codice tributo avvocati mediazione

Credito d’imposta avvocati mediazione: pronto il codice tributo L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'uso del credito d'imposta spettante all'avvocato del soggetto ammesso al gratuito patrocinio nelle procedure conciliative

Codice tributo avvocati mediazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24-2024 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia (art. 15-octies Dlgs n. 28/2010, art. 11-octies Dl 132/2014, art. 9 decreto giustizia e finanze 1.8.2023).

In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del credito di imposta in parola, “tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”, il fisco ha istituito il codice tributo “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Codice tributo nel modello F24

Nel modello F24, il codice tributo si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.  Nel campo “anno di riferimento” è valorizzato invece l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. L’Agenzia procederà alla verifica successiva della presenza dei contributo nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero e dell’ammontare del credito usato in compensazione.

comunicazioni fisco

Stop comunicazioni del fisco ad agosto e dicembre Adempimenti più snelli e servizi più digitali, tra le misure di semplificazione rese note dall'Agenzia delle Entrate alla luce della riforma fiscale

Riforma fiscale: le novità

Con la circolare n. 9/E , l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni agli uffici relativamente alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dalla riforma fiscale (di cui al Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale).

Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.

Stop comunicazioni fisco ad agosto e dicembre

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

Nuovi termini di pagamento rateale

Previsti anche nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.

L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti.

Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

Servizi più digitali

Il decreto Adempimenti prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini.

Saranno messi a disposizione servizi digitali, fanno sapere dalle Entrate, “per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale”.

smishing fiscale

Smishing fiscale L'Agenzia delle Entrate avvisa gli utenti che è in corso una campagna malevola veicolata con false comunicazioni sms (smishing) che utilizza il pretesto di un presunto rimborso

Smishing: cos’è

Lo smishing, si ricorda, anche conosciuto come phishing via sms, è una tipologia di phishing che usa messaggi di testo veicolati attraverso i tradizionali sistemi di messaggistica per appropriarsi dei dati personali degli utenti a fini di truffa.

Smishing rimborso Agenzia Entrate

Utilizzando il pretesto di un presunto rimborso in favore della vittima, viene richiesta la compilazione di un form per la verifica dei propri dati. È questa la campagna di smishing in corso, su cui l’Agenzia delle Entrate ha lanciato il proprio alert sul sito istituzionale. Il fine di queste comunicazioni è quello di attirare l’attenzione del malcapitato cercando un contatto dal quale successivamente instaurare un’azione fraudolenta.

I messaggi afferenti a questa campagna malevola si caratterizzano per la presenza di importi a credito casuali e di un link ad una pagina web contraffatta, nella quale si chiede di inserire d’inserire i propri dati personali e le coordinate bancarie per poter ricevere il fantomatico rimborso.

Come tutelarsi

L’Agenzia raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e, “qualora ricevessero comunicazioni analoghe all’esempio sopra riportato, di non cliccare sui link in esse presenti, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni”. Le Entrate infatti disconoscono questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiarano totalmente estranee e, in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, invitano a “verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente”.

precompilata 2024

Precompilata 2024 L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli della precompilata 2024 dal 30 aprile con le novità del 730 semplificato

Nuovo 730 semplificato

Al via il nuovo 730 semplificato. Dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha messo online i modelli già predisposti con i dati in proprio possesso oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

Con il nuovo 730 semplificato il cittadino, fanno sapere dal fisco, “non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”. Ad es. i dati relativi all’abitazione saranno raccolti nella nuova sezione “casa”, le informazioni sui coniuge e figli nella sezione “famiglia”, ecc. Si tratta di una delle tante novità del modello che dal 20 maggio potrà essere inviato, una volta accettati o modificati i dati in esso contenuti. Altra novità del 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dalle Entrate, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Le regole sono definite nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

I dati nei modelli delle dichiarazioni 2024

Tra i dati precaricati nelle dichiarazioni 2024, che ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni, svettano le spese sanitarie, ma anche i premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e gli interessi sui mutui.

Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Tutte voci che, spiega l’Agenzia, si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali, ecc.

Filo diretto con l’Agenzia per rimborsi e pagamenti

Da quest’anno, inoltre, chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in tal caso il contribuente potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Precompilata anche per i titolari di partita Iva

Dal 2024 anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

In caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, inoltre, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

Come visualizzare la propria dichiarazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Sarà possibile anche delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia.

