ambush marketing

Ambush marketing Ambush marketing: cos’è, come funziona, quali sono le principali forme, i vantaggi e quando è considerato illecito

Che cos’è l’ambush marketing

L’ambush marketing, noto in italiano come marketing d’imboscata o pubblicità parassitaria, è una strategia di comunicazione commerciale attraverso cui un’impresa cerca di associare il proprio marchio a un grande evento (spesso sportivo o culturale), senza averne titolo né autorizzazione. Questa pratica, sebbene talvolta posta in essere con modalità creative, può sfociare in violazioni della normativa sulla concorrenza, sulla proprietà intellettuale e sulla tutela del consumatore.

Il termine ambush marketing fu coniato negli anni ’80 dal manager di American Express Jerry Welsh, per descrivere le strategie di alcuni marchi che cercavano di “infiltrarsi” in eventi sponsorizzati da concorrenti, sfruttandone la visibilità senza contribuire finanziariamente all’organizzazione.
In sostanza, si tratta di una tattica pubblicitaria non autorizzata che può indurre il pubblico a credere che l’impresa sia sponsor ufficiale dell’evento, generando confusione tra consumatori, danno economico per gli sponsor legittimi e lesione dei diritti degli organizzatori.

Come funziona l’ambush marketing

L’obiettivo dell’ambush marketing è ottenere massima esposizione mediatica a basso costo, sfruttando l’eco generata da eventi ad alta risonanza. Le aziende coinvolte cercano visibilità senza sostenere gli oneri economici di una sponsorizzazione ufficiale. Questo avviene mediante:

  • l’uso di slogan o simboli evocativi dell’evento;
  • la presenza del marchio nei pressi delle aree ufficiali;
  • l’adozione di strategie promozionali in coincidenza temporale con l’evento.

Le principali forme di ambush marketing

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3118/2025, ha individuato tre tipologie principali di ambush marketing:

  1. Ambush by association: il brand si collega all’evento mediante simboli, colori o riferimenti indiretti, pur non essendo sponsor.
  2. Ambush by intrusion: l’azienda ottiene visibilità nei luoghi fisici dell’evento (ad es. tramite striscioni o volantini nelle vicinanze).
  3. Opportunistic marketing: si sfruttano momenti salienti dell’evento per lanciare messaggi pubblicitari non autorizzati.

Il quadro normativo: cosa dice la legge in Italia

In Italia, la disciplina dell’ambush marketing è contenuta negli artt. 10-14 del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31. La normativa mira a tutelare i grandi eventi di interesse nazionale, stabilendo che è vietato associare marchi, prodotti o servizi a manifestazioni ufficiali:

  • senza consenso dell’organizzatore;
  • mediante attività ingannevoli, intrusive o parassitarie.

Le violazioni possono comportare sanzioni pecuniarie fino a 2,5 milioni di euro, oltre a conseguenze civilistiche e penali (concorrenza sleale, uso illecito del marchio, pubblicità ingannevole).

Anche l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) interviene sanzionando le pratiche che violano il Codice del consumo.

Quando è considerato concorrenza sleale

L’ambush marketing diventa concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., quando:

  • induce confusione con l’attività o i prodotti di un concorrente;
  • sfrutta indebitamente la notorietà altrui;
  • viola il principio di correttezza professionale.

Ciò accade, ad esempio, quando un’azienda usa simboli simili a quelli ufficiali dell’evento, si insinua fisicamente nei luoghi riservati agli sponsor o sfrutta elementi distintivi dell’evento per attirare clienti.

Vantaggi e svantaggi dell’ambush marketing

Vantaggi per l’impresa:

  • riduzione dei costi di sponsorizzazione;
  • elevata visibilità mediatica;
  • possibilità di sfruttare la popolarità dell’evento senza formalità contrattuali.

Svantaggi e rischi:

  • sanzioni amministrative e risarcimento dei danni;
  • danno reputazionale;
  • contenziosi con gli organizzatori e gli sponsor ufficiali.

