ecobonus auto 2024

Ecobonus auto: come ottenerlo Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede i nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti nel 2024

Ecobonus auto basse emissioni: decreto in GU

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 20 maggio, che ha provveduto alla rimodulazione degli incentivi per l’acquisto dei veicoli a basse emissioni inquinanti.

Ecobonus veicoli: a chi spetta

Dalla fase di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 gli incentivi vengono riconosciuti ai seguenti soggetti e alle seguenti condizioni:

  • alle persone fisiche e giuridiche al di fuori di coloro che esercitano attività con codice ATECO 45.10.0 che acquistano, anche con contratto di locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi e omologati in una classe non inferiore a Euro 6 con immissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2 al prezzo pari o inferiore a 35.000 euro, Iva esclusa, l’incentivo è pari a 6000 euro. Spettano ulteriori 5000 euro se contestualmente viene rottamato un veicolo omologato in una classe da euro 0 a euro 2, ulteriori 4000 eur se viene rottamato un veicolo omologato nella classe euro 3, ulteriori euro 3000 se viene rottamato un veicolo omologato nella classe euro 4;
  • alle persone fisiche e giuridiche, escluse quelle che esercitano attività con codice ATECO  11.0, che acquistano, anche con contratto di leasing e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi e omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese tra 21-60 g/km di CO2, con prezzo pari o inferiore a 45.000 euro  IVA esclusa, l’incentivo è di euro 4.000  a cui si sommano ulteriori euro 4.000 se contestualmente viene rottamato un veicolo omologato in una classe da  Euro 0 a Euro 2, o ulteriori euro 2.000 se il veicolo rottamato  è omologato nella classe Euro  3, o di  ulteriori euro 1.500 se il veicolo rottamato è omologato nella classe Euro 4;
  • alle persone fisiche che acquistano, anche in leasing e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi e omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nei valori  61-135  g/km di CO2, al prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, il contributo è di euro 3.000 se contestualmente viene rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se viene rottamato  un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se viene rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
  • alle persone fisiche e giuridiche, escluse quelle che svolgono attività con codice ATECO  40.1, che acquistano, anche in leasing e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi appartenenti alle categorie  L1e,  L2e,  L3e, L4e, L5e, L6e e L7e il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a euro  3.000. Il contributo e’ invece del 40% del prezzo di acquisto, fino 4.000 euro, qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3  di  cui il beneficiario e’ proprietario o intestatario da almeno 12 mesi o di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un  familiare convivente;
  • alle piccole e medie imprese che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi, spetta un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la tabella allegata. Per i  veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e  tradizionali, il riconoscimento del contributo e’ subordinato rottamazione contestuale di un veicolo della stessa categoria omologato in  una classe fino a Euro 4. Il 25% delle risorse dedicate a questi veicoliè destinato all’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici;
  • alle persone fisiche che acquistano, anche in leasing, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, che non hanno beneficiato degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018, dalla legge n. 178/2020 e dal DpCm del 6 aprile 2022, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di  CO2, con prezzo non superiore a 25.000  euro, il  contributo è  di  euro  000 se contestualmente viene rottamato un veicolo della stessa categoria, omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
  • alle persone fisiche con contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a 3 anni di uno dei veicoli di cui ai primi tre punti è riconosciuto un contributo, nei limiti degli  stanziamenti  Un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, che verrà adottato entro 120 giorni  dalla entrata in vigore del presente decreto, individuerà  l’entità del contributo, i criteri e le modalità per beneficiarne;
  • per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi, che non beneficiano della incentivazione prevista al punto 4, omologati in una classe non inferiore a Euro 5, ma che godono di uno sconto pari almeno al 5% del prezzo di acquisto, il contributo è pari al del 40% del prezzo d’acquisto, fino euro 2.500  se contestualmente viene rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 o che sia stato oggetto di  ritargatura obbligatoria come previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2011.

Maggiorazioni: veicoli MI, licenze taxi e noleggio

L’articolo 3 del decreto prevede per i soggetti di cui ai punti A e B dell’articolo 2 un aumento del 25% del contributo se l’acquirente è una persona fisica con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Detto contributo è riconosciuto anche quando la persona fisica contestualmente rottami un veicolo omologato nella classe euro 5. Il contributo per l’ipotesi di cui al punto A è pari a 8000 euro, per l’ipotesi di cui al punto B è di euro 5000.

L’articolo quattro prevede invece una maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da parte di soggetti che siano titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati al servizio di noleggio con conducente. Contributi particolari vengono riconosciuti a chi installa impianti a GPL e metano per autotrazione su veicoli appartenenti alla categoria M1.

