Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga
In tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. – Cass., sez. F, 31 agosto 2023, n. 37048.
Il caso sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema Corte riguarda l’invasione di un terreno appartenente al demanio stradale di un Comune, reato previsto dal combinato disposto degli artt. 633 e 639bis del codice penale, commesso mediante la realizzazione di un muro di recinzione a chiusura dello stesso.
La difesa, impugnando la sentenza di grado precedente, ne lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131bis per avere la Corte d’Appello erroneamente negato l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della natura permanente del reato e nonostante la particolare tenuità dell’offesa, atteso che l’invasione aveva avuto a oggetto una striscia di terreno di modesta estensione e inutilizzabile per altri fini.
L’art. 131bis prevede infatti l’esclusione della punibilità in occasione di offese di particolari tenuità, dettando ulteriori specificazioni per i casi in cui la stessa non sia considerabile tale; tra gli altri, qualora si proceda per reati che abbiano avuto ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La sezione feriale della Corte di Cassazione ha aderito alle motivazioni della sentenza d’appello secondo cui il fatto di cui all’esame non potesse considerarsi di particolare tenuità avuto riguardo al considerevole arco di tempo durante il quale si sarebbe protratta l’occupazione ed il reiterato inadempimento dell’imputato nei confronti dell’intimazione di rilascio più volte intimato dal Comune.
Secondo infatti l’orientamento nettamente maggioritario della Corte di cassazione, il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento che spetta al titolare del bene; permanenza che cessa soltanto con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna di primo grado.
Ulteriormente viene ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto
della condotta delittuosa.
Pertanto, nel caso di specie, la mancata cessazione della permanenza dell’occupazione arbitraria avrebbe costituito una situazione tale da escludere un’offesa di particolare tenuità a causa del lungo arco di tempo di protrazione dell’occupazione del terreno, destinato a fini pubblici di circolazione, e dell’altresì reiterato inadempimento alle intimazioni.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cass pen., sez. II, 13 febbraio 2019, n. 16363 |
Difformi: Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2021, n. 15029 |