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Sanzione amministrativa pecuniaria Sanzione amministrativa pecuniaria: cos'è, importo, pagamento, normativa e sanzioni accessorie

sanzione amministrativa pecuniaria

Cos’è la sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria è una misura sanzionatoria di natura non penale, irrogata dalla pubblica amministrazione per la violazione di norme dell’ordinamento giuridico che non integrano reato. Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire il rispetto della legalità in ambiti come il diritto amministrativo, commerciale, ambientale, fiscale, tributario e della circolazione stradale.

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto per l’inosservanza di obblighi o divieti previsti da leggi, regolamenti o atti amministrativi.

A differenza delle pene pecuniarie penali (come la multa o l’ammenda), la sanzione amministrativa non comporta conseguenze penali, né è iscritta nel casellario giudiziale. Tuttavia, il mancato pagamento può dare luogo a riscossione coattiva e a sanzioni accessorie.

Sanzione amministrativa pecuniaria: normativa di riferimento

La disciplina generale delle sanzioni amministrative è contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolata “Modifiche al sistema penale”. Tale legge ha introdotto il principio della depenalizzazione, convertendo molti illeciti penali in illeciti amministrativi.

Le disposizioni di riferimento sono:

  • Art. 1 – Principio di legalità dell’illecito amministrativo.
  • Art. 10 – Determinazione dell’importo della sanzione
  • Art. 14-27 – Procedimento sanzionatorio (accertamento, notificazione, ricorso, pagamento).
  • Art. 16 – Pagamento in misura ridotta.

A tali norme si affiancano disposizioni settoriali, ad esempio nel Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), nel Codice dell’ambiente (D.lgs. n. 152/2006), nel Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

Importo della sanzione e criteri di determinazione

L’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è stabilito dalla norma che prevede l’illecito e deve rispettare i limiti minimo e massimo indicati. In assenza di specificazioni, il giudice o l’autorità competente applicano la sanzione in base a criteri di proporzionalità, tenendo conto:

  • della gravità della violazione;
  • dell’intenzionalità o colpa dell’autore;
  • della capacità economica del trasgressore;
  • di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Il pagamento in misura ridotta, previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981, consente all’autore dell’illecito di estinguere la violazione versando entro 60 giorni dalla notifica una somma pari al  terzo del massimo edittale, se più favorevole una somma pari al doppio minimo edittale.

Tipologie di sanzioni amministrative 

Le sanzioni amministrative possono essere:

  • pecuniarie: sono le più comuni e prevedono il pagamento di una somma di denaro;
  • accessorie: si aggiungono a quella principale e possono consistere:
    • nella sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze;
    • nella confisca dei beni (es. nel caso di strumenti usati per commettere l’illecito);
    • nella chiusura temporanea o definitiva dell’attività;
    • nella inibizione temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione.

Queste sanzioni accessorie sono particolarmente rilevanti nel diritto ambientale, sanitario e societario.

Pagamento e riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria

Il pagamento della sanzione può avvenire:

  • in misura ridotta, nei termini previsti;
  • dopo l’irrogazione dell’ordinanza ingiunzione, qualora il soggetto non adempia o non presenti opposizione.

Il mancato pagamento determina l’avvio della riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, mediante cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.

In caso di opposizione, il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace o al giudice amministrativo, a seconda della natura della sanzione e dell’autorità che l’ha irrogata.

Sanzioni amministrative pecuniarie nel GDPR e nelle normative europee

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), le sanzioni pecuniarie amministrative in materia di privacy hanno acquisito una rilevanza crescente. Il Garante per la protezione dei dati personali può irrogare sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale, nei casi più gravi.

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la Consob, l’IVASS e altre autorità indipendenti possono applicare sanzioni amministrative di elevato impatto.

Considerazioni conclusive

La sanzione amministrativa pecuniaria è uno strumento efficace e flessibile per sanzionare comportamenti illeciti non penali, garantendo un equilibrio tra deterrenza e celerità procedurale. La sua applicazione è vincolata a criteri di proporzionalità e legalità, e può comportare, nei casi più gravi, anche sanzioni accessorie di tipo interdittivo o patrimoniale. Conoscere il funzionamento delle sanzioni amministrative è essenziale per cittadini, imprese e professionisti, soprattutto in settori altamente regolamentati come il commercio, la sicurezza, l’ambiente e la privacy.

 

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