Allegati

guida bonus fiscali

Agevolazioni fiscali: online le guide sui bonus L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online le guide "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024"

Online le guide sui bonus fiscali per i cittadini

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, rese disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il fine è quello, si legge nella nota stampa del fisco, di mettere a disposizione dei cittadini “con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire”.

Una “guida” per ogni argomento

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Nella raccolta anche le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus.

Le guide, al passo con le novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche, concludono le Entrate, “un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione”.

decreto superbonus

Decreto Superbonus: tutte le novità Detrazioni spalmate in dieci anni, bonus ristrutturazioni più basso dal 2028, obblighi di segnalazione a carico delle amministrazioni locali. Le novità della legge di conversione del decreto superbonus in vigore dal 29 maggio 2024

Decreto Superbonus: in vigore la legge

L’aula di Montecitorio ha approvato in data 23 maggio 2024 in via definitiva la conversione in legge del DL 39/2024, noto come “decreto superbonus”. Il testo, dopo il sì del Senato del 16 maggio scorso col ricorso alla fiducia, ha ricevuto l’ok della Camera (con la fiducia) diventando legge dello Stato. La nuova legge-67-2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio per entrare in vigore il 29 maggio 2024.

Il provvedimento introduce importanti novità su Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche, tra cui la possibilità di detrarre le spese in 10 anni, l’introduzione di controlli antifrode e il divieto di compensazione dei crediti con i contributi previdenziali.

Il Decreto Superbonus prevede in sostanza significative modifiche alle agevolazioni fiscali per l’edilizia, con un focus particolare sulla riqualificazione energetica e strutturale, i controlli e la gestione delle detrazioni. Misure destinate ad avere un impatto rilevante su contribuenti, professionisti del settore edile e amministrazioni locali.

Le principali novità del decreto Superbonus

Vediamo quali sono i principali elementi di novità del testo approvato.

L’articolo 1 del decreto limita l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito a specifiche categorie di contribuenti e solo per interventi realizzati nei comuni colpiti da eventi sismici, con un tetto massimo di 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni destinati agli eventi del 6 aprile 2009.

Se al 30 marzo 2024 non sono state sostenute spese documentate per lavori già effettuati, la deroga contemplata non sarà applicabile se:

  • “risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.”

Istituito un fondo di 35 milioni di euro per il 2025, destinato a sostenere interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009. Le risorse saranno ripartite tra i Commissari straordinari e sarà adottato un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo e le modalità applicative.

Istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2025, destinato ai contributi per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Le richieste dovranno essere presentate all’ENEA, mentre la concessione dei contributi sarà competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Esclusa l’applicabilità della remissione in bonis per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. Il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Introdotto l’obbligo di trasmettere una serie di dati all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche per monitorare la spesa relativa agli interventi agevolati. I soggetti che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico dovranno inviare informazioni quali i dati catastali dell’immobile, l’ammontare delle spese sostenute e previste, e le percentuali delle detrazioni spettanti.

Sospesa l’utilizzabilità dei crediti d’imposta per i soggetti con debiti erariali superiori a 10.000 euro.

Dal 1° gennaio 2024, le spese sostenute per il Superbonus, il Sismabonus e il Bonus Barriere Architettoniche dovranno essere detratte in 10 anni anziché in 4. Questa misura retroattiva riguarda le spese maturate dal 1° gennaio 2024.

Per chi ha già esercitato l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura nel 2024 relativamente al Superbonus, potrà continuare detta compensazione in 4 anni per il Superbonus e in 5 anni per il Sismabonus e il Bonus Barriere.

Il decreto prevede il divieto di scegliere la cessione del credito per le rate non ancora fruite per chi ha beneficiato del Superbonus o di altri bonus nella forma di detrazione diretta.

Le banche saranno tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’acquisto dei crediti a un prezzo pari o superiore al 75% del valore nominale. In caso contrario, il periodo di fruizione delle quote residue dei crediti sarà esteso da 4 a 6 anni dal 2025 in poi.

Le amministrazioni locali avranno il dovere di segnalare alle autorità competenti eventuali interventi fraudolenti che abbiano portato a detrazioni indebite. I comuni che effettueranno le segnalazioni potranno ottenere circa il 50% del valore delle segnalazioni.

Novità sulle condizioni per ottenere i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, compresi quelli relativi all’innovazione digitale 4.0 e alla transizione ecologica.

Il Bonus Ristrutturazioni scenderà al 30% dal 2028 al 2033. Per il triennio 2025-2027, il bonus sarà al 36%, salvo ulteriori norme che ne elevino la percentuale.

