cittadinanza allo straniero

Cittadinanza allo straniero che non conosce l’italiano La Consulta ha ritenuto incostituzionale la norma che in materia di cittadinanza allo straniero non esclude chi è oggettivamente impedito ad imparare l'italiano

Cittadinanza allo straniero

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25/2025 ha affermato che vìola il principio di uguaglianza la norma che subordina l’acquisto della cittadinanza allo straniero – per matrimonio o naturalizzazione – alla conoscenza dell’italiano a livello intermedio per qualunque soggetto, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.

Legge 91/1992

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 «nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente [la cittadinanza] affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».

Eguaglianza formale e sostanziale

Secondo la Consulta, è violato, anzitutto, il principio di eguaglianza formale per trattamento uguale – ingiustificato e irragionevole – di situazioni diverse. Infatti, con l’imposizione generalizzata del requisito linguistico, il legislatore non ha tenuto conto della condizione di coloro che, in ragione di determinate menomazioni, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza.

Ancora, la disciplina uniforme dettata dall’art. 9.1 offende il principio di eguaglianza nella sua declinazione sostanziale perché frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto dello status di cittadino per tale specifica categoria di persone vulnerabili e dà luogo ad una loro discriminazione indiretta.

Il requisito della prova

Infine, la Consulta ha ritenuto che la norma sia irragionevole perché contraria al principio «ad impossibilia nemo tenetur»: il requisito della prova della conoscenza della lingua a livello intermedio si rivela, infatti, una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.

licenza edilizia

Licenza edilizia La licenza edilizia: definizione, evoluzione normativa nella concessione edilizia e nel permesso di costruire, giurisprudenza rilevante

Cos’è la licenza edilizia

La licenza edilizia era, un tempo, un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per la realizzazione di interventi edilizi. Essa serviva a certificare che i lavori da eseguire fossero conformi alla normativa urbanistica e alle leggi edilizie locali. La licenza si distingue dalla concessione edilizia, in quanto originariamente era un vero e proprio atto di “permissio” da parte dell’amministrazione pubblica, che legittimava l’inizio dei lavori.

La licenza edilizia si basava sul presupposto che l’amministrazione avesse il diritto di autorizzare o vietare la costruzione di edifici, in funzione del rispetto delle norme di pianificazione territoriale, dell’estetica del paesaggio e delle esigenze di sicurezza.

Dalla licenza edilizia alla concessione edilizia

L’introduzione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, segna un momento fondamentale nell’evoluzione della licenza edilizia, quando la licenza edilizia viene sostituita dalla concessione edilizia. In questo periodo, l’autorità comunale non rilasciava più una licenza “discrezionale”, ma una concessione che divenne un atto vincolato, basato sull’esistenza di determinate condizioni legali.

La concessione edilizia, a differenza della licenza, non dipendeva più dalla valutazione soggettiva dell’amministrazione, ma era subordinata alla verifica del rispetto di specifici requisiti stabiliti dal piano regolatore e dalle normative urbanistiche locali.

La concessione edilizia: un nuovo approccio

La legge n. 10/1977 stabilì che la concessione edilizia doveva essere rilasciata se l’opera proposta fosse conforme agli strumenti urbanistici, alla legislazione edilizia e alle prescrizioni del piano territoriale. Questo significava che i comuni non avevano più un margine di discrezionalità nel decidere se autorizzare o meno l’opera, ma erano obbligati a rilasciare la concessione se il progetto rispettava le normative. La concessione edilizia mirava a semplificare le pratiche burocratiche, rendendo l’iter edilizio più chiaro e uniforme.

La sostituzione con il permesso di costruire

Con l’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la concessione edilizia venne sostituita dal permesso di costruire. Sebbene il permesso di costruire rappresenti una continuazione del principio giuridico della concessione edilizia, esso ha introdotto una maggiore semplificazione e velocizzazione dei procedimenti burocratici e ha ridotto le distinzioni tra interventi ordinari e straordinari.

La principale novità del permesso di costruire è che l’amministrazione non si limita a verificare la conformità dell’opera rispetto alle normative, ma ha anche il compito di valutare l’impatto dell’opera sull’ambiente e sulla qualità urbana. Inoltre, il permesso di costruire non è più rilasciato da un atto discrezionale dell’amministrazione, ma è subordinato a controlli puntuali su vari aspetti tecnici e normativi.

