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Modello RLI: cos’è e a cosa serve Modello RLI, il modello per registrare i contratti di locazione e affitto e compiere altre operazioni, dal 26 novembre 2024 è aggiornato

Modello RLI: registrazione contratti di locazione

Il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) è necessario per chiedere la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili all’Agenzia delle Entrate. Il modello è necessario anche per comunicare eventuali proroghe del contratto, così come cessioni, subentri o risoluzioni. Con questo documento è possibile anche comunicare la rinegoziazione del canone di locazione, esercitare l’opzione della cedolare secca e comunicare tutti i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto. I contratti di locazione e affitto di beni immobili infatti devono essere registrati obbligatoriamente. La registrazione è richiesta per qualsiasi importo di canone, eccetto i contratti che durano meno di 30 giorni complessivi all’anno.

Registrazione del contratto obbligatoria

La registrazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla stipula o dall’inizio della validità, se anteriore. Vediamo in che modo è possibile procedere alla registrazione.

  • Servizi telematici dellAgenzia delle Entrate: obbligatoria per agenti immobiliari e proprietari di almeno 10 immobili, facoltativa per gli altri. Per registrare online, occorre disporre di credenziali SPID, CIE o CNS. L’applicazione RLI, disponibile in versione desktop o web, permette di effettuare registrazione e pagamento delle imposte;
  • Presso un ufficio dellAgenzia: compilando il modello RLI e presentando la documentazione necessaria.  Chi non è obbligato alla registrazione telematica può recarsi presso un ufficio dell’Agenzia e presentare i seguenti documenti:
    • due copie del contratto (originale e copia conforme).
    • modello RLI compilato.
    • eventuali contrassegni telematici per l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate o 100 righe).
    • ricevuta del pagamento dell’imposta di registro tramite Modello F24.

Per i contribuenti che optano per la cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta, ma vanno pagate imposte sostitutive.

  • Tramite intermediari o delegati: abilitati come professionisti, associazioni di categoria o CAF.

Un intermediario deve:

  • Fornire una dichiarazione firmata al momento dell’
  • Consegnare due copie della ricevuta di registrazione e delle imposte pagate.
  • Assicurarsi del corretto pagamento delle imposte relative agli anni successivi, proroghe, cessioni o risoluzioni.

Imposte sulla registrazione del contratto

La registrazione richiede il pagamento dell’imposta di registro e di bollo. Tuttavia, i contratti che dispongono esclusivamente una riduzione del canone sono esenti da queste imposte.

L’importo dell’imposta di registro varia in base al tipo di immobile:

  • Per i contratti a canone concordato è prevista una riduzione del 30% della base imponibile per immobili in comuni ad alta tensione abitativa;
  • Per i contratti pluriennali invece c’è la possibilità di pagare l’imposta in un’unica soluzione o annualmente. Chi paga per l’intera durata riceve uno sconto proporzionale agli interessi legali.

In caso di disdetta anticipata del contratto, è previsto il rimborso delle annualità non godute.

L’imposta di bollo è di 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe. Può essere pagata tramite contrassegni telematici o addebito su conto corrente.

Come si pagano le imposte sui contratti di locazione

Quando la registrazione del contratto avviene in ufficio l’imposta di registro essere pagata nelle seguenti modalità:

  • con modello F24 Elementi Identificativi  (per titolari di partita Iva in modalità telematica o tramite intermediario), i privati possono presentare il modello presso banche e uffici postali;
  • con addebito su conto corrente.

Il bollo invece si paga utilizzando gli appositi contrassegni telematici che devono avere data successiva alla stipula del contratto.

Modello RLI: aggiornamento del 26 novembre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello RLI, introducendo modifiche significative per semplificare e uniformare la compilazione e il calcolo delle imposte:

  • casella Eventi eccezionali”: il calcolo dell’imposta di registro può differire dalle regole ordinarie;
  • nuova casella Agevolazioni”: inserito il codice 1 per usufruire delle agevolazioni fiscali degli Enti del Terzo Settore, con imposta di registro fissa per contratti legati ad attività di interesse generale. I contratti di locazione stipulati da tali enti sono esenti dall’imposta di bollo;
  • casella Numero fogli del contratto”: modificata l’intestazione e il calcolo del numero di fogli, considerando 4 facciate o 100 righe per foglio;
  • altri dettagli: Specifiche sui campi relativi a “Scritture private”, “Ricevute” e “Mappe”, con criteri per determinare il numero di fogli o di esemplari allegati.