Come rateizzare le cartelle: la guida del fisco Pubblicato il vademecum, realizzato dall’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, per sapere come e quando è possibile rateizzare i debiti

Quali sono le cartelle che possono essere rateizzate

La guida sulla rateizzazione cartelle di pagamento realizzata dall’Agenzia delle Entrate e da AdeR delinea l’ambito applicativo della rateizzazione, riguardante le somme iscritte a ruolo (ovvero che risultano dovute dal contribuente a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS, dalle Regioni e dai Comuni) da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc).

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione della rateizzazione, le somme:

  • già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto;
  • riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”;
  • affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
  • oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”.

Quali sono i presupposti per accedere alla rateizzazione

Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve dichiarare o anche comprovare, in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito;
  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72;
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Rateizzazione ordinaria

Se il contribuente vuole richiedere una rateizzazione (ordinaria) per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, senza necessità di presentare la relativa documentazione a supporto.

Se invece il contribuente intende chiedere una dilazione (sempre ordinaria) per importi superiori a 120mila euro, lo stesso deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, allegando alla domanda la certificazione relativa l’ISEE del nucleo familiare. In tali casi il numero di rate concedibili non può essere superiore a 72.

Rateizzazione straordinaria

Se il contribuente, oltre ad avere una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ha anche “una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità”, che non gli consente di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, può richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate in 10 anni.

Rateizzazione in proroga

Se il contribuente dimostra il peggioramento della propria situazione, rappresentando un’obiettiva difficoltà economica intervenuta dopo la concessione della prima rateizzazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere al contribuente, per una sola volta, la rateizzazione in proroga.

Tale proroga può essere:

  • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate, nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica, sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica

Effetti della rateizzazione

Con la presentazione della domanda di rateizzazione si producono una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta, quali, nel dettaglio:

  • l’agenzia delle entrate-Riscossione non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni individuate dalla guida stessa;
  • le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute e le azioni esecutive in corso proseguono;
  • le azioni di tipo conservativo proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
  • tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi restano efficaci.

Come si richiede la rateizzazione?

L’art. 6 del vademecum indica le modalità per richiedere la rateizzazione del debito, stabilendo, in particolare, che:

  • per le rateizzazioni di importo fino a 120 mila, il contribuente si potrà avvalere del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo;
  • per tutte le tipologie di rateizzazioni, indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta, compilando l’apposito modello di istanza fornita dall’ AdeR, laddove prevista, la documentazione volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione.
redditometro sospeso

Redditometro sospeso Il Mef ha emanato atto di indirizzo formalizzando la sospensione del decreto recante “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” sul cd redditometro

Il decreto del MEF sul redditometro

Come spiegato nel nostro articolo Torna il redditometro era stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio, il decreto 7 maggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”, applicabile ai redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016.

Decreto sospeso: atto di indirizzo del Mef

La Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha dichiarato tuttavia che “Nessun Grande Fratello fiscale sarà mai introdotto da questo governo”. Lo strumento del redditometro è, invero, da sempre molto contestato in quanto ritenuto, tra l’altro, potenzialmente lesivo della privacy dei cittadini.

La decisione del Governo giunge dopo che erano stati sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione, nonché dopo che era stato acquisito il parere del Garante della protezione dei dati personali.

È stato in particolare riferito che il testo normativo sarà sospeso fino alla sua revisione.

La decisione è stata formalizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con atto di indirizzo, ove è stato disposto che l’avvio delle attività applicative, conseguenti all’emanazione del decreto ministeriale 7 maggio 2024, è differito, considerata l’opportunità di preventivamente modificare il contenuto normativo dell’art. 38 DPR 600/1973 “al fine di rendere più esplicita la sottointesa volontà di concentrare il ricorso all’applicazione dell’istituto della determinazione sintetica del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare”.

Che cos’è il redditometro

Il decreto in esame avrebbe introdotto nuove regole per “riattivare” lo strumento, già in passato utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, volto alla comparazione delle spese di un contribuente con il suo reddito dichiarato, al fine di individuare (e successivamente accertare) eventuali evasioni fiscali da parte dello stesso nel caso di incoerenza tra i due valori.

In particolare, come spiegato nel precedente contributo, lo strumento del redditometro rappresenta una misura che, sulla base di indici e coefficienti, è in grado di misurare la capacità di spesa di una persona fisica, consentendo al fisco di quantificare, in modo induttivo, i redditi del contribuente.

Cosa prevedeva il “decreto sospeso”

Per completezza, di seguito si riportano alcuni aspetti che erano stati introdotti nel sopracitato decreto.

In particolare, l’art. 2 precisava che le spese “si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”. Al contrario, non si considerano sostenute dalla persona fisica “le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni”.