Giurisprudenza sulla licenza edilizia

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione delle norme relative alla licenza edilizia e alle successive forme di autorizzazione edilizia. Diverse sentenze hanno cercato di chiarire la distinzione tra i vari tipi di autorizzazione e di interpretare la legittimità di determinate pratiche edilizie.

Cassazione civile n. 29166/2021

La licenza o concessione edilizia ha rilevanza solo nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il privato richiedente, senza influenzare i rapporti tra privati, che restano regolati dal codice civile, dalle leggi speciali in materia edilizia e dai regolamenti locali. Pertanto, nelle controversie tra privati riguardanti opere edilizie, la presenza o assenza della concessione è irrilevante, salvo il caso di licenza in deroga. Il rispetto della concessione non garantisce di per sé l’assenza di violazioni dei diritti di terzi, così come la mancanza della licenza non comporta automaticamente un illecito, purché la costruzione sia conforme alle norme vigenti.

Cassazione n. 43840/2018

La mancata approvazione della licenza edilizia non incide sulla qualificazione di un’area come “cantiere”, secondo la definizione fornita dal D. Lgs. n. 81/2008. Diversamente, si rischierebbe di escludere dall’applicazione del diritto penale del lavoro attività edili abusive o completamente irregolari, favorendo l’elusione della normativa predisposta a tutela dei lavoratori, un’eventualità evidentemente inaccettabile.

Cassazione n. 2852/1983

La licenza edilizia ha la funzione limitata di eliminare un ostacolo di natura pubblicistica all’esercizio del diritto di edificare, senza tuttavia conferire all’attività del privato un carattere di interesse generale. Inoltre, esso non incide sugli eventuali vincoli di diritto privato che possano impedire la realizzazione dell’opera, i quali restano pienamente efficaci e non subiscono alcuna interferenza. Di conseguenza, anche quando la licenza è stata rilasciata legittimamente, il giudice ordinario conserva il potere di valutare la conformità della costruzione alle disposizioni del regolamento edilizio, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle distanze legali.

 

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abusi edilizi sopravvenuti

Abusi edilizi sopravvenuti: le sanzioni valgono per tutti La Corte Costituzionale ha stabilito che anche le autonomie speciali devono attenersi al regime sanzionatorio dettato per gli abusi edilizi sopravvenuti

Abusi edilizi sopravvenuti

Anche le autonomie speciali devono attenersi al regime sanzionatorio dettato dall’art. 38 del TU Edilizia per gli abusi edilizi sopravvenuti. Lo ha affermato la Consulta che, con la sentenza n. 22/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, numero 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022), per violazione degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, in quanto in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico sociale, quali sono gli articoli 36 e 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Il regime sanzionatorio della fiscalizzazione dell’abuso

La Corte Costituzionale ha per la prima volta riconosciuto che, al pari dell’articolo 36 del Testo unico edilizia, anche l’articolo 38, nel prevedere un peculiare regime sanzionatorio (fiscalizzazione dell’abuso) per i cosiddetti “abusi edilizi sopravvenuti” (ossia realizzati in conformità a un titolo abilitativo in seguito annullato), mira a proteggere interessi di primaria importanza e di segno complessivamente unitario (in quanto correlati al governo del territorio e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente), con conseguente necessità di attuazione uniforme a livello nazionale che non può subire differenziazioni regionali.

Le sanzioni valgono anche per le autonomie speciali

Nella sentenza si afferma, in particolare, “che le specifiche condizioni richieste dall’articolo 38 (impossibilità di procedere alla rimozione dei vizi procedurali e impossibilità tecnica di procedere alla restituzione in pristino), per consentire il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore venale dell’opera abusiva in luogo della demolizione, costituiscono elementi determinanti del punto di equilibrio tra opposti interessi, individuato dal legislatore statale al fine di un ordinato governo del territorio”.

