arresti domiciliari

Arresti domiciliari Arresti domiciliari: definizione, normativa, applicazione, differenze con la custodia cautelare e sentenze della Cassazione

Cosa sono gli arresti domiciliari?

Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale di tipo coercitivo prevista dal Codice di procedura penale. Consistono nell’obbligo per l’indagato o l’imputato di rimanere presso il proprio domicilio o da altro luogo di privata dimora stabilito dal giudice, in attesa del processo o di ulteriori sviluppi processuali. L’obiettivo della misura deve essere identificato con la volontà di limitare la libertà personale dell’imputato quando sussistono esigenze cautelari, evitando la detenzione in carcere.

Normativa di riferimento sui domiciliari

La disciplina si trova nel Libro IV, Titolo I, Capo II del Codice di procedura penale. Le principali norme di riferimento sono:

  • 284 c.p.p.: disciplina generale degli arresti domiciliari.
  • 275 c.p.p.: principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari.
  • 276 c.p.p.: sostituzione e cumulo con altre misure cautelari.
  • 303 c.p.p.: durata massima degli arresti domiciliari.

Quando si applicano gli arresti domiciliari

Gli arresti domiciliari possono essere disposti dal giudice per le indagini preliminari (GIP) o dal giudice procedente in presenza di tre condizioni fondamentali:

Gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.).

Esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), tra cui:

  • Pericolo di fuga;
  • Rischio di reiterazione del reato;
  • Possibile inquinamento delle prove.

Adeguatezza della misura: gli arresti domiciliari devono risultare idonei rispetto alla custodia cautelare in carcere, in base al principio di extrema ratio.

Reati per cui si applicano

Gli arresti domiciliari possono essere concessi per una vasta gamma di reati, ma generalmente si applicano per reati di media gravità, o nei casi in cui l’imputato non abbia precedenti o non rappresenti un pericolo per la collettività. Alcuni esempi:

  • Furto e truffa aggravata (artt. 624 e 640 c.p.).
  • Stupefacenti (spaccio di lieve entità) (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90).
  • Violenza privata (art. 610 c.p.).
  • Lesioni personali gravi (art. 582 c.p.).
  • Corruzione e concussione (artt. 318-319 c.p.).

Durata degli arresti domiciliari

La durata massima di questa misura è regolata dall’art. 303 c.p.p. e varia a seconda della pena detentiva massima. Questo articolo stabilisce che il termine massimo è:

  • di sei anni nei procedimenti per reati puniti con l’ergastolo o con una pena detentiva superiore a venti anni;
  • di quattro anni per i reati la cui pena detentiva massima non supera i venti anni;
  • di due anni per i reati con una pena detentiva massima fino a sei anni.

Differenze con la custodia cautelare in carcere

Entrambe le misure sono misure cautelari coercitive, ma con importanti differenze:

Caratteristica Arresti Domiciliari Custodia Cautelare
Luogo di esecuzione Domicilio o luogo indicato dal giudice Carcere
Grado di restrizione Limitato, con eventuale permesso di uscita per motivi lavorativi o sanitari Massimo, con privazione totale della libertà
Presupposti Necessaria una valutazione di idoneità rispetto alla custodia in carcere Disposta nei casi più gravi o quando gli arresti domiciliari sono insufficienti
Applicabilità Reati meno gravi o imputati senza precedenti Reati più gravi e pericolo concreto

 

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha chiarito in diverse pronunce i criteri di applicazione:

Cassazione n. 18035/2022: chi è agli arresti domiciliari commette reato se si allontana oltre un chilometro dal percorso autorizzato, eludendo così i controlli. Per configurare il dolo di evasione, è sufficiente essere consapevoli della misura restrittiva e agire volontariamente per violarla.

Cassazione n. 20026/2022: annullata l’ordinanza che imponeva gli arresti domiciliari a un medico per non aver somministrato il vaccino ai pazienti, sottolineando l’importanza del principio di proporzionalità nelle misure cautelari. Eccessiva la detenzione domiciliare, l’interdizione dalla professione è sufficiente a prevenire la reiterazione del reato.

Cassazione SU n. 7635/2022: la sottoposizione dell’imputato ai domiciliari per altra causa, debitamente documentata o comunicata al giudice procedente in qualsiasi momento, costituisce un impedimento legittimo a comparire. Di conseguenza, il giudice è tenuto a rinviare l’udienza e a disporre la traduzione dell’imputato.

