ISA

ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale): cosa sono, come funzionano e cosa succede con un punteggio basso

Cosa sono gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento introdotto dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di valutare la conformità fiscale dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In vigore a partire dal periodo d’imposta 2018, gli ISA hanno progressivamente sostituito gli studi di settore e i parametri contabili, configurandosi oggi come un sistema integrato per favorire la compliance fiscale e il dialogo collaborativo tra fisco e contribuente.

Gli ISA nello specifico sono indicatori statistico-economici costruiti sulla base di modelli matematici e analisi econometriche. Essi attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio sintetico da 1 a 10, che misura il livello di affidabilità fiscale in relazione ai dati dichiarati e alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

I modelli ISA sono differenziati per attività economica (Modelli di business ossia gruppi di imprese con caratteristiche similari) e sono aggiornati periodicamente tenendo conto delle evoluzioni del contesto economico, settoriale e territoriale.

Ogni modello tiene conto di variabili strutturali (dimensione dell’impresa, localizzazione, livello di concorrenza), oltre a indicatori di anomalia, efficienza e coerenza tra i dati contabili e dichiarativi.

A cosa servono gli ISA 

Il principale obiettivo degli ISA è promuovere la trasparenza e l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. In concreto, l’attribuzione di un punteggio elevato può tradursi in vantaggi premiali, tra cui:

  • esclusione o limitazione dei controlli fiscali;
  • accesso prioritario ai rimborsi fiscali;
  • riduzione dei termini di accertamento;
  • esclusione dall’applicazione di alcune presunzioni legali.

Il sistema ISA si fonda su un approccio collaborativo: il contribuente è incoraggiato a correggere eventuali anomalie o incoerenze nei dati dichiarati, anche grazie al software messo a disposizione da Sogei e Agenzia delle Entrate.

Qual è il punteggio da raggiungere

Il punteggio ISA si esprime su una scala da 1 a 10 e costituisce una sintesi della posizione fiscale del contribuente.

In generale, un punteggio pari o superiore a 8 consente l’accesso ai benefici premiali. A seconda del tipo di vantaggio, sono previste soglie minime variabili (spesso tra 8 e 9), che possono essere riferite anche alla media dei punteggi degli ultimi tre periodi d’imposta.

Cosa succede con un punteggio ISA basso

Un punteggio ISA inferiore a 6, in particolare se reiterato, può essere sintomo di anomalie o scostamenti rilevanti rispetto ai parametri di settore. In questi casi, il contribuente può essere inserito tra i soggetti a rischio fiscale, con le seguenti conseguenze:

  • maggiore probabilità di controlli o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • esclusione dai benefici premiali (rimborsi veloci, esclusione da accertamenti sintetici, ecc.).
  • possibile invio di lettere di compliance con invito a regolarizzare la posizione.

Tuttavia, il sistema ISA consente al contribuente di intervenire: è possibile integrare o modificare i dati dichiarati prima dell’invio della dichiarazione, oppure fornire spiegazioni documentate che giustifichino eventuali disallineamenti, evitando così conseguenze negative.

Chi è obbligato a presentare gli ISA

L’applicazione degli ISA riguarda i soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali è stato approvato uno specifico indice. Ne sono esclusi invece, ad esempio:

  • i contribuenti che adottano il regime forfettario o di vantaggio;
  • i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno.

L’obbligo di applicazione e calcolo ISA avviene tramite apposito software, integrato nei programmi di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI).

Considerazioni finali

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano oggi uno strumento chiave nella relazione tra fisco e contribuente, non solo per valutare l’adeguatezza delle dichiarazioni, ma anche per prevenire il contenzioso e stimolare comportamenti virtuosi. Mantenere un punteggio elevato non è soltanto una garanzia di trasparenza, ma una concreta opportunità per accedere a semplificazioni e tutele nel rapporto con l’amministrazione finanziaria.

 

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imposta di bollo

Imposta di bollo: cos’è e quando va pagata Imposta di bollo: cos'è, normativa, soggetti obbligati, importi, quando e come si paga, sanzioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è un tributo erariale indiretto dovuto per la formazione, l’uso o la conservazione di determinati atti, documenti e registri, sia in formato cartaceo che digitale. Si tratta di una delle imposte più antiche del sistema fiscale italiano, la cui funzione è quella di attribuire validità giuridica o ufficialità a determinati atti, oltre a generare entrate per l’erario.