 

Leggi anche: Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi

giurista risponde

Danno del bene custodito e responsabilità del custode Il custode per il danno del bene custodito può essere esonerato dalla responsabilità ove provi la mancanza di colpa?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. non è sufficiente – ed è anzi del tutto irrilevante – la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che – quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa – sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest’ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota (Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 25200).

La vicenda prende le mosse dalla morte di un ragazzo rimasto folgorato su un lampione cui si era appoggiato per andare a recuperare un pallone da calcio. In particolare, un gruppo di giovani giocava a calcetto, nel corso della partita un ragazzo scavalcava la recinzione per recuperare il pallone finito oltre e, nel rientro appoggiandosi ad un lampione privo di corpo illuminante, decedeva per folgorazione.

Tralasciando, in questa sede la responsabilità penale, procediamo nell’analisi della responsabilità civile ex art. 2051 c.c., in quanto essa trova applicazione anche in situazioni in cui vi è assoluzione in sede penale delle autorità preposte. Invero, la Suprema Corte ricorda che, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato non preclude la possibilità di affermare la sua responsabilità civile nel giudizio di risarcimento dei danni. Questo perché l’elemento della colpa e del nesso di causalità materiale nel processo civile è valutato dal giudice in modo differente rispetto alla valenza che assume nel processo penale.

Dunque, nel caso di specie sul fronte penale per omicidio colposo, vi sono tre procedimenti: uno nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, un altro nei confronti del direttore dei lavori titolare della ditta esecutrice dell’impianto di illuminazione che serviva il piazzale, ed un terzo nei confronti della ditta con cui il Comune aveva stipulato una convenzione avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di illuminazione siti sul territorio comunale. I primi due procedimenti si concludevano con pronuncia assolutoria, mentre il terzo si concludeva con una condanna per omicidio colposo.

Sul fronte civile, invece, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.

La Corte di Appello, accogliendo la domanda dei parenti della vittima, riformava la decisione e condannava il Comune al risarcimento dei danni.

La questione principale riguarda l’individuazione della responsabilità ex art. 2051c.c. del Comune, anche in relazione all’eventuale giudicato penale di assoluzione.

La colpa dei singoli dipendenti del Comune è irrilevante ai fini del titolo di responsabilità di quest’ultimo, la quale è pressoché obiettiva e prescinde dalle condotte negligenti dei singoli.

Così, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato e, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p. non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione.

Nel caso di specie, nel processo penale il Comune, citato come responsabile civile, era chiamato a rispondere del fatto penalmente illecito contestato al funzionario, mentre nel processo civile l’ente è stato chiamato a rispondere per il fatto proprio in relazione alla custodia di un bene di proprietà comunale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2051 c.c. non è sufficiente – ed è anzi del tutto irrilevante – la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che – quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa – sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest’ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota.

Ai fini della configurabilità di responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Nel caso di specie risulta provato che il giovane fosse morto per folgorazione e i lampioni non erano in sicurezza o recintati.

La Cassazione è consolidata nell’affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto custode dell’immobile e dei suoi impianti fissi e come tale responsabile oggettivamente. È, inoltre, responsabile per i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere una qualsiasi pronta reazione; occorre, perciò, stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi (ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell’esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro). Permane, invece, la responsabilità, se il danno è causato dalla res come modificata dai lavori e questi siano cessati da un tempo idoneo a consentire un intervento o adeguamento da parte del custode.

Non giova, pertanto, a un Comune la circostanza che le condizioni dell’impianto potessero essere ascritte all’esecutore dei lavori ove già consolidate, per cui l’ente ne risponde nei confronti dei terzi che ne fossero danneggiati.

