alcolock

Alcolock: cosa prevede il decreto del Mit Alcolock: in GU il decreto del Mit che ne disciplina il funzionamento e l’installazione per prevenire la guida in stato di ebbrezza

Alcolock: in GU il decreto di attuazione

Con il decreto del 2 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dato attuazione all’articolo 3, comma 1 della legge n. 177/2024, che lo scorso anno ha apportato diverse modifiche al Codice della Strada. Il decreto del MIT, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2025 stabilisce come devono funzionare i dispositivi alcolock e come si installano sui veicoli. Questi dispositivi servono a prevenire la guida in stato di ebbrezza. Il Ministero ha definito inoltre le caratteristiche tecniche di queste apparecchiature e ha individuato le officine che possono montarli.

Il decreto è in vigore dal 26 luglio 2025. Il Ministero deve aggiornare periodicamente le informazioni relative agli installatori autorizzati e ai modelli di veicoli idonei, pubblicandole online.

Alcolock: cos’è e come funziona

L’alcolock è un dispositivo che blocca l’avviamento del veicolo. Per avviare l’auto, chi guida deve soffiare nel dispositivo e il test deve mostrare un livello di alcol pari a zero.

Il dispositivo tiene traccia dei risultati dei test e dei altri eventi, come la data e l’ora, in una memoria interna. Esso funziona correttamente entro l’”intervallo di taratura”, durante il quale mantiene la precisione nel misurare l’alcol. Quando viene installato l’alcolock non è necessario aggiornare il documento di circolazione del veicolo.

Requisiti tecnici dell’alcolock

Il dispositivo deve rispettare precisi standard tecnici internazionali che definiscono i metodi di prova e le prestazioni degli etilometri. Deve bloccare il veicolo se rileva anche una minima quantità di alcol nell’aria espirata, ovvero più di 0 mg/l.

L’alcolock inoltre deve avere un’omologazione specifica come unità elettronica/elettrica, che ne attesta la compatibilità elettromagnetica. Deve riportare il marchio CE, indicando che rispetta le normative europee di sicurezza.

Obblighi del fabbricante del dispositivo

Il fabbricante dell’alcolock è tenuto a rispettare diversi obblighi. Costui in particolare deve:

  • fornire le istruzioni complete per installare, usare e manutenere l’alcolock;
  • assicurare che il dispositivo sia chiaramente marcato con informazioni essenziali, come il nome del produttore, il tipo di dispositivo, il numero di serie e la versione del software;
  • selezionare e comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le officine autorizzate a montare i propri dispositivi;
  • inviare al Ministero il tipo di dispositivo, le istruzioni, un fac-simile del certificato di taratura e un elenco dei modelli di veicoli su cui è possibile installarlo;
  • fornire all’installatore ogni dispositivo alcolock con tutta la documentazione necessaria e un certificato di taratura.

Installazione e rimozione alcolock

Gli installatori, ossia la persona o l’azienda autorizzata al montaggio dell’alcolock, sono responsabili di seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio e di applicare il sigillo che previene manomissioni. Questo sigillo deve autodistruggersi quando si verifica un tentativo di alterazione.

Al momento dell’installazione, gli installatori devono fornire la dichiarazione di installazione, il certificato di taratura, le istruzioni per l’uso e quelle per la manutenzione.

Gli installatori provvedono anche all’eventuale smontaggio del dispositivo. Nel compiere questa operazione devono seguire le indicazioni del fabbricante.

Veicoli idonei per l’Installazione

È possibile installare l’alcolock su diverse categorie di veicoli che devono essere rispettose di specifiche norme europee che specificano i requisiti di omologazione dei mezzi a motore.

Anche per i veicoli che non rientrano nelle norme più recenti, l’installatore deve avere accesso alle informazioni del costruttore del veicolo per montare correttamente l’interfaccia necessaria.

Controlli e validità del dispositivo

Quando le autorità controllano un veicolo con alcolock, il sigillo di installazione deve risultare intatto. Chi guida deve esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura con un intervallo di validità attivo. Il guidatore è responsabile di verificare che il certificato di taratura sia sempre valido, come indicato nelle istruzioni del fabbricante.

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responsabilità della PA

Responsabilità della PA Responsabilità della PA: cos'è, cosa prevede l'art. 28 della Costituzione, tipologie di responsabilità e funzioni

Responsabilità della PA: cos’è

La responsabilità della PA (Pubblica Amministrazione) si configura quando uno dei soggetti che la compongono e i loro dipendenti commettono un illecito, che può avere natura civile, amministrativa, contabile e penale.
Quando si parla di responsabilità della Pubblica Amministrazione, si parla quindi di un sistema complesso al cui interno di possono configurare diverse forme di responsabilità, ognuna soggetta a regole diverse.

Responsabilità della PA: l’art. 28 Costituzione 

La norma che sancisce il principio di responsabilità della Pubblica Amministrazione è l’articolo 28 della Costituzione. Questa norma prevede infatti che: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

Dalla lettera della norma si evince immediatamente che la responsabilità della Pubblica Amministrazione può essere diretta e indiretta.