L’imposta di bollo si applica in via generale:

  • sugli atti redatti in forma scritta, aventi rilevanza giuridico-economica;
  • sui documenti depositati presso la pubblica amministrazione;
  • sulle istanze e dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione o a enti pubblici.

Può essere assolta in modo tradizionale (marca da bollo cartacea) oppure in modo virtuale (soprattutto per i documenti elettronici o nelle comunicazioni telematiche con la PA).

Normativa di riferimento

L’imposta di bollo è disciplinata dal:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche;
  • Allegato A del D.P.R. 642/1972, che elenca dettagliatamente gli atti e documenti soggetti all’imposta e le relative tariffe;
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti su casi specifici.

Quando è dovuta l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta:

  • al momento della formazione dell’atto, se predisposto in forma cartacea;
  • al momento dell’invio o della protocollazione, per i documenti digitali trasmessi alla PA (es. PEC, istanze, contratti elettronici);
  • in caso d’uso, cioè quando un atto che inizialmente non era soggetto a imposta viene utilizzato in un procedimento amministrativo o giudiziario.

Esempi tipici in cui l’imposta è obbligatoria:

  • istanze alla pubblica amministrazione non esenti per legge;
  • contratti di locazione superiori a 30 giorni non registrati telematicamente;
  • fatture elettroniche non soggette a IVA (es. operazioni fuori campo o esenti);
  • copie conformi di atti pubblici o scritture private;
  • certificati scolastici, anagrafici o catastali (salvo esenzioni specifiche).

Quanto si paga: misura dell’imposta

L’imposta di bollo è dovuta in misura fissa o proporzionale, secondo quanto stabilito dal Tariffario (Allegato A del D.P.R. 642/1972).

Misure fisse più comuni:

  • € 16,00: per ogni foglio di istanze e atti trasmessi alla PA;
  • € 2,00: per ricevute e quietanze superiori a € 77,47 non soggette a IVA;
  • € 2,00: per fatture elettroniche non imponibili o esenti IVA, per importi oltre € 77,47;
  • € 16,00 ogni 100 righe: per contratti, delibere, atti societari e notarili.

Misure proporzionali si applicano in casi residuali, come ad esempio per:

  • atti di protesto cambiario;
  • certificati rilasciati da camere di commercio.

Chi deve pagare l’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta grava su:

  • chi redige l’atto (nel caso di istanze o dichiarazioni);
  • chi richiede un certificato, copia o documento soggetto a imposta;
  • le parti contraenti, in caso di contratti.

Nel caso di contratti o atti con più parti, tutti i soggetti firmatari sono obbligati in solido. Per i documenti trasmessi digitalmente, l’obbligo ricade su chi trasmette l’atto (es. il contribuente o il suo intermediario).

Modalità di pagamento

L’imposta di bollo può essere assolta con diverse modalità:

  1. Marca da bollo cartacea, acquistabile presso tabaccai autorizzati (per documenti cartacei);
  2. Pagamento virtuale, per atti trasmessi online, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (es. fatture elettroniche, PEC);
  3. Modello F24: per specifiche operazioni fiscali e contrattuali, come l’assolvimento cumulativo dell’imposta da parte di soggetti obbligati (es. banche, compagnie assicurative);
  4. Addebito su conto fiscale, in caso di registrazioni e dichiarazioni tramite portali dell’Agenzia.

Sanzioni in caso di omesso pagamento

Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre a interessi legali. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’omissione anche successivamente, in fase di controllo documentale.

La circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in virtù del decreto legislativo n. 139/2024 che ha modificato anche alcune disposizioni relative all’imposta di bollo:

  • il co. 4 dell’art. 4 dello stesso decreto modificando l’articolo 25 del DPR n. 642 del 1972, in materia di imposta di bollo, fissa la sanzione nella misura:
  • “dell’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500 per cento), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
  • dell’80 per cento, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento),;
  • del 45 per cento, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100 per cento).”