 

(*Contributo in tema di “Danno del bene custodito: esonero di responsabilità del custode”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

affitti brevi

Affitti brevi: stop al check-in da remoto Affitti brevi: la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza estende il check-in diretto a locazioni brevi, scambio casa e Marina Resort

Affitti brevi: dubbi sulla sicurezza

L’aumento degli affitti brevi in Italia, accentuato da eventi culturali, religiosi e politici, come il prossimo Giubileo 2025, richiede una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica. Questo contesto solleva criticità legate al check-in automatizzato, che consente l’accesso alle strutture senza identificazione personale diretta. Criticità alle quali la circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, fornisce la soluzione.

Key box: contrarie al TULPS

Questa prassi, basata sulla trasmissione telematica dei documenti e sull’uso di codici automatizzati o key box, solleva dubbi sulla sua conformità all’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

L’art. 109 TULPS impone ai gestori di strutture ricettive di ospitare solo persone con un documento di identità valido, comunicandone i dati alle Questure entro 24 ore dall’arrivo (6 ore per soggiorni inferiori a un giorno).

Tale obbligo si estende ai locatori di immobili affittati per periodi inferiori a 30 giorni, secondo il combinato disposto del D.L. 113/2018 e successive modifiche.

La normativa mira a garantire la sicurezza pubblica, consentendo alle autorità di identificare tempestivamente gli alloggiati.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di queste disposizioni, sottolineando l’importanza di un controllo rapido e preciso per prevenire che persone pericolose o ricercate si nascondano in strutture ricettive.

Criticità del check-in automatizzato

Il check-in da remoto, privo di verifica personale diretta, rischia di violare la ratio dell’art. 109 TULPS. Dopo l’invio dei documenti online, non si può escludere infatti che l’alloggio venga occupato da individui non identificati, aumentando i rischi per la collettività.

Per garantire la sicurezza, i gestori devono verificare lidentità degli ospiti de visu e comunicare i dati alla Questura seguendo le modalità indicate nei Decreti Ministeriali del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021.

Check-in de visu anche per i Marina resort

Anche per le piattaforme come Home Exchange, utilizzate per scambi abitativi gratuiti, resta obbligatoria la registrazione dei dati degli ospiti sul portale “Alloggiati Web”. La mancata registrazione potrebbe favorire l’inserimento di dati falsi, rendendo difficile l’identificazione degli ospiti e compromettendo la sicurezza. Perciò, chi utilizza queste piattaforme deve rispettare gli stessi obblighi di identificazione e comunicazione.

Le stesse regole si applicano ai “Marina Resort”, strutture nautiche per turisti, equiparate a strutture ricettive per fini fiscali e di sicurezza. Ogni eccezione all’applicabilità dell’art. 109 TULPS a tali strutture risulta infondata.

L’obbligo di verificare personalmente lidentità degli ospiti è quindi essenziale per tutte le strutture ricettive. Le Prefetture e le Questure hanno il compito di sensibilizzare gli operatori e verificare il rispetto delle disposizioni, assicurandone l’applicazione uniforme. La collaborazione tra autorità locali, operatori del settore e associazioni di categoria è infatti cruciale per garantire la sicurezza pubblica.

 

Leggi anche: Affitti: obbligo CIN prorogato al 2025

giurista risponde

Sinistro stradale e risarcimento del terzo trasportato Il passeggero terzo, vittima di un sinistro stradale, ha diritto ad ottenere il risarcimento dell’assicurazione se il conducente dell’auto ha bevuto alcolici?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

L’accertamento dell’esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. La colpa non è sempre imputabile in capo a chi, dopo aver accettato di essere trasportato a bordo di un veicolo con una persona ubriaca alla guida, rimane coinvolto in un sinistro stradale di cui la responsabilità è rinvenibile a capo del conducente. È il giudice che deve valutare, caso per caso, l’esistenza e il grado della colpa del trasportato nel causare il sinistro (Cass., sez. III, 17 settembre 2024, n. 24920).