Pertanto, ha concluso il giudice delle leggi, alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome non è dato introdurre ulteriori criteri di valutazione dell’impossibilità di ripristino, né della determinazione del “prezzo” da pagare per evitare la demolizione di un immobile; né, infine, graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio.

permesso di costruire

Permesso di costruire Permesso di costruire: definizione, normativa di riferimento, rilascio, differenza con la SCIA e giurisprudenza

Cos’è il permesso di costruire?

Il permesso di costruire è un atto amministrativo che autorizza l’inizio di un intervento edilizio, che deve rispettare una serie di normative urbanistiche, ambientali e tecniche. Si tratta di uno degli strumenti più importanti per garantire che le opere edilizie siano conformi ai piani regolatori comunali, alle leggi sul paesaggio, alla sicurezza e alla qualità dell’ambiente urbano.
Esso è disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che ha sostituito la precedente “concessione edilizia”, stabilendo regole uniformi su tutto il territorio nazionale.

Normativa di riferimento

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è la normativa principale che regola il permesso di costruire. Il Testo Unico dell’Edilizia ha armonizzato e semplificato le procedure di rilascio di autorizzazioni edilizie, offrendo indicazioni precise su come e quando ottenere il permesso di costruire.

Gli articoli salienti

Alcuni articoli salienti di questa normativa sono:
• l’articolo 10: che stabilisce che il permesso di costruire è necessario per gli interventi edilizi che comportano una modificazione sostanziale dell’uso del suolo, come nuovi edifici, ampliamenti e modifiche strutturali significative;
• l’art. 11: che definisce le caratteristiche del permesso di costruire, ossia la trasferibilità ai successori e aventi causa, la sua irrevocabilità e onerosità. Il permesso di costruire inoltre non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi;
• l’articolo 12: che stabilisce i presupposti per il suo rilascio;
• l’art. 15: che stabilisce l’efficacia temporale e la decadenza del permesso a costruire;
• l’articolo 20: che regolamenta il procedimento per il rilascio e i tempi, stabilendo anche le modalità di ricorso in caso di diniego.
Oltre al Testo Unico, ogni comune ha una propria normativa edilizia che deve essere rispettata. I regolamenti locali possono prevedere ulteriori specifiche, come le modalità di presentazione della domanda, i documenti necessari e le procedure per il rilascio.

Quando viene rilasciato il permesso di costruire?

Il permesso viene rilasciato quando si ha intenzione di realizzare interventi edilizi che comportano una modificazione sostanziale del territorio, come la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione o l’ampliamento di edifici esistenti, qualsiasi intervento che modifichi l’assetto urbanistico di un’area.
La richiesta viene presentata al comune, il quale deve verificarne la conformità rispetto al piano regolatore e ad altre normative settoriali (sicurezza, ambiente, paesaggio, salute pubblica, ecc.).

Una volta ottenuto il permesso, il richiedente ha un termine per avviare i lavori e, generalmente, è obbligato a completare l’opera entro i termini stabiliti.

Differenza tra permesso di costruire e SCIA

Una delle principali distinzioni nel panorama delle autorizzazioni edilizie riguarda la differenza tra permesso di costruire e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Mentre il permesso di costruire è obbligatorio per le opere più rilevanti e che impattano maggiormente sull’urbanistica, la SCIA si applica a interventi più semplici che non modificano in modo sostanziale il territorio o la struttura edilizia esistente.

Permesso di costruire vs SCIA

• Permesso di Costruire: richiesto per interventi edilizi complessi o per nuove costruzioni che possano influire sul piano regolatore, sull’assetto urbano o sull’ambiente. L’amministrazione pubblica ha il compito di valutare la conformità del progetto con le normative urbanistiche e ambientali.
• SCIA: la SCIA è una dichiarazione che il soggetto interessato presenta per avviare determinati lavori edilizi. L’intervento deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti, ma, in questo caso, non è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione, che potrà solo controllare la correttezza dell’intervento successivamente.

La SCIA è spesso usata per interventi di minore impatto, come lavori di manutenzione ordinaria, interventi di ristrutturazione leggera o modifiche interne a edifici esistenti, mentre il permesso si applica in casi in cui l’opera comporta una vera e propria trasformazione del territorio.

