali e forfetari

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

Come aderire

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata.

La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024.

L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.

Imprenditori e professionisti che applicano gli Isa, come sopra anticipato, possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025.

agenzia entrate riscossione guida servizi

Agenzia Entrate Riscossione: la nuova guida ai servizi Online la nuova guida "I servizi di AdeR a portata di click" sui servizi telematici messi a disposizione dei cittadini dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader)

Guida servizi online Agenzia Entrate Riscossione

Dopo l’Agenzia delle Entrate, anche l’Ader pubblica una guida ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento.

I servizi di AdeR a portata di click” è un comodo vademecum che nasce con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’app Equiclick senza doversi recare allo sportello, racchiudendo in un unico documento tutte le funzioni a disposizione di cittadini e imprese, con o senza registrazione, e quelle dedicate agli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

La guida, frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate e pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali, fa parte della collana L’Agenzia informa ed è strutturata per consentire di trovare subito il servizio desiderato, grazie anche ai link diretti che portano alle pagine di interesse.

La prima parte è dedicata ai canali di contatto (area pubblica e riservata del sito internet, contact center, App Equiclick, posta elettronica certificata, sportello territoriale oppure online), la seconda descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili.

Servizi a portata di click

Con i servizi attivi sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, cittadini e imprese possono svolgere la maggior parte delle operazioni a distanza. Quelli fruibili in area pubblica, cioè senza necessità di registrazione, consentono per esempio di effettuare i pagamenti o richiedere la modulistica. Si può anche scrivere al Servizio contribuenti, prenotare un appuntamento allo sportello territoriale oppure ricevere supporto per la Definizione agevolata.

In area riservata, dove si accede con l’identità digitale (Spid, Cie o Cns), è possibile per esempio visualizzare la propria situazione debitoria, chiedere la sospensione legale della riscossione o una rateizzazione fino a 120mila euro ottenendo subito il piano dei pagamenti. Gli intermediari fiscali hanno a disposizione la sezione EquiPro, accessibile con le credenziali Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), da cui possono operare per conto dei propri clienti.

Gli altri canali

Nel vademecum anche le indicazioni sui servizi che possono essere richiesti attraverso la posta elettronica certificata (Pec) come, ad esempio, la rateizzazione delle cartelle. Inoltre, per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali o non può utilizzare il computer è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione al numero unico 06 0101, sia da telefono fisso che da cellulare (costo della chiamata secondo il piano tariffario applicato dal proprio operatore) a cui i contribuenti possono rivolgersi anche per chiedere di fissare un appuntamento in uno degli sportelli sul territorio.

agenzia entrate guida servizi

Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi Online la nuova guida ai servizi dell'Agenzia delle Entrate che spiega come fare per ottenere rimborsi, documenti o registrare contratti

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la nuova guida ai servizi, che spiega come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Si tratta, spiegano dal fisco nel comunicato stampa ufficiale, di “uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai link diretti che rimandano all’argomento d’interesse”.

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate” – pdf

I servizi disponibili online

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, “la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita Iva, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile”.

Restano disponibili gli appuntamenti in presenza per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

Le soluzioni alternative al computer

Infatti, chi ha meno dimestichezza con il computer può utilizzare i canali tradizionali: ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).

Inoltre, c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

 

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tregua fiscale sintesi misure

Tregua fiscale: sintesi delle misure Tregua fiscale: sintesi delle misure adottate dallo Stato per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in maniera agevolata

Tregua fiscale: cos’è

La tregua fiscale consiste in una serie di misure straordinarie con le quali lo Stato permette ai contribuenti e alle imprese che siano in ritardo nei pagamenti delle imposte, di porre rimedio alla propria situazione debitori versando importi ridotti grazie a sconti significativi e facilitazioni nei pagamenti rateali.

Negli ultimi anni lo Stato ha previsto tutta una serie di agevolazioni per i contribuenti al fine di favorire la ripresa dell’economia e di superare le difficoltà di natura economica e finanziaria che hanno colpito il paese a partire dalla pandemia del 2020.

