dimissioni per fatti concludenti

Dimissioni per fatti concludenti: le indicazioni dell’INL Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata: l'Ispettorato fornisce i primi chiarimenti dopo il Collegato Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti

La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla procedura per le dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata del lavoratore. Il documento, pubblicato in risposta alle novità introdotte dal Collegato Lavoro, mira a fornire indicazioni utili per la corretta gestione di tali situazioni, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. L’INL ha messo a disposizione (allegato alla nota) anche un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata con cui i datori di lavoro potranno attivare la procedura.

Dimissioni per fatti concludenti nel Collegato Lavoro

In merito, specifica l’ispettorato, l’art. 19 della legge 203/2024 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.

La norma affida anzitutto l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine. Ciò ovviamente laddove il datore intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto la comunicazione, chiarisce l’INL, non va effettuata sempre e in ogni caso.

La procedura prevista dalla nota n. 579/2025

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà anzitutto verificare, si spiega nella nota, “che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza”.

A questo punto, la comunicazione effettuata alla sede territoriale dell’INL, preferibilmente a mezzo pec, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al fine di uniformare i contenuti e semplificare l’adempimento, l’INL mette a disposizione un modello ad hoc (allegato alla nota).

In base alla comunicazione pervenuta e ad altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, contattando anche il lavoratore.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Secondo la previsione del Collegato lavoro, il protrarsi dell’assenza ingiustificata e la comunicazione del datore di lavoro, fanno sì che il rapporti di lavoro si intenda risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’INL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà ad ogni modo essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Allegati

dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto Dimissioni di fatto: l'assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini del contratto causa la risoluzione dello stesso per sua volontà

Dimissioni di fatto: le novità del collegato lavoro

IlCollegato Lavoro“, entrato in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità sulle dimissioni dei lavoratori in caso di assenze ingiustificate. La riforma, tra le altre cose, mira a semplificare le procedure e a contrastare comportamenti opportunistici volti a ottenere il trattamento di disoccupazione NASpI.

Norma di riferimento

La norma che qui interessa analizzare ha modificato l’articolo 26 del dlgs n. 81/2015, a cui ha aggiunto il comma 7 bis, che così dispone:In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dellIspettorato nazionale del  lavoro, che può  verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto  per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.  Le  disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per  causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.” Vediamo di chiarirne il contenuto.

Dimissioni e assenza ingiustificata: la nuova disciplina

La norma cardine è l’articolo 19 del decreto, che stabilisce che lassenza ingiustificata prolungata oltre i termini contrattuali comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Se il contratto collettivo non prevede indicazioni specifiche, il termine è fissato in 15 giorni consecutivi.
In questi casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può effettuare accertamenti;
  • considerare risolto il rapporto di lavoro, senza necessità di dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non giustifichi validamente la propria assenza.

Effetti delle dimissioni di fatto o “per fatti concludenti”

Le dimissioni di fatto, dette anche “per fatti concludenti”, hanno conseguenze rilevanti per il lavoratore, ovvero:

  • esclusione dal diritto alla NASpI: il lavoratore, considerato dimissionario, non può accedere all’indennità di disoccupazione;
  • esenzione per il datore dal ticket di licenziamento: il datore di lavoro non è quindi tenuto a versare il contributo NASpI;
  • facoltà di trattenere lindennità di preavviso: se previsto dal contratto, il datore può trattenere dalle competenze finali l’indennità relativa al mancato preavviso.

Obblighi di comunicazione e verifiche dell’ITL

Il datore di lavoro deve notificare l’assenza ingiustificata all’ITL. Gli ispettori hanno il compito di verificare l’effettività della comunicazione e prevenire eventuali abusi, sia da parte del lavoratore sia del datore. LIspettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformità applicativa.

Quando non si applica la risoluzione

La normativa prevede un’importante eccezione. Il rapporto non si considera risolto se il lavoratore dimostra:

  • la presenza di cause di forza maggiore, che impediscono la comunicazione;
  • la sussistenza di fatti imputabili al datore di lavoro, come errori amministrativi o violazioni contrattuali. Capaci di impedire la comunicazione dei motivi che giustificano l’assenza del dipendente.

In questi casi, il lavoratore mantiene il diritto alla NASpI, e il datore non può trattenere il preavviso.