La responsabilità diretta, si configura quando la Pubblica Amministrazione è direttamente responsabile di un danno cagionato a un cittadino o a un’attività imprenditoriale a causa di un atto illegittimo, di una omissione o di una condotta lesiva.

La responsabilità indiretta, invece, si realizza quando la Pubblica Amministrazione deve rispondere dei danni che sono stati causati dai suoi dipendenti o funzionari nello svolgimento delle loro funzioni. L’amministrazione in questi casi risponde dei danni verso il soggetto danneggiato. In seguito però può rivalersi nei confronti del dipendente attraverso azioni di rivalsa o di natura risarcitoria.

Vediamo ora quali sono i tipi di responsabilità in cui può incorrere la PA in modo diretto o indiretto.

Responsabilità civile

La responsabilità civile è disciplinata dal codice civile e si configura ogni volta che un organo o un dipendete della  PA cagiona un danno a terzi. Questo tipo di responsabilità può essere a sua volta di tipo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale art. 2043 c.c.

La responsabilità contrattuale riguarda il mancato rispetto di un accordo. Un esempio tipico di responsabilità contrattuale si verifica ad esempio quando la PA stipula un contratto di appalto con un’impresa e ritarda nel pagamento.

La responsabilità precontrattuale si riferisce al mancato rispetto dei doveri di buona fede e di correttezza che caratterizzano la fase che precede la conclusione di un accordo.

La responsabilità extracontrattuale invece si realizza in presenza di un fatto illecito commesso dalla PA, che cagiona un danno ingiusto a un soggetto terzo, al di fuori di un accordo o un contratto precedente.

La Pubblica Amministrazione può incorrere inoltre nella responsabilità derivante da cose in custodia, come previsto dall’art. 2051 c.c, a meno che non riesca a dimostrare il caso fortuito. Si pensi al danno riportato da un comune cittadino a causa di una caduta su una strada pubblica a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.

Responsabilità penale

La responsabilità penale invece si realizza nel momento in cui un funzionario o un dipendente della Pubblica Amministrazione commette un illecito penale. Si ricorda infatti che la responsabilità penale, in base a quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione, “è personale”.

Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa riguarda il dipendente e insorge quando il danno derivante dalla sua condotta, nello svolgimento delle sue funzioni, colpisce la Pubblica Amministrazione. Si parla nello specifico di responsabilità per danno erariale il cui scopo consiste nel tutelare il patrimonio della PA e assicurare il buon andamento e l’imparzialità della attività amministrativa.

Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare si verifica quando il dipendente commette un illecito disciplinare, violando gli obblighi previsti dal contratto collettivo, dalla legge o dalle norme di comportamento.    

Responsabilità della PA: funzioni

Le funzioni della responsabilità della Pubblica Amministrazione soddisfano tre diverse esigenze.

  • Funzione riparatoria: si pone l’obbiettivo di riparare il danno, per cui è riconducibile alla responsabilità civile e mette in primo piano il danneggiato.
  • Funzione sanzionatoria: questa funzione ha come fine ultimo quello di comminare una sanzione, e d è quella che caratterizza pertanto la responsabilità penale.  Come quella civile è successiva alla condotta, ma in questo caso l’attenzione è ricolta al soggetto responsabile.
  • Funzione deterrente: anche questa come la precedente riguarda la responsabilità penale e l’attenzione è concentrata sul soggetto che commette l’illecito. Si distingue dalla precedente però perché in questo caso la funzione è preventiva, interviene cioè prima della condotta penalmente rilevante.   

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prestazioni ambulatoriali

Prestazioni ambulatoriali: incostituzionale la legge che anticipa le tariffe LEA La Corte costituzionale ha annullato la norma pugliese che anticipava l’efficacia del decreto tariffe per le prestazioni ambulatoriali e protesiche, violando il coordinamento della finanza pubblica

Tariffe sanitarie, la Regione Puglia ha violato i limiti

Prestazioni ambulatoriali: con la sentenza n. 122 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 26 della legge regionale n. 28/2024 della Puglia, che aveva anticipato sul proprio territorio l’efficacia del decreto interministeriale del 23 giugno 2023, contenente le nuove tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica previste nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

La posizione del Governo: violato l’art. 117 Cost.

Il ricorso del Governo si è fondato sul contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza sul coordinamento della finanza pubblica.
La norma pugliese è stata accusata di aver aggirato il procedimento statale di definizione e attuazione dei LEA, stabilendo unilateralmente livelli di assistenza e spesa non autorizzati, in violazione del programma di rientro sanitario cui la Regione è soggetta.