Il caso in oggetto prende le mosse dalle lesioni riportate da un soggetto trasportato a bordo di un autoveicolo. Di tale danno il terzo trasportato chiese il risarcimento al vettore ed al suo assicuratore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello attribuirono alla vittima un concorso di colpa del 50%, in quanto il terzo trasportato aveva fornito un contributo causale all’avverarsi del da lui stesso sofferto, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.

Il soggetto trasportato ricorre in Cassazione e questa dichiara improcedibile il ricorso.

Tuttavia, la Corte affronta la questione prendendo le mosse dal principio sancito dall’art. 1227 c.c. il quale prevede che, se il comportamento colpevole della vittima ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. È quindi possibile escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo condotto in stato di ebrezza.

In quest’ottica la Suprema Corte si occupa della questione concernente la compatibilità tra il diritto comunitario e l’art. 1227, comma 1, c.c. Sul punto, la Corte, nel richiamare la normativa comunitaria in materia, preliminarmente fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 30 giugno 2005, che ha affermato due principi. Secondo il primo, il diritto comunitario, in tema di assicurazione, sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti”. Per il secondo, il diritto comunitario consente, invece, agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali. Pertanto, mentre contrasterebbe con l’art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d’un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.

Alla luce di quanto sopra premesso, la Corte enuncia dei principi fondamentali di diritto.

In primo luogo, afferma che l’art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale e astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente; una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, qualsiasi disposizione di legge […] che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol.

Spetterà, quindi, al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore. Da ultimo l’accertamento dell’esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.

(*Contributo in tema di “Sinistro stradale e risarcimento del terzo trasportato”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

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social media

Social media: verso un divieto per i minori? Social media e minori: dati preoccupanti sugli effetti, 4 le proposte di legge al vaglio in Italia per tutelare i giovanissimi

Social media e minori:  dati preoccupanti

In Italia si discute di vietare luso dei social media ai minori di 15 o 16 anni. Quattro le proposte di legge in esame al Parlamento. La necessità di un intervento emerge da dati allarmanti. Il 53% dei ragazzi dai 13 anni ha subito esperienze negative sui social. Il 10% dei ragazzi tra 11 e 15 anni, con picchi del 20% per le ragazze tredicenni, mostra un uso problematico delle piattaforme. Il cyberbullismo colpisce il 18% delle tredicenni.

A livello globale, l’Australia ha approvato il primo divieto per minori di 16 anni. Piattaforme come TikTok, Facebook e Instagram rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani se non rispettano la norma. Negli USA, Spagna, Francia e Cina, sono in atto misure analoghe. In Cina, i minori di 14 anni possono usare Douyin solo 40 minuti al giorno.

Social media e minori: le 4 proposte di legge

In Italia, il dibattito sui social media e sull’utilizzo di internet in generale si intensifica. Le proposte di legge, che intervengono su più fronti, includono regolamentazioni rigide per bambini più piccoli e limiti di vario tipo per gli adolescenti. L’obiettivo è proteggere i più giovani, bilanciando diritti e sicurezza nell’era digitale.

Produzione e diffusione  contenuti digitali

La proposta di legge 1771 della deputata Sportiello vuole modificare la normativa n. 977 del 1967 per rafforzare la tutela dei minori coinvolti nella produzione e diffusione di contenuti digitali. Stabilisce l’obbligo di un’autorizzazione temporanea per il loro impiego, rinnovabile, ma anche revocabile in caso di rischi per il minore. Introduce specifiche disposizioni sull’utilizzo commerciale dei contenuti che superino soglie temporali o reddituali definite da un decreto ministeriale.

Il testo garantisce una maggiore consapevolezza ai genitori o tutori sul diritto alla privacy dei minori, sui rischi derivanti dalla diffusione online e sugli obblighi finanziari correlati. I contenuti non autorizzati devono essere rimossi immediatamente. I guadagni oltre una soglia stabilita sono vincolati in un conto speciale per il minore fino alla maggiore età. La proposta impone agli inserzionisti di verificare la regolarità dell’utilizzo dei contenuti sponsorizzati e di destinare i relativi introiti al conto del minore. Il testo rafforza anche il diritto alla cancellazione dei dati personali.Viene promosso inoltre un approccio educativo, con campagne di sensibilizzazione sui rischi psicologici e legali dell’esposizione online e si incentivano progetti di peer education nelle scuole. Infine, la soglia minima per la gestione autonoma dei dati personali passa da 14 a 16 anni.