 

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affidamento in prova

Affidamento in prova all’estero: la Cassazione apre alla possibilità Per la giurisprudenza di legittimità, il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati membri

Affidamento in prova ai servizi sociali all’estero

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7352/2025 della Prima Sezione Penale, ha stabilito che l’affidamento in prova ai servizi sociali può essere eseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il caso specifico

Nel caso esaminato, un condannato aveva richiesto di scontare la propria pena attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali in Francia, dove risiedeva stabilmente con la famiglia.

Il tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la fruizione di misure alternative all’estero, sul presupposto che tale misura alternativa deve svolgersi in via continuativa all’interno del territorio nazionale.

L’uomo, tramite il difensore adiva il Palazzaccio. Si lamentava in particolare che nel decreto impugnato non si era tenuto conto delle sopravvenienze normative (d.lgs. n. 38/2016) e della conseguente evoluzione giurisprudenziale scaturitane, che ha affermato principi diametralmente opposti a quelli richiamati nel provvedimento.

Il decreto legislativo 38/2016

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

L’indirizzo precedente, infatti, osservano “è stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta alla opposta e condivisibile soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive”.

Difatti, a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, “si è ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro” (cfr. ex multis, Cass. n. 20977 del 15/06/2020).

Affidamento in prova sanzione sostitutiva

Ciò in quanto “l’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una ‘sanzione sostitutiva’ come descritta dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall’altro, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l’occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc.”.

Detenzione domiciliare e semilibertà non all’estero

Ad ogni modo, ricorda opportunamente la S.C., “la misura alternativa della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dal ricorrente, non potrebbe, al contrario dell’affidamento in prova, essere eseguita in altro Stato, membro dell’Unione europea, in cui li condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle ‘misure alternative alla detenzione cautelare’ e non è compresa tra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della decisione quadro (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursilo, Rv. 283366 – 01)”.

Cosa che a maggior regione, precisano ancora i giudici, “deve valere per la semilibertà, che implica la detenzione notturna”.

La decisione

Fatte queste premesse, concludono dal Palazzaccio, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa dell’affidamento, richiesta in via principale, in Francia, ove egli risiede stabilmente, “non avrebbe trovato alcun impedimento sul piano normativo, diversamente da quanto erroneamente affermato nel provvedimento impugnato”.

Da qui l’annullamento dello stesso con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Allegati

incidente probatorio

Incidente probatorio Cos’è l’incidente probatorio, procedimento, i requisiti e l’ammissibilità e la giurisprudenza recente della Cassazione

Cos’è l’incidente probatorio

L’incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale italiano che consente l’acquisizione anticipata di prove durante le indagini preliminari, garantendo che queste vengano raccolte con le stesse formalità previste per il dibattimento. Questo strumento è disciplinato dagli articoli 392 e seguenti del Codice di Procedura Penale (c.p.p.).

Definizione e finalità

L’incidente probatorio permette al pubblico ministero o alla persona sottoposta alle indagini di richiedere al giudice l’assunzione anticipata di una prova quando vi è il rischio che questa possa disperdersi o non essere più acquisibile in sede dibattimentale. L’obiettivo principale consiste quindi nel preservare l’integrità e la disponibilità delle prove fondamentali per il processo.

Procedimento

La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata dal pubblico ministero o dalla persona sottoposta alle indagini entro i termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari e comunque entro un termine sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza di detti termini. Una volta ricevuta la richiesta, il giudice valuta se sussistono i presupposti di legge per procedere. Se la richiesta viene accolta, l’assunzione della prova avviene in contraddittorio tra le parti, con le stesse garanzie previste per il dibattimento.

Requisiti e ammissibilità dell’incidente probatorio

Secondo l’articolo 392 c.p.p., l’incidente probatorio è ammissibile nei seguenti casi:

  • Testimonianza a rischio: quando vi è fondato motivo di ritenere che un testimone non potrà essere esaminato durante il dibattimento perchè vi sono elementi per ritenere che la stessa sia soggetta a violenza, minaccia o offerta di denaro per dichiarare il falso o non deporre;
  • Prove soggette a modifiche: quando si teme che una prova possa subire alterazioni o non essere più disponibile in futuro.
  • Reati specifici: nei procedimenti per determinati reati, come quelli contro la libertà sessuale o che coinvolgono minori, l’incidente probatorio può essere richiesto per assumere la testimonianza della persona offesa, anche al di fuori delle ipotesi sopra indicate.

Giurisprudenza della Cassazione

La giurisprudenza ha più volte affrontato temi legati all’incidente probatorio. Ad esempio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27104 del 23 maggio 2024, hanno stabilito che è abnorme, e quindi impugnabile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio riguardante la testimonianza della persona offesa in reati come maltrattamenti, motivando il rigetto con la non vulnerabilità della persona offesa o la possibilità di rinviare la prova. La Corte ha ritenuto tali presupposti come presunti per legge, rendendo il rigetto del tutto ingiustificato.

