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Perenzione: la guida Perenzione: istituto che determina l’estinzione del processo amministrativo se le parti restano inattive per un periodo determinato

Perenzione nel processo amministrativo

La perenzione è un istituto giuridico che regola la scadenza di certi termini processuali. Essa determina infatti la cessazione automatica di un’azione legale se la stessa non viene svolta entro il periodo previsto dalla legge. Questo concetto ha un’importanza fondamentale per garantire l’efficienza e la certezza dei processi amministrativi. In Italia, la perenzione è disciplinata dal DLgs n. 104/2010, noto come Codice del Processo Amministrativo, che ha introdotto diverse norme in materia di scadenze processuali e decadenze dei ricorsi.

In questo articolo, esamineremo gli articoli 81-85 del DLgs n. 104/2010, che regolano la perenzione nel processo amministrativo, approfondendo la sua applicazione pratica e le principali pronunce giuridiche che hanno contribuito a chiarire l’ambito di operatività di questo istituto.

Cos’è la perenzione?

La perenzione si verifica quando un’azione legale, che non venga portata avanti nel tempo previsto dalla legge, perde efficacia, determinando la decadenza del ricorso.

Nel contesto del processo amministrativo, la perenzione si applica principalmente ai ricorsi giurisdizionali amministrativi, che, se non attivati o non seguiti con le necessarie attività procedurali (come il deposito di documenti o l’avanzamento della causa), cadono in perenzione, estinguendosi automaticamente.

La perenzione ha quindi lo scopo di velocizzare i processi ed evitare l’accumulo di cause non attuali, ottimizzando il lavoro dei tribunali amministrativi e delle autorità competenti.

Codice del processo amministrativo: artt. 81-85

Come anticipato, la perenzione trova la sua disciplina negli articoli 81, 82. 83, 84 e 85 del decreto legislativo n. 104/2010, che ha disposto il riordino del processo amministrativo. Analizziamo singolarmente queste norme.

Articolo 81 – Perenzione: un ricorso è considerato perento se non viene compiuto alcun atto di procedura per un anno. Il termine di un anno non decorre dal momento della presentazione di un’istanza per la fissazione dell’udienza, fino a quando non vi sia una decisione su di essa, salvo eccezioni.

Articolo 82 – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali: se un ricorso rimane pendente per più di cinque anni dalla sua presentazione, la segreteria notifica alle parti l’obbligo per il ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza entro 120 giorni. Tale istanza deve essere firmata dal ricorrente e dal suo avvocato. In mancanza di questa istanza, il ricorso è dichiarato perento. Se invece viene comunicata la fissazione dell’udienza senza la notifica precedente, il ricorso può essere deciso solo se il ricorrente dichiara interesse alla decisione, altrimenti è dichiarato perento con decreto.

Articolo 83 – Effetti della perenzione: La perenzione si applica automaticamente (di diritto) e può essere rilevata anche d’ufficio. Ogni parte sopporta le proprie spese processuali.

Articolo 84 – Rinuncia: Una parte può rinunciare al ricorso in qualsiasi fase del processo attraverso: 1. una dichiarazione scritta firmata dalla parte stessa o dall’avvocato con mandato speciale, da depositare presso la segreteria; 2. una dichiarazione resa in udienza e registrata nel verbale. Il rinunciante deve sostenere le spese degli atti compiuti, salvo diversa decisione del collegio. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza. Se non vi è opposizione, il processo si estingue. Il giudice può comunque dedurre la perdita di interesse alla causa da fatti o comportamenti delle parti.

Articolo 85 – Procedura per lestinzione e limprocedibilità: l’estinzione e l’improcedibilità possono essere dichiarate con un decreto del presidente o di un magistrato delegato. Il decreto è comunicato alle parti dalla segreteria. Le parti hanno 60 giorni dalla comunicazione per opporsi al collegio mediante atto notificato a tutte le altre parti. Il giudizio di opposizione è deciso con un’ordinanza che, se accoglie l’opposizione, fissa una nuova udienza. In caso di rigetto, le spese sono a carico dell’opponente senza possibilità di compensazione. L’ordinanza è comunicata alle parti e può essere impugnata in appello. Se l’estinzione o l’improcedibilità si verificano durante l’udienza di discussione, vengono dichiarate con sentenza.