Norme per i fornitori di servizi digitali

La proposta di legge 1863 della deputata Madia introduce invece nuove regole per migliorare la tutela dei minori nei servizi digitali. La legge si applica a tutti i fornitori di servizi digitali che operano in Italia, indipendentemente dalla sede legale. I fornitori devono verificare l’età degli utenti e l’AGCOM definirà le procedure, garantendo sicurezza e minimizzazione dei dati personali.
I contratti con minori sotto i 15 anni sono nulli, a meno che non siano autorizzati da un genitore o dal tutore. I fornitori devono dimostrare anche la validità del consenso. Le immagini dei minori sotto i 15 anni, se usate per contenuti commerciali, necessitano inoltre di autorizzazioni specifiche. I guadagni sopra i 12.000 euro annui devono essere depositati su un conto vincolato a nome del minore. Inserzionisti e piattaforme devono garantire il rispetto delle norme, versare i compensi direttamente sul conto del minore e integrare un sistema per contattare rapidamente il numero d’emergenza per minori 114.

Focus su identificazione e consenso

La proposta di legge 1217 del senatore Richetti introduce misure per proteggere i minori nell’uso dei servizi di comunicazione elettronica. I minori di 15 anni possono accedere ai servizi digitali solo con il consenso dei genitori. È vietato l’accesso ai minori di 13 anni a servizi che comportano rischi per salute e sicurezza. L’età deve essere verificata tramite fornitori accreditati utilizzando tecnologie sicure e rispettose della privacy. I dispositivi elettronici devono integrare applicazioni gratuite per il controllo parentale. Queste app devono essere attivabili al primo utilizzo e non possono raccogliere dati a fini commerciali. Il governo avvierà campagne per educare famiglie e studenti sull’uso responsabile dei servizi digitali. Verranno sottolineati i rischi associati allinterazione online, come dipendenza e pericoli per la sicurezza.

Diffusione contenuti: protagonisti minorenni

La quarta e ultima proposta di legge 1800 del deputato Bonelli stabilisce che i contenuti diffusi su piattaforme audiovisive con protagonisti minori di 14 anni rispettino nuove regole.

  • Genitori o tutori devono comunicare all’Autorità se i contenuti generano guadagni commerciali.
  • I proventi vanno depositati in un conto bancario intestato al minore, utilizzabili solo al compimento dei 18 anni.
  • Le imprese che usano minori per campagne audiovisive devono ottenere autorizzazione esplicita dai genitori e informare l’Autorità.

I minori che compiono 14 anni possono chiedere la rimozione di contenuti personali da internet, inclusi quelli diffusi prima di tale età. Un decreto aggiornerà poi il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

Le piattaforme digitali invece dovranno:

  • informare gli utenti sui rischi psicologici e legali legati alla diffusione di contenuti sui minori;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione sulla riservatezza e sui rischi della pubblicazione online;
  • favorire la segnalazione di contenuti lesivi della dignità o integrità morale dei minori.

 

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foto di minori

Foto di minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori Il Garante Privacy ammonisce un padre che aveva pubblicato la foto del figlio minore di 14 anni sui social senza il consenso della madre

Foto dei minori sui social

No alle foto di minori sui social senza il consenso di entrambi i genitori. Per postare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori. Invece se il minore ha compiuto quattordici anni la normativa italiana gli riconosce la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione. Questo è ciò che ha ribadito il Garante Privacy intervenuto a seguito del reclamo di una madre, che lamentava la pubblicazione di una foto del figlio, minore di quattordici anni, da parte del padre sul proprio profilo Facebook.