Giurisprudenza rilevante

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretare e applicare la normativa, risolvendo le controversie relative alla sua applicazione:

Consiglio di Stato n. 962/2025

Il soggetto legittimato a impugnare un permesso di costruire, come un proprietario confinante, deve rispettare termini specifici per presentare il ricorso. Questi termini decorrono dal momento in cui i lavori hanno inizio (c.d. an dell’edificazione) o, eventualmente, da quando l’interessato ne viene a conoscenza.
Trascorsi i 60 giorni previsti per l’impugnazione, il ricorso è considerato tardivo e non può essere esaminato dal giudice, indipendentemente dalla conformità dell’opera al titolo edilizio.

Cassazione n. 23186/2018

La totale difformità dal permesso di costruire, secondo l’articolo 31 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), si verifica quando l’intervento edilizio realizzato si discosta completamente da quello autorizzato. Questo avviene in due casi principali:

1. Modifica sostanziale dell’organismo edilizio – Se l’opera costruita differisce integralmente per tipologia, forma, volumetria o destinazione d’uso rispetto a quanto previsto nel permesso di costruire.

2. Superamento dei volumi autorizzati – Se vengono realizzati volumi edilizi eccedenti i limiti approvati, tali da costituire un’unità edilizia autonoma o comunque significativa rispetto al progetto iniziale. In sintesi, la totale difformità si ha quando l’opera costruita è radicalmente diversa da quella autorizzata, tanto da configurare un nuovo organismo edilizio.

TAR Campania – Salerno n. 1611/2015

E’ illegittimo che un’Amministrazione richieda, come condizione per il rilascio del permesso di costruire, la dimostrazione della regolarità del richiedente nei confronti dei tributi comunali. Tale pretesa altera la finalità del potere amministrativo, utilizzandolo per scopi estranei rispetto a quelli stabiliti dalla legge, che disciplina il permesso di costruire con criteri specifici e autonomi.

 

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telemedicina

Telemedicina: ok alla piattaforma nazionale Il Garante Privacy ha dato il via libera allo schema di decreto del ministero della Salute che disciplina i trattamenti di dati personali nell'ambito della Piattaforma Nazionale di telemedicina

Telemedicina: ok Dm Salute

Dopo aver chiesto ed ottenuto maggiori garanzie a tutela dei dati trattati, il Garante privacy ha dato via libera allo schema di decreto del Ministero della salute che disciplina i trattamenti di dati personali nell’ambito della Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT) prevista dal PNRR.

Valutazione d’impatto preventiva

Lo schema di decreto ha accolto le numerose modifiche chieste dal Garante. In particolare, rispetto alla prima bozza del decreto trasmessa dal Ministero, è stato introdotto l’obbligo della valutazione d’impatto preventiva, anche in considerazione della natura, dell’oggetto, delle finalità e dell’elevato numero di persone coinvolte.

Nello schema di decreto, tra l’altro, sono stati specificati la tipologia di dati trattati e delle operazioni eseguibili, i motivi di interesse pubblico rilevante e le misure specifiche e appropriate per tutelare i diritti degli interessati.

EDS

Sono stati individuati i servizi resi disponibili dalla PNT per finalità di cura e di governo, le modifiche alla disciplina dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), i ruoli del trattamento e le specifiche finalità e i compiti attribuiti ai diversi soggetti coinvolti.

Su richiesta del Garante, particolare attenzione è stata posta sulle misure di sicurezza tecniche e organizzative per offrire garanzie adeguate al rischio.

Misure idonee

Lo schema di decreto prevede, tra l’altro, l’adozione di misure idonee ad attenuare il pericolo dell’utilizzo fraudolento di identità digitali, la cifratura dei dati mediante algoritmi robusti, l’introduzione di IPS (Intrusion Prevention System), il monitoraggio degli eventi di sicurezza, la gestione dei possibili incidenti e la tracciabilità delle operazioni.

Aggiornamento linee guida

L’Autorità ha evidenziato, infine, la necessità di aggiornare le “Linee guida per i servizi di telemedicina – requisiti funzionali e livelli di servizio” approvate con decreto del Ministero della salute nel 2022 in funzione della nuova disciplina sul FSE 2.0 e delle disposizioni del Regolamento europeo.