Il ruolo del decreto tariffe e del procedimento statale

La Consulta ha ricostruito il percorso di approvazione delle tariffe sanitarie, definito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017 e attuato con il decreto interministeriale del 25 novembre 2024.
Secondo la Corte, la Regione Puglia ha anticipato illegittimamente l’efficacia del decreto del 23 giugno 2023, eludendo il meccanismo previsto dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, che rientra tra i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Perché il procedimento non può essere aggirato

Il procedimento delineato dalla legge statale per la determinazione delle tariffe mira a garantire un equilibrio tra diritto alla salute e sostenibilità finanziaria.
Qualsiasi intervento regionale che incida sull’efficacia o sull’applicabilità di questi atti statali, ha precisato la Corte, deve rispettare il medesimo iter procedurale e derivare dallo stesso livello di potere.

Le altre censure assorbite, ma lo Stato deve fare la sua parte

Pur accogliendo il ricorso, la Corte ha tenuto a precisare che anche lo Stato è tenuto ad agire con tempestività nell’attuazione e aggiornamento dei LEA.
Un aggiornamento non puntuale delle prestazioni sanitarie essenziali, infatti, pregiudica il diritto alla salute, che deve essere garantito su base nazionale e in modo uniforme, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche.

Rispetto delle competenze e collaborazione leale

La decisione riafferma il principio secondo cui le Regioni non possono alterare l’equilibrio tra competenze statali e autonomie territoriali, soprattutto in materie delicate come la sanità pubblica.
Al tempo stesso, la Corte invita lo Stato a non ritardare l’aggiornamento dei LEA, perché solo un’azione coerente e collaborativa tra istituzioni può assicurare eguaglianza e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Compliance nella PA

La compliance nella Pubblica Amministrazione Compliance nella Pubblica Amministrazione: cos'è, a cosa serve, principio di legalità e controlli, riferimenti normativi

Cos’è la compliance

La compliance è quell’attività complessa che individua e riferisce in merito alla presenza del rischio di sanzioni e del peggioramento della reputazione a causa del mancato rispetto di leggi e regolamenti, ma anche di codici di condotta e buone pratiche.

Compliance e Pubblica Amministrazione

Parlare di compliance in relazione alla Pubblica Amministrazione potrebbe sembrare un contro senso. Del resto, l’attività della PA dovrebbe essere sempre essere conforme alla legge. La realtà però è ben diversa. Le PA sono soggette, al pari dei privati, a rischi che derivano dall’ applicazione delle norme che ne regolano l’attività.

Per questo il concetto di “compliance”, inteso come la conformità a norme, regole, standard, codici di condotta e principi etici, ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale nel funzionamento della Pubblica Amministrazione (PA) italiana. Non più limitata alla mera osservanza formale della legge, la compliance nella PA si configura oggi come un approccio proattivo volto a prevenire illeciti, ottimizzare i processi, migliorare l’efficienza e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il principio di legalità

La compliance si può tradurre con il termine “conformità”, concetto che a sua volta evoca il principio di legalità sancito dall’articolo 97 della Costituzione, a cui deve uniformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione.

La norma su questo punto è molto chiara:

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Appare subito evidente la stretta correlazione tra legge e pubblica amministrazione. Del resto il principio di legalità è finalizzato anche al perseguimento dei principi di buon andamento e imparzialità.

Controlli e valutazione

Proprio per assicurare il rispetto del buona andamento nel corso degli anni sono stati introdotti sempre maggiori controlli orientati inizialmente alla verifica del rispetto della legittimità degli atti, per passare poi a un controllo finalizzato alla valutazione del rapporto intercorrente tra costi e risultati (controllo di gestione) e a quello tra obiettivi e risultati (controllo strategico).

Ad oggi i controlli preventivi sono superati, quelli successivi però presentano lo svantaggio di non impedire condotte illegittime. La compliance ha il pregio di prevenire le irregolarità grazie alla progettazione e alla verifica di procedure interne adeguate.

Compliance nella PA: normativa di riferimento

La compliance nella PA italiana trova il suo fondamento in un corpus normativo complesso e stratificato, che ha visto negli ultimi anni interventi significativi. I pilastri principali includono:

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione): rappresenta la normativa cardine in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità nella PA. Sebbene datata, la Legge 190/2012 continua a essere il riferimento principale per le strategie di compliance anticorruzione.
  • Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Decreto Trasparenza): ha riordinato la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza è riconosciuta come un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ponendo le basi per una “amministrazione aperta” e controllabile dai cittadini.
  • Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Inconferibilità e Incompatibilità): disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Contribuisce a prevenire situazioni di conflitto di interessi e a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa.
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation): il GDPR ha imposto standard elevati per la protezione dei dati personali, con un impatto significativo sui processi interni della PA che trattano informazioni sensibili. La compliance al GDPR richiede un’attenta valutazione dei rischi, la nomina di un Data Protection Officer (DPO) e l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
  • Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36): ha introdotto importanti novità in materia di appalti e concessioni. La compliance in quest’ambito è cruciale per prevenire fenomeni corruttivi, garantire la libera concorrenza e assicurare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. La semplificazione e la digitalizzazione dei processi di gara, pur mirando a snellire le procedure, richiedono al contempo un rafforzamento dei controlli e della trasparenza.
  • Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e normativa correlata: l’attuazione del PNRR ha comportato l’introduzione di specifiche disposizioni volte a garantire la regolarità, l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei fondi europei. La compliance ai requisiti del PNRR è fondamentale per l’accesso e l’utilizzo delle risorse, con un forte accento sulla rendicontazione e sul monitoraggio.
  • Normativa sulla transizione digitale e l’innovazione tecnologica: Le direttive e i provvedimenti volti alla digitalizzazione della PA (ad esempio, il Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) impongono nuove sfide in termini di compliance, legate alla sicurezza informatica, all’interoperabilità dei sistemi e all’accessibilità dei servizi digitali.