La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 17521 del 2 maggio 2024, invece ha esaminato un ricorso contro l’ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dal Pubblico Ministero. La richiesta riguardava l’escussione di un minore, presunta vittima di maltrattamenti da parte del padre, ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, c.p.p.

La Cassazione ha chiarito che il rigetto della richiesta non interrompe il procedimento, ma rientra nella discrezionalità del giudice. Il GIP valuta la necessità e l’opportunità dell’incidente probatorio in base alle specificità del caso e alla tutela del minore.

Cassazione n. 42942/2024: A seguito della modifica dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice deve rinnovare l’istruttoria quando una diversa valutazione di una prova dichiarativa, considerata decisiva, riguarda una testimonianza raccolta tramite incidente probatorio. L’assenza di un’esplicita menzione delle prove acquisite con questa modalità non implica che il legislatore abbia voluto escluderle dalla rinnovazione.

 

 

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patteggiamento

Patteggiamento: applicazione pena su richiesta delle parti Il patteggiamento: guida completa all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seguenti del Codice di procedura penale

Il patteggiamento: art. 444 e seguenti c.p.p.

Il patteggiamento, noto formalmente come applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale (c.p.p.). Questo strumento processuale consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando così il dibattimento e ottenendo benefici sia in termini di tempi sia sotto il profilo sanzionatorio. Con le modifiche normative apportate dalla Riforma Cartabia al processo penale, il patteggiamento ha subito alcuni importanti aggiornamenti

Cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento è un accordo tra il pubblico ministero (PM) e l’imputato, con il quale le parti propongono al giudice una pena concordata. In questo rito alternativo:

  • non si svolge il dibattimento, evitando l’assunzione di prove in aula;
  • il giudice si limita a valutare la correttezza dell’accordo, l’esistenza delle condizioni di legge e la congruità della pena;
  • in caso di accoglimento, la sentenza di patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna penale, pur godendo di alcune agevolazioni.

Il patteggiamento è uno strumento utile per deflazionare il carico giudiziario, garantendo celerità nei procedimenti e favorendo la rieducazione del reo attraverso l’accettazione della pena concordata.

Come si richiede

Il patteggiamento può essere richiesto:

  1. dallimputato o dal suo difensore mediante un’istanza scritta;
  2. dal pubblico ministero, che può proporre un accordo all’

L’accordo deve prevedere una pena sostitutiva o dei una pena pecuniaria ridotta fino a un terzo o una pena detentiva, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a 1/3 non supera i 5 anni soli o congiunti a una pena di tipo pecuniario.

Procedura per la richiesta

  1. Presentazione dellistanza: l’imputato e il PM presentano congiuntamente la richiesta di applicazione della pena al giudice.
  2. Udienza di verifica: il giudice valuta:
  • la qualificazione giuridica del fatto;
    • l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti;
    • le determinazioni in merito alla confisca;
    • la congruità della pena rispetto al reato commesso.
  1. Emissione della sentenza: se il giudice ritiene fondato l’accordo, emette una sentenza di patteggiamento, che ha valore di condanna definitiva.

Per quali reati è ammesso

Il patteggiamento è ammesso per reati che prevedono pene detentive e/o pecuniarie, purché la pena concordata:

  • Non superi i 5 anni di reclusione (inclusi aumenti per la continuazione del reato e diminuzioni per attenuanti).
  • Sia combinabile con pene pecuniarie (multe, ammende).

Reati tipici oggetto di patteggiamento

  • Furto, truffa, appropriazione indebita.
  • Lesioni personali e reati contro la persona non gravi.
  • Reati in materia di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
  • Reati fiscali e tributari, se non gravemente lesivi dell’interesse pubblico.

Reati esclusi dal patteggiamento

Il patteggiamento non è ammesso per:

  • Reati di mafia, terrorismo o criminalità organizzata.
  • Reati di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.
  • Reati con pene superiori ai 5 anni di reclusione (salvo applicazione di circostanze attenuanti).

Novità della riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha introdotto alcune modifiche al patteggiamento.

Nella richiesta di patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. l’imputato e il Pm possono chiedere anche di non applicare le pene accessorie oppure di applicarle per una durata determinata, salvo eccezioni e di non ordinare la confisca oppure di disporla per specifici beni o per un importo determinato.

La sentenza pronunciata al termine del patteggiamento e anche dopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non costituisce prova nei giudizi civili, disciplinari, tribunali o amministrativi, compreso quello finalizzato ad accertare la responsabilità contabile. Se poi non vengono applicate pene accessorie, non producono alcun effetto le disposizioni di leggi diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza emessa all’esito del patteggiamento alla sentenza di condanna. Salvo eccezioni la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna.