In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Da quest’anno, conclude l’Agenzia, “si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe)”.

call center agenzia entrate

Agenzia Entrate: nuovi numeri call center Sono attivi dal 22 aprile 2024 i nuovi numeri per contattare il call center dell'Agenzia delle Entrate da mobile e dall'estero

Call center Agenzia Entrate

Dal 22 aprile 2024, sono cambiati i contatti dell’Agenzia delle Entrate per chi chiama da mobile o da fuori Italia. I numeri da segnare in agenda sono: 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Con un messaggio audio, il fisco sta comunicando la novità agli utenti del call center in attesa di parlare con un consulente. Inoltre, chi nei prossimi mesi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti sarà informato sempre tramite messaggio audio sui numeri corretti.

Assistenza a 360°

I servizi disponibili tramite l’assistenza telefonica dell’Agenzia sono molteplici e spaziano dal chiedere informazioni su novità e scadenze fiscali, fino all’assistenza su comunicazioni di irregolarità, allo stato di un rimborso.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario del chiamante, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale (agenziaentrate.gov.it).

Niente Imu se si è denunciata l’occupazione abusiva La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, del DLGS 23/2011 che contempla l'IMU per gli immobili occupati abusivamente anche se è stata presentata tempestiva denuncia penale

IMU e occupazione abusiva immobile

L’Imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 60-2024, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

La qlc

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Denuncia occupazione immobile

Secondo la Corte costituzionale, “è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).
Del resto il legislatore è già intervenuto in questo senso con l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilendo che «Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del
codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»: la Corte costituzionale, con la sentenza in parola, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.

Allegati

riforma fiscale

Riforma fiscale: modelli dichiarativi semplificati Dal 730 precompilato al semplificato e dichiarazioni Iva e Irap più snelle, tante le novità in arrivo annunciate dall'Agenzia delle Entrate sul fronte della riforma fiscale

Modelli dichiarativi semplificati

Diverse le novità in arrivo sul fronte delle dichiarazioni dei redditi. Modalità semplificata per il 730, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dal 2024 ma anche modelli Iva e Irap più snelli.  Sono solo alcune  delle novità  previste dal decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023) e su cui l’Ageniza delle Entrate con la circolare 8/E fornisce agli uffici le istruzioni operative.

Modello 730 precompilato e presentazione semplificata

Dal 2024, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia.

I contribuenti interessati, spiegano dal fisco, “utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata”.

Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Modello 730 semplificato: platea estesa e redditi esteri

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Semplificazioni per le partite IVA

Tra le novità, modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

Viene estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Nuovo calendario dichiarativo

Ad essere modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

All’interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini.

messaggi fisco app IO

Rimborsi e scadenze fiscali sull’app IO L'Agenzia delle Entrate comunica che i messaggi del fisco (rimborsi, scadenze e avvisi personalizzati) arriveranno ai cittadini direttamente sull'app IO

Comunicazioni fiscali via app

Se hai un rimborso in arrivo o la registrazione del tuo contratto di locazione sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate ti avvisa con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Questa la novità introdotta dal fisco con il fine di tenere aggiornati i cittadini ed aiutare a non dimenticare date e adempimenti fiscali. Grazie all’app IO, infatti, si riceveranno, comunica l’Agenzia delle Entrate in una nota stampa, “comodamente in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio”.

Quali messaggi del fisco arrivano su IO

Nello specifico i messaggi che arriveranno su IO potranno riguardare rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate: tutti messaggi in forma semplice e chiara che l’Agenzia invia ai cittadini sulle questioni fiscali di maggior interesse.

Gli avvisi potranno riguardare anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

Come scaricare IO

L’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android.

Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid.

“L’uso dell’app come canale di comunicazione – precisa infine l’Agenza – permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing”.

sugar tax

Sugar Tax legittimata dalla Consulta Per la Corte non è costituzionalmente illegittima l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Sugar tax

La Corte costituzionale (sentenza n. 49/2024) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax).

La qlc

La Seconda Sezione del TAR Lazio aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta – non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo – è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute
con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze.
Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell’imposta in oggetto – volta al contrasto del fenomeno dell’obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici -, il TAR Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente
discriminatorio.

Sugar tax legittima

Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta
disincentivante del legislatore – operata con l’introduzione della citata tassa – non
risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle
sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta,
infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale
imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), contenuto nel suo Rapporto del 2015 [«Fiscal policies for Diet and
Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)»], ad introdurre una specifica tassazione
delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine
naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione
e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da
tempo.
Di conseguenza, ha proseguito la Corte, “la medesima giustificazione scientifica risulta
[..] sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate
bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale
da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva
del legislatore”.

