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Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Tutto quello che c’è da sapere sull’Irpef: presupposti, calcolo della base imponibile, applicazione dell’aliquota e detrazioni. Gli scaglioni e gli acconti Irpef alla luce del decreto correttivo in GU

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta una delle principali fonti del gettito fiscale dello Stato.

L’Irpef, come lascia intendere la sua denominazione, è dovuta dalle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio italiano, ed ha come presupposto la percezione di determinate tipologie di redditi, che andremo tra breve ad esaminare.

Preliminarmente, va ricordato che il calcolo di tale imposta si basa, in ossequio al dettato costituzionale (art. 53 Cost.), su un criterio di progressività, con ciò intendendosi che, all’aumentare dei redditi considerati, aumenta anche l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta in modo tale che l’ammontare dell’imposta cresca in modo più che proporzionale rispetto al reddito imponibile.

Va precisato, inoltre, che, ai fini Irpef, sono considerati residenti in Italia anche i cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.

Su quale reddito si calcola l’Irpef

I redditi che contribuiscono a formare la base imponibile dell’Irpef sono i redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati), i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo e dipendente (ivi comprese le pensioni), i redditi d’impresa e i redditi diversi.

Questi ultimi, individuati dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86), sono, ad esempio, quelli derivanti da plusvalenze, cessioni di strumenti finanziari, vincite di lotterie, redditi conseguenti all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti industriali, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente etc.

Come si calcola l’Irpef

Per il calcolo dell’Irpef dovuta dal singolo contribuente, occorre sommare i suoi redditi (rispondenti alle varie tipologie appena esaminate) e sottrarre, da tale importo complessivo, i cosiddetti oneri deducibili. Con tale espressione si fa rifermento ad alcune spese sostenute durante l’anno dal contribuente, come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali.

In tal modo, si forma la base imponibile, su cui viene applicata l’aliquota (un coefficiente percentuale) prevista dalla legge per lo scaglione di reddito corrispondente. Dal risultato di tale operazione è possibile, inoltre, operare la detrazione degli importi sostenuti per altri tipi di spesa (in primis, le spese sanitarie, le spese per l’istruzione dei figli, etc.).

L’imposta dovuta dal contribuente è pertanto quella risultante dalla sottrazione degli importi detraibili dall’imposta lorda (risultante, a sua volta, dall’applicazione dell’aliquota al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili).

Gli scaglioni e le aliquote Irpef 2024

Abbiamo fatto, finora, più volte riferimento agli scaglioni di reddito previsti dalla legge, ai quali corrisponde una determinata aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta.

Ebbene, per il 2024 la legge ha individuato tre scaglioni di reddito, con le aliquote corrispondenti:

  • reddito fino a 28.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23%;
  • reddito da 28.000 a 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro e del 35% per la parte eccedente;
  • reddito oltre 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% per la parte tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro.

Il reddito minimo per non pagare l’IRPEF nel 2024, ovvero la cosiddetta no tax area, è pari ad 8.500 euro.

Come si paga l’Imposta sui redditi delle persone fisiche

Per pagare l’Irpef occorre compilare il modello Redditi PF oppure il modello 730 (per redditi da lavoro dipendente o pensione).

Il versamento dell’imposta prevede il pagamento, con modello F24, entro il 30 giugno, del saldo relativo all’anno precedente e della prima rata di acconto relativa all’anno in corso; entro il 30 novembre va invece versata la seconda (o l’unica, quando ciò sia previsto) rata di acconto.

Irpef come impugnare

L’eventuale impugnazione di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate esige il pagamento di somme a titolo di Irpef va impugnato con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cui decisione sarà ricorribile in appello presso la CGT di secondo grado e successivamente anche per Cassazione.

In alternativa, è possibile chiedere all’Agenzia il riesame dell’atto. In ogni caso, la contestazione da parte del contribuente non vale, di per sé, a sospendere i termini di pagamento dell’imposta.

Acconti Irpef 2025: il decreto correttivo

Il Governo il 22 aprile 2025 ha varato un decreto-legge per stabilire regole immediate riguardo ai pagamenti anticipati dell’IRPEF per il 2025. Il Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha dato il via libera a questo decreto urgente.

