Abusi edilizi: la doppia conformità si applica in tutta Italia La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge della provincia autonoma di Trento chiarendo che il requisito della doppia conformità trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale

Abusi edilizi e doppia conformità

Abusi edilizi: la doppia conformità si applica in tutta Italia. “Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia – infatti – trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale, a tutela dell’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi”. Così la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125-2024, depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, sancito dall’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Requisito della doppia conformità

In base a tale requisito, il permesso di costruire in sanatoria si può ottenere se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

La Corte ha ribadito che il requisito della “doppia conformità” riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare, “sull’intero territorio nazionale, l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali”.

Doppia conformità in tutta Italia

In tal senso, ha proseguito la Corte, “tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario (costituendo un principio fondamentale della materia “governo del territorio”), sia in relazione alle regioni a statuto speciale (trattandosi di una norma fondamentale di riforma economico-sociale)”.

Decreto Salva-casa

Anche alla luce delle recenti modifiche di semplificazione della disciplina statale apportate dal Salva-casa, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), la Corte ha ribadito che “spetta comunque allo Stato il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della ‘doppia conformità’ debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi circoscritte limitazioni alla sua concreta operatività”.

Leggi anche Decreto Salva-casa: cosa prevede

Allegati

ordine demolizione opere accessorie

Ordine di demolizione: comprende anche le opere accessorie La Cassazione rammenta che l'ordine di demolizione si riferisce all'intera opera, ivi comprese quelle accessorie

Ordine demolizione opere accessorie

L’ordine di demolizione comprende anche le opere accessorie, in quanto riferito a tutte le opere complessivamente e unitariamente intese. Così la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 24066-2024.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Napoli respingeva l’istanza di sospensione/revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere abusive. Il ricorrente adiva quindi il Palazzaccio, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando che l’ordine stesso avrebbe causato la demolizione di più di quanto previsto nelle sentenze di condanna, ossia, nello specifico del fabbricato sottostante, in quanto non era mai stato oggetto di accertamento nè delle sentenze stesse che riguardavano un muro di contenimento in cemento armato, la realizzazione di un manufatto di circa 155 metri quadrati e la realizzazione di tre appartamenti e un porticato su due livelli sulla facciata sud.

Carattere unitario del manufatto abusivo

Per la Cassazione, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità stante l’assenza di confronto con le ragioni della decisione.

Il giudice dell’esecuzione sul ritenuto carattere unitario del manufatto abusivo ha rigettato, infatti, l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione con riferimento al piano inferiore che costituiva il piano di calpestio dei locali abitativi abusivi del piano superiore. In particolare, sottolineano da piazza Cavour, il giudice ha rilevato che, come riportato nell’elaborato tecnico e come si evinceva dalle sentenze e dagli accertamenti, “fu costruito il manufatto al primo piano, ma lo stesso fu realizzato sul muro di contenimento – ed è – altresì evidente che era stato già realizzato anche il piano inferiore”. Pertanto, era “scontato che la realizzazione del piano inferiore, inizialmente costituito dal terrapieno sia stata eseguita in prosecuzione dell’abuso originario, come d’altronde incontrovertibilmente dimostrato dalla struttura unitaria”. In sostanza, si era realizzato prima il piano superiore e poi quello inferiore, ma si era creato “un unico organismo unitario, in cui i lavori del piano inferiore costituivano prosecuzione dei precedenti abusi”.

Ordine di demolizione coinvolge tutte le opere unitarie

Per gli Ermellini, dunque, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di abusi realizzati in progressione, la demolizione deve necessariamente coinvolgere tutte le opere complessivamente e unitariamente intese”. In tale ultimo senso, la S.C. ha infatti precisato che “l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di ‘restitutio in integrum’ dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa li carattere abusivo dell’originaria costruzione (tra le tante, Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016; Sez. 3, n. 43236 del 11/10/2023)”.

La decisione

Rigettati anche gli altri motivi, la corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. oltre al pagamento di 3mila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Leggi anche Espropriazione per pubblica utilità