Dimissioni di fatto e NASpI: il nodo centrale

L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare che l’assenza ingiustificata venga usata per ottenere un licenziamento disciplinare e, quindi, il diritto alla NASpI. Ricordiamo che l’indennità spetta solo a chi perde il lavoro involontariamente, escludendo i casi di dimissioni volontarie o di risoluzione per fatti concludenti.

Le dimissioni di fatto segnano un cambio di paradigma, equiparando l’assenza ingiustificata prolungata a una chiara volontà di dimissioni. La misura introduce vantaggi operativi per i datori di lavoro, anche se solleva diversi interrogativi sul piano delle tutele per i lavoratori. Le prossime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno fondamentali per chiarire i dettagli applicativi e garantire equità nell’applicazione della norma.

 

Leggi anche: Collegato Lavoro: cosa prevede e Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL

Allegati

Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL Il collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, spiegato dall’Ispettorato del Lavoro con una nota che indica cosa cambia per datori e lavoratori

Collegato lavoro e nota INL

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato lavoro”. Il provvedimento introduce importanti modifiche normative nel settore del lavoro. Tra gli interventi, si evidenziano novità significative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione della cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e le procedure di conciliazione. Con queste disposizioni, la L. n. 203/2024 mira a modernizzare il quadro normativo del lavoro, introducendo maggiore flessibilità e trasparenza per aziende e lavoratori. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito le prime indicazioni su questo testo normativo.

Sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, introducendo obblighi di comunicazione annuali per il Ministro del Lavoro, che dovrà riferire alle Camere sullo stato della sicurezza e sulle misure da adottare. Cambiano anche le regole per la sorveglianza sanitaria: la competenza sui ricorsi passa alle aziende sanitarie locali. Inoltre, sarà possibile utilizzare locali sotterranei per attività lavorative, purché siano rispettati requisiti specifici di salubrità, ventilazione e illuminazione, con una procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Modifiche alla cassa integrazione

L’articolo 6 ridefinisce le regole sulla compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. I lavoratori che svolgono un impiego subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale perdono il diritto al trattamento per le giornate lavorate. La mancata comunicazione preventiva all’INPS comporta la decadenza dal beneficio.

Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 del collegato lavoro modifica il D.Lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di somministrazione. Tra le novità principali, si elimina la possibilità di superare i 24 mesi per i contratti di somministrazione a tempo determinato senza costituire un rapporto stabile. Inoltre, vengono esclusi dai limiti quantitativi  determinati lavoratori tra cui quelli assunti dal somministratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli stagionali e quelli impiegati nelle start up.

Attività stagionali: chiarimenti del collegato lavoro

Si chiarisce che le attività stagionali includono, oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle legate a esigenze tecniche o ai cicli produttivi, come previsto dai contratti collettivi. Questo garantisce maggiore flessibilità per le aziende che operano in settori caratterizzati da variazioni stagionali.

Periodo di prova nei contratti a termine

L’articolo 13 del collegato lavoro regola la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Per contratti inferiori a sei mesi, il periodo di prova non può superare 15 giorni; per contratti fino a un anno, il limite massimo è di 30 giorni. La proporzionalità tra durata del contratto e periodo di prova garantisce maggiore equità.

Lavoro agile

L’articolo 14 stabilisce che i datori di lavoro debbano comunicare al Ministero del Lavoro, entro cinque giorni il nome del lavoratore, la data di avvio o di cessazione delle attività in modalità agile, entro 5 giorni dall’avvio, dall’evento modificativo della durata o dalla cessazione del periodo di lavoro  svolto in modalità agile. La norma introduce maggiore chiarezza procedurale per le imprese e gli organi di controllo.

Contratti misti e regime forfetario

L’articolo 17 rivede le condizioni per accedere al regime forfetario. I professionisti che lavorano part-time per grandi aziende (con oltre 250 dipendenti) e svolgono attività autonoma con contratti certificati possono accedere al regime agevolato, evitando sovrapposizioni tra prestazioni subordinate e autonome.

Contratto di apprendistato duale

L’articolo 18 introduce la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionalizzante, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore consentendo così una continuità formativa e professionale. Questo favorisce l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Collegato lavoro: le dimissioni di fatto

L’articolo 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata prolungata, che ora equivale a dimissioni volontarie. I datori di lavoro devono comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la legittimità della segnalazione. La nota ricorda che alle dimissioni di fatto non si applica la procedura delle dimissioni online.