Immagine lesiva riservatezza del figlio

La donna aveva già chiesto all’uomo, senza alcun risultato, la rimozione dell’immagine, ritenendola lesiva della riservatezza e della reputazione del figlio.

Il bambino era ritratto insieme al fratello, anch’egli minore e la foto era accompagnata da un commento del padre sulla loro somiglianza pur essendo nati da madri diverse.

Necessario consenso di entrambi i genitori

Nel provvedimento l’Autorità ha precisato che il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di immagini di minori di quattordici anni è richiesto anche se al padre e alla madre, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso dei figli. Per cui, ha concluso il Garante, “la pubblicazione della foto del minore sulla ‘piazza virtuale’ dei social è da considerarsi illecita”.

L’Autorità perciò ha ammonito il padre, tenendo conto del fatto che non avesse precedenti analoghi, ed ha disposto il divieto di pubblicazione dell’immagine del figlio senza il consenso di entrambi i genitori. L’uomo dovrà anche comunicare (entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento) le iniziative intraprese per adempiere alle prescrizioni del Garante.

rito di famiglia

Rito di famiglia: come cambia dopo i correttivi Il rito di famiglia dopo il decreto correttivo della Cartabia cambia veste, numerosi i dubbi sulla capacità dei tribunali di attuare le novità

Rito di famiglia: le novità del decreto correttivo

Dal 26 novembre 2024 il rito famiglia in materia di persone, minorenni e famiglie subisce importanti modifiche. Entrano in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 164/2024, che corregge e integra la riforma Cartabia (Decreto Legislativo 149/2022). Il nuovo assetto normativo mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, senza introdurre cambiamenti radicali richiesti da alcuni. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Ambito di applicazione: nuove regole per il rito famiglia

L’articolo 473-bis c.p.c viene modificato per ampliare e precisare i procedimenti soggetti al rito di famiglia. In particolare:

  • si aggiungono le domande di risarcimento danni per violazione dei doveri familiari;
  • si escludono i procedimenti di scioglimento della comunione legale, che saranno trattati come quelli di comunione ordinaria o ereditaria.

Un’ulteriore novità riguarda il mutamento del rito. Se un procedimento è stato avviato con modalità non conformi, il giudice, entro la prima udienza, potrà disporre il cambio di rito. Ciò garantisce che le cause non vengano respinte per mere formalità, riducendo il rischio di inammissibilità e ottimizzando i tempi processuali.

Accelerazione dei tempi nei casi di urgenza

Il giudice avrà la possibilità di abbreviare i termini fino alla metà nei casi di comprovata urgenza. Questa disposizione introdotta nell’art. 473-bis.14 c.p.c. si applica sia alla fase introduttiva del processo sia alla presentazione di memorie integrative.  

Provvedimenti temporanei e urgenti

Un’altra modifica riguarda la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili art. 473-bis.15 c.p.c. Sarà il giudice monocratico, e non più il collegio, a occuparsi di queste decisioni in udienza. L’ordinanza emessa sarà reclamabile, ma solo contestualmente ai provvedimenti temporanei e urgenti adottati nella prima udienza.

Tutela dei minori e delle parti deboli

Per i diritti indisponibili, come quelli economici legati ai figli minori, si chiarisce, tramite una modifica dell’art. 473-bis.19 c.p.c, che non si applica la decadenza per il convenuto nel proporre domande riconvenzionali. Questo garantisce una maggiore flessibilità nei casi in cui le esigenze dei minori siano coinvolte.

Inoltre, il nuovo articolo 473-bis.72 estende le norme sugli ordini di protezione per abusi familiari anche a condotte pregiudizievoli esercitate da o verso membri della famiglia diversi da coniugi, conviventi o partner uniti civilmente.

Appello e reclami: procedure più chiare

La possibilità di proporre reclami contro i provvedimenti temporanei si applica ora anche alle decisioni emesse dalla Corte d’Appello. I reclami saranno decisi dalla stessa Corte, ma in una composizione diversa. Se il numero di giudici non consente di formare un collegio separato, gli atti verranno trasmessi alla Corte d’Appello più vicina. Questa modifica dell’art. 473-bis.34 c.p.c mira a garantire uniformità e specializzazione nelle decisioni, rafforzando la tutela dei diritti delle parti.