Esenzioni previste per legge

L’imposta di bollo non è dovuta in determinati casi previsti dalla legge. Le esenzioni riguardano:

  • atti e documenti di procedimenti penali o civili a spese dello Stato;
  • attività svolte da ONLUS e altri enti del Terzo Settore, in specifiche circostanze;
  • istanze per prestazioni sanitarie o scolastiche.

L’esenzione va indicata espressamente sull’atto, con riferimento alla norma che la prevede.

 

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tributi locali

Tributi locali e federalismo fiscale: cosa prevede il decreto Tributi locali: il CdM ha approvato in via preliminare un decreto legislativo dedicato a imposte, tributi locali e federalismo fiscale

Tributi locali: maggiore autonomia fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali.

Accertamento e riscossione tributi locali

Per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l’istituzione di un albo di soggetti privati abilitati a svolgere dette attività. Previste novità anche in materia di  accertamento esecutivo per i tributi regionali.

Tassa automobilistica e Irap

Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo subisce profonde modifiche, così come le disposizioni sulla tassa automobilistica regionale, di cui viene semplificato il pagamento.

Le modifiche vanno a toccare anche la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive e della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tributi locali: imposte provinciali e comunali

Non mancano elementi di novità anche in materia di imposte provinciali (come quella di trascrizione) o in materia di imposte comunali (come l’Imposta municipale propria). I comuni avranno inoltre sanzioni più proporzionali su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e un modello telematico unico per l’IMU. Per il triennio 2025-2027, si raddoppia inoltre la quota comunale per il recupero dell’evasione.

Attuazione del federalismo fiscale

La terza parte del provvedimento, dedicata all’attuazione del federalismo fiscale, si occupa della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte delle regioni e consolo. Dal 2026 il decreto prevede inoltre un’importante novità: l’istituzione  della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le province e per le città metropolitane.

 

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evasometro

Evasometro: cos’è e come funziona Evasometro 2025: cos’è, a che cosa serve, come funziona, che soggetti colpisce e quali sono le novità del 2025

Cos’è l’evasometro

L’evasometro torna al centro del sistema di controllo fiscale italiano, rinnovato e potenziato per il 2025. Con l’obiettivo di contrastare in modo più incisivo l’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato gli strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari, introducendo nuove regole di incrocio dei dati e automatismi di analisi.

L’evasometro è uno strumento di analisi dei flussi finanziari utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per individuare potenziali anomalie tra i redditi dichiarati e i movimenti bancari. Il suo scopo è prevenire e accertare situazioni di evasione fiscale e di infedeltà dichiarativa, tramite l’elaborazione di dati provenienti da conti correnti, carte di credito, investimenti e transazioni elettroniche.

Si tratta di un sistema introdotto originariamente nel 2012, poi sospeso e rimodulato negli anni, fino a essere riproposto con nuove caratteristiche nel 2025, grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e dal machine learning.

Come funziona

Nel 2025, l’evasometro opera attraverso un sistema completamente automatizzato, alimentato da banche dati pubbliche e private. Tra le principali fonti di dati analizzate vi sono:

  • i movimenti suconti correnti bancari e postali;
  • le transazioni con carte di pagamento;
  • i dati suinvestimenti mobiliari e immobiliari;
  • le operazioni dicompravendita online e criptovalute;
  • versamenti e i prelievi in contanti oltre soglie considerate anomale.

L’analisi avviene mediante algoritmi predittivi che valutano la coerenza tra i dati finanziari e le dichiarazioni fiscali. In caso di scostamenti rilevanti, l’evasometro genera delle segnalazioni automatiche, che possono portare a:

  • un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia;
  • l’apertura di una verifica o accertamento fiscale;
  • l’invio di alert preventivi tramite il cassetto fiscale.

Soglie di anomalia

Previste due soglie di scostamento, superate le quali scatta il controllo:

  • scostamento del 20% tra reddito ricostruito e quello che il contribuente ha dichiarato;
  • scostamento di 10 volte l’importo dell’assegno sociale. Poiché questo assegno annuale è pari a circa 7000 euro, significa che deve esserci uno scarto di 70.000 euro per far scattare l’accertamento.
  • Attenzionati anche i soggetti con debiti fiscali superiori ai 50.000 euro, se titolari di patrimoni esteri incoerenti con la dichiarazione.