La volontà dell’imputato nella richiesta di patteggiamento è espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e la firma è autenticata da un notaio, dal difensore o da altro soggetto autorizzato.

Nel decreto con cui viene fissata l’udienza l’indagato viene informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Nell’udienza art. 447, in quella preliminare nel giudizio direttissimo e in quello immediato, se l’imputato e il Pm chiedono una pena sostitutiva, il giudice decide immediatamente, ma se non è possibile sospende il processo e fissa una udienza apposita entro 60 giorni, avvisando le parti e l’ufficio di esecuzione esterno competente.

Effetti del patteggiamento

La sentenza emessa a seguito di patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna, ma con alcune particolarità:

  • la pena in essa contenuta è ridotta fino a un terzo;
  • la pronuncia non costituisce precedente ostativo per l’accesso a misure alternative alla detenzione;
  • la sentenza non compare nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati (eccetto per specifiche eccezioni);
  • estinzione del reato di cui all art 445 c.p.p comma 2, in assenza di recidiva nei termini temporali indicati.

Differenza tra patteggiamento e rito abbreviato

Aspetto Patteggiamento Rito abbreviato
Natura Accordo tra PM e accusato sulla pena Giudizio basato sugli atti raccolti dal PM
Riduzione della pena Fino a 1/3 1/3 sulla pena finale
Svolgimento del processo Nessuna istruttoria, solo accordo tra le parti Giudizio sommario basato sugli atti del PM
Sentenza Di applicazione della pena – di condanna (no giudizio sul merito) Di merito (accertamento dei fatti) –  di condanna o assoluzione
Effetti sul casellario Non risulta nel casellario richiesto dai privati Risulta come sentenza ordinaria
Possibilità di appello Solo ricorso per vizi formali Appellabile nei limiti dell’art. 443 c.p.p.

  

 

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art. 415-bis c.p.p.

Art. 415-bis c.p.p. (Avviso di conclusione delle indagini) Art. 415-bis c.p.p: l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, novità dell'ultimo correttivo Cartabia e giurisprudenza

Art. 415-bis c.p.p. cosa prevede

L’Art. 415-bis c.p.p italiano disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Introdotto con la legge n. 479/1999, questo istituto ha l’obiettivo di garantire il diritto di difesa dell’indagato, informandolo della chiusura delle indagini e permettendogli di esercitare specifiche facoltà prima dell’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

Contenuto avviso di conclusione delle indagini preliminari

Secondo quanto previsto dall’Art. 415-bis c.p.p, l’avviso deve contenere determinate informazioni.

  • Una sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, indicando le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto.
  • L’informazione che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero, con la facoltà per l’indagato e il suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia.
  • L’avvertimento che, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso, l’indagato può esercitare i diritti previsti dall’Art. 415-bis c.p.p comma 3, tra cui presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni difensive, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
  • Quando il PM, dopo le richieste dell’indagato procede con nuove indagini queste devono essere completate entro 30 giorni dalla richiesta. Questo termine può essere propagato dal GIP per una volta sola e per non più di 60 giorni.

Modifiche della riforma Cartabia all’art. 415-bis c.p.p,

La riforma Cartabia, in seguito all’ultimo correttivo contenuto nel dlgs n. 31/2024 ha apportato significative modifiche all’Art. 415-bis c.p.p, attraverso l’abrogazione dei commi 5 bis, ter, quater, quinquies e sexies.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato questioni relative all’art. 415-bis c.p.p.:

Cassazione penale, Sez. 5, sentenza n. 20082/2024: “la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui all’Art. 415-bis c.p.p implica la lesione del diritto di difesa, ed è inquadrabile nelle nullità di ordine generale, che possono essere eccepite fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.”

Cassazione penale,. Sez. V, sentenza n. 7585/2019:  Il pubblico ministero può legittimamente svolgere indagini di propria iniziativa nel periodo tra la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’esercizio dell’azione penale, purché rispetti i termini previsti dagli artt. 405-407 c.p.p. Inoltre, deve depositare immediatamente la documentazione delle attività svolte e informare la difesa, garantendole così le prerogative dell’Art. 415-bis c.p.p commi 2 e 3. Se ciò non avviene, il materiale investigativo non potrà essere utilizzato, ma l’atto di imputazione resterà comunque valido.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42037/2008: È stato stabilito che, nel caso in cui gli atti siano trasmessi al pubblico ministero per l’ulteriore corso a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado, non è necessaria la rinnovazione dell’avviso di cui all’Art. 415-bis c.p.p.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 29931/2006: La Corte ha chiarito che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità a regime intermedio e deve essere eccepita o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9205/2003: È stato affermato che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è dovuto nel caso di “imputazione coatta” formulata dal pubblico ministero a seguito del mancato accoglimento, da parte del giudice, della richiesta di archiviazione.