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interdittiva antimafia

Interdittiva antimafia: sospensione fino alla decisione del prefetto La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non proroga la sospensione dell’interdittiva antimafia dopo l’esito positivo del controllo giudiziario

Controllo giudiziario e interdittiva antimafia

Con la sentenza n. 109/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) nella parte in cui non prevede la prosecuzione della sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia anche dopo la conclusione con esito positivo del controllo giudiziario.

Secondo la Corte, la mancata proroga degli effetti sospensivi sino alla rivalutazione del provvedimento da parte del prefetto viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, causando un pregiudizio irragionevole per le imprese coinvolte.

Sospensione interrotta al termine del controllo

La questione nasce dal contrasto tra la ratio del controllo giudiziario – misura introdotta per recuperare alla legalità le imprese occasionalmente condizionate da ambienti mafiosi – e l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la sospensione degli effetti interdittivi si interrompe alla chiusura del controllo, indipendentemente dal suo esito.

Questa ricostruzione determina, secondo la Corte, un vuoto di tutela: l’immediata riattivazione dell’interdittiva può vanificare gli esiti del percorso di risanamento, mettendo a rischio la continuità aziendale e favorendo un possibile riavvicinamento alla criminalità organizzata.

Le due ragioni dell’illegittimità costituzionale secondo la Corte

La Corte costituzionale ha basato la propria pronuncia su due argomenti centrali:

  1. Funzione strumentale della sospensione: la normativa prevede la sospensione per consentire all’impresa, sotto la vigilanza del tribunale e del controllore nominato, di operare legalmente durante il controllo giudiziario. Questo periodo serve a valutare concretamente il superamento dell’infiltrazione mafiosa.

  2. Irreparabilità degli effetti del riattivarsi dell’interdittiva: anche in caso di successiva emissione di informazione liberatoria da parte del prefetto, le conseguenze economiche e reputazionali dell’interdittiva reattivata nel frattempo non sono eliminabili. Si tratta di un pregiudizio che colpisce l’attività economica e può rendere vano l’intero percorso di risanamento.

Un sistema contraddittorio e irragionevole

La Consulta ha ritenuto contraddittoria la disciplina vigente per tre ragioni:

  1. La misura del controllo giudiziario è concepita come strumento di reinserimento dell’impresa nel circuito economico legale;

  2. Il percorso è oneroso per l’imprenditore e per la giustizia, e può durare fino a tre anni;

  3. Tuttavia, anche in caso di esito positivo, il legislatore non impedisce il riattivarsi automatico dell’interdittiva fino alla decisione del prefetto, annullando potenzialmente gli effetti del controllo.

Tale assetto, secondo la Corte, può generare un danno irreversibile, sia sul piano economico, sia sul versante della legalità sostanziale.

Proroga della sospensione fino alla decisione del prefetto

Con la sentenza n. 109/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia, e ha esteso la sospensione degli effetti dell’informazione antimafia anche oltre la durata del controllo giudiziario, fino alla rivalutazione prefettizia prevista dall’art. 91, comma 5, del medesimo codice.

In tal modo, si garantisce la continuità della tutela e si valorizzano i risultati conseguiti con il percorso di monitoraggio giudiziario, impedendo che il ritorno automatico dell’interdizione frustri l’obiettivo del risanamento.

ministero della giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia: cos'è, chi lo presiede, come è disciplinato e organizzato e quali funzioni svolge

Ministero della Giustizia: cos’è

Il Ministero della Giustizia è un organo centrale del governo italiano, cruciale per il corretto funzionamento dello stato di diritto.

La sua missione principale è garantire l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione giudiziaria in Italia, estendendo la sua competenza ai settori civile, penale, minorile e penitenziario.

Esso rappresenta un organismo fondamentale per la democrazia italiana, perché garantisce che i principi di legalità e giustizia siano concretamente applicati e accessibili a tutti i cittadini.

Attualmente, il dicastero è presieduto dal Ministro Carlo Nordio, in carica dal 22 ottobre 2022.

