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Violenza sessuale: interdizione obbligatoria La Cassazione ricorda che l'art. 609-nonies c.p. rende obbligatoria per i reati di violenza sessuale l'irrogazione delle pene accessorie, tra cui l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e quella perpetua da incarichi nelle scuole o in strutture frequentate da minori

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Violenza sessuale e pene accessorie

L’interdizione prevista dall’articolo 609-nonies c.p. è obbligatoria. Lo rammenta la terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 20585-2024 accogliendo il ricorso del procuratore avverso la decisione del GUP che, applicando la pena concordata in relazione al reato continuato ex art. 609-quater c.p. ascritto all’imputato, non prevedeva le pene accessorie “speciali” obbligatoriamente previste in caso di condanna o patteggiamento anche a una pena inferiore a due anni di carcere.

Interdizione obbligatoria per reati di violenza sessuale

Per gli Ermellini, invero, deve darsi seguito all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’art. 609-nonies cod. pen. deroga ala regola generale di cui all’art. 445 cod. proc. pen., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche ni caso di applicazione dela pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate» (cfr. Cass. n. 17189/2016).

Per cui, in linea con le conclusioni del procuratore generale, la sentenza di patteggiamento è annullata senza rinvio limitatamente all’omessa applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609-nonies c.p., consistenti “nell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e nell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

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