Nuovi poteri del pubblico ministero

Il pubblico ministero potrà proporre impugnazione contro le sentenze che definiscono il giudizio, ma solo in relazione agli interessi patrimoniali dei figli minori o incapaci. Si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore protezione delle categorie vulnerabili.

Famiglia e minori: le modifiche alle leggi speciali

Il decreto legislativo n. 164/2024 introduce rilevanti modifiche anche in diverse leggi speciali.

Separazioni e divorzi: cambiano le spese

Tra queste, spiccano interventi sul testo unico delle spese di giustizia (Dpr 115/2002).

  • Viene istituito l’articolo 8-bis, che stabilisce che nei procedimenti civili con il coinvolgimento del pubblico ministero il regime delle spese segua quello del patrocinio a spese dello Stato.
  • Per separazioni, divorzi e regolamentazione della responsabilità genitoriale su domanda congiunta, il contributo unificato sarà di 43 euro, mentre per i procedimenti contenziosi salirà a 98 euro.
  • Un nuovo Titolo V-bis regola i procedimenti per la tutela dei minori non accompagnati, esentandoli dalle spese.

Le altre modifiche

Viene abrogato l’articolo 5, comma 5, della legge sul divorzio, già integrato nel nuovo regime del Codice di procedura civile tramite l’art. 474-bis.47 c.p.c.

La riforma tocca inoltre la legge n. 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia, specificando il ruolo del giudice tutelare e dei servizi sociali.

Si estendono infine le disposizioni unificate ai procedimenti di rettificazione di sesso e si definiscono i compiti dei notai nella tutela economica dei minori o dei soggetti protetti, garantendo maggiore trasparenza e protezione.

Criticità e prospettive future del rito di famiglia

Nonostante le migliorie apportate al rito di famiglia, alcuni aspetti restano oggetto di dibattito. In particolare, il limite imposto al reclamo dei provvedimenti indifferibili rischia di creare tensioni nei casi in cui i tribunali non rispettino la rapidità prevista.

L’esclusione dell’udienza di conciliazione, invece, anche se motivata dalla volontà di non allungare i tempi, solleva dubbi, per la possibilità di promuovere accordi tra le parti nei casi meno conflittuali.

 

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motivazione per relationem

Motivazione per relationem: valida se esaustiva Nel processo civile, la motivazione per relationem per essere valida deve contenere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione

Processo civile e motivazione per relationem

La motivazione per relationem per essere valida deve contenere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione. Così la sentenza n. 28517/2024 della sezione tributaria della Cassazione.

La vicenda

Nella vicenda, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento, con cui rettificava, ai fini IRPEF, la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2006, avendo accertato che il contribuente aveva ricevuto un bonifico di oltre un milione di euro da una società francese. Il contribuente, chiamato a rendere giustificazioni circa il detto versamento, dichiarava trattarsi di ‘giroconto fondi’ per vendita di un’abitazione. L’Ufficio acclarava, quindi, che detto importo corrispondeva, in realtà, ad utili della società distribuiti all’uomo, quale socio al 100% della società, sicchè riprendeva a tassazione il 40% dell’importo, quale reddito di capitale di fonte estera.
Il contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Pordenone accoglieva il ricorso. L’ufficio quindi proponeva appello alla CTR la quale confermava la sentenza di prime cure e il fisco a questo punto adiva la Cassazione, lamentando nullità della sentenza in quanto sia il thema decidendum sia la motivazione risulterebbero del tutto carenti. La motivazione, in particolare, sarebbe affidata a mere clausole di stile, con rimando alla decisione di prime cure.

Motivazione per relationem

La Corte dà ragione all’Agenzia. “Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere li ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053)” affermano innanzitutto dal Palazzaccio.

Con riferimento, in particolare, “alla tecnica motivazionale per relationem – aggiunge la Corte che è stato ripetutamente affermato che –  detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814)”.

Il giudice di appello, proseguono da piazza Cavour, “è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112)”.