Giurisprudenza sulla perenzione

La giurisprudenza ha avuto un ruolo cruciale nell’interpretare e applicare i principi della perenzione, cercando di chiarire i contorni di questa disciplina e di bilanciare le esigenze di celerità dei processi con la tutela dei diritti degli utenti del processo amministrativo.

Consiglio di Stato sentenza n. 4318/2017

Nel processo amministrativo, il termine di perenzione previsto dall’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) non decorre se la mancata fissazione dell’udienza da parte della Segreteria dipende da un’omissione di quest’ultima. In tali circostanze, l’inerzia del procedimento non può essere attribuita alle parti, che non hanno la possibilità di intervenire in un’attività procedurale demandata esclusivamente all’ufficio. Le parti hanno quindi il diritto di fare affidamento sull’obbligo della Segreteria di fissare l’udienza d’ufficio.

Consiglio di  Stato sentenza n. 3017/2018

La perenzione nel processo amministrativo ha una duplice natura: privatistica, perché presuppone una tacita rinuncia delle parti alla prosecuzione del giudizio; pubblicistica, in quanto mira a soddisfare l’interesse pubblico a una rapida definizione delle controversie relative all’esercizio del potere amministrativo. Questo istituto risponde quindi all’esigenza di garantire la chiusura delle situazioni giuridiche coinvolgenti la Pubblica Amministrazione entro un termine ragionevole. 

Consiglio di Stato sentenza n. 3426/2019

Nel giudizio amministrativo, il giudice può rilevare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa anche in assenza delle formalità previste dall’art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010. Tale valutazione può basarsi su fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, nonché sul comportamento delle parti, che possono fornire elementi utili a dimostrare la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Effetti della perenzione

La perenzione ha effetti rilevanti sul processo amministrativo. Quando si applica la perenzione, il ricorso diventa inefficace, e il procedimento legale si estingue senza che sia necessaria una pronuncia di merito. Ciò significa che il ricorrente perde la possibilità di far valere i propri diritti in quel determinato processo, e il ricorso non potrà più essere ripreso nemmeno su richiesta della parte. I termini di perenzione sono dunque strumenti utilizzati per accelerare i procedimenti amministrativi e per evitare l’accumulo di ricorsi inerti. Tuttavia, la legge consente alcune deroghe, soprattutto nei casi in cui vi siano impedimenti giustificati che impediscono al ricorrente di proseguire l’azione.

 

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festival di sanremo

Festival di Sanremo: addio alla Rai? Festival di Sanremo: dal 2026 gara pubblica, l’affidamento alla RAI è illegittimo, non rispetta le norme sui contratti pubblici

Festival di Sanremo: affidamento illegittimo alla RAI

Illegittimo l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla RAI da parte del Comune di Sanremo.  Dal 2026, l’organizzazione del Festival dovrà passare attraverso una gara pubblica. La decisione, contenuta nella sentenza del TAR Liguria n. 843/2024, nasce dal ricorso presentato dai discografici italiani, rappresentati dal presidente dell’Associazione Fonografici Italiani.

Festival della canzone italiana: concessione marchio

Nel 2023, il presidente dell’Associazione Fonografici Italiani la sua etichetta discografica  contestano la concessione diretta del Marchio “Festival della Canzone Italiana” alla RAI, senza una procedura di evidenza pubblica.

La convenzione, infatti, garantiva alla RAI l’uso esclusivo del marchio e l’organizzazione delle edizioni 2024 e 2025. Il Comune avrebbe dovuto invece rispettare le norme europee e nazionali sui contratti pubblici, aprendo il bando a operatori del settore.

Festival di Sanremo:  la convenzione tra Comune e RAI

La convenzione per il Festival di Sanremo prevede che la RAI organizzi l’evento a sue spese, presentando un progetto-programma al Comune per l’approvazione. In cambio, ottiene i diritti di sfruttamento economico del marchio e del Festival. Il Comune fornisce supporto logistico e floreale e riceve un corrispettivo, oltre a una percentuale sui ricavi generati dalla RAI.

Il TAR ha evidenziato che questa convenzione è un “contratto attivo”, poiché la RAI trae un’opportunità di guadagno. Pertanto, la concessione dovrebbe seguire i principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità, previsti dalla normativa vigente.