Il chiarimento normativo serve a mettere ordine nelle disposizioni, tra il decreto legislativo n. 216/2023 (attuativo della riforma fiscale) e la legge di bilancio 2025. A causa di un difetto di coordinamento, tra la riforma che aveva introdotto in via sperimentale la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre, e la manovra  di Bilancio 2025, che ha reso strutturale questa riduzione, lasciando tuttavia parte della normativa ancorata al vecchio sistema di calcolo degli acconti, ingenerando confusione e possibili errori nei versamenti e nelle dichiarazioni.

Grazie a questo intervento normativo, viene ufficializzato, inoltre, che i lavoratori dipendenti e i pensionati che non percepiscono altri tipi di reddito non dovranno versare alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Il testo del dl n. 55/2025 è stato pubblicato in GU il 23 aprile 2025 per entrare in vigore il giorno successivo e ha già iniziato il proprio cammino in Senato per la conversione in legge.

 

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rap web

Rap web: guida al servizio delle Entrate Registrazione atti privati online: aggiornata la guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

La guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la brochure informativa relativa al servizio “Rap Web”, la piattaforma digitale per la registrazione telematica degli atti privati. La nuova versione della guida è consultabile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito istituzionale e sulla rivista online FiscoOggi.

Cos’è il servizio Rap Web

Il servizio “Rap Web” consente ai contribuenti, intermediari e mediatori di registrare direttamente online specifici atti privati, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Ad oggi, è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione dei seguenti atti:

  • Contratto di comodato;

  • Contratto preliminare di compravendita immobiliare;

  • Verbale di distribuzione degli utili societari.

Procedura per utilizzare il servizio Rap Web

Per accedere alla piattaforma e utilizzare il servizio, è necessario:

  1. Autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle credenziali ammesse (SPID, CIE o CNS);

  2. Digitare “Registrazione atti privati” nella barra di ricerca della sezione “Servizi” e cliccare su “Cerca”;

  3. Selezionare “Vai al servizio” e poi su “Nuova richiesta” per avviare la procedura.

Al termine dell’invio, il sistema fornisce un messaggio di conferma della sola trasmissione del file. Successivamente, viene inviata un’ulteriore comunicazione con l’esito dell’elaborazione dei dati inviati. Se non sono rilevati errori, l’utente riceve la conferma della registrazione dell’atto.

Documenti da allegare alla richiesta

Per completare correttamente la procedura è necessario allegare:

  • Copia leggibile dell’atto da registrare, sottoscritto da tutte le parti (preferibilmente in formato elettronico o dattiloscritto per garantire la leggibilità automatica);

  • Eventuali allegati menzionati nell’atto (es. mappe, planimetrie, scritture private, inventari).

Tutti i documenti devono essere inclusi in un unico file, nei seguenti formati accettati: TIF/TIFF e PDF/A (versione PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dove trovare le istruzioni ufficiali

Nella sezione dedicata “Modello e istruzioni” del portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

  • Il modello RAP aggiornato;

  • Le istruzioni per la compilazione, con indicazione dettagliata delle informazioni da inserire e dei campi obbligatori.

Allegati

bonus tende da sole

Bonus tende da sole Bonus tende da sole: cos'è, a chi spetta, requisiti tecnici e normativi, importi detraibili, novità per il 2025 e vantaggi della misura

Bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole 2025 è un’agevolazione fiscale confermata anche per quest’anno, volta a incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso l’installazione di schermature solari. Il bonus si inserisce nell’ambito delle detrazioni previste per l’efficienza energetica ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, meglio nota come Ecobonus.

Cos’è il bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, tende a rullo, schermature solari o dispositivi simili, destinati alla protezione degli ambienti interni dal calore estivo delle abitazioni principali, contribuendo così al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. La percentuale della detrazione scende al 36% per gli altri immobili.

A chi spetta

Il beneficio spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari di immobili;
  • titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
  • inquilini o comodatari;
  • condomini (per interventi sulle parti comuni);
  • imprenditori o professionisti, anche in forma associata (per immobili strumentali).

In tutti i casi, è necessario che il soggetto sostenga direttamente le spese e sia intestatario delle relative fatture e dei bonifici.

Requisiti tecnici e normativi

Per accedere al bonus, le schermature solari devono:

  • essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio (es. facciate, finestre);
  • proteggere una superficie vetrata;
  • regolabili;
  • proteggere superfici esposte da est a ovest (sud incluso).

Le schermature inoltre devono rispettare quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”) e dal Decreto legislativo 102/2014.

Importo massimo detraibile

La detrazione ammessa è del 50% (prima casa) e del 36% (immobili diversi) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare. È ammessa anche la detrazione per interventi in edifici in corso di ristrutturazione.