Conciliazione telematica

L’articolo 20 prevede che le procedure di conciliazione previste dal codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica. Un decreto interministeriale definirà le regole tecniche, favorendo l’efficienza dei procedimenti.

 

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portale lavoro sommerso

Portale del lavoro sommerso: cos’è e a cosa serve Portale del lavoro sommerso: un passo ulteriore per la realizzazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro irregolare

Cos’è il Portale nazionale del sommerso

Il Portale del lavoro sommerso, gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), è un’iniziativa strategica per il contrasto al lavoro irregolare in Italia. Entro il 30 maggio 2025, il sistema sarà operativo con funzionalità avanzate per l’interoperabilità dei dati relativi a violazioni in materia di lavoro, salute, sicurezza e legislazione sociale, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Lo stabilisce il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con il decreto n. 170 del 20 novembre 2024.

Caratteristiche e funzioni del portale nazionale del sommerso

Il portale raccoglierà e aggiornerà periodicamente i dati relativi:

  • alle violazioni in ambito lavorativo e sociale, incluse contestazioni contributive, fiscali e penali;
  • ai provvedimenti di sospensione delle attività e comunicazioni di regolarità;
  • ai dati ispettivi, alle richieste d’intervento e ai fascicoli correlati.

Gli enti coinvolti, tra cui INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, avranno accesso ai dati grazie a protocolli d’intesa con l’INL, garantendo una gestione coordinata delle ispezioni e dei procedimenti conseguenti. Le informazioni saranno disponibili sia a livello analitico per singolo operatore economico, sia in forma aggregata per finalità statistiche.

Interoperabilità e sinergia tra piattaforme

Per potenziare l’efficacia operativa, il portale sarà integrato con la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance dell’INPS, che sarà operativa entro sei mesi dal completamento del portale. Questa interoperabilità consentirà una gestione più rapida e precisa delle attività ispettive e di monitoraggio.

Monitoraggio delle attività

A partire dal 15 gennaio 2025, l’INL e l’INPS invieranno mensilmente al Ministero del Lavoro relazioni dettagliate sull’andamento delle attività. Questo monitoraggio garantirà trasparenza e adattamenti tempestivi per ottimizzare i risultati del progetto.

Un nuovo strumento per la legalità

Il Portale nazionale del sommerso rappresenta un passo decisivo per rafforzare la lotta al lavoro irregolare. La sua implementazione non solo migliorerà la trasparenza e l’efficienza nelle ispezioni, ma contribuirà anche alla creazione di un mercato del lavoro più equo, promuovendo legalità e sicurezza. Con funzionalità avanzate e un’ampia interoperabilità tra enti, il portale si propone come un punto di riferimento per monitorare e ridurre il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.

 

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patente a crediti

Patente a crediti: le novità dal 1° novembre 2024 Per la patente a crediti, dal 1° novembre 2024 informazioni disponibili sul portale, per operare in cantiere serve la ricevuta della richiesta

Cosa cambia per la patente a crediti dal 1° novembre 2024

Dal 1° novembre 2024, il mondo del lavoro nei cantieri subisce una significativa trasformazione con l’entrata in vigore della nuova normativa sulla patente a crediti. Questa innovativa misura, introdotta dal Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, mira a garantire un maggiore livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Le ultime novità

Vediamo le novità in vigore dal 1° novembre 2024.

  • Tutte le informazioni relative alla patente a crediti sono consultabili online attraverso un portale dedicato. Questo significa che sarà possibile verificare in qualsiasi momento lo stato della propria patente, il punteggio aggiornato e l’eventuale presenza di provvedimenti disciplinari.
  • Per poter accedere ai cantieri, non sarà più sufficiente l’autocertificazione. Sarà obbligatoria la ricevuta di richiesta della patente a crediti, scaricabile direttamente dal portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  • Chiunque abbia richiesto la patente è tenuto a informare entro cinque giorni il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Le informazioni disponibili online dal 1° novembre 2024

Il portale dedicato mette a disposizione una serie di dati dettagliati per ciascuna patente, tra cui:

  • dati identificativi del titolare;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio iniziale e aggiornato;
  • eventuali provvedimenti disciplinari;
  • esito di eventuali ricorsi.

