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Annullamento gara e subentro nuovo aggiudicatario: chiarimenti dalla Plenaria Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, definisce i criteri per il subentro dell’impresa seconda classificata dopo l’annullamento di una gara d’appalto

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Il contesto della vicenda

La questione prende le mosse dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7/2024, con cui era stata annullata l’aggiudicazione di una gara d’appalto, dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con il primo classificato e disposto il subentro dell’impresa seconda classificata.
In fase di esecuzione della pronuncia, la stazione appaltante aveva ridotto la durata del nuovo contratto, decurtando il periodo già coperto dall’aggiudicatario uscente e le relative somme corrisposte. Tale scelta aveva spinto la seconda classificata ad adire nuovamente il giudice amministrativo con ricorso in ottemperanza.

La decisione della Plenaria del 2025

Con la sentenza n. 9 del 15 luglio 2025, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che il giudice amministrativo, quando ordina il subentro, può modulare gli effetti temporali della sostituzione. In particolare:

  • il nuovo affidamento può riguardare soltanto le prestazioni non ancora eseguite fino alla naturale scadenza del contratto originario;

  • in alternativa, il rapporto può avere la stessa durata prevista dal bando, indipendentemente dal periodo già trascorso.

La scelta è rimessa alla valutazione del giudice, sulla base dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce al giudice amministrativo il potere di modulare l’efficacia del contratto dichiarato inefficace, stabilendo se essa operi retroattivamente (ex tunc), in via prospettica (ex nunc) o da una data specifica.

L’obbligo di piena esecuzione della precedente sentenza

L’Alto Collegio ha ordinato alla stazione appaltante di dare esecuzione integrale alla sentenza n. 7/2024, senza riduzioni della durata contrattuale. La posizione del ricorrente, infatti, è equiparata a quella che egli avrebbe avuto se l’aggiudicazione fosse stata legittimamente disposta sin dall’inizio.
Il “subentro nel contratto” è interpretato come istituto volto a sostituire l’aggiudicatario illegittimo con quello legittimo, garantendo continuità all’affidamento e consolidando la procedura di gara.

I precedenti giurisprudenziali richiamati

La Plenaria ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui:

  • il subentro riconosce al ricorrente vittorioso il diritto a stipulare il contratto, corrispondente all’interesse legittimo sorto con l’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 3458/2021);

  • la sostituzione avviene alle condizioni dell’offerta presentata dal ricorrente nella gara, senza necessità di un nuovo affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 786/2021 e 2476/2021).

Non mancano, tuttavia, pronunce che evidenziano la discrezionalità del giudice nell’incidere sull’efficacia del contratto, come il precedente n. 5591/2012, secondo cui l’inefficacia non deriva automaticamente dall’annullamento dell’aggiudicazione, ma deve essere oggetto di una specifica valutazione giurisdizionale.