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Tamponamento a catena: chi è responsabile? La Cassazione ha chiarito che, in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, si ha presunzione “iuris tantum” di colpa, in egual misura, dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato

Tamponamento a catena: il caso

Nel caso in esame il Giudice di merito si era occupato di una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un incidente stradale.

In particolare, la Corte d’appello di Catania, dopo aver rivalutato le risultanze istruttorie che avevano condotto il Giudice di prime cure ad accogliere la richiesta risarcitoria avanzata dall’attore, aveva ritenuto che i fatti così come si erano svolti, integravano una fattispecie di “tamponamento a catena su autostrada di veicoli in movimento”, con la conseguenza che, in applicazione della costante giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto, doveva trovare applicazione la presunzione iuris tantum di colpa a carico del conducente di ciascuno dei veicoli tamponanti, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

Sulla scorta di tali regole probatorie, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta risarcitoria dell’originario attore e aveva accolto la domanda riconvenzionale del convenuto in primo grado.

Avverso tale decisione l’originario attore aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La colpa dei conducenti si presume in egual misura

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15923-2024, ha accolto, per quanto qui rileva ed in relazione alla fattispecie di tamponamento a catena, il motivo d’impugnazione formulato dal ricorrente con cui veniva fatta valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 CdS, 1223, 2043 e 2054 c.c.

In particolare, la Corte ha rilevato che “mentre nel caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, seconda comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato)”. Tale presunzione è fondata sul mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede.

Presunzione di colpa in egual misura tra i conducenti

Sulla scorta di quanto sopra, la Cassazione ha pertanto rilevato che, nel caso di specie, l’esclusiva responsabilità a carico del tamponante poteva ritenersi integrata solo se fosse venuto in rilievo un caso di tamponamento tra veicoli incolonnati in sosta.

Mentre, avendo la Corte territoriale ritenuto integrata la diversa fattispecie del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, doveva, al contrario, trovare applicazione la regola della presunzione di colpa in egual misura tra i conducenti, con conseguente riduzione della somma risarcitoria posta a carico del ricorrente.

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