L’art. 3 del decreto stabiliva invece quali erano gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate avrebbe determinato il reddito complessivo accertabile del contribuente, quali, a titolo esemplificativo: le spese sostenute dal contribuente come risultanti dal Sistema informativo dell’anagrafe tributaria; l’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; gli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta di riferimento.

Infine, l’art. 4 del decreto ammetteva la possibilità per il contribuente di dimostrare “a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti”.

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redditometro

Torna il redditometro Il MEF ha pubblicato un decreto che si occupa di definire gli elementi indicativi della capacità contributiva per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche

Il decreto del MEF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024, recante “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”, applicabile ai redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016.

Che cos’è il redditometro?

Il redditometro è uno strumento che, sulla base di indici e coefficienti, è in grado di misurare la capacità di spesa di una persona fisica, consentendo al fisco di quantificare, in modo induttivo, i redditi del contribuente.

Nella specie, il decreto in esame si occupa di individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali “può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”. Precisando all’art. 1 che, per elemento indicativo di capacità contributiva “si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio”.

Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

L’art. 3 del decreto stabilisce quali sono gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente.

Nell’ambito del suddetto elenco, che rinvia alla tabella A allegata al decreto, vengono in particolare in rilievo: l’ammontare delle spese che risultano sostenute dal contribuente sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria; la quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; gli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta di riferimento.

Tipologie di nuclei familiari e aree del Paese

Il decreto stabilisce che le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte “dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”.

Imputazione delle spese al contribuente

L’art. 2 si occupa di disciplinare alcuni criteri sulla base dei quali viene compiuta l’imputazione delle spese al contribuente.

Nella specie, riferisce il provvedimento, le spese “si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”.

Al contrario, non si considerano sostenute dalla persona fisica “le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni”.

Spese attribuite al contribuente e prova contraria

L’art. 4 del decreto ammette, infine, la possibilità per il contribuente di dimostrare “a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti”.

 

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Bonifico istantaneo: le nuove regole Il Regolamento UE 2024/886 ha modificato la normativa sui bonifici istantanei per favorirne l’utilizzo e velocizzare le transazioni

Bonifici istantanei: il regolamento UE 2024/886

Da aprile 2024, l’Unione Europea ha introdotto nuove normative sui pagamenti bancari attraverso il Regolamento UE 2024_886. La normativa mira a promuovere l’uso dei bonifici istantanei e ad eliminare le barriere che ne hanno ostacolato la diffusione, anche al fine di favorire la concorrenza e adeguare il mercato dei pagamenti alle innovazioni tecnologiche.

Il bonifico istantaneo, come si evince facilmente, è la possibilità di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in meno di dieci secondi, con disponibilità immediata da parte del beneficiario.

Scopriamo quindi quali sono le principali novità sui bonifici istantanei e cosa cambia per i consumatori e le aziende.

Costi ridotti o azzerati per i bonifici istantanei

Una delle principali novità del regolamento è l’obbligo per gli istituti finanziari di equiparare i costi dei bonifici istantanei a quelli dei bonifici tradizionali. Prima dell’introduzione di questa norma, molte banche applicavano commissioni elevate per i bonifici istantanei, scoraggiandone l’uso.

Con la nuova regolamentazione, i clienti potranno beneficiare della velocità dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi.

Accessibilità e disponibilità 24/7

Il regolamento stabilisce che tutti i fornitori di servizi di pagamento nell’area SEPA (Single Euro Payments Area) debbano rendere disponibili i bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti immediati in qualsiasi momento, migliorando notevolmente la gestione delle proprie finanze e il flusso di cassa per le aziende.

Bonifici istantanei: opzione di default

Gli istituti di pagamento devono offrire i bonifici istantanei come opzione standard, mettendoli sullo stesso piano dei bonifici tradizionali. Questo cambiamento renderà i bonifici istantanei una scelta naturale per i consumatori, promuovendone ulteriormente l’adozione.

Immediata disponibilità di fondi

Un bonifico istantaneo permette di trasferire fondi in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che possono richiedere fino a tre giorni lavorativi. Questo aspetto è particolarmente utile in situazioni di emergenza o per chi necessita di rapidità nelle transazioni finanziarie.

Limiti e sicurezza

Il regolamento prevede un limite massimo di 100.000 euro per i bonifici istantanei, sebbene ogni banca possa impostare limiti inferiori per singola operazione o per il totale giornaliero. Le banche sono inoltre tenute a garantire alti standard di sicurezza, inclusa la verifica dell’identità del beneficiario e controlli antiriciclaggio, per prevenire frodi e altri rischi.