Marchio e format: entità distinte

Un punto centrale della sentenza riguarda la distinzione tra il marchio e il format. Il TAR ha stabilito che il marchio “Festival della Canzone Italiana” non è inscindibilmente legato al format ideato dalla RAI. Dal 1951 al 1991, infatti, il Comune ha gestito il Festival autonomamente. La RAI si è infatti limitata trasmettere la manifestazione canora in televisione.

Negli ultimi anni poi, il format del Festival è stato modificato più volte, dimostrando l’assenza di un legame indissolubile tra marchio e organizzazione. Nel 2021, ad esempio, il Festival si è svolto senza pubblico per via della pandemia e in altre edizioni sono stati introdotti cambiamenti significativi nelle modalità di gara e conduzione.

Le difese della RAI e del Comune di Sanremo

La RAI ha sostenuto di essere titolare esclusiva del diritto d’autore sul format e di aver investito interamente nella sua creazione. Il TAR però ha respinto questa tesi, affermando che il contratto con il Comune riguarda lo sfruttamento del marchio, non del format.

Il Comune, dal canto suo, ha difeso la convenzione come immodificabile, sottolineando la necessità di un legame tra organizzazione e trasmissione televisiva. Questa posizione non ha convinto i giudici, che hanno ritenuto possibile separare i due ruoli, come avveniva prima del 1991.

Festival di Sanremo: negata la qualifica di bene culturale

Il Tar ha escluso che il Festival, il marchio o il format possano essere qualificati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali. Si tratta di diritti immateriali e di una manifestazione circoscritta nel tempo e nello spazio, non assimilabile a espressioni di identità culturale collettiva.

Conseguenze sul Festival di Sanremo

Le edizioni 2024 e 2025 rimangono salve, poiché l’organizzazione è già in fase avanzata. Tuttavia, dal 2026, il Comune dovrà aprire una gara pubblica per assegnare la gestione del Festival. La RAI, quindi, potrebbe non essere più l’organizzatrice principale dell’evento. La sentenza segna un cambiamento epocale per il Festival di Sanremo. Dal 2026, nuovi operatori potranno concorrere per gestire l’evento, garantendo maggiore trasparenza e concorrenza. La competizione potrebbe portare a innovazioni significative nel panorama musicale e mediatico italiano.

 

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giurista risponde

Procedure di gara: il termine per ricorrere Quali i termini per ricorrere nelle procedure di gara?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Nell’ambito delle procedure di gara, ai fine dell’esperibilità del ricorso, trova applicazione il termine decadenziale dei trenta giorni, laddove la comunicazione degli esiti di gara abbia esaustivamente soddisfatto l’interesse sostanziale conoscitivo; nel caso contrario trova applicazione il termine di quarantacinque giorni (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 25 settembre 2024, n. 1721).

Preliminarmente, è opportuno ricordare che l’art. 120 del codice del processo amministrativo prevede che il termine decorre, per il ricorso principale ed i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione per tutti i concorrenti non esclusi, ai sensi dell’art. 36 del medesimo codice dei contratti pubblici.

Dunque, la decorrenza del termine per ricorrere differisce che si tratti di ricezione della comunicazione ex art. 90 oppure della messa a disposizione degli atti ex art. 36, mediante la procedura dell’accesso.

A tal proposito soccorrono le regole cardine della pienezza conoscitiva strumentali all’inviolabilità del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato.

Pertanto, nell’ambito delle controversie ex art. 120 c.p.a., laddove la comunicazione degli esiti di gara (ex art. 90) abbia esaustivamente soddisfatto l’interesse sostanziale conoscitivo e non sia necessario attendere la messa a disposizione per tutti i concorrenti non esclusi, trova applicazione il tradizionale termine decadenziale dei trenta giorni ai fini dell’esperibilità del ricorso avverso gli atti di gara. Nel caso contrario in cui la conoscenza di atti ulteriori e diversi assurga a condizione ineludibile per poter acquisire una pienezza conoscitiva, rintracciabile mediante l’istituto dell’accesso formale, allora opera la logica della dilazione temporale con un’estensione fino ai quarantacinque giorni.