 

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ddl nucleare

Ddl nucleare: cosa prevede Ddl nucleare sostenibile: approvata dal Consiglio dei Ministri la delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, ecco cosa prevede

Ddl nucleare sostenibile, ok dal Governo

E’ stato approvato il 28 febbraio 2025, dal Consiglio dei ministri il Ddl nucleare sostenibile. Il testo, contenente “delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile” è stato approvato in esame preliminare, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Obiettivi e mix energetico italiano

Il ddl è volto all’inserimento del nucleare sostenibile e da fusione nel cosiddetto “mix energetico italiano” e interviene in forma organica sotto i profili economico, sociale e ambientale, nel quadro delle politiche europee di decarbonizzazione con orizzonte temporale il 2050, coerentemente con gli obiettivi di neutralità carbonica e di sicurezza degli approvvigionamenti.

L’intervento, si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi, ha lo scopo di:

  • garantire la continuità nell’approvvigionamento energetico in presenza di un incremento costante della domanda e favorire il raggiungimento dell’indipendenza energetica;
  • concorrere agli obiettivi di decarbonizzazione necessari a fronteggiare il cambiamento climatico;
  • garantire la sostenibilità dei costi gravanti sugli utenti finali e la competitività del sistema industriale nazionale.

Linee di intervento principali

Di seguito le linee di intervento principali:

Superamento delle esperienze nucleari precedenti

Si assicura una cesura netta rispetto agli impianti nucleari del passato (cosiddetti di “prima” o di “seconda generazione”), destinati alla definitiva dismissione, salvo eventuale riconversione, e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, incluse le tecnologie modulari e avanzate. In quest’ottica, si valuterà l’istituzione di un’Autorità indipendente competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari.

Disciplina organica ciclo di vita dell’energia nucleare

Si prevede una disciplina organica dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare (eventuale fase di sperimentazione – progettazione – autorizzazione degli impianti – esercizio degli impianti – gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi – smantellamento degli impianti).

Coordinamento e dialogo con i gestori delle reti elettriche

Lo sviluppo della nuova politica nucleare viene valutato anche nel suo impatto sull’assetto complessivo del sistema elettrico nazionale, incluso quello sul mercato elettrico.

Garanzie

I promotori dei progetti nucleari devono fornire adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall’attività nucleare.

multa strisce blu

Multa strisce blu Multa strisce blu: definizione, normativa di riferimento, quando scatta, la multa, come contestarla, ricorsi possibili e giurisprudenza

Cos’è la multa per le strisce blu?

La multa strisce blu è conseguenza della presenza delle strisce blu che delimitano le aree di sosta a pagamento nei centri urbani. Il mancato pagamento o il superamento del tempo consentito può comportare infatti l’emissione di una multa per sosta non autorizzata.

La multa per le strisce blu è una sanzione amministrativa inflitta quando un veicolo sosta quindi in un’area di parcheggio a pagamento senza aver corrisposto la tariffa prevista o avendo superato il tempo per cui si è pagato.

Normativa di riferimento

Il riferimento normativo principale è l’articolo 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), che attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare la sosta a pagamento, stabilendo tariffe, esenzioni e modalità di controllo.

Quando scatta la multa?

Le multe per la violazione della disciplina sulle strisce blu scattano nei seguenti casi:

  • mancato pagamento del ticket di sosta;
  • superamento del tempo di sosta pagato;
  • esposizione del ticket in modo non visibile;
  • utilizzo improprio dei permessi per residenti o disabili.

Tuttavia, il verbale di accertamento e di contestazione per la violazione delle regole sulle strisce blu  è nullo se non vi sono parcheggi gratuiti nelle vicinanze, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 116/2007.

A quanto ammonta la multa strisce blu?

L’importo della multa per strisce blu è stabilito dall’articolo 7, comma 15 del Codice della Strada e varia a seconda del regolamento comunale.

Se la multa non viene pagata entro 60 giorni, l’importo può aumentare e all’importo si vanno ad aggiungere le spese di notifica e di mora.