Come richiedere il bonus tende da sole

Per ottenere il bonus è necessario:

  1. acquistare prodotti conformi ai requisiti previsti dalla normativa;
  2. effettuare il pagamento con bonifico parlante (specificando causale, codice fiscale e partita IVA del beneficiario).
  3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine delle opere tramite il portale https://bonusfiscali.enea.it
  4. Conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale, tra cui:
    • fatture,
    • ricevute dei bonifici,
    • schede tecniche dei prodotti,
    • dichiarazioni di conformità.

Novità 2025

Le principali novità introdotte per il 2025 includono:

  • La proroga del bonus tende da sole fino al 31 dicembre 2025, confermata dalla Legge di Bilancio 2025.
  • Percentuale detraibile diversa per prime abitazioni e altri edifici.
  • Limite massimo per la detrazione da calcolare in base al reddito del contribuente e alla composizione del nucleo familiare.
  • Possesso di un fattore di trasmissione solare certificato, rispettoso della normativa EN 14501.

Vantaggi della misura

Il Bonus tende da sole 2025 rappresenta un’opportunità vantaggiosa per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre il fabbisogno di climatizzazione. Per accedere all’agevolazione è fondamentale rispettare tutti i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa, effettuare i pagamenti corretti e inviare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

 

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imu dovuta

Imu dovuta solo per la possibilità di avvalersi dell’immobile La Corte Costituzionale ha chiarito che l'IMU è dovuta anche se l'immobile non è utilizzato, rileva la titolarità dello stesso

IMU dovuta anche se l’immobile non è utilizzato

Imu dovuta anche se l’immobile non è utilizzato. Con la sentenza n. 49 del 2025, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate in relazione all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina l’Imposta Municipale Unica (IMU). I dubbi interpretativi riguardavano la presunta violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, relativi ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

IMU anche in assenza di utilizzo effettivo

Secondo quanto stabilito dalla Consulta, l’obbligo di pagamento dell’IMU non dipende dall’uso concreto dell’immobile, bensì dalla mera titolarità del diritto reale su di esso. Anche gli immobili posseduti da imprese e destinati alla vendita, purché non locati, costituiscono indice rilevante di capacità contributiva.

Il criterio utilizzato è quello dell’“astratta possibilità di utilizzo” del bene: non è dunque necessaria la fruizione effettiva, essendo sufficiente che il possessore mantenga il controllo giuridico e materiale dell’immobile.

Il presupposto dell’IMU è il possesso

La Corte ha ribadito che l’IMU è un’imposta patrimoniale fondata sul possesso di immobili (proprietà, usufrutto o altro diritto reale). Solo in casi eccezionali può essere esclusa, ad esempio quando l’immobile sia oggettivamente inutilizzabile e il contribuente abbia adottato comportamenti diligenti per recuperarne la disponibilità.

Questo principio è stato chiarito anche nella sentenza n. 60 del 2024, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non esclude dal tributo gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.

Discrezionalità del legislatore

La Corte ha altresì richiamato il principio di discrezionalità legislativa, secondo cui spetta al Parlamento decidere in merito all’introduzione, quantificazione e condizioni delle agevolazioni fiscali, purché le scelte operate non risultino manifestamente irragionevoli.

In tal senso si colloca anche la sentenza n. 72 del 2018, in cui è stato ribadito che il legislatore è chiamato a trovare un equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e la capacità contributiva dei cittadini, contribuendo in modo equo al sostegno delle spese collettive.

aggio della riscossione

Aggio della riscossione: no a intervento retroattivo Per la Corte Costituzionale, il legislatore non era obbligato a eliminare retroattivamente l’aggio della riscossione

Aggio della riscossione

Con la sentenza n. 46 del 2025, la Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore non era tenuto a intervenire retroattivamente in materia di aggio di riscossione, confermando la legittimità della scelta di prevederne l’abolizione solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, come disposto con la legge di Bilancio 2022.

La pronuncia è intervenuta a seguito di una questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che lamentava una presunta lesione di vari principi costituzionali, connessa al mantenimento dell’aggio per i periodi antecedenti alla riforma.