Definizione agevolata comunicazioni d’irregolarità

La Legge di Bilancio 2023 consente una definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Questo riguarda i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, con una riduzione delle sanzioni al 3% dell’imposta residua dopo i versamenti rateali effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Definizione irregolarità formali

Le irregolarità formali, che non influenzano la determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, IVA e IRAP, possono essere sanate con un pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento può essere effettuato entro il 31 ottobre 2023, o in due rate entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione richiede il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità.

Rottamazione debiti

Il decreto legge n. 51/2023 ha esteso al 30 giugno 2023 il termine per presentare domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater). La comunicazione delle somme dovute sarà trasmessa entro il 30 settembre 2023. Il pagamento delle prime tre rate è previsto entro il 15 marzo 2024, con scadenze successive il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2024. Gli interessi al 2% annuo decorrono dal 1° novembre 2023.

Leggi anche Rottamazione e procedure art. 13 Dlgs 74/2000

Definizione agevolata atti procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 permette la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto. Questa agevolazione si applica agli accertamenti con adesione, agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023.

Definizione agevolata liti pendenti

La legge permette di definire agevolmente le liti pendenti al 1 gennaio 2023 con l’Agenzia delle Entrate, pagando un importo pari al valore della controversia. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2023.

Stralcio debiti fino a mille euro

La legge prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per enti diversi dalle amministrazioni statali, è possibile deliberare lo stralcio integrale entro il 31 marzo 2023. 

Conciliazione giudiziale controversie tributarie

La legge introduce una conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e si può rateizzare in 5 anni. L’accordo per la conciliazione deve essere sottoscritto entro il 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Questo istituto permette di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni fiscali fino al periodo d’imposta al 31 dicembre 2021. La sanzione è ridotta a 1/18 del minimo. La procedura di regolarizzazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2024.

Regolarizzazione omessi pagamenti rate

La normativa consente di regolarizzare i pagamenti omessi o carenti relativi a rate di accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e conciliazioni giudiziali. I versamenti devono essere scaduti al 1° gennaio 2023 e non ancora oggetto di cartella di pagamento con conseguente notifica o atto di intimazione.

 

Per tutte le informazioni di dettaglio su normative, circolari e schede informative si consiglia di visitare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate

carta dedicata a te inps

Carta dedicata a te: pagamenti da settembre 2024 L'INPS fornisce le indicazioni per l'erogazione della "Carta Dedicata a te", la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno

Carta dedicata a te: le istruzioni INPS

La “Carta Dedicata a te“, la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti o in alternativa di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, introdotta dalla legge di bilancio 2023, diventa pienamente operativa.

Vedi anche la guida Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla

Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 4 giugno 2024, l’INPS, infatti, con il messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024 ha fornito le indicazioni operative per l’accesso alla misura.

Requisiti di accesso alla social card

I beneficiari della carta Dedicata a te, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto 4 giugno 2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: NASPI, DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Importo della carta e modalità di erogazione

La misura, ricorda l’istituto, consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Erogazione da settembre 2024

Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).

Cosa si può acquistare

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

reddito di emergenza rem

Reddito di emergenza: la guida Il Reddito di emergenza (REM) concesso in piena pandemia ha rappresentato un sostegno economico importante per le famiglie in maggiore difficoltà

Reddito di emergenza: cos’è

Il Reddito di emergenza (REM), ad oggi non più in vigore,  ha rappresentato un’importante forma di sostegno economico in epoca Covid per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia. Il REM è stato introdotto dal decreto legge n. 34/2020. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto poi la possibilità di poter richiedere una mensilità ulteriore di REM. Il successivo decreto n. 137/2020 ha previsto infine la possibilità di ottenere due quote ulteriori di REM per le mensilità di novembre e dicembre 2020.

Quest’ultima tranche di reddito di emergenza è stata riconosciuta:

  • d’ufficio ai nuclei familiari che avevano già beneficiato della misura in base al decreto legge n. 104/2020;
  • su domanda di parte per quei nuclei familiari che non avevano mai ottenuto il REM o che lo avevano ottenuto solo in virtù del primo decreto legge n. 34/2020.