 

(*Contributo in tema di “Procedure di gara: il termine per ricorrere”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

responsabilità precontrattuale

Responsabilità precontrattuale: risarcito l’interesse negativo Responsabilità precontrattuale: se una delle parti si ritira dall’accordo l’altra parte ha diritto al risarcimento del danno emergente

Responsabilità precontrattuale e danno emergente

La responsabilità precontrattuale ricollegabile al contratto non concluso comporta il risarcimento del danno emergente (interesse negativo) non delle utilità (interesse positivo) che il contraente adempiente avrebbe conseguito se l’altra parte avesse concluso l’accordo. Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8668/2024, ribadendo anche l’importanza della prova del danno richiesto.

Procedura di gara annullata

Una società specializzata nella gestione di impianti di depurazione propone alla Regione Campania un progetto per il completamento e la gestione dell’impianto di depurazione di Napoli Est. Dopo una serie di valutazioni positive e l’assegnazione di un termine per adeguare la proposta, la Regione  avvia una procedura di gara. In seguito a una rivalutazione delle proprie priorità in materia di depurazione, la Regione decide però di revocare la delibera iniziale, che aveva ammesso la proposta della società e, di conseguenza, annulla la procedura di gara. La società, sentendosi danneggiata da queste decisioni, presenta ricorso al TAR, sostenendo che l’amministrazione aveva agito illegittimamente. La società chiede quindi il risarcimento dei danni. Il TAR respinge il ricorso, ma la società  presenta appello, di cui la Regione chiede il respingimento.

Richiesta risarcitoria legittima

Una sezione del Consiglio di Stato riconosce la responsabilità precontrattuale della Regione Campania per aver interrotto un accordo contrattuale in corso, causando un danno economico alla società. Legittima quindi la richiesta risarcitoria. Viene però ordinata una perizia contabile per accertare i costi sostenuti dalla società per il progetto, definire il valore dell’investimento, e gli altri costi sostenuti.

Il Consiglio di Stato in via definitiva rileva che la controversia verte sul risarcimento del danno subito dalla società a seguito dell’annullamento, da parte della Regione Campania, di una gara d’appalto per la gestione di un impianto di depurazione. Il focus della vicenda richiede nello specifico la verifica della sussistenza del danno da lesione dellinteresse negativo (danno emergente) derivante dalla accertata responsabilità contrattuale. Respinta invece la richiesta risarcitoria derivante da lucro cessante.

Responsabilità precontrattuale: il danno richiesto va provato

Per accertare il danno emergente il perito stima alcuni costi, come quelli per le fideiussioni, ma trova difficoltà nel quantificare con precisione i costi di preparazione del progetto a causa della mancanza di documentazione dettagliata e del tempo trascorso. La società giustifica questa mancanza di documentazione dettagliata sostenendo che gran parte dei costi risalgono a prima del 2003 e che, a causa dei termini di conservazione previsti dalla legge, non è più in possesso di tutta la documentazione. La società propone quindi un metodo di calcolo alternativo.

Il Consiglio di Stato ritiene che sia però necessario stabilire se questo metodo di calcolo sia sufficiente a dimostrare in modo convincente l’entità del danno subito dalla società, in assenza di una documentazione contabile più precisa. La Regione, dal canto suo, contesta la validità del metodo proposto e ritiene che la società non abbia fornito prove sufficienti per quantificare il danno. Il giudice dell’appello ritiene quindi opportuno valutare le argomentazioni di entrambe le parti e decidere se il metodo proposto dalla società sia accettabile per determinare l’ammontare del risarcimento.

Danno emergente: risarcito nei limiti della spesa provata

Fatta questa premessa il Consiglio di Stato precisa che la responsabilità precontrattuale si basa sul principio di buona fede e correttezza nelle trattative. Essa tutela il contraente leso da comportamenti scorretti altrui, limitando il risarcimento all’interesse negativo.

Nel caso in esame, il Collegio esclude tuttavia il risarcimento di spese relative alla predisposizione del progetto, perché non supportate da documentazione probatoria adeguata. Non è sufficiente infatti fornire un principio di prova generico; è necessario dimostrare in modo rigoroso il danno subito, come stabilito dall’art. 2697 c.c. e ribadito da recenti decisioni (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10092).

