Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa
La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo. – Cass., sez. II, 12 giugno 2024, n. 16329.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’istituto della donazione indiretta, che si concretizza quando, come nella vicenda in questione, il denaro corrisposto dal disponente contribuisce alla conclusione della compravendita di un bene immobile.
La questione posta al vaglio della Suprema Corte muove dall’atto con il quale una coerede aveva convenuto in giudizio la sorella, onde ottenere la dichiarazione di apertura della successione della madre, in virtù di testamento pubblico che la nominava erede universale ed istituiva, altresì, un legato in sostituzione di legittima in favore della convenuta. La coerede legataria, con autonoma domanda giudiziale, aveva eccepito la nullità del testamento, lamentando il difetto di forma dell’atto e l’incapacità naturale della de cuius. Qualora, viceversa, il testamento fosse stato ritenuto valido, attesa la rinuncia al legato e l’attribuzione della quota di legittima, in via subordinata aveva chiesto la riduzione della donazione della liberalità disposta dalla defunta madre in favore di parte attrice, avente ad oggetto la metà di un immobile di proprietà della disponente.
Costituendosi in giudizio, la coerede donataria aveva obiettato che, ai fini della formazione della massa ereditaria, avrebbe dovuto tenersi conto anche di altra donazione di diverso immobile già ricevuto dalla sorella.
Il Tribunale, disposto lo scioglimento della comunione su base testamentaria, aveva accertato la composizione della massa ereditaria e, con separata ordinanza, aveva statuito il prosieguo del giudizio per la stima dei cespiti.
Entrambe le coeredi, dunque, avevano impugnato la sentenza non definitiva, eccependone in primo luogo la nullità, per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegiale, in violazione dell’art. 50-bis c.p.c. Una delle appellanti aveva altresì dedotto la nullità del testamento pubblico per falsità dell’atto, dolendosi, anch’ella, dell’incapace di intendere e volere della disponente.
Nel disattendere i suesposti motivi di gravame, la Corte d’Appello aveva osservato che l’erede aveva comunque dato esecuzione alle disposizioni testamentarie, chiedendo che venisse formata la massa ereditaria secondo le volontà testamentarie della madre, asseritamente viziate da nullità.
Nel merito, il Collegio territoriale aveva poi ritenuto provata la donazione indiretta della quota di immobile in favore della coerede, sulla base delle prove raccolte in giudizio, e, ai fini della collazione, aveva ricompreso nella massa ereditaria la ridetta porzione di immobile.
Entrambi le eredi ricorrevano per la cassazione della pronuncia di secondo grado.
L’istante principale censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la donazione indiretta della quota dell’immobile da parte della de cuius alla figlia, contestando l’approssimazione con cui era stato determinato l’apporto della defunta nell’acquisto del bene. Per le medesime ragioni, eccepiva la violazione di legge per avere la Corte d’Appello ricompreso nella massa ereditaria la ridetta quota di un quarto dell’immobile donato.
Con ricorso incidentale, infine, l’altra coerede reclamava la nullità della gravata sentenza, poiché la Corte distrettuale si era limitata ad esaminare i motivi di impugnazione e non anche il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sulle ulteriori domande proposte dalla ricorrente in sede di ricorso in appello.
Scrutinando il gravame principale, nella sentenza in argomento la Corte di Cassazione basa il proprio iter motivazionale su un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, in forza del quale, in ipotesi di acquisto di immobile con denaro proprio del disponente, ed intestazione ad altro soggetto che il donante intenda, in tal modo, beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene. Per l’effetto, il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso, e non anche del denaro.
Da tanto discende che, in caso di collazione, il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, e non il denaro impiegato per il suo acquisto (così anche Cass., Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282).
Ciò premesso, la Corte prosegue illustrando che, in epoca successiva all’intervento delle Sezioni Unite si sono andati formando due orientamenti contrapposti, con riguardo alla configurabilità di una donazione indiretta dell’immobile in caso di corresponsione da parte del donante di una parte del prezzo.
Secondo un primo arresto, la donazione indiretta dell’immobile non si configura quando il donante paga soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una differente modalità di attuazione dell’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo (così anche Cass., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2149).
Un differente orientamento, invece, ha concluso che l’oggetto della donazione indiretta è caratterizzato dal meccanismo della corresponsione da parte del donante delle somme necessarie a soddisfare l’obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita effettivamente compiuta da parte del donatario (così anche Cass., sez. II, 17 aprile 2019, n. 10759).
Condividendo la prima delle due impostazioni illustrate, nell’esaminanda pronuncia la Cassazione ripropone la distinzione, ai fini della collazione, tra erogazione dell’intero costo del bene immobile e corresponsione di una parte di esso.
Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, è configurabile una donazione indiretta solo nel caso in cui l’intero costo del bene sia stato sostenuto dal donante, con conseguente imputazione, ai fini della collazione, della corrispondente quota del cespite.
Per tali motivazioni, il caso in contestazione non può ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, atteso che solo una parte del prezzo era stata corrisposta, nella vicenda di specie, dalla de cuius.
La sentenza in commento risulta altresì interessante per quanto statuito, in punto di rito, all’esito dello scrutinio del proposto gravame incidentale.
Invero, ritiene la Cassazione che la Corte distrettuale si sarebbe limitata soltanto ad esaminare i motivi d’appello, e non anche il merito della causa, posto che la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado non comportava la remissione della causa al primo Giudice. Nel caso in discussione, pertanto, sussiste il vizio di omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposte dalle parti, tanto in via principale, quanto in via subordinata, con conseguente rinvio al Collegio territoriale in diversa composizione.