Chi può accedere ai dati

Oltre al titolare della patente e ai suoi delegati, possono accedere ai dati anche:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • gli organismi paritetici;
  • i responsabili dei lavori e i coordinatori per la sicurezza;
  • i soggetti che intendono affidare lavori a imprese operanti nei cantieri mobili o temporanei.

L’importanza della patente a crediti

E’ uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza nei cantieri. Grazie a questo sistema, è possibile monitorare costantemente la professionalità dei lavoratori e intervenire tempestivamente in caso di problemi. I crediti della patente rappresentano infatti un indicatore del livello di professionalità e sicurezza.

 

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diffida amministrativa

Diffida amministrativa: l’elenco delle violazioni Diffida amministrativa decreto legislativo n. 103/2024: l'INL pubblica l'elenco degli illeciti a cui si applica l'istituto e detta chiarimenti sulle modalità applicative

Diffida amministrativa D.Lgs. n. 103/2024: cos’è

La diffida amministrativa è un istituto previsto dal decreto legislativo n. 103/2024. Detto provvedimento legislativo si occupa della semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

L’articolo 1 del decreto citato definisce la diffida amministrativa come l’“invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.”

L’articolo 6 dello stesso testo legislativo stabilisce invece il funzionamento della diffida amministrativa, i casi di applicazione e le conseguenze derivanti dal mancato adempimento delle prescrizioni in essa contenute.

Analisi del decreto legislativo n. 103/2024

Con la nota n. 1357/2024 del 31 luglio 2024 l’Ispettorato nazione del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative del decreto. La nota di preoccupa di analizzare infatti il contenuto dei vari articoli e l’impatto degli stessi sulla attività dell’Ispettorato del lavoro.

Elenco illeciti diffida amministrativa

L’INL ha quindi emanato la nota 6774/2024 dedicata all’elenco degli illeciti. Essa contiene infatti la lista delle violazioni, schematizzate in una tabella, a cui è applicabile l’istituto della diffida amministrativa (art. 1- art. 6 del dlgs n. 103/2024).

La nota ricorda che l’articolo 6 del dlgs n. 103 esclude l’applicazione dell’istituto della diffida alle “violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Sul punto la sopracitata nota n. 1357 ha chiarito però che “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

L’elenco contenuto nella nota non contiene però le violazioni che non rispettano le condizioni stabilite dal legislatore, comprese quelle di carattere amministrativo relative al corretto adempimento di obblighi che incidono direttamente sulla possibilità di garantire un’efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori (art. 38, comma 2, Costituzione).

L’INL precisa poi che, per quanto riguarda le violazioni in elenco, la nuova diffida non si applica se nei 5 anni  precedenti l’inizio dell’attività di accertamento, lo stesso trasgressore è stato sanzionato per violazioni sanabili (art. 6 D.Lgs. n. 103/2024 e art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

L’INL ricorda inoltre che nella nota richiamata è già stato precisato che l’articolo 6 del dlgs n. 103/2024 ha natura procedimentale, per cui è applicabile anche alle violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non contestate con unico verbale, anche se gli accertamenti sono stati avviati prima di questa data.

Modello di diffida amministrativa

Per finalità operative, in attesa dell’implementazione del sistema informatico, la nota INL ha provveduto a trasmettere ai vari uffici territoriali dell’ispettorato il modello del verbale di diffida per invitare il trasgressore a mettere fine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni e a eliminare le conseguenze dell’illecito amministrativo entro il termine massimo di 20 giorni dalla notifica.

La nota fornisce anche le indicazioni procedurali da seguire considerato che i termini concessi per adempiere la diffida sospendono quelli per notificare gli estremi della violazione.

Applicazione temporale della diffida e notifica del provvedimento

La nota Inl n. 7296 dell’8 ottobre 2024 risponde alle numerose richieste di chiarimenti sulle modalità applicative e procedurali della diffida ad integrazione delle note sopra menzionate n. 1357 e n. 6774.

Sull’interpretazione dell’art. 6 del dlgs n. 103/2024 l’Ispettorato ribadisce la natura procedurale della norma e l’applicazione alle violazioni commesse prima del 2 agosto  2024 anche se non contestate con il verbale unico.