Il verificatore non ha riscontrato prove documentali sufficienti per diverse voci di costo, tra cui spese per consulenze (€ 178.000), trasferte (€ 4.000), e redazione del progetto (€ 900.000). Questi importi non risultano verificabili né giustificabili con documenti amministrativi o contabili. Inoltre, non emergono elementi che attestino il loro riconoscimento da parte della Regione Campania.

L’unica eccezione riguarda i costi della polizza fideiussoria, pari a 62.100. Per tale voce di costo, la documentazione depositata ha dimostrato l’effettivo sostenimento della spesa, consentendo al Collegio di riconoscere il risarcimento.

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nuove licenze ncc

Nuove licenze NCC autorizzate dalle Regioni Le Regioni possono autorizzare nuove licenze di NCC ma devono rispettare l'obbligo della pubblica gara

Licenze NCC autorizzate dalle Regioni

Nuove licenze NCC autorizzate dalle Regioni. Ok dalla Corte Costituzionale purchè si rispetti l’obbligo della pubblica gara. Questo quanto precisato con la sentenza n. 206/2024.

La «rigida previsione contenuta nella risalente disciplina introdotta nel 1992», che assegna solo ai comuni la possibilità di indire pubblici concorsi per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC), deve ritenersi «cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e attuale, in funzione della tutela di un livello di interessi che riguarda importanti potenzialità di sviluppo dell’intero territorio regionale». Si legge nel documento con cui la Consulta – dopo la pronuncia numero 137 del 2024, con cui è stata dichiarata, a seguito di autorimessione, l’illegittimità costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, previsto dall’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge numero 135 del 2018 – è tornata a giudicare il ricorso del governo avverso l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria numero 16 del 2023.

Duplice portata normativa

Tale disposizione – ha precisato la sentenza – riveste una duplice portata normativa: da un lato, infatti, alloca anche alla Regione Calabria la funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di NCC, dall’altro la disciplina attraverso una assegnazione diretta di tali autorizzazioni alla Ferrovie della Calabria srl. In riferimento al primo aspetto, la sentenza ha chiarito che «il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC».

Potenziare il sistema del trasporto

Dal momento che è la «quasi totale assenza di vettori» il motivo che ha spinto il legislatore regionale ad intervenire, la norma risulta funzionale a potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che «concorr[e] a dare “effettività” alla libertà di circolazione».

La sentenza ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione del rilascio delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC direttamente a Ferrovie della Calabria srl: tale disciplina viola, infatti, l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge numero 21 del 1992 e si pone pertanto in contrasto con la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza», che assume carattere trasversale e prevalente, fungendo «da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale», «sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta».

giurista risponde

Diniego di accesso e segreto professionale È legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, è legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale che rientra tra i casi di esclusione previsti dall’art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7658).

È opportuno preliminarmente ricordare che l’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 801/1977, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Il secondo comma dell’art. 24 prevede che, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale facendolo rientrare tra i casi di esclusione previsti dall’art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/1990, rendendo, pertanto, superflua la mancata formalizzazione della opposizione del professionista interessato.

Infatti, il segreto professionale è posto a tutela, oltre che degli assistiti, anche della libertà di scienza che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2239 c.c. e dell’art. 33 Cost. Tale libertà potrebbe risultare gravemente compromessa qualora non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse nel corso dell’attività professionale.

(*Contributo in tema di “Procedure di gara: il termine per ricorrere”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

Edilizia residenziale pubblica

Edilizia residenziale pubblica: meno vincoli all’esecuzione forzata Per la Consulta è incostituzionale l'improcedibilità prevista per l'esecuzione forzata su immobili di edilizia pubblica nei confronti del costruttore privato

Esecuzione forzata edilizia residenziale pubblica

Edilizia residenziale pubblica: “è incostituzionale l’improcedibilità prevista – nell’ambito dell’esecuzione forzata su immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura”. È quanto si legge nella sentenza numero 211/2024, con cui la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.

La norma

La norma censurata prevedeva che il giudice dell’esecuzione dovesse verificare d’ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dalla legge numero 457 del 1978 (articolo 44) e inserimento dell’istituto di credito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dopo aver constatato che il citato elenco non risulta ancora istituito e dopo aver preso atto che la formulazione della disposizione ha generato interpretazioni significativamente diverse, la Corte ha reputato “irragionevole e sproporzionata la norma censurata, ricostruita dal rimettente in maniera da abbracciare tanto una ratio sanzionatoria, quanto una supposta funzione di tutela della garanzia dello Stato”.