La decisione

Nel caso di specie, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che le valutazioni dei giudici di primo grado fossero «ineccepibili». “Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado”.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Parola al giudice del rinvio.

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riforma processo civile

Riforma processo civile: ecco i nuovi correttivi In vigore dal 26 novembre 2024 il decreto legislativo sui correttivi alla riforma Cartabia del processo civile      

In vigore i nuovi correttivi alla riforma Cartabia

I correttivi alla Riforma del processo civile approvati dal Consiglio dei Ministri (atto n. 137 bis) il 26 settembre, in secondo esame preliminare, vanno a modificare il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, meglio noto come riforma Cartabia. 

Il testo, dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il 29 ottobre 2024 è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri.

Il decreto (Dlgs-164/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, per entrare in vigore il 26 novembre 2024.

Dal provvedimento emerge un’attenzione particolare al processo di cognizione per garantire un miglior coordinamento, alla procedura di notifica delle impugnazioni, ai procedimenti che riguardano le persone e la famiglia e al processo esecutivo.

Processo civile: gli interventi

Scendendo nello specifico, vediamo quali sono i correttivi apportati al testo.

Regolamento di competenza

In relazione al regolamento di competenza il decreto prevede:

  • che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’ 38 c.p.c siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza;
  • l’ampliamento da 20 a 40 giorni del termine per il deposito delle difese del resistente nel regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.

Digitalizzazione del processo

Sul tema della digitalizzazione del processo l’art. 123 c.p.c. sul giuramento dell’interprete e del traduttore il testo prevede che lo stesso venga prestato ai sensi dell’art. 193 c.p.c ossia nelle stesse modalità previste per il consulente con dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

Comunicazioni e notificazioni

Il nuovo articolo 136 c.p.c prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali. Se invece la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto viene inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. Le modalità per l’inserimento dell’atto nel portale saranno descritte nel nuovo articolo 149-bis.  

Cambia infatti anche la formulazione dell’articolo 149 bis c.p.c. dedicato alle notificazioni a mezzo PEC dell’ufficiale giudiziario. Il nuovo comma 2 dispone che  l’ufficiale giudiziario potrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso.

Il nuovo terzo comma dell’art. 149 bis c.p.c invece dispone che la notifica per il notificante si perfeziona quando il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario, per il destinatario invece quando il gestore di posta elettronica genera la ricevuta di avvenuta consegna.

Procedimento di cognizione ordinaria

Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.

Sostituito completamente l’art 171 bis c.p.c che si occupa delle verifiche preliminari. Da segnalare i nuovi commi 4 e 5.

Il comma 4 prevede in particolare che il giudice, in presenza del presupposti di legge, possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti.

Cambia anche l’art. 330 c.p.c. sulla notifica dell’impugnazione

Di estremo interesse il nuovo comma 2, che così dispone: “L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.”

Rito speciale persone, famiglia e minori

Il decreto interviene sull’articolo 473 bis in misura piuttosto corposa.

Il nuovo  comma 1 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme contenute nel titolo IV bis:

  • procedimenti sullo stato delle persone, dei minorenni e della famiglia attribuiti al tribunale ordinario, al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni,
  • domande di risarcimento del danno derivanti dalla violazione di doveri familiari a meno che la legge non disponga diversamente.

Da segnalare anche le modifiche che lo schema apporta agli articoli 473 bis.24, 473 bis.38, 473 bis.39, 473bis.48.

Fattura elettronica per il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche sulla base delle fatture elettroniche. All’art. 634 c.p.c. dopo il primo periodo i nuovi correttivi aggiungono il seguente: “Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse  attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.”

Processo di esecuzione

Il nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c., che si occupa della forma del pignoramento, prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo PEC con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza al domicilio le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis c.p.c.

Importante anche la modifica che investe l’articolo 543 c.p.c., relativa alla forma del pignoramento nell’espropriazione presso terzi. Il nuovo sesto comma prevede che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo. In questo caso, l’obbligo del terzo viene meno dal momento in cui riceve la comunicazione.

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