Transizione e implementazione

L’attuazione completa del regolamento richiederà fino a 18 mesi. Durante questo periodo, gli istituti finanziari dovranno adeguare i loro sistemi e processi per conformarsi alle nuove regole, assicurando che i bonifici istantanei diventino una parte integrante dei servizi bancari offerti ai clienti.

Vantaggi per consumatori e aziende

La maggiore accessibilità e i costi ridotti dei bonifici istantanei offriranno numerosi vantaggi:

  • i consumatori potranno effettuare pagamenti rapidi e sicuri in qualsiasi momento, migliorando la gestione delle finanze personali.
  • le aziende beneficeranno di un miglior flusso di cassa, una riduzione dei tempi di attesa per i pagamenti e un miglioramento generale dell’efficienza operativa.

Scelta del miglior conto corrente

Con l’introduzione del Regolamento UE, diventa ancora più importante scegliere il conto corrente giusto. Utilizzare strumenti di comparazione online permette di valutare i costi fissi, le commissioni per bonifici e prelievi e altri servizi bancari per trovare la soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.

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codice tributo avvocati mediazione

Credito d’imposta avvocati mediazione: pronto il codice tributo L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'uso del credito d'imposta spettante all'avvocato del soggetto ammesso al gratuito patrocinio nelle procedure conciliative

Codice tributo avvocati mediazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24-2024 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia (art. 15-octies Dlgs n. 28/2010, art. 11-octies Dl 132/2014, art. 9 decreto giustizia e finanze 1.8.2023).

In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del credito di imposta in parola, “tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”, il fisco ha istituito il codice tributo “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Codice tributo nel modello F24

Nel modello F24, il codice tributo si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.  Nel campo “anno di riferimento” è valorizzato invece l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. L’Agenzia procederà alla verifica successiva della presenza dei contributo nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero e dell’ammontare del credito usato in compensazione.

visura catastale e ispezione ipotecaria

Visura catastale e ispezione ipotecaria online L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i servizi a pagamento della visura catastale e dell'ispezione ipotecaria online

Visura catastale e ispezione ipotecaria a pagamento

I servizi a pagamento “Visura catastale” e “Ispezione Ipotecaria” offerti dall’Agenzia delle Entrate a pagamento sono disponibili nell’area riservata del sito, previa autenticazione con le credenziali Spid, Cie o Cns. Per raggiungere i servizi all’interno dell’area riservata basta selezionare dal menù “Servizi” la voce “Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”.

Visura catastale online

La visura catastale, si ricorda, permette la consultazione degli atti e dei documenti catastali consentendo di acquisire i dati identificativi e reddituali degli immobili, i dati anagrafici delle persone intestatarie, i dati grafici dei terreni e l’elaborato planimetrico. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile richiedere visure attuali e visure storiche in due formati differenti: analitico e sintetico.

Il servizio di visura catastale online consente l’accesso alla banca dati catastale e ipotecaria relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento e ottenere a titolo gratuito e in esenzione da tributi, su file in formato pdf, visure attuali e storiche dell’unità immobiliare, visure della mappa, visure planimetriche e ispezioni ipotecarie.

Il servizio di Visura catastale telematica consente l’accesso telematico alle banche dati catastali anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile.

In tal caso, la visura erogata è un servizio a pagamento, il cui costo è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a visure erogate per via telematica , e aumentata del 50 per cento, trattandosi di visure fornite non su base convenzionale. In particolare, nel caso di

  • visura per soggetto, l’importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10
  • visura, attuale o storica, per immobile, l’importo è di 1,35 euro
  • visura della mappa, l’importo è di 1,35 euro.

Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.
I documenti richiesti sono disponibili fino a 10 giorni dal pagamento. Trascorso questo tempo, non sarà più possibile visualizzarli e prelevarli.

Anche per utilizzare tale servizio, specifica l’agenzia, è necessario effettuare l’accesso ai servizi online dell’Agenzia tramite un’identità SPID, una Carta di identità elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ispezione ipotecaria online

L’ispezione ipotecaria consente di consultare registri, note e titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.  L’ispezione può riguardare ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio (con esclusione delle sedi di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia nelle quali vige il sistema del libro fondiario).

In alternativa è possibile utilizzare il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico. In particolare, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.

Con il servizio telematico “Consultazione personale” è possibile consultare la banca dati ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il servizio di Ispezione ipotecaria telematica consente l’accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile. Anche in questo caso, il servizio è disponibile previo pagamento. Il costo è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro. Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità.

Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.

Per utilizzare il servizio, è sempre necessario effettuare l’accesso ai servizi online dell’Agenzia tramite un’identità SPID, una Carta di identità elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).