 

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il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo Il sequestro preventivo nel codice di procedura penale: disciplina, revoca e differenze con il sequestro conservativo

Cos’è il sequestro preventivo e come funziona

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disciplinata dagli articoli 321-323 del codice di procedura penale. La sua funzione principale è impedire che la disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, oppure agevolare la commissione di altri reati.

Secondo l’art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo può essere disposto dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, quando vi è il fondato timore che il bene oggetto del provvedimento possa essere utilizzato per fini illeciti. Il provvedimento deve essere motivato e indicare con precisione le ragioni che giustificano la misura.

La revoca del sequestro

Il sequestro preventivo può essere revocato o modificato quando vengono meno i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione. L’art. 324 c.p.p. stabilisce che la revoca può essere richiesta dalla parte interessata in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al giudice che ha emesso il provvedimento. Il giudice può decidere di revocare o modificare la misura se ritiene che non sussistano più le condizioni di pericolo per la commissione di reati o per la conservazione dello stato di fatto che ha giustificato il sequestro.

La conversione del sequestro preventivo

In alcuni casi, il sequestro preventivo può essere convertito in altre misure. Ad esempio, se il bene sequestrato è un immobile utilizzato per attività illecite, il giudice può disporre il suo affidamento a un amministratore giudiziario affinché ne garantisca un uso lecito.

Un altro caso di conversione si verifica quando il sequestro viene tramutato in confisca in caso di condanna definitiva, come previsto dall’art. 240-bis c.p. in materia di confisca allargata per reati di particolare gravità.

I mezzi di impugnazione

Contro il decreto di sequestro preventivo sono ammessi diversi mezzi di impugnazione:

  • Riesame (art. 324 c.p.p.): può essere richiesto dalla persona interessata entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento. Il Tribunale del riesame può confermare, revocare o modificare il sequestro.
  • Ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.): può essere proposto per violazione di legge contro l’ordinanza del Tribunale del riesame.

Differenze tra sequestro preventivo e conservativo

Il sequestro preventivo non deve essere confuso con il sequestro conservativo, previsto dall’art. 316 c.p.p. Quest’ultimo ha una finalità patrimoniale ed è diretto a garantire l’eventuale risarcimento del danno o il pagamento di sanzioni pecuniarie derivanti dal reato.

Le principali differenze tra i due istituti sono:

  • Finalità: il sequestro preventivo mira a impedire la prosecuzione o l’aggravamento del reato, mentre il sequestro conservativo tutela il credito dello Stato o della parte civile.
  • Presupposti: si basa sul pericolo di reiterazione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze; il sequestro conservativo, invece, richiede il rischio che l’imputato possa sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle obbligazioni risarcitorie.
  • Effetti: è una misura cautelare reale, mentre il sequestro conservativo è una misura a tutela di un credito.
Legittimo l'obbligo di testimonianza

Legittimo l’obbligo di testimonianza del prossimo congiunto La Corte Costituzionale ha dichiarato non irragionevole l'obbligo previsto dal 1° comma dell'art. 199 c.p.p. se il familiare è persona offesa dal reato

Obbligo di testimonianza prossimo congiunto

Legittimo l’obbligo di testimonianza del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato. Così, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 200/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’art. 199 del codice di procedura penale. Disposizione che, mentre riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare, introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato.

La qlc

Decidendo sulle censure del Tribunale di Firenze, riferite agli articoli 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU, la Consulta ha affermato che “tale eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, né sproporzionata, e neppure lede la vita e l’unità della famiglia”. Ciò in quanto essa, da un lato “corrisponde al fatto che proprio la condotta offensiva dell’imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi”. Dall’altro, “protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre”.

Legittimo l’obbligo di testimonianza: la decisione

È stata altresì disattesa dal giudice delle leggi – per il carattere fortemente “manipolativo” della sollecitata pronuncia – “la richiesta subordinata del rimettente, diretta a ottenere l’eliminazione dell’obbligo di deporre del congiunto, persona offesa, nell’ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”.

