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Pensione anticipata e di vecchiaia: come ottenere l’assegno Regole e importi per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata 2024: le novità della legge di bilancio e i chiarimenti INPS

pensione anticipata e di vecchiaia

Pensione di vecchiaia 2024

La circolare INPS n. 46/2024 spiega quali sono le novità previste dalla legge di bilancio 2024 e di bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 in materia di pensioni di vecchiaia e di pensione anticipata nel sistema contributivo.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996 cambia il requisito dell’importo soglia, che è pari all’assegno sociale, il cui valore provvisorio per il 2024 è di Euro 534,41.

In relazione al trattamento pensionistico maturato in base alle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2024, esso decorre:

  • dal 2 gennaio 2024 se liquidato d carico della AGO (Assicurazione generale obbligatoria);
  • dal 2 febbraio 2024 invece se gestito a carico dell’AGO, di forme sostitutive della stessa, della gestione separata (art. 2, co. 26, legge n. 335/1995) in regime di cumulo (legge n. 228/2012; dlgs n. 184/1997).

Pensione anticipata 2024

Dal 1° gennaio 2024 cambiano gli importi soglia per accedere alla pensione anticipata prevista dall’art. 24 co. 2 del D.L n. 201/2011, calcolati sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale, che nel 2024 è pari a Euro 534,41:

  • l’importo soglia è pari a 3 volte l’assegno mensile dell’assegno sociale (Euro 1.603,23);
  • detto importo è ridotto a 2,8 per le donne con un figlio (Euro 1.496,35);
  • e scende a 2,6 per le donne che hanno due o più figli (Euro 1.389,46).

La pensione anticipata non può superare il valore lordo mensile pari a 5 volte del trattamento minimo previsto dalle leggi vigenti, per le mensilità di anticipo rispetto a quando questo diritto maturerebbe per il raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Fino a quando non maturano i requisiti necessari al conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata non può essere superiore a 5 volte del trattamento minimo previsto per ogni anno, importo che per il 2024 è fissato in via provvisoria a Euro 2.993,05.

Raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia il pagamento  avviene per l’importo intero della pensione perequata nel tempo. Il requisito anagrafico da prendere come riferimento per il calcolo della pensione nella misura intera è quello richiesto per accedere alla pensione di vecchiaia. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 il requisito anagrafico richiesto è di 67 anni.

L’importo massimo da porre in pagamento riguarda le pensioni che decorrono dal 2 gennaio 2024 (se liquidate dalla gestione esclusiva AGO) o dal 1° febbraio 2024 (se liquidate dall’AGO, da forme sostitutive della stessa, dalla gestione separata o in regime di cumulo).

Il diritto alla prima decorrenza utili della pensione anticipata, in base alle nuove regole, si consegue una volta che siano decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti previsti (finestra).

Il trattamento pensionistico che matura in base ai requisiti stabiliti dalla legge di bilancio 2024 non può decorrere prima del 2 aprile 2024 (liquidazione a carico della AGO, delle forme sostitutive, della gestione separata e in regime di cumulo) o dal 1° maggio se liquidato dall’AGO, da forme sostitutive, dalla Gestione separata o in regime di cumulo. Per il comparto scuola e AFAM valgono invece le regole di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997.

Adeguamenti alla speranza di vita

La legge di bilancio 2024 introduce un ulteriore e importante elemento di novità, sempre in relazione alla pensione anticipata. Dal 1° gennaio 2024 il requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva deve essere adeguato alla speranza di vita del soggetto come previsto dall’art. 12 del DL n. 78/2010.

Il comma 12 ter di detto articolo prevede infatti che ogni anno l’ISTAT debba rendere disponibile entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento “il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita”. Detti requisiti, come risulta dal decreto direttoriale del 18 luglio 2023 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, non sono incrementati con riferimento al biennio 2025/2026.

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