La misura del beneficio prevista dai decreti n. 134/2020 e n. 137/2020 è stata riconosciuta in favore di quei nuclei familiari titolari di un reddito inferiore all’ammontare del beneficio.

Requisiti soggettivi ed economici dei beneficiari

Il reddito di emergenza è stato riconosciuto a quei nuclei familiari che, nel momento di presentazione  della domanda, presentavano i seguenti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:

  • residenza in Italia verificata in relazione al soggetto richiedente;
  • reddito familiare nei mesi di aprile, maggio e settembre 2020 inferiore all’importo del beneficio potenziale riconosciuto;
  • patrimonio immobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a 10.000 euro, soglia che saliva di 5000 euro in presenza di un componente aggiuntivo rispetto al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) o in presenza di un componente familiare affetto da disabilità grave o non autosufficiente;
  • ISEE documentato da DSU valida inferiore a 15.000 euro.

I primi tre requisiti potevano essere autocertificati all’interno della domanda, la veridicità di quanto dichiarato comportava la revoca del REM o la restituzione di quanto già percepito. Il requisito dell’ISEE era invece oggetto di verifica da parte dell’INPS nella DSU.

REM: modalità di presentazione della domanda

La domanda per la prima tranche di REM, prevista dal decreto legge n. 34/2020, poteva essere presentata entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 31 luglio 2020. La domanda per la mensilità prevista dal decreto legge 104/2020 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. La domanda per il REM prevista dal decreto legge n. 137/2020 poteva essere presentata infine dal 10 al 30 novembre 2020.

Le modalità di presentazione della domanda erano le seguenti:

  • in modalità telematica dal sito ufficiale dell’INPS, dopo essersi autenticati con il Pin, lo SPID almeno di livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica,
  • avvalendosi dei servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

Importo del Reddito di emergenza

Per il calcolo del reddito di emergenza mensile si doveva moltiplicare l’importo di 400 euro per il valore della scala di equivalenza. La scala di equivalenza presentava i seguenti valori di riferimento:

  • 1 per il primo componente del nucleo familiare, con un incremento:
  • di 0,4 per ogni altro componente oltre il primo purché maggiore di anni 18;
  • di 0,2 per ogni componente minore di età, fino a un massimo di 2, o di 2,1 in presenza di componenti familiari gravemente disabili o non autosufficienti.

L’importo massimo in ogni caso non poteva superare gli 800,00 euro mensili, che potevano salire a 840 euro, solo se nel nucleo familiare erano presenti disabili gravi o non autosufficienti.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il funzionamento. In presenza di un nucleo familiare composto da due adulti e da un minore la scala di equivalenza è pari a 1,6, risultato che si ottiene sommando al primo componente familiare di valore 1, il secondo componente maggiorenne di valore 0,4 e il terzo componente familiare minorenne di valore 0,2. Moltiplicando l’importo base di 400 euro per il valore della scala di equivalenza di 1,6 l’importo  del REM era pari a 640 euro.

Durata del reddito di emergenza

Il reddito di emergenza, come anticipato, ha rappresentato una misura straordinaria prevista durante il periodo della pandemia in favore delle famiglie in difficoltà. Il decreto n. 34/2020 e il decreto n. 137/2020 hanno previsto l’erogazione di due mensilità. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto invece il riconoscimento di tre mensilità.

Aiuti incompatibili con il REM

Il R.E.M. era incompatibile con altre forme di aiuti previsti in epoca COVID, come l’indennità per i lavoratori che erano stati danneggiati dalla dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, se all’interno del nucleo familiare, un soggetto era già percettore della suddetta indennità, il reddito di emergenza non poteva essere concesso.

La misura inoltre era incompatibile con la titolarità di una pensione diretta o indiretta, con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore alla soglia massima del reddito familiare e infine con la titolarità del reddito o della pensione di cittadinanza.