Il giurista risponde, Penale

Elemento soggettivo tentato omicidio Nelle ipotesi di tentato omicidio qual è l’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Alessandra Muscatiello

 

In tema di tentato omicidio – ai fini della configurabilità del reato – è sufficiente il dolo diretto anche nella forma di dolo alternativo, quindi caratterizzato dalla previsione in capo all’agente di una duplicità di esiti della sua condotta, entrambi voluti ed equivalenti nella sua prospettazione psicologica. – Cass., sez. I, 6 settembre 2023, n. 36853

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha ribadito i principi dettati in materia di dolo omicidiario.
Nel caso di specie il ricorrente – condannato all’esito di un giudizio abbreviato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti e lesioni – ha contestato la decisione di merito in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo che, ad avviso della difesa, avrebbe potuto essere configurato in termini di dolo eventuale, quindi incompatibile con il tentativo. Il dato letterale dell’art. 56, c.p., infatti, esclude la compatibilità del dolo eventuale con il tentativo poiché postula una intenzionalità diversa da quella diretta. In tal senso le Sezioni Unite, con la storica sentenza ThyssenKrupp (Cass., Sez. Un., 8 settembre 2014, n. 38343), hanno ampiamente delineato (per quel che rileva in questa sede) i confini del dolo eventuale e del dolo diretto, asserendo che «il dolo eventuale designa l’area dell’imputazione soggettiva dagli incerti confini in cui l’evento non costituisce l’esito finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile: l’agente si rappresenta un possibile risultato della sua condotta e ciononostante s’induce ad agire accettando la prospettiva che l’accadimento abbia luogo. Si ha, invece, dolo diretto quando la volontà non si dirige verso l’evento tipico e, tuttavia, l’agente si rappresenta come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta un risultato che però non persegue intenzionalmente». Esclusa la compatibilità tra dolo eventuale e delitto tentato, è pacifico affermare la punibilità del tentativo a titolo di dolo diretto anche nella forma di dolo alternativo, in quanto il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta cosciente e volontaria (in tal senso anche Cass. 31 luglio 2023, n. 33435; Cass. 29 aprile 2019, n. 17755; Cass. 1 ottobre 2018, n. 43250; Cass. 3 ottobre 2013, n. 9663).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha prospettato un’analitica ricostruzione del fatto e delle condotte tenute dal ricorrente che, come confermato dai giudici di legittimità, sono state ritenute indicative dell’esistenza dell’animus necandi. Invero, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato, cioè al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e alle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa (in tal senso anche Cass. 20 gennaio 2023, n. 2513; Cass. 9 settembre 2021, n. 33327; Cass. 18 marzo 2019, n. 11928).
I giudici di appello tenendo conto della condotta dell’imputato, della tipologia di arma utilizzata, nonché delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio dell’udienza di convalida, hanno confermato la decisione di primo grado, ritenendo pienamente sussistente il dolo omicidiario.
Alla luce di tali valutazioni la Corte di Cassazione ha rigettato le censure proposte, ribadendo che nelle ipotesi di delitto tentato l’elemento soggettivo è ravvisabile anche nella forma del dolo alternativo che, quanto alla componente volontaristica, non si rapporta all’ intensità della volontà del fatto tipico ma all’oggetto della volontà e, pertanto, sussiste qualora l’agente si rappresenti come certo il verificarsi di due eventi – alternativi tra loro – e diriga la propria volontà indifferentemente ad entrambi gli eventi.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 20 gennaio 2023, n. 2513; Cass., sez. I, 31 luglio 2023, n. 33435;
Cass. sez. I, 9 settembre 2021, n. 33327; Cass., sez. I, 18 marzo 2019, n. 11928; Cass., sez. I, 29 aprile 2019, n. 17755; Cass., sez. I, 1 ottobre 2018, n. 43250;
Cass., sez. I, 3 ottobre 2013, n. 9663
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