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L’avvocato ha l’obbligo di pagare i compensi al domiciliatario Il CNF ribadisce che l’avvocato che ha incaricato un collega di esercitare le funzioni di rappresentanza ed assistenza ha l’obbligo di retribuirlo a norma dell’art. 30 del Codice deontologico

compensi domiciliatario

Procedimento disciplinare

Nel caso sottoposto all’esame del Consiglio Nazionale Forense, dallo stesso deciso con sentenza n. 234/2023 (sotto allegata), era stato avviato un procedimento disciplinare a carico di un avvocato su esposto di un collega che, avendo ricevuto dal primo due incarichi professionali per due procedure esecutive presso terzi, aveva lamentato il mancato pagamento delle proprie competenze.

In particolare, l’avvocato ritenuto inadempiente era stato tratto a giudizio dinanzi al CDD di L’Aquila per rispondere del seguente capo d’incolpazione: “violazioni dell’art. 43 del Codice Deontologico approvato il 31 gennaio 2014 perché pur avendo conferito (…) l’incarico di rappresentanza ed assistenza nel procedimento di pignoramento presso terzi incardinato presso il Tribunale di Monza, ometteva di corrispondere alla stessa il compenso dovuto”.

All’esito dell’istruttoria, il CDD di l’Aquila aveva ritenuto integrata la responsabilità disciplinare dell’incolpato ed applicato la sanzione della censura a carico dello stesso.

Avverso tale decisione, l’avvocato aveva proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

Obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

Il CNF, con la sopracitata decisione, ha ritenuto integrata la responsabilità dell’incolpato, confermando gli esito del Consiglio distrettuale di disciplina.

Il Consiglio è poi passato all’esame della giurisprudenza domestica formatasi sul punto, la quale è costante nel ritenere che “L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf”.

Sulla scorta di tali premesse, il CNF ha rigettato il ricorso proposto dall’avvocato e ha disatteso la richiesta di attenuazione della sanzione applicata a carico dello stesso, posto che il comportamento dell’avvocato non può apparire in alcun modo giustificato, considerando anche i “molteplici solleciti rimasti inevasi e del decorso di ben tre anni dall’apertura del procedimento disciplinare nonostante il solo dichiarato intento di adempiere”.

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