Riforma dell’aggio: principio di discrezionalità

Secondo quanto affermato dalla Corte, l’intervento normativo che ha riformato il sistema di remunerazione dell’agente della riscossione dà seguito all’invito formulato con la sentenza n. 120 del 2021, ma senza necessità di retroattività. Quella decisione – ha spiegato la Corte – rientra tra le pronunce di “inammissibilità di sistema”, vale a dire quelle che, pur rilevando profili critici di compatibilità costituzionale, non comportano l’immediata declaratoria di incostituzionalità, ma rimettono al legislatore il compito di intervenire in maniera congrua e ponderata.

In questo ambito, si è quindi riconosciuto al Parlamento un ampio margine di discrezionalità, anche nella scelta del “quando” e del “come” intervenire. Il legislatore, pertanto, era legittimato a stabilire un termine di decorrenza futura per la nuova disciplina, senza dover incidere sui rapporti pregressi.

Il principio della non retroattività

La Corte ha sottolineato che anche la disciplina dell’efficacia temporale delle leggi rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non violi principi di ragionevolezza o di tutela dell’affidamento legittimo. La scelta di applicare la riforma dell’aggio di riscossione solo per il futuro, come avvenuto dal 2022, risponde dunque a un criterio legittimo e conforme alla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 130 e n. 71 del 2023, n. 22 del 2022, che confermano la facoltà del legislatore di adottare soluzioni diverse, purché non manifestamente irragionevoli, per eliminare eventuali criticità costituzionali).

voltura catastale

Voltura catastale e consultazione: come funzionano i servizi online Al via i nuovi servizi di voltura catastale e consultazione registro partite catastali online attivati dall'Agenzia delle Entrate

Nuovi servizi catastali online

“Voltura catastale” e “Consultazione registro partite catastali” sono i nuovi servizi attivati dall’Agenzia delle Entrate direttamente online. Entrambi i servizi, come reso noto dal fisco con comunicato del 15 aprile 2025 hanno il fine di rendere più semplice la richiesta di voltura degli immobili nonchè la consultazione dei vecchi registri cartacei ora digitalizzati.

Voltura catastale web più semplice

La voltura catastale, spiegano le Entrate, è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto. Con la “domanda di volture”, quindi, il contribuente comunica al Fisco che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona, ma un’altra (come ad esempio nelle successioni ereditarie).

Il nuovo servizio “Voltura catastale web”, accessibile tramite credenziali Spid, Cie, Cns o Entratel/Fisconline, consente di presentare la domanda di volture e versare le somme dovute direttamente online. Il sistema guida l’utente nella compilazione della dichiarazione e, al termine, attesta la ricezione, il controllo e l’accettazione dei documenti inseriti, nonché l’avvenuto pagamento dei tributi.

Consultazione partite catastali

Attivo anche il nuovo servizio gratuito “Consultazione registro partite catastali” disponibile nell’area riservata sul sito delle Entrate.

La nuova funzionalità consente di consultare i “registri di partita”, ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita). Nel corso degli anni tali registri sono stati microfilmati e successivamente trasferiti su immagini digitali, che oggi vengono rese consultabili online grazie al nuovo servizio, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia. Benché questi registri cartacei non siano più aggiornati, poiché superati dalle attuali modalità di archiviazione dei dati catastali, conclude la nota stampa, “la consultazione delle informazioni in essi contenute risulta particolarmente utile in caso di ricerche a ritroso nel tempo”.

codice Ateco prostituzione

Codice ATECO anche per prostitute ed escort Codice ATECO prostituzione dal 1° aprile 2025: porte aperte a condotte illegali, l'ISTAT però assicura "solo attività legali"

Codice ATECO prostituzione

Codice ATECO prostituzione in vigore dal 1° aprile 2025. Lo prevede la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO operativa nel Registro Imprese. Tra le novità, c’è il codice 96.99.92, che include infatti i “Servizi di incontro ed eventi simili“, comprendendo esplicitamente escort e sex worker. Il codice va ovviamente segnalato quando si avviano queste attività economiche.

ATECO 2025: una classificazione aggiornata

La nuova classificazione ATECO 2025 sostituisce quella del 2022. Essa descrive in modo più accurato le attività economiche, considerando le innovazioni e le trasformazioni recenti dell’economia e della società. L’ISTAT e il sistema camerale hanno collaborato all’elaborazione della  tabella di riclassificazione e hanno integrato diverse informazioni disponibili.

Aggiornamento automatico e implicazioni fiscali

Il codice ATECO di ogni impresa si aggiorna automaticamente: in “Visura” saranno visibili quindi sia il nuovo codice ATECO che quello vecchio. Le nuove attività adottano invece subito il nuovo Codice ATECO 2025 e spetta alla Camera di Commercio l’attribuzione del nuovo codice. Il sistema fiscale non riclassifica quindi d’ufficio e i contribuenti possono  usare il codice ATECO nelle proprie scadenze fiscali.