La Corte ha sottolineato, infine, che quella del prossimo congiunto, offeso dal reato, “non si differenzia da un’ordinaria testimonianza, sicché nei suoi confronti può essere applicata, ove ne ricorrano gli estremi, la causa di non punibilità di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale”.

custodia cautelare

Custodia cautelare: vietato pubblicare l’ordinanza Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto che vieta la pubblicazione delle ordinanze nel corso delle indagini preliminari

Custodia cautelare: divieto pubblicazione ordinanza

Il Consiglio dei ministri interviene sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Il 9 dicembre 2024, per attuare gli impegni comunitari, il CdM ha infatti approvato in via definitiva il decreto legislativo che adegua la legge italiana alla Direttiva UE 2016/343, attraverso l’attuazione dell’art. 4 della legge di delegazione europea n. 15/2024.

Ordinanza di custodia cautelare: finalità del divieto

Il testo di legge approvato vuole perseguire diversi obiettivi:

  • integrare quanto già previsto dal decreto legislativo n. 188/2021;
  • garantire la piena attuazione della presunzione di innocenza contemplata dall’art. 27 della Costituzione “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”;
  • rafforzare il diritto di presenza nei procedimenti penali.

Articolo 114 c.p.p: divieto di pubblicazione di atti e immagini

Per garantire in modo più efficace la presunzione di innocenza del soggetto indagato o imputato in un procedimento penale il testo interviene sull’articolo 114 del codice di procedura penale, che contiene il divieto di pubblicazione di atti e di immagini dei procedimenti penali.

In estrema sintesi il testo di legge, soprannominato “legge bavaglio” dagli organismi di rappresentanza dei giornalisti, prevede il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino al termine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.

Questo perchè le ordinanze cautelari sono quei sempre il risultato di una valutazione sommaria del PM nella fase delle indagini preliminari, che si caratterizzano per l’assenza di contraddittorio.

Emendamento “Costa”

Il provvedimento adottato non rappresenta una novità assoluta. L’emendamento al disegno di legge di delegazione europea è stato soprannominato “Costa” dal nome del proponente Enrico Costa. In base a questo emendamento, se un soggetto viene raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare si potrà procedere solo alla pubblicazione delle seguenti informazioni:

  • riassunto dell’atto giudiziario;
  • nome del destinatario dell’ordinanza;
  • ragioni dell’emissione del provvedimento.

Custodia cautelare: divieto di pubblicazione nella proposta di legge 2022

Il deputato Costa è lo stesso che il 29 novembre 2022 aveva presentato una proposta di legge (C. 653) alla Camera dei deputati contenente “Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari.”

La proposta, che interveniva sull’articolo 114 c.p.c, prevedeva, in un unico articolo  le seguenti modifiche: “a) al comma 2, le parole: «, fatta eccezione per lordinanza indicata dallarticolo 292 » sono soppresse; b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per lordinanza indicata dallarticolo 292, della quale è consentita esclusivamente la pubblicazione del nome e cognome del destinatario del provvedimento e dei delitti per i quali si procede.”

Nel discorso di presentazione della proposta il deputato denunciava l’eccessiva leggerezza con cui troppo spesso vengono disposte le misure cautelari e l’impiego delle stesse come forma “mascherata” di anticipazione della pena. La pubblicazione di queste ordinanze sui giornali di conseguenza viene percepita dall’opinione pubblica come una “sentenza di condanna” anticipata, che genera confusione, soprattuto se l’indagato non viene poi ritenuto responsabile.

Per evitare queste storture è necessario quindi impedire la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelari fino a quando non siamo concluse le indagini preliminari o l’udienza preliminare. Per questo nella proposta di legge il deputato limitava la pubblicazione alle informazioni indispensabili rappresentate dal nome e cognome del destinatario e dal delitto per il quale si doveva procedere.

 

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pec efficace ufficio chiuso

Pec efficace anche se l’ufficio è chiuso La Cassazione chiarisce che l'invio via pec si considera efficace anche se l'ufficio è chiuso in base alla data di ricezione

Deposito telematico

Anche se l’ufficio è chiuso, l’invio via pec è da considerarsi efficace in base alla data di ricezione entro le 24 ore dalla scadenza, mentre ai fini dell’avvio delle attività che l’amministrazione deve compiere entro un termine perentorio, occorre tenere conto della conoscenza effettiva dell’atto che avviene nell’orario di apertura dell’ufficio al pubblico. Lo ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione con sentenza n. 28067/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado ritenendo superato il termine per il deposito della stessa.

L’imputato adiva la Cassazione denunciando, tra l’altro, inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, ni riferimento agli artt. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. e 87 bis, comma 1, ultima parte del d.lgs. 150/2022), per avere la Corte di merito stimato intempestiva l’impugnazione della sentenza di primo grado, nonostante l’atto di appello fosse stato trasmesso a mezzo p.e.c., come consentito dall’art. 87 bis, cit., e pervenuto presso la Cancelleria del giudice a quo entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il deposito dell’impugnazione.