Chi colpisce l’evasometro

L’evasometro si rivolge a persone fisiche, partite IVA, liberi professionisti e imprese, senza distinzione settoriale. Tuttavia, i controlli sono più probabili nei confronti di:

  • soggetti convolumi di movimentazioni finanziarie incoerenti rispetto al reddito dichiarato;
  • contribuenti che presentanoanomalie nei versamenti IVA o imposte dirette;
  • professionisti e imprese che operano in settori a maggiore rischio evasione (es. edilizia, ristorazione, commercio al dettaglio).

Novità 2025: cosa cambia

Le principali novità introdotte nel 2025 con il nuovo evasometro riguardano:

  1. maggior precisione dellanalisi algoritmica: l’Agenzia utilizza ora strumenti di intelligenza artificiale per valutazioni più accurate e per ridurre il numero di falsi positivi;
  2. interoperabilità tra banche dati: viene potenziato lo scambio informativo tra Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Anagrafe tributaria e piattaforme digitali, inclusi marketplace e gestori di servizi online;
  3. trasparenza preventiva per il contribuente: è previsto l’invio di notifiche preventive ai contribuenti tramite PEC o cassetto fiscale, con invito alla regolarizzazione spontanea, in linea con i principi delloStatuto del contribuente (L. 212/2000);
  4. controllo sui flussi digitali: rientrano nel perimetro dell’evasometro anche iwallet digitali, le operazioni su criptovalute e i pagamenti effettuati tramite app fintech;  
  5. silver notice, un sistema di cooperazione su base internazionale che permette di interrogare le banche dati relativa ai patrimoni di oltre 50 paesi, con una cadenza che potrebbe essere mensile, come richiesto della Guardia di Finanza.

Considerazioni finali

Il nuovo evasometro 2025 si inserisce in un più ampio contesto di digitalizzazione della macchina fiscale, volto a rendere più efficiente l’attività di controllo senza aggravare il carico amministrativo per i contribuenti. È quindi fondamentale che cittadini, professionisti e imprese adottino comportamenti trasparenti e coerenti, mantenendo una documentazione contabile ordinata e regolare.

L’attività dell’evasometro non si configura come accertamento automatico, ma come strumento di analisi del rischio fiscale. La collaborazione tra contribuente e Amministrazione, attraverso il contraddittorio preventivo, rimane un principio fondamentale a tutela della correttezza e della lealtà nel rapporto tributario.

 

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bonus animali

Bonus animali 2025 Bonus animali 2025: agevolazione fiscale per aiutare le famiglie a basso reddito a curare gli animali e scoraggiare l'abbandono

Bonus animali 2025: cos’è

Il Bonus Animali 2025 aiuta a coprire le spese veterinarie e a combattere il fenomeno del randagio. La misura consente una detrazione del 19% per un importo massimo di 550,00 euro l’anno, con una franchigia di Euro 129,11. Non rileva il numero di animali posseduti. La misura è stata prevista dalla legge di bilancio 2024, che ha istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali di affezione.

Per l’anno 2024 i fondi su cui si potrà fare affidamento sono di 250.00 euro, mentre per il 2026 e il 2027 sono pario a 237.500.

Proprio in questi giorni la misura ha ricevuto l’approvazione della Conferenza Stato Regioni, che ha stabilito anche il riparto delle risorse tra le regioni.

Quali animali e requisiti

Il bonus è valido solo per gli animali registrati all’Anagrafe degli animali d’affezione, come cani, gatti, ma anche furetti e piccoli roditori e criceti.

Nel provvedimento sono inclusi anche gli animali che svolgono funzioni di supporto come i cani guida per i disabili, gli animali che vengono utilizzati nel percorsi di pet-therapy o di riabilitazione e quelli impiegati per finalità pubblicitarie.

Sono esclusi dalla misura gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare. Le spese, ai fini della detrazione, devono essere tracciabili. Occorre cioè provvedere al pagamento delle stesse con carta di credito o debito o bonifico bancario, ad esempio.

