processo penale telematico

Processo penale telematico: termini deposito dal 2025 Processo penale telematico: il DM n. 206 del 27 dicembre 2024 rimodula i termini per il deposito telematico degli atti

Processo penale telematico: cosa prevede il nuovo dm

Il Ministro della Giustizia ha adottato il Decreto n. 206 del 27.12.2024, che modifica il precedente regolamento sul processo penale telematico. Il provvedimento, che modifica l’articolo 3 del decreto n. 217/2023, introduce importanti novità sui depositi telematici degli atti nei procedimenti penali. Vediamo più in dettaglio i principali cambiamenti,

Obbligo deposito telematico: nuovi scaglioni temporali

Dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie diventa obbligatorio nei seguenti uffici giudiziari penali:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • Procura europea;
  • Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario;
  • Tribunale ordinario;
  • Procura generale presso la corte d’appello (limitata ai procedimenti di avocazione).

Eccezioni e proroghe per il deposito non telematico

Il decreto prevede alcune deroghe temporanee all’obbligo del deposito telematico.

  • Fino al 31 dicembre 2025: nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nella Procura europea e nelle sezioni del GIP dei Tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni possono utilizzare modalità non telematiche per depositare atti relativi a procedimenti diversi da quelli regolati dal libro V, titolo IX (udienza preliminare), dal libro V (per decreto), Vbis (messa alla prova) del codice di procedura penale. Anche per atti relativi all’archiviazione (art. 408,409, 410, 411 e 415 p.p) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p), il deposito non telematico è consentito.  Sempre fino a questa data negli uffici del tribunale ordinario e in quelli delle sezioni del GIP dei tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni abilitati possono depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti  di cui al libro IV c.p.p e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
  • Fino al 31 marzo 2025: è ammesso il deposito non telematico per l’iscrizione delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e per gli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (abbreviato) III (direttissimo) e IV (immediato, del codice di procedura penale, impugnazioni comprese.

Processo penale telematico: estensione obbligo dal 2027

Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico (anche ai procedimenti in materia di  misure di  prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale) è esteso anche ai seguenti uffici:

  • Ufficio del giudice di pace;
  • Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • Tribunale per i minorenni;
  • Tribunale di sorveglianza;
  • Corte d’appello;
  • Procura generale presso la corte d’appello;
  • Corte di Cassazione;
  • Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Fino al 31.12.2026 in tutti questi uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può essere effettuato anche in modalità telematica, previa attestazione della funzionalità dei sistemi informatici.

Fino al 31.12.2026 negli uffici del Giudice di Pace, nelle corti di appello e nelle procure generali presso le corti d’appello, i soggetti esterni abilitati potranno depositare in modalità telematica atti, documenti, richieste e memorie.

Gli avvocati possono ancora utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di atti nei casi in cui le modalità telematiche non siano obbligatorie. Questa opzione garantisce una maggiore flessibilità durante il periodo di transizione.

Finalità e prospettive future

Questo regolamento si propone di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. La transizione al digitale consentirà una gestione più snella e trasparente degli atti giudiziari. Con l’estensione graduale dell’obbligo telematico, il decreto garantisce una fase di adattamento per tutti i soggetti coinvolti. Le varie scadenze rappresentano tappe importanti verso una completa digitalizzazione del sistema penale. Il processo penale telematico diventa così una realtà sempre più concreta, in linea con le esigenze di modernizzazione della giustizia italiana.

 

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Allegati

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“La digitalizzazione della giustizia è uno degli obiettivi primari a cui sta lavorando il Ministero guidato da Carlo Nordio. Il traguardo raggiunto oggi rappresenta un concreto passo in avanti verso la realizzazione del programma di innovazione tecnologica, nel più ampio progetto di efficientamento della giustizia, che è fra gli obiettivi fissati dal Pnrr”. conclude il ministero.