Danni alla salute

Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul
consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può,
pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità
di assicurare appropriate cure attraverso il SSN”, secondo la Consulta, proprio le
specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta
dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole
dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.
Peraltro, anche la genericità del termine di riferimento individuato dal rimettente
(«altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti»)
come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche
conferma l’infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza
tributaria: “si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e
nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle
bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova
imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle
bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente
calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata”.

nullità avviso accertamento

Nullità dell’avviso di accertamento La nullità dell’avviso di accertamento può derivare dal mancato rispetto dei requisiti di forma e di sostanza che l’atto dell’ente impositore deve avere

Avviso di accertamento, quando è nullo

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate avvisa il contribuente di aver rideterminato l’imposta dovuta e di conseguenza ingiunge a questi di versare una determinata somma a titolo di tributo e di pagare la corrispondente sanzione e gli interessi maturati.

Dal 2011, l’avviso di accertamento è un atto direttamente esecutivo e perciò ha valore di titolo esecutivo: ciò vuol dire che, se il destinatario non ottempera al pagamento ivi indicato nei termini stabiliti dalla legge, l’ente impositore può avviare la conseguente azione esecutiva, senza necessità di eseguire ulteriori comunicazioni (non è quindi necessaria la notifica di una cartella esattoriale).

L’atto in esame deve rispondere a determinati requisiti previsti dalla legge, la cui mancanza può comportare la nullità dell’avviso di accertamento stesso. In tal caso, il contribuente ha la possibilità di impugnare l’avviso davanti agli organi di giustizia tributaria per farne dichiarare l’annullamento.

I rimedi per la nullità dell’avviso di accertamento

Per far valere i vizi dell’avviso di accertamento, il contribuente ha a disposizione diversi rimedi.

Oltre ad esperire il ricorso davanti alle Commissioni Tributarie, infatti, il destinatario dell’atto ha facoltà di richiedere l’annullamento dell’atto in autotutela, indirizzando tale richiesta allo stesso ente impositore, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Inoltre, con una proposta di accertamento in adesione, da svolgersi in contraddittorio, egli ha la possibilità di ottenere uno sconto sulle sanzioni previste. Altre vie percorribili sono il reclamo, la mediazione e la conciliazione giudiziale.

Avviso di accertamento requisiti

Tra i dati che l’avviso di accertamento deve necessariamente contenere a pena di nullità, vi è innanzitutto l’indicazione degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata, oltre all’intimazione a pagare entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto.

Inoltre, il contribuente deve essere messo in condizioni di conoscere non solo quale sia l’organo giurisdizionale presso cui presentare l’eventuale ricorso, ma anche quale sia l’ufficio presso cui poter ottenere informazioni, nonché il funzionario responsabile del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione dell’atto.

Nullità avviso accertamento giurisprudenza

La nullità dell’avviso di accertamento può derivare dalle più disparate difformità dell’atto rispetto ai requisiti di legge.

Ad esempio, une recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. sez. V trib., ord. n. 13620/2023) ha focalizzato l’attenzione sulla necessità che l’avviso di accertamento sia motivato per garantire il diritto di difesa del contribuente, chiarendo, in particolare, che “l’avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; e ha specificato che tale vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretese“.

Quando poi, l’accertamento derivi da una precedente ispezione presso gli uffici del contribuente, l’ente deve necessariamente attivare il contraddittorio preventivo col contribuente, che ha a disposizione sessanta giorni per presentare le proprie osservazioni, di cui l’ente deve necessariamente tener conto. Se manca l’attivazione di tale fase, l’atto è inficiato da nullità (cfr. Cass., ord. n. 2135/2021). La nullità dell’avviso di accertamento, inoltre, è stata dichiarata anche in casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha, più semplicemente, dato prova dell’avvenuto invio dell’invito al contradittorio (cfr. CTP Prato, sent. n. 212/2019).

In una diversa ipotesi, l’avviso di accertamento è stato annullato perché era stato firmato digitalmente dal funzionario incaricato, ma poi recapitato solo via posta cartacea (cfr. sent. n. 3848/26/2019 – Comm. Trib. Reg. Campania).

Importante è anche il rispetto dei limiti di competenza, nei casi in cui l’atto venga firmato da un funzionario con delega di firma: con ordinanza numero 32386/2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo l’avviso firmato dal funzionario avente una delega di firma per avvisi relativi a importi inferiori rispetto all’importo dell’atto da lui firmato.