Per cui il provvedimento di diffida deve essere adottato anche quando, prima dell’accesso ispettivo, una delle violazioni previste dall’elenco allegato alla nota n. 6774, sia stata sanata. La diffida amministrativa anche in questi casi è finalizzata al monitoraggio delle recidive.

La nota precisa inoltre che la diffida amministrativa, in presenza di presupposti di legge, deve essere adottata e notificata. Dal perfezionamento della notifica decorrono i 20 giorni entro i quali il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre fine alla violazione, adempiere ed eliminare gli effetti dell’illecito.

Per garantire la certezza della notifica la diffida deve essere notificata nelle stesse modalità che la legge prevede per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (legge n. 890/1982), in alternativa alla notifica per mezzo del funzionario dell’Amministrazione.

 

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patente a crediti

Patente a crediti: non basta l’autocertificazione Sul sito dell'INL il servizio "Istanza patente a crediti" per la richiesta di rilascio. Fino al 31 ottobre ok all'autocertificazione ma serve formalizzare l'istanza dal Portale

Patente a crediti: il nuovo servizio INL

Patente a crediti: è partita il 1° ottobre la prima fase di applicazione dello strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

A tal proposito, l’INL ha rilasciato il servizio “Istanza Patente a crediti” per la richiesta di rilascio della patente, sostituibile, fino al 31 ottobre 2024, da autocertificazione/autodichiarazione, trasmessa via PEC. Tuttavia, l’ispettorato chiarisce che l’istanza va formalizzata.

Vediamo i passaggi.

Rilascio patente a crediti

Ai fini del rilascio, occorre accedere al portale dei servizi dell’Ispettorato. In questa prima fase, è comunque possibile, fa sapere l’INL, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

Per il rilascio serve presentare l’istanza

Tuttavia, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 376/2024 datata 8 ottobre 2024 ha precisato che per ottenere la patente a crediti non è sufficiente inviare a mezzo pec l’autocertificazione in cui il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari al rilascio.

Questo meccanismo è stato previsto solo per accompagnare i soggetti obbligati a un approccio graduale alla nuova patente.

In realtà, come già chiarito anche nella circolare n. 4/2024, è necessario formalizzare l’istanza dal Portale dei servizi dedicato per ottenere la patente a crediti.

Ne consegue che, chi non ha provveduto a inviare l’istanza, ma si è limitato a inviare l’autocertificazione a mezzo pec dal 1° novembre 2024 non potrà operare nei cantieri temporanei e mobili.

patente a crediti

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato Patente a crediti: l’iniziale fase applicativa della patente a crediti fa sorgere dubbi sulla corretta applicazione delle nuove regole

Patente crediti: prime Faq sul sito dell’INL

La patente crediti da qualche giorno è nella sua prima fase applicativa e subito sorgono dubbi sull’interpretazione delle norme del decreto n. 132/2024.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla misura con la circolare INL n. 4/2024. I dubbi però sono tanti, vediamo quelli che sono stati sollevati all’ispettorato e come ha risposto lo stesso con le Faq del 4 ottobre 2024.

La patente a crediti finora ha sollevato 4 dubbi principali, a ognuno dei quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha prontamente risposto.

Requisiti e autocertificazione patente crediti

Questo il primo quesito: “Fino a quando si può presentare l’autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la patente?”

L’INL precisa che l’autocertificazione deve essere inviata a mezzo pec dalle imprese e dagli autonomi che alla data del 1 ottobre operano già in un cantiere temporaneo o mobile.

Sono esclusi dall’obbligo di inviare l’autocertificazione per chi in data 1 ottobre 2024 opera già in un cantiere e nello stesso giorno richiede la patente e coloro che alla data del 1à ottobre 2024 non stanno operando in un cantiere.

Rilascio patente e rilevanza della categoria

“La categoria SOA rileva visto che la norma precisa solo la classificazione?” è il secondo quesito al quale l’Ispettorato ha risposto precisando prima di tutto che la SOA è un’attestazione di qualificazione che consente a chi ne è in possesso di poter partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. L’INL chiarisce che sono escluse dall’applicazione della patente a crediti le imprese che possiedono la SOA con classifica superiore alla III, la categoria non rileva.  