Spese ammesse

La detrazione riguarda visite veterinarie specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e farmaci. Il bonus non copre le spese per l’alimentazione e le cure per gli animali da allevamento.

Procedura per la richiesta

Per ottenere il bonus occorre fare istanza alla Regione di residenza. Per dimostrare le spese è necessario conservare le ricevute dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili.

Saranno poi le Regioni a pubblicare bandi e avvisi contenenti le istruzioni necessarie sui tempi, sui documenti da allegare e sulle modalità da rispettare per inviare la domanda.

Le domande varranno accolte in base all’ordine di invio e anche in base alle risorse disponibili.

Destinatari del bonus animali 2025

Il bonus è destinato ai proprietari di animali over 65, con ISEE inferiore a 16.215 euro e residenti in Italia.

Vantaggi del bonus animali 2025

Il bonus animali produce indubbi vantaggi:

  • incentiva le cure veterinarie e migliora la salute degli animali domestici, riducendo quelle malattie, spesso trascurate;
  • scoraggia l’abbandono degli animali, specialmente in famiglie con risorse limitate;
  • promuove una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute degli animali e del loro ruolo sociale;
  • nelle famiglie a basso reddito riduce le difficoltà economiche legate alla cura degli animali.

 

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decreto bollette

Decreto bollette: in vigore la legge In vigore dal 30 aprile la legge di conversione del decreto bollette che stabilisce misure urgenti in favore di famiglie e imprese energia elettrica e gas

Decreto bollette, cosa prevede

Dopo il sì di Camera e Senato sulla conversione del decreto bollette (dl n. 19/2025) recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza”, il testo della legge n. 60/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 30 aprile 2025.

La nuova legge di conversione potenzia e amplia per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle PMI e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.

Leggi il Dossier della Camera sulla conversione del Decreto bollette

Bonus 200 euro per le famiglie

Per le famiglie, si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

In sede referente  è stato anche approvato l’emendamento che va a modificare il bonus elettrodomestici. In base alla nuova previsione, è previsto uno sconto del 30% sugli acquisti di elettrodomestici nuovi purché di 1 classe superiore a quelli sostituiti. L’importo massimo dello sconto, fissato nell’importo massimo di 100 euro, sale a 200 per le famiglie con ISEE non superiore ai 25.000 euro. La misura prevede lo sconto in fattura in sede di acquisto. La gestione dei contributi è affidata a PagoPa.

Comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ampliano la loro base di partecipazione, aprendosi a nuove tipologie di enti locali come le aziende che gestiscono le case popolari, gli istituti di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche dedicate ai servizi alla persona e i consorzi di bonifica. Inoltre, viene specificato che le piccole e medie imprese che guidano le CER possono avere come soci anche enti del territorio.

Per incentivare lo sviluppo delle CER, gli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati a queste comunità riceveranno dei benefici economici se hanno iniziato a operare entro 5 mesi circa dall’emanazione del decreto che regola gli incentivi per l’autoconsumo diffuso (il decreto CACER), anche se la comunità energetica non era ancora stata ufficialmente creata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dovrà poi aggiornare le istruzioni operative di questo decreto per tener conto di queste novità.

Misure clienti vulnerabili

Il decreto bollette interviene anche sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili. Nello specifico:

  • Acquirente Unico S.p.A., quando acquista energia all’ingrosso per rivenderla ai fornitori del “servizio di vulnerabilità” (destinato ai clienti vulnerabili), dovrà utilizzare i mercati regolamentati dell’energia elettrica oppure stipulare contratti a termine con operatori all’ingrosso selezionati tramite gare competitive;
  • Viene eliminata la scadenza entro cui ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) doveva definire le regole del servizio di vulnerabilità. Questo servizio inizierà per i clienti vulnerabili solo dopo la fine del “servizio a tutele graduali”, quindi non prima del 31 marzo 2027.
  • Per i clienti vulnerabili che non avranno scelto un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, è previsto un periodo transitorio in cui continueranno a essere forniti con il “servizio di maggior tutela”, in attesa che venga assegnato il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Misure PMI e imprese energivore

Per la tutela di PMI e imprese energivore, è autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.

Ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno delle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Trasparenza offerte luce e gas

Il provvedimento introduce altresì misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, per i clienti finali domestici sul mercato libero, per consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie  non inferiori nel minimo a 2500 euro e non superiori nel massimo a 300 miliardi, nonché, in casi di particolare urgenza l’adozione di misure cautelari da parte di Arera e finanche la sospensione dell’attività di impresa fino a 6 mesi o la proposta al ministro competente della sospensione o della decadenza della concessione.

 

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imposta successioni e donazioni

Imposta successioni e donazioni: il punto dell’Agenzia delle Entrate Le novità apportate al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2025

Imposta successioni e donazioni: la circolare

Con la circolare n. 3/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 al regime dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ha riformato il decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Focus su autoliquidazione imposta

A partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione non sarà più calcolata dagli uffici finanziari tramite avviso di liquidazione, ma sarà direttamente autoliquidata dai contribuenti, in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di successione. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, ossia entro dodici mesi dall’apertura della successione più ulteriori novanta giorni.

Esempio pratico: se la successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il termine per il versamento dell’imposta sarà il 20 gennaio 2027.

Determinazione dell’imposta e aliquote applicabili

La circolare fornisce indicazioni operative sulla modalità di calcolo dell’imposta, richiamando le aliquote previste in relazione al valore netto dei beni e dei diritti trasferiti. Le aliquote variano in funzione del grado di parentela e delle franchigie previste dalla normativa vigente.

Competenza territoriale dell’ufficio

In base alle nuove disposizioni, l’ufficio competente per la gestione dell’imposta è quello nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. In caso di residenza estera, si considera l’ultima residenza nota in Italia o, in mancanza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Modifiche al regime sanzionatorio

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una riduzione delle sanzioni amministrative relative alle irregolarità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Le percentuali delle sanzioni risultano quindi più contenute rispetto alla disciplina precedente.

addizionale provinciale

Addizionale provinciale energia elettrica: incostituzionale La Consulta dichiara illegittima costituzionalmente l'addizionale provinciale sull'energia elettrica

Addizionale provinciale sull’energia elettrica

Con la sentenza n. 43 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, già abrogata nel 2012. La norma istitutiva, infatti, è stata ritenuta in contrasto con i principi del diritto dell’Unione europea, in quanto priva di una finalità specifica e trasparente per l’utilizzo del gettito.

Mancanza di finalità specifica: contrasto con UE

Secondo la Consulta, la destinazione generica del tributo “in favore delle province” non soddisfa il requisito della finalità specifica, come richiesto dalle direttive comunitarie in materia di imposizione indiretta. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 27101/2019 e ordinanza n. 24373/2024), che aveva già evidenziato la natura meramente generica della destinazione delle somme, ritenendola assimilabile a una finalità di bilancio ordinaria.

Rilevanza sentenza Corte UE nel caso C-316/22

Nell’esaminare la questione, la Corte costituzionale ha tenuto conto anche della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa). In tale decisione, la CGUE ha ribadito che, in una controversia tra privati, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con una direttiva. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di agire direttamente nei confronti dello Stato, quando non sia giuridicamente possibile agire contro il fornitore.

rap web

Rap web: guida al servizio delle Entrate Registrazione atti privati online: aggiornata la guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

La guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la brochure informativa relativa al servizio “Rap Web”, la piattaforma digitale per la registrazione telematica degli atti privati. La nuova versione della guida è consultabile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito istituzionale e sulla rivista online FiscoOggi.

Cos’è il servizio Rap Web

Il servizio “Rap Web” consente ai contribuenti, intermediari e mediatori di registrare direttamente online specifici atti privati, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Ad oggi, è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione dei seguenti atti:

  • Contratto di comodato;

  • Contratto preliminare di compravendita immobiliare;

  • Verbale di distribuzione degli utili societari.