La Corte ha ritenuto, anzitutto, incostituzionale la disciplina, “là dove prevede la sanzione della improcedibilità per il creditore che non abbia rispettato i requisiti indicati nel richiamato articolo 44 della legge numero 457 del 1978, in presenza dei quali gode della garanzia dello Stato. Se dal mancato rispetto dei citati requisiti si fa discendere anche la perdita della garanzia dello Stato, risulta, infatti, sproporzionato inibire in aggiunta l’accesso alla tutela esecutiva. Se, invece, si esclude la perdita della garanzia dello Stato, l’improcedibilità determina solo l’irragionevole effetto di far valere la garanzia dello Stato al di fuori della procedura, anziché nell’ambito della stessa, ove la garanzia opera in via sussidiaria”.

Parimenti, irragionevole, oltre che sproporzionata, è la norma se interpretata nel senso di estendere l’improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario neppure partecipi alla procedura concernente i richiamati immobili.

La decisione

La Consulta rileva, infatti, che il creditore fondiario viene per legge avvisato dell’avvio della procedura concernente il bene su cui grava il suo diritto di ipoteca e rispetto al quale gode della garanzia dello Stato. Pertanto, se non interviene, è solo su di lui che dovrebbero riverberarsi le conseguenze della sua stessa inerzia. Viceversa, è irragionevole correlare all’inerzia del creditore fondiario l’improcedibilità per gli altri creditori, consentendo, al contempo, al debitore di assicurarsi, con il solo pagamento delle rate del mutuo fondiario, una temporanea impignorabilità del bene. Infine ha ribadito il giudice delle leggi che “restano fermi gli strumenti preposti alla tutela della finalità abitativa, vale a dire l’improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all’ente finanziatore circa la pendenza della procedura e il rispetto degli oneri reali in capo all’assegnatario della vendita forzata”.

lecito dare cibo

Lecito dare cibo ai gatti randagi Illegittima l'ordinanza che vieta ai cittadini di dare cibo agli animali randagi. Vanno però rimossi i contenitori utilizzati

Illegittimo divieto di sfamare randagi

Lecito dare cibo ai gatti randagi. Illegittima, dunque, l’ordinanza che vieta ai cittadini di somministrare alimenti a questi animali. Chi li sfama però deve utilizzare appositi contenitori e rimuoverli successivamente. La mancata rimozione costituisce abbandono di rifiuti e può essere sanzionata.Lo ha affermato il TAR Sicilia nella sentenza n. 3844/2024.

La vicenda

L’ordinanza contestata vietava indiscriminatamente la somministrazione di cibo ad animali vaganti, come cani e gatti, oltre ad altri animali selvatici. Una delle associazioni per la protezione degli animali ha impugnato il provvedimento, sottolineando che il divieto contrasta con le normative nazionali e regionali per la tutela degli animali d’affezione. Secondo l’associazione, la misura era eccessiva, priva di fondamento logico e in contrasto con il principio di protezione degli animali sancito dalla legge.

Crudele esporre i randagi alla fame

Il TAR ha sottolineato che il randagismo è un problema sociale da affrontare con umanità e rispetto per gli animali. Privare i randagi del cibo fornito da cittadini sensibili alle loro condizioni significa esporli alla fame e a comportamenti potenzialmente pericolosi, come rovistare nei rifiuti o diventare aggressivi per sopravvivere. Questo approccio, secondo il giudice amministrativo, risulta crudele e contrario alla legge.

Inoltre, nessuna norma vieta di alimentare animali randagi nei luoghi dove trovano rifugio. Al contrario, la legge quadro nazionale del 1991 promuove la tutela degli animali d’affezione e condanna ogni atto di crudeltà, maltrattamento o abbandono. Questi principi mirano a favorire una convivenza equilibrata tra esseri umani e animali, tutelando anche la salute pubblica e l’ambiente.

