Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 e il dm attuativo del 27.12.2024 prevedono il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione

Decreto riscossione: cosa prevede

Decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.

Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.

Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.

Attività di riscossione: pianificazione annuale

L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.

Discarico automatico e differimento

Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.

L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:

  • se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
  • se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
  • se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.

Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.

  1. Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
  2. Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.

Carichi riaffidati

Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.

L’ente creditore può  quindi decidere di:

  • gestirlo autonomamente;
  • affidarlo in concessione a soggetti privati;
  • riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.

Commissione per il magazzino dell’Agenzia

Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.

Estratto di ruolo non impugnabile

L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati  se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:

  • Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
  • Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
  • Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
  • Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
  • Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
  • Nell’ambito della cessione di azienda.

Decreto riscossione: in GU il decreto attuativo

Il decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, introduce nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Questo provvedimento, che attua la Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), stabilisce criteri chiari per valutare lo stato di difficoltà del debitore e le nuove durate dei piani di rientro.

Principali novità

Parametri per definire lo stato di difficoltò del debitore:

  • per persone fisiche e imprese individuali il parametro principale è l’ISEE;
  • per altri soggetti invece si considerano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.

Rate massime dei piani di rientro

Per debiti fino a 120mila euro: non è necessaria una documentazione probatoria; basta unattestazione per accedere ai piani di rientro.

Durata massima dei piani:

  • 84 rate (2025-2026);
  • 96 rate (2027-2028);
  • 108 rate dal 2029.

Per debiti superiori a 120mila euro: se il debitore dimostra lo stato di difficoltà per debitori superiori a 120.000 euro sono previsti piani di rientro fino a 120 rate.

Sul numero delle rate incidono le date di presentazione delle istanze:

  • Da 85 a 120 rate (istanze presentate nel 2025 e 2026);
  • Da 97 a 120 rate (istanze presentate nel 2027 e 2028);
  • Da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.

Il decreto prevede anche situazioni particolari di difficoltà.

  • Immobili inagibili: la difficoltà è automaticamente riconosciuta se l’immobile unico è inagibile per eventi straordinari.
  • Pubbliche amministrazioni: piano sempre a 120 rate, previa dichiarazione della difficoltà da parte del legale rappresentante.
  • Condomini: la difficoltà si fonda sull’indice Beta (rapporto tra debito totale e entrate ultimo rendiconto), che deve superare il 10%.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione un applicativo online per simulare il numero massimo di rate che potranno essere concesse in base alla propria situazione economica.

decreto sanzioni tributarie

Decreto sanzioni tributarie: cosa prevede  In vigore dal 29 giugno 2024, il decreto dedicato alle sanzioni tributarie, attuativo della riforma fiscale

Decreto sanzioni tributarie in vigore dal 29 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024 ha approvato definitivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze (MEF) il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (c.d. decreto sanzioni) che attua la legge fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Il D.Lgs. n. 87-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, in vigore dal giorno successivo, modifica diverse leggi speciali e revisiona le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti, disponendo l’applicazione delle modificazioni a partire dal 1°settembre 2024.

Vediamo le principali novità.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto riformula la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti soggettivi e oggettivi o quelli oggetto di una falsa rappresentazione  causati documenti falsi o frutto di simulazioni o artifici.

I crediti non spettanti invece sono quelli che vengono fruiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge, quelli che vengono fruiti in una misura superiore rispetto a quanto sancito dalla legge e quelli privi si elementi aggiuntivi o requisiti specifici richiesti dalla legge.

Non punibili penalmente gli omessi versamenti

Il decreto conferma la non punibilità per gli omessi versamenti previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 se il debito è rateizzato regolarmente, anche per chi è decade dalla rateazione, a condizione che l’importo del debito non superi i 50.000 euro (art. 10 bis) e i 75.000 euro  (art. 10 ter).

Il contribuente ha il diritto di procedere in autonomia, rateizzando il debito con un numero di rate non superiori a 20 nelle more del risultato del controllo automatizzato eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle sanzioni

In caso di rinuncia del contribuente al ricorso nei casi di autotutela parziale in corso di giudizio è possibile beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni previste nell’atto di contestazione in caso di acquiescenza. La procedura pensata dal legislatore però non tiene conto del fatto che la presentazione di deduzioni difensive, alternativa alla definizione agevolata dell’atto con cui vengono contestate le sanzioni, si scontra con il principio del contraddittorio generalizzato contemplato dall’articolo 16 dello Statuto del contribuente, che impone il confronto e la dialettica tra le parti prima che venga emanato l’atto pregiudizievole.

Modifiche alle sanzioni penali

Chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute dovute in base a tale dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Prove nel processo penale

Sono utilizzabili come prova nel processo penale le sentenze definitive emesse nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte in sede amministrativa, inclusi quelli derivanti da adesione relativi a violazioni per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale.

Sentenze di assoluzione nel processo tributario

Le sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, hanno efficacia di giudicato in quest’ultimo, in ogni stato e grado, riguardo ai medesimi fatti. La sentenza penale irrevocabile può essere presentata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.

Sanzioni pecuniarie a società ed enti

La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, è a carico esclusivo della società o dell’ente.

Rimane invariata invece, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica siano stati costituiti o interposti fittiziamente, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

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