Ok del Governo alla riforma della Giustizia
Il CdM ha approvato il 29 maggio 2024 il disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia (vedi bozza) contenente le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il testo del ddl, composto da otto articoli, interviene sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione disponendo la separazione delle carriere dei magistrati, introducendo un sistema di sorteggio per la componente laica del CSM e istituendo l’Alta Corte per giudicare gli errori dei magistrati.
Separazione delle carriere
Il primo punto della riforma, che la magistratura non ha accolto con favore, dispone la separazione delle carriere. La modifica prevede che i magistrati requirenti non possano passare al ruolo della magistratura giudicante e viceversa.
Indipendenza della magistratura requirente
La separazione delle carriere mira anche a garantire la piena indipendenza della magistratura requirente da qualsiasi tipo di influenza e di interferenza da parte del Governo e da parte di altri poteri, al pari della magistratura giudicante.
Cambia la composizione del CSM
La riforma interviene anche sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM verrà diviso in due sezioni, una dedicata ai magistrati requirenti e una ai magistrati giudicanti, presiedute entrambe dal Presidente della Repubblica.
Nomina della componente laica del CSM
La componente laica del CMS, costituita attualmente dai membri eletti dal Parlamento, verrà nominata per sorteggio, sempre con la finalità di garantire la piena indipendenza e imparzialità del Consiglio Superiore della Magistratura.
Istituita l’Alta Corte
Per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati viene istituita l’Alta Corte, che si va a sostituire in questo modo al Consiglio Superiore della Magistratura.
Dialogo aperto con l’ANM
Il Ministro Nordio si dice aperto a un dialogo con l’Associazione Nazionale dei Magistrati. Le critiche fanno parte del sistema democratico, ma la volontà popolare che viene espressa con le elezioni è sacra. Resta inalterata la disciplina sull’obbligo dell’azione penale nel rispetto della volontà espressa dalla ANM, che si esprimerà anche sui contenuti del testo, modificato fino a qualche minuto prima della approvazione.
Plauso del CNF e dell’AIGA
«La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri costituisce un importante passo avanti verso il giusto processo, previsto dall’art. 111 della Costituzione, perché assicura equidistanza tra accusa e difesa nei confronti del giudice. Inevitabile, dunque, è la previsione dell’istituzione di un Consiglio superiore per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, perché mantenere un unico organo di autogoverno finirebbe, nel concreto, per vanificare la separazione delle due carriere. Questi passaggi, che concretizzano il principio costituzionale dell’uguaglianza tra accusa e difesa, contribuiranno a rendere chiara la terzietà del giudice e, dunque, a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario». Così il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, il quale ha aggiunto: «un processo penale ideale necessita di un pubblico ministero forte, di un avvocato forte e di un giudice terzo altrettanto forte. Con la separazione delle carriere si passa da una “cultura della giurisdizione” ristretta ai magistrati, ad una “cultura della legalità” comune tra tutte le parti del processo, anche al difensore, e di conseguenza di maggior tutela per i cittadini».
Soddisfazione anche dai giovani avvocati secondo cui “la proposta, di matrice governativa, può rappresentare, finalmente, l’ultimo tassello verso l’effettiva realizzazione del giusto processo, nel quale i protagonisti della giurisdizione devono agire realmente sul piano della parità delle armi”. Si tratta, si legge nella nota AIGA di “una scelta coerente con la finalità di garantire la pienezza del contraddittorio e l’equidistanza delle parti, nonché la concreta terzietà del giudice”. Siffatti principi, concludono i giovani avvocati, “costituiscono la vera essenza della giurisdizione, la quale, tuttavia, potrà raggiungere il suo definito compimento con la previsione dell’Avvocato in Costituzione, ultimo tassello mancante per l’autentica ed auspicata riforma della giustizia”.