Codice ATECO prostituzione 96.99.92  

Come anticipato, l’elenco ATECO aggiornato al 2025 include il codice 96.99.92 per “Servizi di incontro ed eventi simili”.

Le note esplicative specificano che il codice attività include:

  • attività di accompagnatori (escort) e agenzie di incontro;
  • fornitura o organizzazione di servizi sessuali;
  • organizzazione di eventi di prostituzione e gestione di locali.

Regolarità fiscale e illiceità penali

La nuova classificazione permette così l’iscrizione alla Camera di Commercio ai sex worker e alle escort. La regolarizzazione fiscale però potrebbe collidere, per ovvi motivi, con le attività illecite. Il codice include infatti anche l’organizzazione di servizi sessuali e locali di prostituzione, tutte attività che, come noto,  possono configurare reati di sfruttamento della prostituzione.

Reato di sfruttamento della prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione del resto è un reato grave per nostro ordinamento e punito in base alle legge n. 75/1958.

Chi organizza o dirige la prostituzione altrui, traendone profitto, rischia infatti la reclusione e multe salate. La nuova classificazione ATECO 2025 sembra però legittimare queste attività.

Precisazioni ISTAT codice ATECO prostituzione

L’ISTAT precisa tuttavia che il nuovo codice ATECO riguarda solo le attività legali in Italia. Il codice 96.99.92 include in particolare le agenzie matrimoniali e di speed dating.

L’ISTAT tiene a precisare inoltre che la nuova classificazione non fa che recepire la classificazione europea NACE Rev. 2.1. In Europa infatti, alcune attività legate alla prostituzione, sono legali.

Implicazioni e controversie  

La nuova classificazione ATECO 2025 solleva indubbiamente questioni giuridiche complesse. Non c’è dubbio che la regolarizzazione fiscale di alcune attività possa entrare in conflitto con le leggi penali. La distinzione tra attività legali e illegali richiede un’analisi approfondita. E’ necessario monitorare l’applicazione della nuova classificazione al fine di valutarne l’impatto sul piano giuridico e sociale.

 

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bonus psicologo

Bonus psicologo: dal 15 aprile scorrimento delle graduatorie L'INPS comunica che a partire dal 15 aprile 2025 darà avvio allo scorrimento delle graduatorie per il bonus psicologo

Bonus psicologo 2025, scorrimento graduatorie

A partire dal 15 aprile 2025, l’INPS darà avvio allo scorrimento delle graduatorie relative alle domande presentate nel 2024 per l’accesso al Bonus psicologo, misura finanziata con i fondi stanziati per l’anno 2023. Lo ha reso noto l’Istituto con il messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025.

Consultazione esito della domanda

I nuovi beneficiari, che risultano ammessi grazie allo scorrimento, potranno consultare l’esito della domanda, l’importo riconosciuto e il codice univoco associato accedendo all’apposito servizio online disponibile sul portale INPS.

Importo e termini utilizzo

Il contributo – finalizzato a sostenere le spese per sedute di psicoterapia – ricorda l’INPS, prevede un rimborso fino a 50 euro per ogni seduta, entro il limite massimo stabilito in base all’ISEE del richiedente.

Il bonus può essere utilizzato entro 270 giorni dalla data del 15 aprile 2025. Decorso tale termine, il codice assegnato verrà automaticamente annullato.

Per maggiori dettagli e per accedere al servizio online, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale dell’INPS.

Leggi anche la guida al Bonus psicologo

bonus barriere architettoniche

Bonus barriere architettoniche Bonus barriere architettoniche: cos'è, come funziona, interventi che ne beneficiano nel 2025, limiti di spesa, requisiti e fruizione

Bonus barriere architettoniche: cos’è

Il bonus barriere architettoniche è una misura fiscale introdotta per incentivare l’eliminazione degli ostacoli alla mobilità negli edifici, promuovendo l’accessibilità per persone con disabilità o difficoltà motorie. È una detrazione IRPEF prevista dall’art. 119-ter del decreto legge n. 34/2020, vigente anche per il 2025, ma con alcune importanti novità normative che hanno ristretto l’ambito applicativo.

