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All’avvocato d’ufficio spettano anche le spese per il recupero dei compensi La Cassazione conferma che il difensore d’ufficio ha diritto anche al rimborso delle spese, diritti e onorari delle procedure di recupero del proprio credito, ivi compresa la fase di opposizione a decreto ingiuntivo

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Recupero compensi avvocato ufficio

Il difensore d’ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, compresi compensi e spese per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Lo ha statuito la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 5041-2024.

La vicenda

Nella vicenda, il presidente del tribunale di Piacenza rigettava l’opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. 115/2002 dall’avvocato al decreto di liquidazione emesso a suo favore dal Gip per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di un imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L’ordinanza evidenziava che il diritto al rimborso dei compensi relativi alla procedura esecutiva inutilmente esperita volta alla riscossione dell’onorario comprendeva i costi relativi al solo procedimento monitorio ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002, senza riferimento alla successiva ed eventuale fase di opposizione.

Rilevava, inoltre, che il ricorrente non chiedeva la liquidazione degli onorari come liquidati dalla sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione, ma gli onorari che il ricorrente aveva versato al difensore di fiducia nominato nell’opposizione. Trattandosi, dunque, di “una scelta personale del ricorrente, che ben avrebbe potuto difendersi in proprio, con la conseguenza che li compenso versato al difensore non poteva farsi rientrare nei costi del procedimento monitorio quale passaggio obbligato per provare il requisito di cui all’art. 116 d.P.R. 115/2002”.

Il ricorso

Il legale proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale il “difensore d’ufficio ha diritto a vedersi liquidato non solo il compenso relativo all’attività svolta quale difensore d’ufficio nel procedimento penale della persona risultata successivamente insolvente, ma anche le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale”.

La decisione

Per gli Ermellini, il professionista ha ragione.

“E’ consolidato l’indirizzo di cui sono espressione già Cass. n. 24104/2011 e Cass. n. 27854/201 – ricordano infatti – le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che li difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine”.

Tale principio, aggiungono dal Palazzaccio, “risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’avvocato (cfr. Cass. n. 40073/2021).

Le medesime ragioni che impongono di riconoscere al difensore d’ufficio i compensi e le spese riferite al decreto ingiuntivo chiesto nei confronti del soggetto a cui favore ha prestato l’attività difensiva, in quanto importi necessari a procurarsi il titolo esecutivo da azionare, “impongono – dunque – di riconoscere al difensore anche i compensi e le spese della fase di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal debitore ingiunto”.

Né può giustificare la negazione del compenso e delle spese, concludono dalla S.C., “il fatto che l’avvocato avesse nominato un difensore mentre avrebbe potuto difendersi in proprio, in quanto anche in tale secondo caso egli avrebbe avuto diritto ai compensi stabiliti per la prestazione resa”.

Da qui l’accoglimento del ricorso con rinvio al Tribunale di Piacenza in persona di diverso magistrato, li quale deciderà facendo applicazione dei principi esposti.

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