Procedura per utilizzare il servizio Rap Web

Per accedere alla piattaforma e utilizzare il servizio, è necessario:

  1. Autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle credenziali ammesse (SPID, CIE o CNS);

  2. Digitare “Registrazione atti privati” nella barra di ricerca della sezione “Servizi” e cliccare su “Cerca”;

  3. Selezionare “Vai al servizio” e poi su “Nuova richiesta” per avviare la procedura.

Al termine dell’invio, il sistema fornisce un messaggio di conferma della sola trasmissione del file. Successivamente, viene inviata un’ulteriore comunicazione con l’esito dell’elaborazione dei dati inviati. Se non sono rilevati errori, l’utente riceve la conferma della registrazione dell’atto.

Documenti da allegare alla richiesta

Per completare correttamente la procedura è necessario allegare:

  • Copia leggibile dell’atto da registrare, sottoscritto da tutte le parti (preferibilmente in formato elettronico o dattiloscritto per garantire la leggibilità automatica);

  • Eventuali allegati menzionati nell’atto (es. mappe, planimetrie, scritture private, inventari).

Tutti i documenti devono essere inclusi in un unico file, nei seguenti formati accettati: TIF/TIFF e PDF/A (versione PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dove trovare le istruzioni ufficiali

Nella sezione dedicata “Modello e istruzioni” del portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

  • Il modello RAP aggiornato;

  • Le istruzioni per la compilazione, con indicazione dettagliata delle informazioni da inserire e dei campi obbligatori.

Allegati

bonus tende da sole

Bonus tende da sole Bonus tende da sole: cos'è, a chi spetta, requisiti tecnici e normativi, importi detraibili, novità per il 2025 e vantaggi della misura

Bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole 2025 è un’agevolazione fiscale confermata anche per quest’anno, volta a incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso l’installazione di schermature solari. Il bonus si inserisce nell’ambito delle detrazioni previste per l’efficienza energetica ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, meglio nota come Ecobonus.

Cos’è il bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, tende a rullo, schermature solari o dispositivi simili, destinati alla protezione degli ambienti interni dal calore estivo delle abitazioni principali, contribuendo così al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. La percentuale della detrazione scende al 36% per gli altri immobili.

A chi spetta

Il beneficio spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari di immobili;
  • titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
  • inquilini o comodatari;
  • condomini (per interventi sulle parti comuni);
  • imprenditori o professionisti, anche in forma associata (per immobili strumentali).

In tutti i casi, è necessario che il soggetto sostenga direttamente le spese e sia intestatario delle relative fatture e dei bonifici.

Requisiti tecnici e normativi

Per accedere al bonus, le schermature solari devono:

  • essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio (es. facciate, finestre);
  • proteggere una superficie vetrata;
  • regolabili;
  • proteggere superfici esposte da est a ovest (sud incluso).

Le schermature inoltre devono rispettare quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”) e dal Decreto legislativo 102/2014.

Importo massimo detraibile

La detrazione ammessa è del 50% (prima casa) e del 36% (immobili diversi) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare. È ammessa anche la detrazione per interventi in edifici in corso di ristrutturazione.

Come richiedere il bonus tende da sole

Per ottenere il bonus è necessario:

  1. acquistare prodotti conformi ai requisiti previsti dalla normativa;
  2. effettuare il pagamento con bonifico parlante (specificando causale, codice fiscale e partita IVA del beneficiario).
  3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine delle opere tramite il portale https://bonusfiscali.enea.it
  4. Conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale, tra cui:
    • fatture,
    • ricevute dei bonifici,
    • schede tecniche dei prodotti,
    • dichiarazioni di conformità.

Novità 2025

Le principali novità introdotte per il 2025 includono:

  • La proroga del bonus tende da sole fino al 31 dicembre 2025, confermata dalla Legge di Bilancio 2025.
  • Percentuale detraibile diversa per prime abitazioni e altri edifici.
  • Limite massimo per la detrazione da calcolare in base al reddito del contribuente e alla composizione del nucleo familiare.
  • Possesso di un fattore di trasmissione solare certificato, rispettoso della normativa EN 14501.

Vantaggi della misura

Il Bonus tende da sole 2025 rappresenta un’opportunità vantaggiosa per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre il fabbisogno di climatizzazione. Per accedere all’agevolazione è fondamentale rispettare tutti i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa, effettuare i pagamenti corretti e inviare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

 

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