Per accedere ai servizi online dedicati è sufficiente visitare il sito ufficiale Ministero della Giustizia

Il Ministero nella Costituzione Italiana

Il Ministero della Giustizia riveste un’importanza tale da essere l’unico ministero esplicitamente citato nella Costituzione italiana, in particolare negli articoli 107 e 110. Questo sottolinea la sua funzione insostituibile nel mantenimento dell’ordine legale e della giustizia.

L’articolo 110 stabilisce che, fermo restando le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al Ministro della Giustizia spettano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Ciò include la supervisione dell’organizzazione degli uffici giudiziari (tribunali, corti, cancellerie, segreterie), la gestione del personale amministrativo e la cura delle infrastrutture.

L’articolo 107, comma 2, conferisce al Ministro la facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Questo potere, sebbene delicato e bilanciato dal ruolo del CSM, evidenzia la responsabilità del Ministro nel garantire la correttezza e l’integrità della condotta giudiziaria.

Il ruolo di Guardasigilli

Il Ministro della Giustizia detiene anche il titolo di “Guardasigilli“, un’antica denominazione che riflette la sua funzione di custode del sigillo dello Stato. In questo ruolo, il Ministro è responsabile di controfirmare le leggi e i decreti per garantirne la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Organizzazione del Ministero: normativa di riferimento

L’organizzazione del Ministero della Giustizia è definita da specifici regolamenti, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e successivi aggiornamenti come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e il più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2024, n. 78.

Uffici e dipartimenti del Ministero della Giustizia

Il Ministero è presieduto dal Ministro e si articola in Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in cinque Dipartimenti principali.

 Uffici di diretta collaborazione

Supportano il Ministro nelle sue funzioni di indirizzo politico e amministrativo e includono la Segreteria del Ministro, il Gabinetto del Ministro, l’Ufficio legislativo, l’Ispettorato generale, l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, il servizio del controllo interno, il Portavoce del Ministro, l’Ufficio stampa ed informazione e l’Unità di Missione per il PNRR.

 Dipartimenti

Ciascuno è guidato da un dirigente generale, sono il cuore operativo del Ministero e sono responsabili della gestione amministrativa delle diverse aree di competenza:

  1. Dipartimento per gli affari di giustizia: si occupa della legislazione, della cooperazione internazionale e della gestione di atti e documenti ufficiali.
  2. Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: gestisce le risorse umane (personale amministrativo degli uffici giudiziari), l’organizzazione degli uffici e i servizi di supporto alla giustizia.
  3. Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia: promuove e implementa soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza dei servizi giudiziari.
  4. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP): sovrintende alla gestione degli istituti penitenziari, alla rieducazione dei detenuti e alla sicurezza carceraria, avvalendosi del Corpo di Polizia Penitenziaria.
  5. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: si occupa della tutela e del recupero dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, sia come vittime che come autori di reati, e dei servizi di reinserimento sociale per adulti sottoposti a misure penali non detentive.

Funzioni principali del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha una vasta gamma di responsabilità che vanno oltre la semplice organizzazione degli uffici. Si ricordano le più importanti.

  • Organizzazione degli uffici giudiziari: provvede alla creazione, alla manutenzione e al funzionamento di tribunali, corti e tutti i servizi annessi (cancellerie, segreterie, ecc.), garantendo le risorse necessarie per l’operato di magistrati e personale.
  • Amministrazione penitenziaria: gestisce le carceri statali, la popolazione carceraria e la Polizia Penitenziaria, che da esso dipende. Si occupa anche della manutenzione e della costruzione di nuove strutture penitenziarie.
  • Giustizia minorile: supervisiona le strutture e i servizi dedicati ai minori, che operano su base regionale attraverso i Servizi Minorili della Giustizia. Questi servizi affrontano sia problematiche sociali (adozioni, affidamenti) sia la gestione di minori autori di reati, con l’obiettivo del loro recupero e reinserimento.
  • Vigilanza professionale: vigila sull’attività di ordini e collegi professionali, come avvocati, notai, medici, commercialisti e ingegneri, garantendo il rispetto delle norme e dei codici deontologici.
  • Casellario giudiziale: amministra la banca dati contenente le informazioni relative alle condanne penali subite dai cittadini.
  • Domande di Grazia: istruisce le domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

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conferenza di servizi

La conferenza di servizi La conferenza di servizi: istituto di semplificazione dell’attività amministrativa, tipologie e modalità decisorie

Cos’è la conferenza di servizi

La conferenza di servizi è un istituto giuridico di diritto amministrativo finalizzato a semplificare l’attività della pubblica amministrazione.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento base della conferenza di servizi è la legge n. 241/1990, riformata nel corso degli anni da numerosi interventi legislativi, tra i quali occorre segnalare:

  • la legge n. 15/2015, che ha previsto l’opzione di svolgere le conferenze di servizi in modalità telematica;
  • la legge Madia n. 124/2015, attuata dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2016, che ne ha riformato la disciplina.

Conferenza di servizi: tipologie

L’art. 14 della legge n. 241/1990 contiene la disciplina di diverse conferenze di servizi:

  • la conferenza di servizi istruttoria;
  • la conferenza di servizi decisoria;
  • la conferenza preliminare.

