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Censimento autovelox: cosa prevede il decreto attuativo Censimento autovelox: emanato il decreto del MIT che attua il comma 3 bis dell'articolo 5 del DL infrastrutture

censimento autovelox

Censimento autovelox: il decreto attuativo del MIT

Il Decreto MIT n. 305 del 18 agosto 2025, che attua il comma 3 bis dell’articolo 5 del decreto infrastrutture n. 73/2025 convertito dalla Legge n. 105/2025 (testo coordinato in GU) disciplina il censimento degli autovelox e di tutti i sistemi di rilevazione della velocità in Italia.

L’obiettivo del provvedimento è di imporre agli enti e alle amministrazioni da cui dipendono gli organi di polizia stradale di comunicare i dati relativi a questi dispositivi per garantirne l’uso legittimo.

Censimento autovelox: il ruolo della piattaforma telematica

Il decreto stabilisce la creazione e il funzionamento di una piattaforma telematica per la trasmissione dei dati. Questa piattaforma, gestita dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, è il canale ufficiale attraverso cui le amministrazioni comunicano i dettagli degli autovelox in loro possesso.

Modalità di comunicazione dei dati

Per poter utilizzare legalmente i dispositivi di rilevazione, gli enti devono compilare e trasmettere un documento digitale tramite la piattaforma, inserendo una serie di informazioni dettagliate:

  • denominazione e codice dell’ente;
  • codice catastale (se applicabile);
  • estremi del decreto di approvazione del dispositivo;
  • tipo, marca, modello, versione e numero di matricola dell’apparecchiatura.

Qualsiasi variazione successiva a questi dati deve essere tempestivamente aggiornata con una nuova comunicazione, che andrà a sostituire la precedente. L’accesso alla piattaforma avviene tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, utilizzando credenziali specifiche.

Pubblicazione e validità dei dati

I dati trasmessi e validati vengono pubblicati sul portale istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa pubblicazione rende l’elenco dei dispositivi legittimamente impiegati accessibile al pubblico, garantendo trasparenza e legalità. L’uso dei dispositivi non registrati sulla piattaforma e non pubblicati sul portale ministeriale non è legittimo.

Il decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, ma l’obbligo di comunicazione dei dati diventa effettivo sessanta giorni dopo la data di avvio operativo della piattaforma, che verrà stabilita con un provvedimento successivo del Direttore Generale per la Motorizzazione.

 

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