Inoltre, a lungo termine, l’uso di tattiche ingannevoli può minare la fiducia del pubblico e compromettere relazioni commerciali strategiche.

musica nei reels

Musica nei reels: META vince contro SIAE Per la musica nei reels e nelle stories la SIAE non dipende da META: lo ha stabilito il Consiglio di Stato dando ragione alla società di Facebook

Non c’è dipendenza tra SIAE e META

Musica nei reels e nelle stories, la SIAE non dipende da META. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5827-2024 pubblicata il 2 luglio. Il provvedimento ha riformato la sentenza n. 16069/2023 del TAR Lazio e ha stabilito che tra SIAE e META non sussiste una dipendenza economica.

AGCM: abuso di dipendenza economica

La controversia tra SIAE e Meta era iniziata durante le negoziazioni per il rinnovo del Music Rights Agreement (MRA). Questo accordo di licenza permetteva in sostanza agli utenti delle piattaforme META di pubblicare contenuti con opere musicali tutelate dalla SIAE.

Nell’aprile del 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviava un procedimento contro Meta per possibile abuso di dipendenza economica (art. 9 Legge n. 192/1998).

Il 20 aprile 2023, l’AGCM emanava un provvedimento per ripristinare le trattative e i contenuti musicali protetti da SIAE su Meta. META  contestava questo provvedimento davanti al TAR Lazio, che lo confermava con la sentenza n. 16069/2023.

Dipendenza economica: piattaforma determinante

L’AGCM ha fondato la propria decisione sull’art. 9 della L. 192/1998. La norma presume infatti l’esistenza di una dipendenza economica quando un’impresa utilizza i servizi di una piattaforma digitale che è determinante per raggiungere gli utenti finali o i fornitori.

Per l’Autorità l’assenza di contenuti musicali SIAE sulle piattaforme META era penalizzante per gli autori e metteva la SIAE in una posizione di debolezza, senza alternative di mercato.

L’AGCM inoltre aveva rilevato l’abuso di META perché in sostanza ostacolava il ricorso ad altri fornitori.

META ricorreva quindi contro la decisione di AGCM e la vicenda giungeva davanti al Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato: SIAE non dipende economicamente da META

Il Consiglio di Stato ha esaminato vari aspetti del ricorso di META contro la sentenza del TAR Lazio.

Per prima cosa ha rilevato che l’AGCM ha fondato la sua decisione su un presupposto errato. La negoziazione infatti riguardava solo la raccolta di contenuti protetti dalla SIAE nell’Audio Library di META e non la concessione della licenza per la diffusione ai consumatori finali.

La non disponibilità di questi contenuti all’interno della Audio Library non impediva quindi la condivisione sui social network di quei contenuti che avevano un sottofondo musicale premontato. Per il Consiglio di Stato META inoltre non aveva un ruolo di intermediario, per cui l’assenza di un accordo con la SIAE non era di ostacolo alla fruibilità dei contenuti musicali sui social.

Il CdS inoltre ha ribaltato completamente l’affermazione dell’AGCM sulla presenza di alternative di mercato. Non è stato dimostrato infatti che gli utenti finali possano essere raggiunti solo tramite le piattaforme META. Meta non si è mai rifiutata di condividere le informazioni necessarie per valutare l’offerta. La stessa, a tale fine, aveva fornito una quantità significativa di dati.

Rinegoziazione: coerente con la Direttiva Copyright 790/2019

Il Consiglio di Stato in sentenza si è occupato inoltre dell’applicazione degli artt. 18 e 19 della Direttiva Copyright n. 790/2019, sottolineando come la rinegoziazione fosse coerente con la normativa europea, che richiede buona fede nello scambio di informazioni, senza ulteriori specificazioni.

Il CdS infine ha chiarito di non aver accertato in modo definitivo la posizione dominante di META nel mercato di riferimento e la condizione di dipendenza economica di SIAE. Questi aspetti dovranno essere valutati nel provvedimento finale dell’AGCM, quando si concluderà il procedimento principale.

 

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