Analizziamo in breve le diverse tipologie di conferenze di servizi

Conferenza di servizi istruttoria

La conferenza di servizi istruttoria può essere convocata dall’amministrazione che gestisce il procedimento, o su richiesta di un’altra amministrazione o di un privato, quando lo ritenga necessario. L’obiettivo principale è quello di esaminare contemporaneamente gli interessi pubblici che rientrano in uno o più procedimenti amministrativi collegati tra loro, che riguardano le stesse attività o risultati. La conferenza può seguire le procedure stabilite dall’articolo 14-bis (conferenza semplificata). L’amministrazione che la indice può però anche definire modalità diverse per il suo svolgimento.

La conferenza di servizi decisoria

La conferenza di servizi decisoria viene sempre indetta dall’amministrazione che gestisce il procedimento quando, per concluderlo positivamente, è necessario ottenere l’approvazione (come pareri, intese, nulla osta) da parte di diverse amministrazioni o gestori di servizi pubblici. Se un’attività privata richiede più autorizzazioni che devono essere rilasciate al termine di diversi procedimenti, gestiti da varie amministrazioni, la conferenza di servizi può essere convocata da una qualsiasi delle amministrazioni coinvolte, anche su richiesta dell’interessato.

La conferenza do servizi preliminare

Per progetti complessi o insediamenti produttivi, l’amministrazione può convocare una conferenza preliminare, su richiesta motivata dell’interessato e con uno studio di fattibilità. Questa conferenza serve a indicare al richiedente le condizioni per ottenere tutti gli atti di assenso necessari prima di presentare la domanda o il progetto definitivo. L’amministrazione, se accetta la richiesta, indice la conferenza entro cinque giorni lavorativi. Questa conferenza si svolge secondo l’articolo 14-bis (semplificata), ma con termini dimezzati. Le amministrazioni coinvolte si esprimono sulla base della documentazione fornita. Le determinazioni vengono trasmesse al richiedente entro cinque giorni dalla scadenza del termine.Dopo la preliminare, l’amministrazione indice la conferenza simultanea sul progetto definitivo. Le decisioni prese nella preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di nuovi elementi significativi emersi successivamente. Per opere pubbliche, la conferenza preliminare si esprime sul progetto di fattibilità per definire le condizioni per gli assensi sul progetto definitivo.

Conferenze di servizi decisorie: modalità di svolgimento

Le conferenze di servizi decisorie si possono svolgere principalmente in due modalità.

Conferenza semplificata 

La conferenza decisoria si svolge generalmente in forma semplificata e asincrona (art. 14 bis legge n. 241/1990). L’amministrazione la indice entro cinque giorni dall’avvio del procedimento o dal ricevimento della domanda, comunicando alle altre amministrazioni l’oggetto, la documentazione e i termini. Le amministrazioni coinvolte hanno un termine perentorio, massimo 45 giorni (o 90 per enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria), per esprimere il proprio parere motivato, in termini di assenso o dissenso, indicando eventuali modifiche necessarie. La mancata risposta o una risposta incompleta equivale ad assenso incondizionato. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini, l’amministrazione procede con la determinazione finale. Se ha ricevuto solo assensi (anche impliciti) o se le condizioni possono essere accolte senza modifiche sostanziali, la conferenza si conclude positivamente. In caso di dissensi insuperabili, la conferenza si chiude negativamente, respingendo la domanda. In casi complessi o su richiesta, si può optare per una riunione sincrona.

Conferenza simultanea

La prima riunione della conferenza di servizi simultanea e sincrona (art. 14 ter legge 241/1990) si tiene nella data prestabilita, anche in teleconferenza, con i rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori si concludono entro 45 giorni (90 per questioni ambientali, paesaggistiche, culturali o sanitarie), rispettando il termine finale del procedimento. Ogni ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto con potere decisionale vincolante. Per le amministrazioni statali, un singolo rappresentante, nominato dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto, esprime la posizione di tutte le amministrazioni statali, potendo essere supportato da personale delle singole amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali definiscono in modo del tutto autonomo le modalità per indicare il rappresentante unico. Gli interessati possono essere invitati alle riunioni. Al termine dell’ultima riunione, entro i termini stabiliti, l’amministrazione procedente adotta la determinazione finale basandosi sulle posizioni prevalenti. L’assenso è considerato acquisito anche se un rappresentante non partecipa, non esprime una posizione o esprime un dissenso immotivato o non pertinente. Quando un progetto richiede la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, tutte le autorizzazioni e gli assensi necessari per realizzarlo ed esercitarlo vengono ottenuti tramite un’apposita conferenza di servizi sincrona, come stabilito dall’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

 

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Laurea invalida: non provati gli esami sostenuti in Erasmus  Laurea invalida: il superamento degli esami sostenuti durante il percorso Erasmus mancano del riscontro e di convalida ufficiale

Laurea invalida: la laureata deve ripetere gli esami

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 518/2025 ha dichiarato una laurea invalida. Otto esami Erasmus, svolti in Spagna nel 2007-2009, non sono stati validamente riconosciuti. Il Consiglio ha stabilito che gli esami risultano non sostenuti o non convalidati ufficialmente. La laureata dovrà quindi ripetere gli esami per riottenere il titolo e completare la specializzazione.

