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Provvedimenti amministrativi annullati e risarcimento danno Il Consiglio di Stato ribadisce che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. Necessaria la prova del danno e del nesso causale

provvedimenti amministrativi

Nessun automatismo tra annullamento e risarcimento

Provvedimenti amministrativi annullati e risarcimento danno: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5803/2025, ha precisato che l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno.
Perché la Pubblica amministrazione sia chiamata a rispondere, occorre dimostrare la presenza di tutti gli elementi dell’illecito: condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso.

In particolare, nei casi di interessi legittimi pretensivi, il risarcimento richiede la prova che, in assenza dell’illegittimità, il provvedimento richiesto sarebbe stato rilasciato, secondo un giudizio di certezza o almeno di “probabilità vicina alla certezza”.

La vicenda processuale

La causa nasce dal ricorso di un dipendente pubblico al quale era stata respinta l’istanza di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992. L’atto di diniego era stato successivamente annullato dal Tar per difetto di motivazione.
Nonostante l’annullamento, il Tar aveva respinto la domanda di risarcimento ritenendo insussistente sia il danno ingiusto sia il nesso causale. La società ricorrente aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato.

I requisiti della responsabilità risarcitoria

Il Consiglio di Stato ha ricostruito i presupposti della responsabilità della Pubblica amministrazione per provvedimento illegittimo:

  • elemento oggettivo;

  • elemento soggettivo;

  • nesso di causalità;

  • danno ingiusto correlato a un interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, a un diritto soggettivo.

Il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata dell’atto illegittimo, valutato attraverso un nesso di causalità giuridica.

Provvedimenti amministrativi annullati: la decisione

Nel caso esaminato, l’annullamento del diniego di trasferimento era fondato solo su vizi motivazionali e non sulla spettanza certa del diritto al trasferimento.
Secondo il Collegio, la successiva concessione del trasferimento dipendeva da elementi sopravvenuti: l’aggravamento delle condizioni di salute di un minore da assistere e la sopravvenuta disponibilità di posti nella sede richiesta.

Pertanto, al momento dell’annullamento non vi era alcuna certezza, né una probabilità prossima alla certezza, che il trasferimento sarebbe stato concesso. Inoltre, la decisione dell’amministrazione manteneva margini di discrezionalità.

Alla luce di queste valutazioni, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado e respinto l’appello.