Ordinanza illegittima e ingiustificata

Il TAR ha anche evidenziato l’assenza di ragioni straordinarie che potessero giustificare l’adozione dell’ordinanza. Non sono emerse situazioni di emergenza igienico-sanitaria o pericoli per la pubblica incolumità tali da richiedere un intervento straordinario. Secondo il giudice, le circostanze citate erano fisiologiche e prevedibili. Inoltre, con le dovute precauzioni, non rappresentavano un rischio immediato per l’igiene pubblica.

La sentenza ribadisce quindi che è possibile alimentare i randagi, ma occorre rispettare alcune regole. Gli alimenti devono essere posti in contenitori idonei, che devono poi essere rimossi per evitare la dispersione di rifiuti. La mancata osservanza di questo obbligo può essere sanzionata, poiché si configura come abbandono di rifiuti. Il TAR in questo modo afferma i principi di tutela degli animali sanciti dalla legge. Cani e gatti randagi non possono essere lasciati morire di fame o essere abbandonati a sé stessi. Le autorità devono promuovere soluzioni rispettose e conformi alle normative vigenti, evitando misure che ignorano il benessere degli animali e i diritti dei cittadini.Occorre quindi un approccio equilibrato e responsabile nella gestione del randagismo, in linea sia con il quadro normativo italiano che con il senso civico.

 

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Allegati

Ddl concorrenza: legge in vigore In vigore dal 18 dicembre 2024 la legge annuale per il mercato e la concorrenza che prevede novità in materia di concessioni autostradali, startup e dehors

DDL concorrenza e mercato

Il ddl concorrenza è in vigore. Dopo l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di conversione del decreto approvato dal CdM il 26 luglio 2024, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre per entrare in vigore il 18 dicembre 2024.

La nuova legge n. 193/2024 prevede diverse misure in materia di concessioni autostradali, dehors per migliorare la ricettività e il decorso urbano, di portabilità delle scatole nere per favorire la mobilità, di trasporto pubblico non di linea per contrastare l’abusivismo, di monitoraggio e rilevazione dei prezzi, di shrinkflation a garanzia del consumatore e di start up innovative per premiare le imprese che presentano maggiore potenzialità.

Ecco le misure più importanti della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

Concessioni autostrade: procedure pubbliche o in house

Si mira a far incassare allo Stato una parte dei pedaggi, invece che alle aziende concessionarie, per redistribuire i fondi. Le concessioni autostradali saranno aggiudicate per mezzo di procedure pubbliche o con affidamenti diretti del ministero dei Trasporti a società in house posta sotto il  controllo dal ministero dell’Economia. I pedaggi verrano versati in un fondo per investire nelle reti autostradali e in un dedicato alle concessioni, che verranno gestiti dal Ministero dei Trasporti.

Dehors: più servizi ai cittadini e decoro urbano

Nuove regole del Ddl concorrenza 2024 sui dehors per migliorare i servizi ai cittadini e il decoro urbano. Regole precise per mettere ordine nel settore, incentivando investimenti e migliorando la qualità delle aree urbane. Entro un anno, un decreto legislativo sarà emanato su proposta del Mimit e in concerto con vari ministeri, per coordinare la concessione di spazi pubblici ai locali. Particolare attenzione alle aree di interesse culturale e paesaggistico. I Comuni dovranno aggiornare i regolamenti per garantire il passaggio sicuro dei pedoni e delle persone con disabilità. Le norme legate alla pandemia rimarranno in vigore fino alla fine del 2025.

Scatole nere: nuove regole per la portabilità

Le assicurazioni non potranno inserire clausole che impediscano ai clienti di disinstallare senza costi i dispositivi di monitoraggio (scatole nere) alla scadenza del contratto. Si introduce la portabilità dei dati registrati dalle scatole nere, che i consumatori possono richiedere per mezzo della compagnia assicurativa. I dati (percorrenza totale, strade percorse, orari di guida) devono essere forniti in un formato leggibile e comune. Istituito un sistema informativo per prevenire le frodi assicurative, sotto la vigilanza di IVASS, con costi a carico delle assicurazioni.

Trasporto pubblico non di linea: lotta all’abusivismo

Per contrastare l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea prestato da taxi e Ncc, sono previste sanzioni per la mancata iscrizione al registro, come la sospensione e la revoca della licenza. I Comuni possono verificare i dati nel registro e comunicare eventuali revoche al Ministero dei Trasporti, per facilitare un controllo più efficace delle licenze.