In base al nuovo comma 15 dell’art 7 le violazioni della sosta tariffata di cui al comma 1 lettera f) sono punite con le sanzioni base di cui al comma 14 primo periodo che varia da 42 a 173 euro. Per permettere il recupero della somma non corrisposta, se la violazione consiste nel mancato pagamento dell’intera somma dovuta la sanzione sopraindicata è maggiorata “di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento.” Se invece il mancato pagamento è parziale occorre fare riferimento a quanto precisato nelle lettere a, b e c sempre del comma 15 dell’art. 7 e la sanzione varia al variare del tempo in più in cui il conducente occupa il parcheggio rispetto a quello per il quale è stata corrisposta la tariffa. Regole ulteriori per il recupero delle somme non corrisposte sono contenute nel comma 15. 1 dell’articolo 7 del Codice della Strada.

Quando e come contestare la multa?

Esistono diverse circostanze in cui è possibile contestare una multa per strisce blu:

Assenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze

Secondo la Cassazione, sentenza n. 116/2007, le amministrazioni comunali devono prevedere anche parcheggi gratuiti nelle vicinanze. Se non ci sono, la multa può essere contestata.

Assenza di segnaletica chiara

Se i cartelli che indicano la sosta a pagamento sono mancanti, danneggiati o non visibili, la multa può essere impugnata.

Guasto del parcometro

Se il parchimetro non è funzionante e non esiste un’alternativa di pagamento elettronico, è possibile contestare la multa allegando una prova (foto, testimoni, segnalazione al Comune).

Veicolo rubato o venduto

Se la multa è stata emessa su un veicolo rubato o venduto prima della data della sanzione, è sufficiente fornire copia della denuncia o del passaggio di proprietà.

Sanzione errata

Errori nell’indicazione della targa, della data o del luogo possono rendere la multa nulla.

Modalità di ricorso per la multa strisce blu

Se si ritiene che la multa sia ingiusta, si può contestare in due modi:

Ricorso al Prefetto

  • Deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della multa;
  • Si può inviare tramite raccomandata A/R o PEC al Prefetto della provincia in cui è stata emessa la multa;
  • Il Prefetto decide entro 120 giorni: se accoglie il ricorso, la multa viene annullata, altrimenti l’importo può raddoppiare.

Ricorso al Giudice di Pace

  • Va presentato entro 30 giorni dalla notifica della multa;
  • Prevede un costo di €43 a titolo di contributo unificato per multe fino a €100;
  • È consigliabile presentare prove documentali e, se possibile, farsi assistere da un avvocato.

Giurisprudenza rilevante

  • Cassazione Civile, sentenza n. 116/2007: i Comuni devono garantire la presenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze delle strisce blu.
  • Cassazione Civile, sentenza n. 20293/2024: il Comune, quando gestisce direttamente un parcheggio custodito, ha l’obbligo di garantire nelle vicinanze un’area di parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata della sosta.Tale obbligo non si applica nelle zone pedonali, nelle aree a traffico limitato e nelle zone classificate come categoria A” dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Quest’ultima categoria include aree con edifici di particolare valore storico-culturale e zone di rilevanza urbanistica individuate dalla giunta, caratterizzate da specifiche esigenze di traffico.
  • Cassazione Civile, sentenza n. 16258/2016: la sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu con un ticket scaduto comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’ 7, comma 15, per ogni frazione di ora, analogamente a quanto avviene nel caso in cui il conducente non abbia acquistato alcun biglietto.

 

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riforma disabilità

Riforma disabilità: firma facoltativa sul certificato medico Firma digitale facoltativa: un nuovo messaggio INPS sulla riforma della disabilità semplifica l’invio del certificato medico

Firma digitale facoltativa sul certificato medico

Riforma disabilità: la firma digitale sul certificato medico diventa facoltativa. Una notevole semplificazione della procedura di accertamento e valutazione della condizione del soggetto invalido.

Con il messaggio n. 662 del 21 febbraio 2025 l’INPS, dopo il precedente messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024, semplifica l’invio del certificato medico.

La novità prevede nello specifico la firma digitale facoltativa del medico, non obbligatoria, sul certificato che conclude l’iter di compilazione e d’invio del documento al fine di inserirlo all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nella schermata della procedura “Riepilogo” il medico può quindi decidere:

  • di firmare il certificato medico apponendo la firma digitale;
  • di inviarlo senza apporre la propria firma, spuntando solo la casella che viene visualizzata una volta concluso l’iter.