Il processo telematico

Per gli Ermellini, il ricorso è ammissibile e fondato giacchè iI giudice dell’impugnazione non ha tenuto conto del fatto che l’atto era stato trasmesso tempestivamente (a normativa vigente) dal difensore dell’imputato. Il processo telematico (non ancora completamente attuato), proseguono dalla S.C. “trova però già nella legislazione d’urgenza legata ai recenti eventi pandemici il suo archetipo attuativo: cessata l’efficacia della normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la legge 03 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo il comma 6 -bis all’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito di essi si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento”. Per cui, “il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”. E allo stato, “questa è la disciplina in vigore per li deposito degli atti, fino a quando non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico. L’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall’art. 5 quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce – infatti – che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l’inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito li deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6 – bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 – ter della medesima disposizione, «è consentito li deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44”.

Irrilevante l’apertura al pubblico dell’ufficio

L’appello spedito a mezzo p.e.c. entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dal deposito della sentenza accompagnata da motivazione contestuale doveva, pertanto, certamente ritenersi tempestivo. Nè può, in contrario, proseguono i giudici, ” esser considerato l’unico arresto in apparente, ma non effettivo, dissenso (Sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, Rv. 283105, in motiv., sub 5. e 5.2., pag. 5 e ss.), che sembrerebbe valorizzare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio giudiziario”. Tale ultima sentenza si riferisce, infatti, “alla differente fattispecie processuale che mette in stretta sequenza connettiva, li termine utile per l’impugnazione incidentale nel sub-procedimento cautelare (le ore 24.00 del giorno ultimo) e il dies a quo di decorrenza del termine indicato al comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen. Tale ultima pronuncia prende in considerazione, infatti, ai fini della tempestività dell’istanza di riesame, la data e l’ora di ricezione telematica (le ore 24 dell’ultimo giorno utile dei dieci concessi dal legislatore processuale); mentre ai fini della tempestività della trasmissione degli atti da parte dell’Autorità procedente (5 giorni) individua il dies a quo, in quello in cui la Cancelleria (secondo l’orario di apertura al pubblico, che solo in questo caso riprende a spiegare effetti procedimentali) ha preso lettura della comunicazione, inviata a mezzo p.e.c. in ora di chiusura al pubblico dell’ufficio”.

Si tratta di profili, si legge in motivazione, “che nell’ambito del sistema normativo delineato dal legislatore processuale sono connessi e complementari, nel senso che al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del Tribunale consegue, di solito, la conoscenza dell’impugnazione da parte dello stesso Tribunale e, quindi, il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell’Autorità procedente; momenti che, tuttavia, possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020 (il cui principio ha poi trovato conferma nella disciplina attualmente vigente), giacché è possibile che l’istanza sia utilmente ‘trasmessa’ in un dato giorno (entro le ore 24, in orario di chiusura al pubblico dell’ufficio giudiziario), ma che della stessa l’ufficio venga obiettivamente a conoscenza il giorno successivo (quando l’ufficio si apre al rapporto col pubblico)”.

In tali casi, dunque, “il termine previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando l’atto che innesca la sequenza procedimentale che il legislatore intende sollecitare è ‘conosciuto’, cioè dal momento in cui l’ufficio viene a conoscenza della richiesta di riesame. Diversamente, la reale estensione del termine perentorio (5 giorni) del sub-procedimento dipenderebbe da variabili rimesse alla mera volontà dell’istante, che trasmettendo l’atto per via telematica in orario in cui certamente l’ufficio non è aperto al pubblico (ad es. oltre le ore 20) provocherebbe la riduzione di un giorno del termine perentorio previsto dalla legge per la tempestiva trasmissione degli atti”.

Il principio di diritto

Il principio che orienta la fattispecie, conclude quindi la Cassazione, può pertanto essere declinato nei seguenti termini: “L’estensione oraria (ore 24.00) del termine utile per proporre impugnazione per via telematica spiega effetti in relazione all’attività ricettiva dell’amministrazione; mentre ai fini dell’avvio delle attività che l’amministrazione deve compiere entro un dato termine perentorio, per effetto della tempestiva presentazione dell’istanza, non può che tenersi conto della conoscenza effettiva dell’atto che innesca il procedimento e, dunque, dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio”.
Da qui, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Allegati

giustizia riparativa

Giustizia riparativa La giustizia riparativa dopo la Riforma Cartabia: lo scopo, le procedure di mediazione, i possibili esiti e i benefici per l’imputato

Giustizia riparativa, cosa si intende

La giustizia riparativa è un modello di giustizia penale incentrato sulla gestione degli effetti pregiudizievoli causati da un reato, anziché sulla punizione dell’autore del reato, come è invece il sistema penale tradizionale.