Titolo di laurea nullo: non superati otto esami nel percorso Erasmus

L’Università di Bari ha dichiarato nullo il titolo di studio di una laureata in medicina. L’Ateneo ha rilevato il mancato superamento di otto esami, sostenuti nel programma Erasmus presso l’Università di Valladolid negli anni 2007-2008 e 2008-2009. Lo stesso ha quindi annullato la laurea dopo alcuni controlli amministrativi avviati  in sede di esame della domanda di trasferimento della dottoressa a una Scuola di Specializzazione. Il gestionale informatico Esse3 presentava un’anomalia, consistente nell’assenza di documentazione (statini o Transcripts of Records) comprovante il superamento degli otto esami registrati nel libretto online Esse3 come “Erasmus”. L’ Università di Valladolid non ha confermato il superamento degli esami. Sei di questi non apparivano nei Learning Agreements né nei Transcripts of Records rilasciati. I due presenti nel piano di studi spagnolo risultavano invece “no presentado” (studente assente).

Illegittimo considerare non superati gli esami Erasmus

La laureata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, che ha accolto il ricorso. Il Tribunale ha rilevato che l’Università aveva seguito la procedura per il riconoscimento degli esami Erasmus. L’Ateneo aveva rilasciato infatti una certificazione propedeutica all’accesso alla seduta di laurea con l’elenco di tutti gli esami superati.  Uno scrutinio eseguito anni dopo però ha smentito la certificazione.

Il TAR ha rilevato però che l’Ateneo aveva smarrito la documentazione originale e che le prove documentali iniziali certificavano lo svolgimento degli esami Erasmus. Illegittimo quindi porre a carico della ricorrente l’assenza di documentazione e farne derivare il mancato superamento degli esami. Il transcript of records dell’Ateneo spagnolo, inoltre, non è stato considerato idoneo a supportare l’annullamento della laurea. Il TAR ha ritenuto illegittimo considerare non superati gli esami non rientranti nel programma Erasmus, a fronte della “disordinata gestione dei fascicoli” da parte dell’Ateneo barese e in assenza di prova piena. Quanto all’ipotesi della verbalizzazione irregolare dei due esami il TAR ha statuito che trattasi si errore materiale.

Registrazione esami illegittima: mancato riscontro documentale

L’Università  ha appellato la sentenza, contestando l’errore del TAR nell’attribuire valore di prova fidefacente alla registrazione degli esami nel libretto informatico Esse3. Trattasi di una mera operazione informatica che richiede una previa valutazione e convalida del Consiglio di Facoltà sulla base della documentazione fornita dall’Ateneo straniero. Confrontando i learning agreements, i transcript of records e le risultanze del Consiglio di Facoltà, è emerso “con certezza” che per alcuni esami la registrazione in Esse3 era illegittima per mancanza di riscontro documentale e convalida. Errato ritenere che l’annullamento della laurea si fondi su un’ipotesi di contraffazione. La decisione si basa piuttosto sull’accertamento documentale che otto esami non erano stati sostenuti in Erasmus né convalidati dal Consiglio di Facoltà. L’Ateneo appellante ha criticato la valutazione del TAR riguardo al documento emesso dall’Università di Valladolid in risposta alla richiesta di documentazione post-smarrimento del libretto. Il nuovo transcript of records spagnolo è risultato coerente con quelli dell’epoca e con il verbale del Consiglio di Facoltà dell’8 marzo 2010. La laureata non disponeva di documenti (learning agreements, transcript of records e verbali di convalida) in grado di dimostrare il superamento degli otto esami mancanti. La nullità della laurea è quindi una conseguenza logica della mancanza di prova del completamento del corso di studi.

Laurea invalida: non provato il superamento degli esami

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Università e ha dichiarato la laurea invalida. La dichiarazione di nullità del diploma di laurea deve quindi ritenersi legittima. La stessa si basa sulla mancanza di documentazione comprovante il superamento degli otto esami registrati come “Erasmus”. La documentazione fornita dall’Università spagnola e dall’Ateneo di Bari non provano il superamento degli otto esami presenti nell’applicazione informatica.

Cruciale il rilievo che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento didattico interno, il riconoscimento del Consiglio di Facoltà è imprescindibile per la validità degli esami Erasmus. Il verbale agli atti recava il riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente, ma in esso non figuravano gli otto esami contestati dall’Università di Bari. Questa circostanza, per il Consiglio di Stato, implica l’assenza dei necessari transcript of records dall’Ateneo estero. L’ipotesi di smarrimento, prospettata dalla laureata, è di “improbabile verificazione” e non supportata da elementi vincolanti.