Presto disponibile il servizio per l’invio dei dati reddituali

L’INPS informa anche che, a breve, sarà possibile procedere all’invio dei dati reddituali e socio economici necessari a verificare il diritto dei richiedenti di ottenere le prestazioni economiche previste in caso di disabilità.

Sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE 3.0 CNS o eIDAS per accedere al servizio dedicato presente sul portale INPS  “dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

Riforma Disabilità: le novità più importanti

Si ricorda infine che la riforma della disabilità, introdotta dalla legge n. 62/2024, è in fase sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province.

Il decreto Milleproroghe ha esteso la sperimentazione ad altre undici province, arrivando a venti. Inoltre, ha prorogato la fase di prova da dodici a ventiquattro mesi, posticipando al 2027 l’attuazione nazionale.

L’INPS gestirà laccertamento dellinvalidità civile. Il certificato medico introduttivo sarà l’unico documento necessario e commissioni dedicate valuteranno la disabilità con criteri uniformi e forniranno informazioni sui progetti individuali di vita.

La riforma introduce poi il “Progetto di vita”, che garantisce un coordinamento tra servizi sanitari, sociali ed educativi. Una commissione multidimensionale gestirà gli interventi, superando la frammentazione attuale.

L’obiettivo è offrire un sistema più inclusivo ed efficiente, centrato sulle esigenze della persona con disabilità.

 

 

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giurista risponde

Legittimazione a impugnare e azione popolare (Art. 9 D.lgs. 267/2000) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Sì, ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia se si presuppone l’esistenza di una situazione giuridica attiva in capo all’ente da tutelare mediante azione giudiziale e l’inerzia dello stesso ente nel far valere detta situazione giuridica in sede processuale (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9046 – Legittimazione a impugnare, azione popolare, art. 9 d.lgs. 267/2000).

Nella fattispecie concreta il ricorrente ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 267/2000, e cioè in via sostitutiva dell’ente comunale e provinciale.

La suddetta disposizione prevede che ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. Dunque, si tratta di un particolare meccanismo di sostituzione processuale dell’ente locale a beneficio degli elettori che presuppone l’esistenza di un’azione giudiziale di spettanza dell’ente e la sua inerzia nell’esercitarla.

La natura dello strumento non è correttiva, bensì suppletiva e il suo presupposto necessario va rinvenuto nell’omissione, da parte dell’ente, dell’esercizio delle proprie azioni e ricorsi. Infatti, l’attore non può porsi in contrasto con l’ente stesso al fine di rimuovere gli errori e le illegittimità da questo commessi.

Pertanto, occorre che l’azione e il ricorso siano volti alla tutela di posizioni giuridiche dell’ente locale cui l’elettore si sostituisce, in specie nei confronti di possibili pregiudizi derivanti da azioni od omissioni di terzi, da fatti o atti compiuti da privati o anche da altre pubbliche amministrazioni.

L’iniziativa sostitutiva postula dunque, da un lato, una situazione giuridica attiva in capo all’ente da tutelare mediante azione giudiziale, dall’altro, l’inerzia dello stesso ente nel far valere detta situazione giuridica in sede processuale.

 

(*Contributo in tema di “Legittimazione a impugnare, azione popolare, art. 9 d.lgs. 267/2000”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 82 / Febbraio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

decreto cultura

Decreto cultura: cosa prevede la nuova legge Decreto cultura: Piano Olivetti per le aree marginali, fondi per editoria, librerie biblioteche e misure urgenti per il patrimonio culturale

Decreto cultura: legge in vigore

Il Decreto cultura, n. 201/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024 con l’obiettivo di valorizzare la cultura come bene comune, in fase di conversione in legge ha subito alcune modifiche testuali. Una delle misure più interessanti è quella finalizzata ad incoraggiare la lettura, considerata una necessità straordinaria e urgente. Degni di nota anche gli interventi per valorizzare il patrimonio culturale, di cui fanno parte integrante il cinema e il settore audiovisivo.

