Civile, Il giurista risponde

Rimedi negata trascrizione accordo negoziazione assistita Quali sono i rimedi esperibili nel caso di negata trascrizione dell’accordo di separazione con negoziazione assistita?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Alessia Bolognese e Caterina D’Alessandro

 

La pacifica natura non contenziosa del procedimento di reclamo previsto dalla legge contro le decisioni del Conservatore, oltre ad escludere la stessa ricorrenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso straordinario, esclude che la questione interessata dal motivo legittimi la ricorribilità in Cassazione del provvedimento impugnato, trattandosi di questione che, per quanto controversa, potrà in ogni caso essere devoluta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un processo a cognizione piena. – Cass. II, 4 agosto 2023, n. 23851.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte è stato occasionato da un mancato adempimento pubblicitario da parte di un Conservatore dei registri immobiliari di una convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, in quanto ritenuta mancante dell’autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge ad opera di un pubblico ufficiale a tanto abilitato.

Il Tribunale aveva accolto la richiesta dei reclamanti, ritenendo che l’autenticazione certificata da parte degli avvocati fosse sufficiente a rendere trascrivibile l’atto in forza di quanto previsto dall’art. 6, D.L. 132/2014, norma che equipara gli accordi in esame ai provvedimenti che definiscono i procedimenti di separazione personale, per i quali non è richiesta alcuna ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni ai fini della loro trascrivibilità.

Nei confronti di tale provvedimento con il quale si ordinava al Conservatore di provvedere alla trascrizione prima rifiutata, proponeva reclamo l’Agenzia delle entrate. Con successiva ordinanza, la Corte territoriale accoglieva il reclamo, sostenendo che nel caso di specie venisse in rilievo l’art. 5, D.L. 132/2014 la quale, disponendo che ai fini della trascrizione degli accordi in esame fosse sempre necessaria la indicazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, costitusce disposizione di portata generale, mentre la norma citata dalla coppia (art. 6), riguardante la negoziazione assistita in ambito familiare, non contiene alcuna deroga al suddetto principio. Difatti, per la Corte di Appello deve ancora attribuirsi portata prevalente alla previsione di cui all’art. 2657 c.c., che individua i requisiti di forma che deve avere l’atto ai fini della trascrizione: tale norma non può reputarsi derogata dalla diversa previsione di cui al citato art. 6, D.L. 132/2014 che in maniera generica si limita a prevedere una equiparazione dall’accordo di negoziazione ai provvedimenti che definiscono i procedimenti di separazione.

La coppia pertanto aveva proposto ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.

La Suprema Corte ha preliminarmente affermato l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso il procedimento di reclamo previsto dalla legge nei confronti delle decisioni del Conservatore in materia pubblicitaria. Il ricorso straordinario è infatti esperibile solo contro decisioni conclusive di procedimenti contenziosi. Il provvedimento in questione, al contrario, è pronunciato all’esito di un procedimento che non comporta esplicazione di un’attività giurisdizionale in sede contenziosa. Esso è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e, pertanto, insuscettibile di passare in giudicato. Tale conclusione è stata raggiunta in numerosi ulteriori casi in cui veniva in rilievo il diniego di trascrizione. Si pensi, a titolo esemplificativo, al provvedimento adottato all’esito del reclamo di cui all’art. 113bis disp. att. c.c. per il diniego di iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia di un credito, in cui la Corte ha ribadito che il procedimento avverso il rifiuto dell’Agenzia del territorio di eseguire una trascrizione, previsto dall’art. 745 c.p.c., cui rinvia l’art. 113bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa (Cass. 28 gennaio 2011, n. 2095).

Con specifico riferimento al caso de qua, essendo la questione rappresentata dai requisiti minimi che deve rivestire la forma necessaria per la trascrizione e non dal diritto alla trascrivibilità del provvedimento, il diniego del Conservatore risulta emesso ex art. 2674 c.c. in quanto non è stato negato il diritto a procedere alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita, ma è stata esclusa a monte l’idoneità della forma ai fini dell’adempimento pubblicitario. Pertanto, non si riscontra alcun conflitto di interessi tra due parti, l’una interessata ad eseguire la trascrizione e l’altra interessata a non eseguirla. La pacifica natura non contenziosa del procedimento di reclamo previsto dalla legge contro le decisioni del Conservatore, oltre ad escludere la stessa ricorrenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso straordinario, esclude la stessa ricorribilità in Cassazione del provvedimento impugnato, trattandosi appunto di questione che potrà essere devoluta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un processo a cognizione piena.

La Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso statuendo che per il caso di specie le parti devono ricorrere ad un contenzioso ordinario.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. I, 28 gennaio 2011, n. 2095

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