Aziende con più unità, nomine RSPP e redazione DVR

“Se un’azienda ha più DVR e più RSPP come va interpretata la norma visto che menziona questi termini al singolare?”. A questo quesito, l’INL ha risposto in questi termini: se un’azienda ha diverse unità produttive e sono pertanto presenti diversi datori, ciascuno deve nominare un RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e redigere un DVR (Documento di valutazione del rischio).

Obbligo formativo patente crediti e dichiarazione

“Il nuovo obbligo formativo è soggetto all’accordo Stato Regioni e alla scadenza del periodo entro il quale si deve applicare la nuova normativa. E’ quindi necessario attendere ulteriori chiarimenti sull’oggetto della autocertificazione?”. All’ultimo quesito, l’Ispettorato ha risposto che non occorre attendere, perché la dichiarazione è veritiera se effettuata alla luce della normativa vigente. Essa non può quindi tenere conto di adempimenti che ancora non sono obbligatori.

 

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patente a crediti

Patente a crediti: cosa cambia dal 1° ottobre 2024 Patente a crediti: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° ottobre il decreto contenente il regolamento

Patente a crediti: regolamento in GU

La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro compie un ulteriore passo in avanti. Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato infatti il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 contenente il regolamento che individua le modalità di presentazione della domanda per permettere a imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri mobili e temporanei di ottenere la patente. Il regolamento, che sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, si compone di 10 articoli e ricalca in sostanza il contenuto della bozza.

Leggi a questo proposito: “Patente a crediti pronto il decreto attuativo

Contenuto della patente a crediti

Ogni patente contiene determinate informazioni:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data del rilascio e numero della patente;
  • punteggio riconosciuto nel momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali sospensioni della patente.

Le modalità di ostensione delle informazioni suddette sono stabilite con provvedimento dell’INL previo parere del Garante Privacy. Dette informazioni sono conservate per tutto il tempo di vigenza della patente, per un periodo che non supera in ogni caso i 5 anni dall’iscrizione sul portale.

Patente: come fare domanda

I soggetti legittimati al chiedere la patente a crediti devono fare domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, se in possesso di determinati requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi;
  • DURC in regola;
  • possesso del documento di valutazione del rischio;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La presentazione della domanda regolare è seguita dal rilascio della patente in formato digitale.

I lavoratori e le imprese stabiliti in uno stato membro UE devono presentare un’autocertificazione in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Se i soggetti abilitati non hanno sede in un paese UE stopper ottenere la patente devono presentare l’autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla autorità competente del paese di origine.

La domanda per ottenere la patente a punti può essere presentata anche dopo che sono decorsi 12 mesi dalla sua revoca.

Crediti: attribuzione, incremento e recupero

La patente possiede 30 punti al momento del rilascio.

Il punteggio può aumentare fino a raggiungere il punteggio massimo di 100 crediti. Regole particolari relative al punteggio sono previste dall’articolo 8 in caso di fusione, anche per incorporazione dell’impresa.

La patente può subire l’incremento di un credito per ogni biennio successivo al rilascio in assenza di provvedimenti di decurtazione, fino all’incremento massimo di 20 crediti.

Sono previsti però ulteriori aumenti di crediti fino a 40, di cui 30 se si effettuano investimenti in formazione o se si possiede una certificazione attestate la partecipazione a un addestramento o formazione pratica, 10 invece per attività investimenti o formazioni in casi particolari.

L’incremento può essere sospeso se al titolare della patente vengono contestate più violazioni di cui all’allegato del dlgs. n. 81/2008.

Il recupero fino a 15 punti è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Sospensione della patente

La patente può essere sospesa con un provvedimento cautelare dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La sospensione è obbligatoria se in un cantiere si verifica un infortunio a cui segue il decesso di uno o più lavoratori per responsabilità imputabile al datore, a un suo delegato, a un dirigente almeno a titolo di colpa grave, a meno che l’ispettorato non valuti diversamente  e fornisca adeguata motivazione.

La durata della sospensione, che varia in base alla gravità della violazione, non può avere una durata superiore a 12 mesi.

La sospensione comporta la verifica del ripristino delle condizioni necessarie per la sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere.