Monitoraggio e rilevazione prezzi più efficiente

Il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe, attività compiuta dalle Camere di Commercio, viene reso più efficiente. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può infatti individuare i prodotti da controllare e adottare linee guida per uniformare le rilevazioni dei prezzi.

Shrinkflation: etichette per informare i consumatori

Per contrastare la shrinkflation, pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto mantenendo lo stesso confezionamento, viene introdotto lobbligo di informare i consumatori mediante unetichetta specifica sui prodotti esposti.

Startup innovative

Ampliata la definizione di start up innovative attraverso l’introduzione di nuovi criteri per premiare le imprese con più potenziale.  La stessa deve essere una micro impresa o un’impresa piccola o media (raccomandazione Commissione UE 2003/361/CE) e non deve svolgere attività di agenzia e consulenza.

Buoni pasto

Dal 1° gennaio 2025 ai gestori privati dei ticket privati sarà applicato il tetto del 5% alle commissioni. La novità riguarderà solo i ticket di nuova emissione, per quelli già emessi varranno le regole previste fino al 31 agosto 2025.

Energia

I clienti vulnerabili potranno chiedere di accedere ai servizi che prevedono tutele graduali presentando domanda entro il 30 giugno del 2025.

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decreto ambiente

Decreto Ambiente: cosa prevede la legge Dalla semplificazione della VIA alla siccità sino alla promozione dell'economia circolare ecco tutte le novità del Decreto Ambiente convertito in legge in vigore dal 17 dicembre 2024

Decreto Ambiente: in vigore la legge

Il Decreto Ambiente, diventato legge dopo che il 10 dicembre il ddl di conversione ha ricevuto l’ok definitivo della Camera con 141 voti a favore, 80 contrari e 3 astenuti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre per entrare in vigore il 17 dicembre 2024.

La nuova legge (n. 191/2024) rafforza la tutela delle acque per intervenire contro i fenomeni crescenti di siccità, modifica i sistemi dei gestione degli imballaggi e dei rifiuti, così come disciplinati dal Codice dell’Ambiente e promuove l’economia circolare.

Questi sono solo alcuni dei temi affrontati dalla legge di conversione del decreto contenente “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.

Testo Unico Ambiente

Il testo va a riformare il TUA, il Testo Unico Ambiente, che racchiude le principali norme in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti. La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Vai al testo coordinato del decreto Ambiente e della legge n. 191/2024

Le misure del DL Ambiente

Le misure introdotte, in base alle volontà espresse dal Governo nel comunicato del 10 ottobre 2024 hanno lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere leconomia circolare”.

Il testo, modificato nel corso del passaggio in Senato:

  • modifica la normativa in materia di valutazione ambientale condizionando la verifica di assoggettabilità alla VIA, in relazione ai progetti di competenza statale e regionale alle regole del decreto legislativo che si occupa della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sancisce che il rilascio dell’AIA ossia della Autorizzazione Integrata ambientale spetti al direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • affida a un decreto il compito di definire progetti strategici per raggiungere gli obiettivi del PNIEC;
  • in presenza di esigenze contingenti motivate si consente l’assegnazione dei progetti spettanti alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC alla Commissione tecnica VIA-VAS;
  • per i progetti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas e di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà che attesti la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare l’impianto;
  • il Ministero della difesa potrà definire un programma di interventi per la transizione energetica di siti, infrastrutture e dei beni del demanio militare presenti sul territorio nazionale e disciplinare l’eventuale procedimento di valutazione o autorizzazione ambientale del programma o dei singoli interventi;
  • vieta la concessione dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e nel mare, fatte salve specifiche eccezioni;
  • previene i fenomeni siccitosi e prevede la realizzazione interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque;
  • promuovere leconomia circolare, anche attraverso la modifica della legge n. 60 del 2022, che contiene disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne;
  • incentiva le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova;
  • consente il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di bonifica e riqualificazione dei siti orfani;
  • istituisce una struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano e Cerchiara;
  • prevede misure finalizzate ad attuare interventi per difendere il suolo e mitigare il dissesto idrogeologico;
  • Introduce disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN) e garantisce le funzionalità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

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