In che cosa consiste  

Il bonus al momento consiste in una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute per realizzare interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche su edifici esistenti. È riconosciuto anche in assenza di persone disabili all’interno dell’edificio, purché l’intervento rispetti i requisiti previsti dal DM 236/1989, che disciplina i criteri tecnici per l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici.

Novità 2025: cosa cambia 

A partire dal 1° gennaio 2025, il bonus ha subito una stretta normativa in seguito all’approvazione della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023).

Sono ora ammessi esclusivamente gli interventi conformi alle prescrizioni del DM 236/1989 (accessibilità, adattabilità e visibilità degli edifici privati ed edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che agevolata), con un’effettiva finalità di superamento delle barriere:

  • ascensori;
  • piattaforme elevatrici esterne;
  • rampe di accesso;
  • scale e servo-scala.

Chi può beneficiare del bonus

Il beneficio spetta a:

  • persone fisiche (in qualità di proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari o comodatari);
  • condomini, per lavori sulle parti comuni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società e imprese, nel caso di immobili strumentali o beni patrimoniali;
  • professionisti, anche in forma associata;

L’edificio deve risultare esistente: il bonus non si applica a nuove costruzioni.

Importo massimo e limiti di spesa

La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute, con un massimale di spesa variabile in base alla tipologia di edificio:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accesso autonomo;
  • 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare nei condomìni da 2 a 8 unità;
  • 30.000 euro per ciascuna unità nei condomìni con più di 8 unità.

La detrazione può essere fruita in 5 quote annuali di pari importo.

Fruizione del bonus barriere architettoniche

Il bonus può essere fruito:

  1. direttamente in dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF;
  2. tramite sconto in fattura (se il fornitore lo accetta);
  3. con cessione del credito a soggetti terzi, secondo i limiti e le modalità previsti dalle normative vigenti (oggi più restrittive rispetto al passato).

Requisiti tecnici e documentazione necessaria

Per accedere al bonus è necessario:

  • rispettare i requisiti tecnici del DM 236/1989;
  • ottenere una dichiarazione del progettista o tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento;
  • effettuare il pagamento con bonifico parlante, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA del destinatario;
  • trasmettere all’ENEA la documentazione (per interventi con risparmio energetico correlato).

 

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codici ateco

Codici Ateco: classificazione 2025 Codici Ateco: aggiornata la classificazione delle attività economiche creata per motivi amministrativi ed economici

Codici Ateco aggiornati

I codici Ateco sono strumenti statistici fondamentali per classificare le attività economiche in Italia. Creati dall’ISTAT, servono a raccogliere dati economici e amministrativi. Ogni codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica con precisione l’attività svolta da un’impresa. Le lettere rappresentano i macro settori, mentre i numeri indicano categorie e sotto-categorie specifiche.

Cosa cambia dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2025, che va a sostituire Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.  Questa revisione è nata da un lavoro coordinato tra ISTAT, enti pubblici e associazioni imprenditoriali. L’obiettivo è ottimizzare la raccolta e gestione dei dati statistici e amministrativi.

La classificazione verrà implementata operativamente dal 1° aprile 2025. Da questa data, le Camere di Commercio aggiorneranno automaticamente i codici Ateco delle imprese iscritte, notificando l’avvenuta modifica.

Perché sono stati aggiornati i Codici Ateco

Il processo di revisione è iniziato nel 2023, con la raccolta di oltre 700 proposte di modifica dagli utenti. Diversi esperti e un comitato tecnico hanno analizzato i suggerimenti per adattare la classificazione alle nuove esigenze economiche.

La revisione ha coinvolto l’Istat, il Ministero delle Imprese, Unioncamere, l’Agenzia delle Entrate e altri enti. Il risultato è una classificazione più chiara e aggiornata.

Come le imprese devono aggiornare i codici Ateco

Le imprese che ne avessero bisogno potranno correggere o integrare i codici Ateco seguendo  procedure diversificate in base al tipo di errore riscontrato e relativo al codice, che può interessare la visura o i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova classificazione Ateco 2025 rappresenta un’evoluzione importante per migliorare la gestione delle attività economiche in Italia, rendendola più precisa e funzionale. Le imprese e i professionisti però devono adeguarsi tempestivamente per garantire la regolarità delle loro posizioni amministrative e fiscali.

Codici Ateco Agenzia delle Entrate

Anche l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le procedure di acquisizione dei modelli anagrafici e dei modelli dichiarativi alla nuova classificazione Istat.

Dal 1° aprile 2025, si legge nella risoluzione dell’8 aprile, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

 

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