Il ddl di conversione del decreto è stato approvato dalla Camera il 6 febbraio 2025, dopo il sì alla fiducia ed è passato al Senato per il sì definitivo.

La nuova legge (n. 16/2025) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio per entrare in vigore il giorno successivo (26.2.2025).

Di seguito le novità principali:

Piano Olivetti

Il Piano Olivetti prevede interventi mirati per potenziare biblioteche, editoria e rigenerazione culturale, con particolare attenzione alle periferie e alle aree svantaggiate. Esso punta nello specifico a:

  • rendere la cultura accessibile e integrata nella vita delle comunità;
  • promuovere la rigenerazione culturale nelle periferie e nelle aree interne, spesso colpite da marginalità sociale ed economica, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento e tramite il coinvolgimento del terzo settore in attività di co-progettazione;
  • dare impulso alla produzione giovanile di tipo culturale e artistico;
  • valorizzare biblioteche come luoghi di educazione civica e intellettuale;
  • appoggiare la diffusione e la fruizione delle biblioteche e delle librerie destinate ai bambini, rimuovendo gli ostacoli che limitano la lettura nell’età che precede l’età scolare;
  • incoraggiare l’editoria libraria anche sostenendo le librerie di prossimità;
  • favorire le attività dello spettacolo, il cinema e il settore audiovisivo, la digitalizzazione del patrimonio librario e l’alfabetizzazione digitale.

Il Ministro della Cultura adotterà i dettagli del piano, dopo aver sentito anche l’Autorità delegata in materia di sport entro 90 giorni, in linea con le strategie nazionali per lo sviluppo delle aree interne. Prevista inoltre l’istituzione di posizioni dirigenziali per attuare il piano.

Cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo

Un’unità di missione viene creata per rafforzare i legami culturali con l’Africa e il Mediterraneo. Questa struttura:

  • coordinerà progetti culturali con Stati africani e organizzazioni internazionali;
  • favorirà il dialogo tra istituzioni culturali italiane e africane;
  • promuoverà la valorizzazione del patrimonio culturale africano con partenariati pubblico-privati.

L’unità sarà operativa fino al 2028 e lavorerà a stretto contatto con la cabina di regia del Piano Mattei.

Misure di sostegno per editoria e librerie

Per favorire la diffusione del libro, il decreto istituisce:

  • fondi per l’apertura di nuove librerie nelle aree svantaggiate e prive di librerie, con 4 milioni di euro destinati ai giovani imprenditori under 35. Di questi 4 milioni 1 milione è destinato alle iniziative finalizzate all’apertura di attività il cui almeno 30% sia rappresentato dall’attività libraria;
  • sostegno alle librerie storiche, di prossimità e di qualità con 30 milioni di euro tra il 2025 e il 2026;
  • promozione dell’editoria digitale e rafforzamento delle biblioteche.

Queste misure prevedono anche il potenziamento delle sezioni culturali nei quotidiani, con un fondo di 10 milioni di euro nel 2025.

Celebrazione paesaggio e sostegno istituzioni culturali

Nel 2025, il governo celebrerà il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, con 800 mila euro destinati alle attività commemorative.

Nuovi contributi annuali sosterranno importanti istituzioni culturali italiane, come:

  • la Giunta storica nazionale;
  • l’Istituto italiano per la storia antica;
  • l’Istituto storico per l’età moderna e contemporanea;
  • l’Istituto italiano di numismatica;
  • la Domus Mazziniana.

Questi fondi garantiranno la continuità delle attività istituzionali e delle edizioni critiche di opere storiche.

Bonus cultura e formazione

Rafforzato il Bonus Cultura 18app, la Carta della Cultura e la Carta del merito. In questo modo si vuole favorire l’accesso dei giovani alla cultura, premiando anche il merito scolastico.

Patrimonio culturale: tutela e valorizzazione

Il testo prevede anche misure per semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, il cinema e il settore audiovisivo e prevede importanti forme di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.

Dal 1° gennaio 2025 la segnalazione certificata sostituisce autorizzazioni, concessioni e licenze per incoraggiare la realizzazione di spettacoli dal vivo come teatro, musical, danza, proiezioni cinematografiche nelle ore comprese tra le 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

 

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