Di conseguenza non può essere attribuito alcun valore alla mera registrazione degli esami sul libretto informatico della ricorrente. Questa presuppone infatti il previo riconoscimento da parte del Consiglio di Facoltà. Le ricerche condotte dall’Università di Valladolid, su richiesta dell’Ateneo barese, hanno confermato l’assenza degli otto esami contestati nei “copies of the original Transcripts of Records”. La dichiarazione di nullità della laurea deve pertanto ritenersi legittima. È stato provato in positivo che la laureata non aveva mai sostenuto e superato gli otto esami.

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Allegati

concessioni balneari

Concessioni balneari: incostituzionali norme che violano concorrenza La Consulta ha dichiarato incostituzionali parti della legge regionale Toscana sulle concessioni demaniali marittime per violazione della tutela della concorrenza

Concessioni demaniali marittime: l’intervento della Consulta

Concessioni balneari: con la sentenza n. 89/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 30 del 2024. In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 1, 2 commi 3 e 4, e 3, in quanto incidono in modo diretto sull’assetto concorrenziale del mercato balneare.

Le norme contestate

Le disposizioni regionali, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, modificavano la legge regionale n. 31 del 2016, introducendo criteri per le procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime. Tra le previsioni figuravano:

  • un criterio premiale per la valutazione dei concorrenti;

  • la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, tali regole limitavano la concorrenza e pregiudicavano il libero accesso al mercato.

La competenza legislativa esclusiva dello Stato

La Corte costituzionale ha ricordato che, pur investendo la materia delle concessioni profili di competenza regionale, quando le norme incidono sulle modalità di scelta del contraente e alterano l’assetto concorrenziale dei mercati, prevale la competenza esclusiva dello Stato prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in tema di tutela della concorrenza.

Nel caso esaminato, le regole regionali determinavano restrizioni alla libera iniziativa economica degli operatori balneari, non giustificate da esigenze specificamente regionali.

La motivazione della Consulta

La Regione Toscana aveva motivato l’intervento normativo con due esigenze:

  • la persistente inerzia del legislatore statale nell’adozione di una disciplina unitaria;

  • la necessità di tutelare l’affidamento maturato dagli operatori del settore.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tali ragioni non potessero legittimare l’adozione di regole regionali incidenti sulla concorrenza, trattandosi di un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La sentenza ha inoltre sottolineato che, anche in assenza di una legge statale organica, esistono già principi e parametri di matrice europea che consentono ai Comuni di organizzare le procedure di gara nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

contrassegno identificativo

Contrassegno identificativo monopattini: il decreto del Mit Contrassegno identificativo monopattini elettrici: il decreto del MIt del 27.06.2025 ne definisce le caratteristiche e le combinazioni alfanumeriche

Contrassegno identificativo monopattini elettrici

Nella giornata di venerdì 27 giugno 2025 il Ministero della infrastrutture ha emanato il decreto n. 210  del 27 giugno 2025  che contiene la disciplina dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.

Come disposto dall’art. 1 del provvedimento, il decreto disciplina:

  • la stampa dei contrassegni affinché gli stessi siano uniformi e inalterabili, per garantire la sicurezza (Allegato A)
  • i criteri da seguire per formare le varie combinazioni di numeri e lettere dei contrassegni, affinché ogni combinazione identifichi un solo monopattino (Allegato B).

Il decreto, una volta pubblicato sulla GU, entrerà in vigore decorso il termine di 15 giorni.

Contrassegno identificativo: caratteristiche

Il contrassegno identificativo di ogni monopattino:

  • è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
  • è personale, nel senso che la targa identifica la persona e non il monopattino;
  • ha una forma rettangolare (50 mm x 60 mm);
  • è stampato su un supporto in plastica adesivo e non rimovibile;
  • ha lo sfondo bianco mentre i caratteri sono neri;
  • contiene l’emblema dello Stato;
  • non può essere manomesso o contraffatto;
  • deve essere posizionato sul parafango posteriore del monopattino in modo che sia visibile e permanente. In assenza del parafango, deve essere posizionato nella parte anteriore del piantone a un’altezza compresa tra i 20 cm e 1,20 m dal suolo.

La previsione della “targa” per i monopattini elettrici mira a tutelare le vittime di incidenti causati dall’uso improprio del monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo permetterà infatti di risalire al proprietario e quindi al corresponsabile, anche nel caso in cui il monopattino sia condotto da un altro soggetto.

Combinazioni alfanumeriche dei contrassegni

Per quanto riguarda invece le combinazioni alfanumeriche, l’allegato B del decreto prevede che il contrassegno debba riportare tre lettere e tre numeri.

Prossimo passo: obbligo assicurativo

L’obbligo del contrassegno identificativo arriva dopo l’obbligo di indossare il casco a bordo del monopattino. Il prossimo passo prevede l’introduzione dell’obbligo assicurativo anche per questi mezzi a propulsione elettrica.

 

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