Leggi anche “Patente a crediti: il parere del Consiglio di Stato

lavoro nero

Lavoro nero: come funzionano le sanzioni Lavoro nero: il vademecum dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024 spiega i meccanismi di applicazione delle sanzioni

Lavoro nero: il vademecum INL

Sul lavoro nero arriva la nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024. Il documento  chiarisce le modalità applicative della maxi sanzione contemplata dall’articolo 3 (commi 3 e 3 tre) del Decreto legge n. 12/2002 nelle ipotesi di lavoro sommerso.

Il tutto alla luce delle ultime novità introdotte da leggi e sentenze, soprattutto della Corte  di Cassazione.

Con questa nota l’Ispettorato del lavoro aggiorna il Vademecum  sulla maxi -sanzione da applicare in caso di lavoro nero ai datori di lavoro privati (esclusi quelli domestici o nell’ambito dei rapporti societari e familiari) e compresi gli enti pubblici economici tenuti a comunicare  il rapporto di lavoro.

Assunzione irregolare di lavoratori: illecito omissivo istantaneo

Il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti. Esso si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l’avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.

Per integrare l’illecito soggetto ala maxi sanzione occorre urini l’omessa comunicazione dell’assunzione in  relazione  al rapporto di lavoro subordinato.

Sanzioni: normativa applicabile

Dal punto di vista degli importi delle sanzioni, data la natura dell’ illecito, la normativa da applicare è quella vigente nel momento in cui il rapporto di lavoro irregolare si costituisce.

Per quanto riguarda invece la competenza ad emettere l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione se il luogo in cui si consuma il reato non coincide con quello in cui viene accertato, il personale addetto deve trasmettere il rapporto all’Ispettorato che ha la competenza ad operare nel luogo in cui si trova la sede legale del responsabile per adottare poi l’ordinanza ingiunzione.

Lavoro nero: le sanzioni

Gli importi delle sanzioni variano in base alla durata dell’’illecito che coincide con l’impiego irregolare del lavoratore.

Al momento gli importi delle sanzioni sono i seguenti:

– da Euro 1.950,00 a Euro 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;

  • da Euro 3900,00 a Euro 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni;
  • da Euro 7.800,00 a Euro 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per più di 60 giorni.

Sanzioni aumentate: casi particolari

Il comma 3 quater dell’articolo 3 prevede un aumento degli importi delle sanzioni nella misura del 20% se vengono impiegati:

  • lavoratori stranieri;
  • minori che non possono lavorare perchè non hanno alle spalle 10 anni di scuola dell’obbligo e che non hanno compiuto i 16 anni di età;
  • beneficiari de reddito di cittadinanza;
  • beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per a formazione e lavoro.

Sanzioni maggiorate per recidiva

Previste inoltre maggiorazioni nella misura del 60% per i datori di lavoro che nei tre anni precedenti l’illecito siano stati raggiunti da sanzioni penali o amministrative.

La recidiva sussiste nei seguenti casi:

  • se il soggetto sanzionato è la stessa persona fisica che ha trasgredito;
  • se il trasgressore è il destinatario delle sanzioni irrogate con provvedimenti definitivi nei tre anni anteriori alla commissione del nuovo illecito.

La maggiorazione per recidiva è esclusa nei seguenti casi:

  • estinzione degli illeciti amministrativi in presenza di un pagamento in misura ridotta;
  • in relazione a illeciti per i quali il trasgressore abbia provveduto ad effettuare i pagamenti previsti in adempimento alla prescrizione.

Maxi sanzione: casi di non applicazione

Tra i vari casi contemplati, la maxi sanzione non si applica nei seguenti casi:

  • se prima dell’accertamento il datore regolarizza spontaneamente il rapporto di lavoro in nero;
  • se il rapporto di lavoro è qualificato in modo diverso.

Maxi sanzione: ipotesi particolari di lavoro nero

Il vademecum contempla poi casi particolari di applicazione  della maxi sanzione nelle seguenti ipotesi:

  • prestazioni di lavoro che perseguono oltre il termine concordato dalle parti relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
  • contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 6 del DL n. 50/2017;
  • lavoro nero relativo ad appalto, distacco e somministrazione;
  • distacco transnazionale;
  • caporalato;
  • tirocinio extracurricolare;
  • lavoratori irregolari impiegati dagli enti del terzo settore;
  • lavoro occasionale in agricoltura;
  • collaborazioni occasionali art. 222 c.c.

 

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