Oggetto di elaborazioni dottrinali anche molto risalenti nel tempo, il modello di giustizia riparativa ha trovato recente consacrazione sia a livello europeo, con la Direttiva UE n. 29/2012, sia nell’ordinamento italiano, con l’introduzione delle norme contenute negli artt. 42-67 del d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Giustizia riparativa e obbligo dell’esercizio dell’azione penale

Il percorso di giustizia riparativa delineato dalla Riforma Cartabia si caratterizza, innanzitutto, per essere un percorso facoltativo, cioè lasciato alla libera scelta dei soggetti coinvolti, e soprattutto non alternativo all’azione penale “tradizionale”.

Il nostro sistema penale, infatti, non lascia scelta alle parti (e in particolare al pubblico ministero) in ordine alla possibilità di esercitare l’azione penale, che è obbligatoria (cfr. art. 112 Costituzione). ciò significa che il p.m., ogni qual volta abbia notizia di un reato, deve attivarsi, ferma restando la possibilità di richiedere l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari, ove gli elementi raccolti durante l’indagine non siano ritenuti idonei a sostenere l’accusa.

I possibili benefici per l’imputato

Così intesa, dunque, la giustizia riparativa si pone come un momento di dialogo tra la vittima ed il reo (ed altri soggetti intermediari, come vedremo tra breve), che ha come finalità, da un lato, la ricerca di una riparazione, anche simbolica, degli effetti del reato, all’esito di un percorso in cui la vittima ha anche l’occasione di elaborare l’accaduto e di esprimere sensazioni ed esigenze che invece difficilmente trovano posto nell’azione penale (va precisato che per “vittima”, a questo riguardo, si intende anche il familiare della persona la cui morte è stata causata dal reato, cfr. art. 42 del decreto 150/22).

Dall’altro lato, l’esito positivo del percorso di giustizia riparativa consente al reo di ottenere dei benefici nell’ambito dell’azione penale esercitata dal p.m. (si ricordi che, ove intrapreso, il percorso di giustizia riparativa va di pari passo – senza in alcun modo sostituire – con l’azione penale “tradizionale”).

Riparazione del reato circostanza attenuante

Nello specifico, la riparazione del reato eventualmente conseguita nell’ambito della procedura di giustizia riparativa può essere considerata come circostanza attenuante e quindi comportare una diminuzione della pena; può valere quale rimessione tacita di querela; e può condurre alla sospensione condizionale della pena per un anno.

Giustizia riparativa accessibile senza preclusioni

Va evidenziato che, a norma dell’art. 44 del d.lgs. 150/22 Riforma Cartabia, i programmi di giustizia riparativa sono accessibili per qualsiasi reato, senza preclusioni in relazione alla sua gravità, e possono essere attivati in ogni stato e grado del procedimento penale (art. 129-bis c.p.p.), d’ufficio dal giudice o su richiesta dell’imputato o della vittima.

Come chiedere giustizia riparativa?

Dal punto di vista procedurale, le procedure di giustizia riparativa si svolgono con l’intervento di mediatori terzi abilitati che operano presso gli appositi Centri per la giustizia riparativa, nell’ambito di un sistema che opera sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Partecipano ai programmi di giustizia riparativa la vittima del reato, la persona indicata come autore dell’offesa ed eventualmente altri soggetti appartenenti alla comunità, come i familiari, persone di supporto e rappresentanti di enti locali o di altri enti pubblici.

Tali programmi mirano a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione dell’imputato e la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43 comma 2 del decreto citato).

Gli esiti della mediazione nella giustizia riparativa

All’esito della procedura di mediazione nella giustizia riparativa, l’esperto redige una relazione in cui, tra l’altro, dà conto degli esiti della stessa e la trasmette al giudice del procedimento penale, il quale, in base alle risultanze, può riconoscere in favore dell’imputato i vantaggi di cui si è detto sopra.

Quanto all’esito del programma di giustizia riparativa, esso, quando positivo, può consistere in un esito simbolico, come ad esempio scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o accordi tra vittima e imputato relativi alla frequentazione di persone o luoghi (art. 56 del decreto citato); oppure in un esito materiale, come il risarcimento del danno, una restituzione o l’adoperarsi dell’imputato per attenuare le conseguenze del reato.

In chiusura, va evidenziato che il principale scopo della giustizia riparativa non è quello di alleviare la pena dell’imputato, ma quello di proporre un percorso alternativo che metta al centro il dialogo e soprattutto il racconto della vittima, per individuare, in concreto, l’azione riparatoria più idonea a ricostruire il legame sociale danneggiato.

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